CASS
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2025, n. 39130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39130 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - LA MA UP - 06/11/2025 R.G.N. 23553/2025 AR SS SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza del 21/03/2025 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NT Cocomello che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore: l'avv. Leonardo Guaiana chiede l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi esposti RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 21 marzo 2025 la Corte di appello di Milano, confermando la sentenza emessa in data 21 giugno 2024 dal Tribunale di Milano, ha condannato XXXXXXXXXXXXXXXXXX alla pena di mesi quattro di reclusione e alla misura accessoria della custodia in REMS per sei mesi, per il reato di cui all’art. 424 cod. pen., commesso in data 24 maggio 2022 all’interno della sua cella. La Corte, preso atto dell’assenza di impugnazione in merito al verificarsi del fatto e alla responsabilità per esso dell’imputato, ha confermato la valutazione del Tribunale circa la sussistenza di una parziale incapacità di intendere e volere dello stesso e della sua pericolosità sociale, sulla base del parere espresso dal perito, ritenuto attendibile perché fondato sull’osservazione diretta e sull’esame di precedenti perizie che, in altri procedimenti, hanno portato all'assoluzione dell'imputato per vizio totale di mente. La Corte, quindi, ha respinto la richiesta di assoluzione dell'imputato per infermità totale di mente, ed ha altresì respinto le censure relative alla ritenuta sua pericolosità sociale e al trattamento sanzionatorio.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso XXXXXXXXXXXXXXXXXX, per mezzo del difensore avv. Leonardo Guaiana, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce l’erronea valutazione della propria imputabilità. I due giudici di merito hanno dichiarato il ricorrente affetto da un vizio di mente solo parziale, ma dalla lettura della perizia emerge che il perito ha ritenuto il medesimo del tutto privo della capacità di volere, cioè di autodeterminarsi consapevolmente per compiere una condotta criminosa, pur mantenendo una residua capacità di comprendere la realtà e il contenuto della norma violata. Per questo motivo, in un diverso procedimento relativo ad una Penale Sent. Sez. 1 Num. 39130 Anno 2025 Presidente: LU PP Relatore: MA LA Data Udienza: 06/11/2025 condotta analoga, il giudice ha valutato il ricorrente affetto da un vizio totale di mente, affermando che la sussistenza della sola capacità di intendere non era sufficiente a farlo ritenere imputabile.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la contraddittorietà e illogicità della motivazione in merito alla valutazione della capacità di intendere e volere. La Corte di appello dapprima riconosce che la condizione mentale del ricorrente è strutturale, ma poi sostiene che le terapie hanno migliorato il suo stato di alterazione. Tale valutazione è illogica e contraddittoria, in quanto la natura strutturale della sua condizione patologica comporta la definitività di una situazione di incapacità, che non è esclusa dall’assunzione delle terapie, perché la sentenza stessa riconosce che il ricorrente può comunque andare incontro a scompensi di carattere acuto: egli, quindi, non acquista, con le terapie, una capacità di autocontrollo, ma le cure semplicemente innescano una fase remissiva della patologia. Quando, però, si manifesta uno scompenso acuto, egli non è in grado di arginarlo, e in quei momenti la sua capacità di volizione è del tutto assente.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 27 e 32 Cost. e art. 3 CEDU, per l’incompatibilità tra la detenzione e la malattia. La prosecuzione della detenzione nonostante sia accertato che il ricorrente ha un grave disturbo psichiatrico viola i principi costituzionali dell’umanità della pena e del diritto alla salute. Le condizioni del ricorrente impongono di applicare prioritariamente la misura di sicurezza del ricovero in REMS.
3. Il Procuratore generale, nella discussione orale, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, in tutti i suoi motivi, e deve essere rigettato.
