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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 08/04/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Udine
Sezione prima civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 42/2025 tra
(C.F. con gli avv.ti MARKOVIC SEBASTIANO e Parte_1 P.IVA_1
RUSSIANI FABIO;
ATTORE
e
(C.F. ) CP_1 C.F._1
CONVENUTO
Oggi 8 aprile 2025 ad ore 9.30 innanzi al dott. Lorenzo Massarelli, sono comparsi:
Per gli avv.ti MARKOVIC SEBASTIANO Parte_1
Per nessuno CP_1
Il giudice dichiara la contumacia del convenuto, attesa la regolarità della notificazione;
invita le parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.
L'avv. Markovic conclude:
“nel merito:
– accertare e dichiarare l'accettazione tacita ex art. 476 c.c. dell'eredità devoluta ex lege in morte di
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in Persona_1 C.F._2
vita in Corno di Rosazzo (UD), via Fleming n. 12/1, deceduta a Udine il 03.08.2019) in capo all'odierno resistente, con conseguente ordine di trascrizione al competente Conservatore dei Rr.Ii. della predetta accettazione ovvero con conseguente autorizzazione alla trascrizione ai sensi dell'art. 2648 c.c.;
– spese rifuse” pagina 1 di 3 Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira per deliberare.
All'esito pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che viene pubblicata mediante lettura integrale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Condominio attore è creditore titolato del convenuto (doc. 8) ed ha intenzione di agire esecutivamente su di un suo bene immobile, acquistato per via ereditaria, in relazione al quale però non risulta trascritta la relativa accettazione.
Chiede dunque accertarsi, con sentenza trascrivibile, che il convenuto è erede della madre
[...]
(C.F. ), nata a [...] il [...], deceduta a Udine Per_1 C.F._2
il 03.08.2019, dal cui potere ha acquistato l'immobile su cui eseguire il pignoramento.
***
La qualità in questione è confessata dal convenuto nella scrittura privata di cui al doc. 3, da ritenersi riconosciuta tacitamente ex art. 215 lett. A c.p.c., con gli effetti di cui all'art. 2702 c.c.
Trattasi di confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, che però va considerata di piena efficacia probatoria alla luce dei seguenti elementi ulteriori:
- il convenuto ha presentato la dichiarazione di successione con connessa richiesta di voltura catastale dei beni relitti dalla de cuius a proprio favore (doc. 4);
- il convenuto ha incassato la liquidità presente sul conto corrente bancario già intestato alla de cuius, facendo ancora una volta valere la propria qualità di erede (doc. 5).
La domanda va dunque accolta, col favore delle spese.
La sentenza andrà trascritta al passaggio in giudicato.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
a) accerta che il convenuto nato a [...] il [...], CF , è CP_1 C.F._1
erede puro e semplice di , nata a [...] il [...], C.F. Persona_1
, deceduta a Udine il 03.08.2019; C.F._2
b) condanna il convenuto a rifondere alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 2.800 per compensi, oltre rimborso forfettario, € 545 per spese vive ed ulteriori accessori, se dovuti come per legge.
Il Giudice dott. Lorenzo Massarelli
Il verbale è stato steso personalmente, e sottoscritto digitalmente, dal solo giudice e non dal cancelliere perché, ad onta dell'art. 126 c.p.c., non è disponibile (per ragioni oggettive legate al numero ed all'organizzazione del personale amministrativo) alcun funzionario per l'incombente.
L'originale di questo atto è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011,
n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
pagina 3 di 3
Sezione prima civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 42/2025 tra
(C.F. con gli avv.ti MARKOVIC SEBASTIANO e Parte_1 P.IVA_1
RUSSIANI FABIO;
ATTORE
e
(C.F. ) CP_1 C.F._1
CONVENUTO
Oggi 8 aprile 2025 ad ore 9.30 innanzi al dott. Lorenzo Massarelli, sono comparsi:
Per gli avv.ti MARKOVIC SEBASTIANO Parte_1
Per nessuno CP_1
Il giudice dichiara la contumacia del convenuto, attesa la regolarità della notificazione;
invita le parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.
L'avv. Markovic conclude:
“nel merito:
– accertare e dichiarare l'accettazione tacita ex art. 476 c.c. dell'eredità devoluta ex lege in morte di
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in Persona_1 C.F._2
vita in Corno di Rosazzo (UD), via Fleming n. 12/1, deceduta a Udine il 03.08.2019) in capo all'odierno resistente, con conseguente ordine di trascrizione al competente Conservatore dei Rr.Ii. della predetta accettazione ovvero con conseguente autorizzazione alla trascrizione ai sensi dell'art. 2648 c.c.;
– spese rifuse” pagina 1 di 3 Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira per deliberare.
All'esito pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che viene pubblicata mediante lettura integrale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Condominio attore è creditore titolato del convenuto (doc. 8) ed ha intenzione di agire esecutivamente su di un suo bene immobile, acquistato per via ereditaria, in relazione al quale però non risulta trascritta la relativa accettazione.
Chiede dunque accertarsi, con sentenza trascrivibile, che il convenuto è erede della madre
[...]
(C.F. ), nata a [...] il [...], deceduta a Udine Per_1 C.F._2
il 03.08.2019, dal cui potere ha acquistato l'immobile su cui eseguire il pignoramento.
***
La qualità in questione è confessata dal convenuto nella scrittura privata di cui al doc. 3, da ritenersi riconosciuta tacitamente ex art. 215 lett. A c.p.c., con gli effetti di cui all'art. 2702 c.c.
Trattasi di confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, che però va considerata di piena efficacia probatoria alla luce dei seguenti elementi ulteriori:
- il convenuto ha presentato la dichiarazione di successione con connessa richiesta di voltura catastale dei beni relitti dalla de cuius a proprio favore (doc. 4);
- il convenuto ha incassato la liquidità presente sul conto corrente bancario già intestato alla de cuius, facendo ancora una volta valere la propria qualità di erede (doc. 5).
La domanda va dunque accolta, col favore delle spese.
La sentenza andrà trascritta al passaggio in giudicato.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
a) accerta che il convenuto nato a [...] il [...], CF , è CP_1 C.F._1
erede puro e semplice di , nata a [...] il [...], C.F. Persona_1
, deceduta a Udine il 03.08.2019; C.F._2
b) condanna il convenuto a rifondere alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 2.800 per compensi, oltre rimborso forfettario, € 545 per spese vive ed ulteriori accessori, se dovuti come per legge.
Il Giudice dott. Lorenzo Massarelli
Il verbale è stato steso personalmente, e sottoscritto digitalmente, dal solo giudice e non dal cancelliere perché, ad onta dell'art. 126 c.p.c., non è disponibile (per ragioni oggettive legate al numero ed all'organizzazione del personale amministrativo) alcun funzionario per l'incombente.
L'originale di questo atto è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011,
n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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