2. Nei primi due motivi il ricorrente lamenta, sotto vari aspetti, una errata valutazione della propria capacità di intendere e volere nel momento di commissione del reato, per non avere la sentenza tenuto conto della sua totale incapacità di autodeterminarsi, e quindi della totale assenza della sua capacità di volere, sufficiente per qualificarlo come affetto da un vizio totale di mente, ai sensi dell'art. 88 cod. pen. L'affermazione secondo cui la totale assenza della capacità di volere è sufficiente per ritenere il soggetto affetto da un vizio totale di mente è corretta, ma nel presente procedimento non vi è stata una valutazione in tal senso, da parte del perito. Questi, infatti, ha valutato il ricorrente affetto da un vizio di mente solo parziale, perché egli ha mantenuto, nel momento del fatto, «una limitata, ma oggettiva, quota di finalizzazione dell'atto», e quindi una residua capacità di comprendere che il suo gesto aveva il significato di una protesta, pur non rendendosi pienamente conto del suo disvalore ed anche della sua scarsa utilità per il fine desiderato, quello di essere trasferito in una diversa struttura, ed ha altresì mantenuto «una residua capacità … di autocontenersi», come riportato nell'elaborato, citato alla pag. 6 della sentenza impugnata. Secondo il perito, pertanto, il ricorrente, sicuramente affetto da una grave patologia psichiatrica, deve essere ritenuto solo parzialmente incapace di intendere e di volere, nel momento di commissione del reato, perché la presenza di una limitata capacità di autocontenersi, sebbene ridotta rispetto ad un soggetto sano, esclude la sussistenza di una incapacità totale di volere. La capacità di autocontenersi, infatti, è espressione della volizione, che pertanto non è stata ritenuta del tutto assente dal perito. La Corte di appello ha valutato approfonditamente la perizia, alla luce delle critiche contenute nell'atto di appello, e ne ha ribadito l'attendibilità con motivazione logica, congrua e non contraddittoria, sottolineando che il perito ha visitato direttamente l'imputato ed ha preso visione delle perizie svolte nei suoi confronti in precedenti procedimenti penali e della 2 documentazione medica risalente ad epoche ancora anteriori, nonché delle relazioni redatte dal personale sanitario del carcere in epoca prossima al fatto. Sulla base della consultazione di un così ampio numero di documenti la Corte di appello ha, quindi, ritenuto che «la base cognitiva che forma la piattaforma valutativa della perizia sia assolutamente completa ed esaustiva, così conferendo particolare puntualità e precisione alle motivate conclusioni del perito». Questa motivazione è conforme ai principi di questa Corte, secondo cui «In tema di prova scientifica, la perizia rappresenta un indispensabile strumento euristico nei casi in cui l'accertamento dei termini di fatto della vicenda oggetto del giudizio imponga l'utilizzo di saperi extragiuridici e, in particolare, qualora si registrino difformi opinioni, espresse dai diversi consulenti tecnici di parte intervenuti nel processo, di talché al giudice è chiesto di effettuare una valutazione ponderata che involge la stessa validità dei diversi metodi scientifici in campo, della quale è chiamato a dar conto in motivazione, fornendo una razionale giustificazione dell'apprezzamento compiuto» (Sez. 4, n. 49884 del 16/10/2018, Rv. 274045). Nel presente procedimento non sono intervenuti consulenti tecnici di parte, e la diversa opinione circa la riduzione della capacità di intendere e volere dell'imputato, espressa dalla difesa, si fonda solo, per quanto esposto nel ricorso, sulla valutazione di totale incapacità contenuta in una diversa sentenza di merito, in cui il giudice, peraltro, ha disatteso le conclusioni del perito, che aveva ritenuto il ricorrente affetto da un vizio di mente solo parziale. La sentenza impugnata si è confrontata con tale diverso parere e con le affermazioni della difesa, ma ha ritenuto condivisibile il parere espresso dal perito nominato in questo procedimento, non solo per l'accuratezza del suo esame, ma anche per l'accertato effetto positivo delle terapie a cui il ricorrente viene costantemente sottoposto. Il ricorrente, nel secondo motivo di ricorso, deduce la contraddittorietà della motivazione sotto questo profilo, affermando che, essendo la propria condizione patologica strutturale, è contraddittorio ritenere che essa possa migliorare a seguito di terapie farmacologiche. Questa affermazione, però, è infondata, perché del tutto priva di un supporto scientifico e in contrasto con i dati oggettivi, riportati nella sentenza stessa e non contestati. L'uso di terapie farmacologiche, nei casi di malattia mentale, è diffuso e ritenuto efficace, da un'ampia parte della scienza medica, non per eliminare la malattia ma per contenerne le acuzie, e tale efficacia è riscontabile nel caso del ricorrente, secondo la sentenza, perché il diario clinico del carcere attesta che in più occasioni egli non ha manifestato sintomi psicotici, e perché anche il perito che lo ha esaminato nel marzo 2023, nel corso di un diverso procedimento penale, ha dato atto, all'epoca, di un miglioramento delle sue condizioni. La sentenza, pertanto, è logica e non contraddittoria quando prende atto dell'efficacia della terapia nel contenere le condotte del ricorrente indotte dalla sua patologia psichiatrica, e quando fa leva anche sui miglioramenti apportati da detta terapia sulla condotta del ricorrente per ritenere attendibile la valutazione del perito, circa la presenza di un vizio di mente solo parziale. Il ricorso, in definitiva, chiede a questa Corte una diversa valutazione della capacità di intendere e volere del ricorrente, ma deve ribadirsi il costante principio secondo cui «Non è censurabile in sede di legittimità la decisione del giudice di merito che, facendo proprie le conclusioni scientifiche del perito, fornisca congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla diversa tesi che ha disatteso, senza che costituisca vizio di motivazione l'omesso esame critico di ogni deduzione difensiva» (Sez. 2, n. 49742 del 10/10/2023, Rv. 285866). Questa Corte ha anche stabilito che «In tema di prova scientifica, la Cassazione 3 non deve stabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia esatta, ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica;
essa, infatti, non è giudice del sapere scientifico ed è solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico- scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto. Ne deriva che il giudice di legittimità non può operare una differente valutazione degli esiti di una consulenza, trattandosi di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato» (Sez. 5, n. 6754 del 07/10/2014, dep. 2015, Rv. 262722).
3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Non vi è dubbio che il disturbo psichico è una condizione di alterazione dello stato di salute che può incidere sul rispetto del diritto del detenuto ad un trattamento umano e non degradante, nonché conforme alla finalità rieducativa che l'esecuzione della pena deve sempre mantenere, e che esso possa, pertanto, comportare l'incompatibilità con la detenzione in regime carcerario. La sentenza impugnata, confermando anche su questo punto quella di primo grado, ha valutato l'affermazione della difesa, di una incompatibilità della detenzione carceraria derivante dalla malattia psichiatrica, e l'ha motivatamente respinta, attenendosi anche sotto questo profilo alla valutazione del perito, che ha escluso tale incompatibilità alla luce di condizioni di salute fisica del ricorrente prive di acuzie, e soprattutto alla luce del buon esito del trattamento terapeutico praticato, ed accettato dal detenuto, buon esito dimostrato dalla frequente assenza di sintomi psicotici, annotata nei diari clinici del carcere, e dalla mancata registrazione di episodi di scompenso acuto sin dal gennaio 2024. Non vi sono ragioni, pertanto, per ritenere che sussista una incompatibilità, o che la detenzione in carcere costituisca un trattamento inumano o degradante per il ricorrente, risultando al contrario che essa, attraverso le terapie praticate, consente un controllo e una limitazione delle manifestazioni acute di alterazione, tipiche della patologia. Anche la richiesta del ricorrente, ribadita in questo motivo di ricorso, di applicare prioritariamente la misura di sicurezza del ricovero in REMS è stata valutata nella sentenza impugnata, e respinta con motivazione congrua e logica, alla luce dell'assenza di una incompatibilità della custodia in carcere con le condizioni di salute dell'imputato. La prioritaria applicazione della misura di sicurezza, in contrasto con il disposto dell'art. 211 cod. pen., non è giustificata, anche perché essa non ha una finalità di cura e non assicura, pertanto, un miglior trattamento del ricorrente. La sua applicazione prioritaria, inoltre, potrebbe rivelarsi in contrasto con l'interesse di questi in quanto, essendo la sua applicazione dopo l'espiazione della pena subordinata ad una nuova valutazione della sua pericolosità sociale, essa potrebbe essere risultare, in futuro, non più necessaria.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.L'oggetto del ricorso, relativo alle condizioni di salute del ricorrente, impone la tutela del suo diritto alla riservatezza, mediante l'applicazione del disposto dell’art. 52, comma 5, d.lgs. 196/2003.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 06/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente 4 LA MA PP LU IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Paola Masi;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NT Cocomello che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore: l'avv. Leonardo Guaiana chiede l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi esposti RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 21 marzo 2025 la Corte di appello di Milano, confermando la sentenza emessa in data 21 giugno 2024 dal Tribunale di Milano, ha condannato XXXXXXXXXXXXXXXXXX alla pena di mesi quattro di reclusione e alla misura accessoria della custodia in REMS per sei mesi, per il reato di cui all’art. 424 cod. pen., commesso in data 24 maggio 2022 all’interno della sua cella. La Corte, preso atto dell’assenza di impugnazione in merito al verificarsi del fatto e alla responsabilità per esso dell’imputato, ha confermato la valutazione del Tribunale circa la sussistenza di una parziale incapacità di intendere e volere dello stesso e della sua pericolosità sociale, sulla base del parere espresso dal perito, ritenuto attendibile perché fondato sull’osservazione diretta e sull’esame di precedenti perizie che, in altri procedimenti, hanno portato all'assoluzione dell'imputato per vizio totale di mente. La Corte, quindi, ha respinto la richiesta di assoluzione dell'imputato per infermità totale di mente, ed ha altresì respinto le censure relative alla ritenuta sua pericolosità sociale e al trattamento sanzionatorio.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso XXXXXXXXXXXXXXXXXX, per mezzo del difensore avv. Leonardo Guaiana, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce l’erronea valutazione della propria imputabilità. I due giudici di merito hanno dichiarato il ricorrente affetto da un vizio di mente solo parziale, ma dalla lettura della perizia emerge che il perito ha ritenuto il medesimo del tutto privo della capacità di volere, cioè di autodeterminarsi consapevolmente per compiere una condotta criminosa, pur mantenendo una residua capacità di comprendere la realtà e il contenuto della norma violata. Per questo motivo, in un diverso procedimento relativo ad una Penale Sent. Sez. 1 Num. 39130 Anno 2025 Presidente: LU PP Relatore: MA LA Data Udienza: 06/11/2025 condotta analoga, il giudice ha valutato il ricorrente affetto da un vizio totale di mente, affermando che la sussistenza della sola capacità di intendere non era sufficiente a farlo ritenere imputabile.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la contraddittorietà e illogicità della motivazione in merito alla valutazione della capacità di intendere e volere. La Corte di appello dapprima riconosce che la condizione mentale del ricorrente è strutturale, ma poi sostiene che le terapie hanno migliorato il suo stato di alterazione. Tale valutazione è illogica e contraddittoria, in quanto la natura strutturale della sua condizione patologica comporta la definitività di una situazione di incapacità, che non è esclusa dall’assunzione delle terapie, perché la sentenza stessa riconosce che il ricorrente può comunque andare incontro a scompensi di carattere acuto: egli, quindi, non acquista, con le terapie, una capacità di autocontrollo, ma le cure semplicemente innescano una fase remissiva della patologia. Quando, però, si manifesta uno scompenso acuto, egli non è in grado di arginarlo, e in quei momenti la sua capacità di volizione è del tutto assente.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 27 e 32 Cost. e art. 3 CEDU, per l’incompatibilità tra la detenzione e la malattia. La prosecuzione della detenzione nonostante sia accertato che il ricorrente ha un grave disturbo psichiatrico viola i principi costituzionali dell’umanità della pena e del diritto alla salute. Le condizioni del ricorrente impongono di applicare prioritariamente la misura di sicurezza del ricovero in REMS.
3. Il Procuratore generale, nella discussione orale, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, in tutti i suoi motivi, e deve essere rigettato.
2. Nei primi due motivi il ricorrente lamenta, sotto vari aspetti, una errata valutazione della propria capacità di intendere e volere nel momento di commissione del reato, per non avere la sentenza tenuto conto della sua totale incapacità di autodeterminarsi, e quindi della totale assenza della sua capacità di volere, sufficiente per qualificarlo come affetto da un vizio totale di mente, ai sensi dell'art. 88 cod. pen. L'affermazione secondo cui la totale assenza della capacità di volere è sufficiente per ritenere il soggetto affetto da un vizio totale di mente è corretta, ma nel presente procedimento non vi è stata una valutazione in tal senso, da parte del perito. Questi, infatti, ha valutato il ricorrente affetto da un vizio di mente solo parziale, perché egli ha mantenuto, nel momento del fatto, «una limitata, ma oggettiva, quota di finalizzazione dell'atto», e quindi una residua capacità di comprendere che il suo gesto aveva il significato di una protesta, pur non rendendosi pienamente conto del suo disvalore ed anche della sua scarsa utilità per il fine desiderato, quello di essere trasferito in una diversa struttura, ed ha altresì mantenuto «una residua capacità … di autocontenersi», come riportato nell'elaborato, citato alla pag. 6 della sentenza impugnata. Secondo il perito, pertanto, il ricorrente, sicuramente affetto da una grave patologia psichiatrica, deve essere ritenuto solo parzialmente incapace di intendere e di volere, nel momento di commissione del reato, perché la presenza di una limitata capacità di autocontenersi, sebbene ridotta rispetto ad un soggetto sano, esclude la sussistenza di una incapacità totale di volere. La capacità di autocontenersi, infatti, è espressione della volizione, che pertanto non è stata ritenuta del tutto assente dal perito. La Corte di appello ha valutato approfonditamente la perizia, alla luce delle critiche contenute nell'atto di appello, e ne ha ribadito l'attendibilità con motivazione logica, congrua e non contraddittoria, sottolineando che il perito ha visitato direttamente l'imputato ed ha preso visione delle perizie svolte nei suoi confronti in precedenti procedimenti penali e della 2 documentazione medica risalente ad epoche ancora anteriori, nonché delle relazioni redatte dal personale sanitario del carcere in epoca prossima al fatto. Sulla base della consultazione di un così ampio numero di documenti la Corte di appello ha, quindi, ritenuto che «la base cognitiva che forma la piattaforma valutativa della perizia sia assolutamente completa ed esaustiva, così conferendo particolare puntualità e precisione alle motivate conclusioni del perito». Questa motivazione è conforme ai principi di questa Corte, secondo cui «In tema di prova scientifica, la perizia rappresenta un indispensabile strumento euristico nei casi in cui l'accertamento dei termini di fatto della vicenda oggetto del giudizio imponga l'utilizzo di saperi extragiuridici e, in particolare, qualora si registrino difformi opinioni, espresse dai diversi consulenti tecnici di parte intervenuti nel processo, di talché al giudice è chiesto di effettuare una valutazione ponderata che involge la stessa validità dei diversi metodi scientifici in campo, della quale è chiamato a dar conto in motivazione, fornendo una razionale giustificazione dell'apprezzamento compiuto» (Sez. 4, n. 49884 del 16/10/2018, Rv. 274045). Nel presente procedimento non sono intervenuti consulenti tecnici di parte, e la diversa opinione circa la riduzione della capacità di intendere e volere dell'imputato, espressa dalla difesa, si fonda solo, per quanto esposto nel ricorso, sulla valutazione di totale incapacità contenuta in una diversa sentenza di merito, in cui il giudice, peraltro, ha disatteso le conclusioni del perito, che aveva ritenuto il ricorrente affetto da un vizio di mente solo parziale. La sentenza impugnata si è confrontata con tale diverso parere e con le affermazioni della difesa, ma ha ritenuto condivisibile il parere espresso dal perito nominato in questo procedimento, non solo per l'accuratezza del suo esame, ma anche per l'accertato effetto positivo delle terapie a cui il ricorrente viene costantemente sottoposto. Il ricorrente, nel secondo motivo di ricorso, deduce la contraddittorietà della motivazione sotto questo profilo, affermando che, essendo la propria condizione patologica strutturale, è contraddittorio ritenere che essa possa migliorare a seguito di terapie farmacologiche. Questa affermazione, però, è infondata, perché del tutto priva di un supporto scientifico e in contrasto con i dati oggettivi, riportati nella sentenza stessa e non contestati. L'uso di terapie farmacologiche, nei casi di malattia mentale, è diffuso e ritenuto efficace, da un'ampia parte della scienza medica, non per eliminare la malattia ma per contenerne le acuzie, e tale efficacia è riscontabile nel caso del ricorrente, secondo la sentenza, perché il diario clinico del carcere attesta che in più occasioni egli non ha manifestato sintomi psicotici, e perché anche il perito che lo ha esaminato nel marzo 2023, nel corso di un diverso procedimento penale, ha dato atto, all'epoca, di un miglioramento delle sue condizioni. La sentenza, pertanto, è logica e non contraddittoria quando prende atto dell'efficacia della terapia nel contenere le condotte del ricorrente indotte dalla sua patologia psichiatrica, e quando fa leva anche sui miglioramenti apportati da detta terapia sulla condotta del ricorrente per ritenere attendibile la valutazione del perito, circa la presenza di un vizio di mente solo parziale. Il ricorso, in definitiva, chiede a questa Corte una diversa valutazione della capacità di intendere e volere del ricorrente, ma deve ribadirsi il costante principio secondo cui «Non è censurabile in sede di legittimità la decisione del giudice di merito che, facendo proprie le conclusioni scientifiche del perito, fornisca congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulla diversa tesi che ha disatteso, senza che costituisca vizio di motivazione l'omesso esame critico di ogni deduzione difensiva» (Sez. 2, n. 49742 del 10/10/2023, Rv. 285866). Questa Corte ha anche stabilito che «In tema di prova scientifica, la Cassazione 3 non deve stabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia esatta, ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica;
essa, infatti, non è giudice del sapere scientifico ed è solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico- scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto. Ne deriva che il giudice di legittimità non può operare una differente valutazione degli esiti di una consulenza, trattandosi di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato» (Sez. 5, n. 6754 del 07/10/2014, dep. 2015, Rv. 262722).
3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Non vi è dubbio che il disturbo psichico è una condizione di alterazione dello stato di salute che può incidere sul rispetto del diritto del detenuto ad un trattamento umano e non degradante, nonché conforme alla finalità rieducativa che l'esecuzione della pena deve sempre mantenere, e che esso possa, pertanto, comportare l'incompatibilità con la detenzione in regime carcerario. La sentenza impugnata, confermando anche su questo punto quella di primo grado, ha valutato l'affermazione della difesa, di una incompatibilità della detenzione carceraria derivante dalla malattia psichiatrica, e l'ha motivatamente respinta, attenendosi anche sotto questo profilo alla valutazione del perito, che ha escluso tale incompatibilità alla luce di condizioni di salute fisica del ricorrente prive di acuzie, e soprattutto alla luce del buon esito del trattamento terapeutico praticato, ed accettato dal detenuto, buon esito dimostrato dalla frequente assenza di sintomi psicotici, annotata nei diari clinici del carcere, e dalla mancata registrazione di episodi di scompenso acuto sin dal gennaio 2024. Non vi sono ragioni, pertanto, per ritenere che sussista una incompatibilità, o che la detenzione in carcere costituisca un trattamento inumano o degradante per il ricorrente, risultando al contrario che essa, attraverso le terapie praticate, consente un controllo e una limitazione delle manifestazioni acute di alterazione, tipiche della patologia. Anche la richiesta del ricorrente, ribadita in questo motivo di ricorso, di applicare prioritariamente la misura di sicurezza del ricovero in REMS è stata valutata nella sentenza impugnata, e respinta con motivazione congrua e logica, alla luce dell'assenza di una incompatibilità della custodia in carcere con le condizioni di salute dell'imputato. La prioritaria applicazione della misura di sicurezza, in contrasto con il disposto dell'art. 211 cod. pen., non è giustificata, anche perché essa non ha una finalità di cura e non assicura, pertanto, un miglior trattamento del ricorrente. La sua applicazione prioritaria, inoltre, potrebbe rivelarsi in contrasto con l'interesse di questi in quanto, essendo la sua applicazione dopo l'espiazione della pena subordinata ad una nuova valutazione della sua pericolosità sociale, essa potrebbe essere risultare, in futuro, non più necessaria.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.L'oggetto del ricorso, relativo alle condizioni di salute del ricorrente, impone la tutela del suo diritto alla riservatezza, mediante l'applicazione del disposto dell’art. 52, comma 5, d.lgs. 196/2003.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 06/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente 4 LA MA PP LU IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5