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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 16/05/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 2990/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 12/03/2025 da con il proc. e dom. avv. RONCHESE FRANCESCA Parte_1
e da MA DI FA con il proc. e dom. avv. PETRILLO MONICA avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito delle note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 16/09/2018 in LIGNANO
SABBIADORO (UD), con atto trascritto presso il Comune di LIGNANO
SABBIADORO (UD) al numero 26, parte 2, serie C, anno 2018;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 27/08/2015) e (il Per_1 Per_2
10/02/2020), entrambi minori;
- dato atto che nei mesi successivi alla separazione di fatto, i genitori hanno riscontrato alcuni segnali di disagio provenienti dai bambini che si manifestano nella richiesta
1 espressa di essere presi a scuola solo dalla mamma e di pernottare con lei nella casa familiare;
- preso atto che, in considerazione di ciò, in questa fase critica i genitori hanno deciso di avviare un percorso di sostegno alla genitorialità finalizzato a ricercare strumenti efficaci per trasmettere serenità e sicurezza ai figli per aiutarli a trovare un migliore equilibrio in aderenza al principio di bigenitorialità;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c., in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e MA DI FA, il cui Parte_1
matrimonio è stato celebrato in data 16/09/2018, in LIGNANO SABBIADORO (UD), con atto trascritto presso il comune di LIGNANO SABBIADORO (UD) al n. 26, Parte 2, Serie
C, anno 2018, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Dispone che i figli minorenni e rimangano affidati ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori in modo condiviso;
precisando che essi gestiranno di comune accordo le loro necessità ed insieme prenderanno tutte le decisioni riguardanti l'educazione, l'istruzione e la formazione degli stessi – tenendo conto delle rispettive capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni – mentre eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza.
Dà atto che le parti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2 3) Dà atto che i genitori si impegnano a comunicare all'altro i rispettivi cambi di residenza al fine di tutelare i diritti dei minori.
4) Dà atto che e avranno collocamento prevalente presso la madre, con Per_1 Per_2
residenza anche anagrafica insieme alla stessa, che rimarrà presso la casa familiare di
Vito n. 19, che le viene assegnata e le cui sorti dominicali seguiranno Per_3 Per_4
gli accordi di cui al punto 8) del ricorso.
5) Prende atto che i sig.ri e Di AN si impegnano ad avviare e portare a termine un Pt_1
percorso privato di sostegno alla genitorialità al fine di acquisire modi e tempi comuni per il reinserimento della frequentazione paterna comprensiva di pernotto, consapevoli dell'importanza della presenza di entrambe le figure genitoriali per una crescita equilibrata e serena dei due bambini. Il costo del percorso rimarrà interamente a carico del sig. . Pt_1
6) Dispone che il reinserimento graduale della figura paterna avvenga nei tempi e nei modi che i genitori riterranno opportuni valutando le reazioni dei minori, in accordo tra loro e con le indicazioni e i suggerimenti che riceveranno dalla psicoterapeuta comune. Prende atto che la sig.ra Di AN dichiara la disponibilità – a tal fine – a consentire al sig. Pt_1 di trascorrere dei pomeriggi anche presso la casa familiare;
il sig. è anch'egli Pt_1
disponibile ad attuare tale modalità, concordata fino al 30.06.2025.
Dispone che il tutto sia previsto al fine di addivenire, un domani, ad una frequentazione padre-figli strutturata almeno come segue:
- ogni lunedì e mercoledì pomeriggio i bambini staranno con il padre dall'uscita da scuola al dopo cena, quando verranno riaccompagnati presso la casa familiare per il pernotto tra le ore 20.30 e le 21.00;
- a fine settimana alternati staranno con il padre dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola alla domenica sera quando verranno riaccompagnati presso la residenza materna dopo cena tra le ore 20.30 e le 21.00;
- durante le vacanze estive del 2025 i bambini staranno con il padre e con la madre in via esclusiva per due settimane non consecutive;
per gli anni successivi le settimane di vacanza con i rispettivi genitori potranno essere anche non consecutive. La scelta delle settimane di competenza esclusiva verrà comunicata da un genitore all'altro entro il 30 aprile di ogni anno;
3 - le vacanze natalizie e pasquali verranno trascorse per metà con l'uno o con l'altro genitore, alternando le giornate di Natale e Capodanno, nonché Pasqua e
Pasquetta;
- le vacanze di Carnevale verranno parimenti trascorse per metà con l'uno e con l'altro genitore.
7) Dispone che il padre sig. versi alla madre sig.ra Di AN, a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento ordinario di e , la somma di € 500,00 mensili (€ 250,00 Per_2 Per_1
per ciascun figlio); tale assegno sarà versato entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente della sig.ra Di AN all'IBAN che verrà indicato e sarà rivalutato annualmente ed automaticamente all'inizio di ciascun anno solare secondo gli indici ISTAT del costo della vita.
Le spese per il mantenimento straordinario dei bambini sono poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, comprendendo in tale categoria anche la spesa della mensa scolastica, quelle per i regali per le feste a cui i bambini verranno invitati e quelle ortodontiche.
Per l'individuazione e la regolamentazione della contribuzione al mantenimento straordinario ci si richiama a quanto previsto dal Protocollo d'intesa 28.8.2015 del
Tribunale di Udine con la Sezione di Udine dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di
Famiglia che, sottoscritto dalle parti, è allegato al ricorso.
8) Dà atto che l'Assegno Unico Universale spettante per entrambi i figli verrà percepito interamente dalla sig.ra Di AN IA, la quale si occuperà altresì di provvedere alla richiesta di tutti i bonus tempo per tempo erogati da Stato/Regione/Comune o altri Enti a sostegno della famiglia (ad es. dote famiglia, bonus centri estivi e quant'altro), che ella stessa incasserà, imputando le relative somme in favore di entrambi i genitori come da
Protocollo.
9) Dà atto che i coniugi regolamentano come segue i loro reciproci rapporti economico/patrimoniali:
9.1) Le parti convengono di sciogliere la comunione sull'abitazione familiare tramite cessione da parte del sig. alla sig.ra DI AN IA della propria quota di Parte_1
proprietà della casa coniugale, sita in Fagagna (UD) Casali San Vito n. 19, catastalmente individuata presso il Catasto Fabbricati del Comune di al F. 21 Part. n. 336 sub. Per_3
1 e 2.
4 Il sig. , pertanto, a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa economica della Parte_1
moglie e comunque al fine di regolamentare al meglio il nuovo assetto economico familiare, si obbliga a trasferire alla sig.ra Di AN IA, quale ulteriore contributo al mantenimento dei figli minori, la propria quota di comproprietà pari al 50% della casa familiare.
La sig.ra Di AN IA si accolla interamente il mutuo fondiario stipulato in data
09.01.2017 con (ora Controparte_1 Controparte_2
), rep. 80718 e racc. 26574 Notaio con liberazione
[...] Persona_5 del sig. da qualsiasi obbligazione e gravame da parte dell'istituto di credito Pt_1 erogante. L'accollo liberatorio è condizione sospensiva dell'efficacia del trasferimento dell'immobile.
Il contratto di trasferimento immobiliare e l'accollo liberatorio verranno stipulati entro il
30/06/25 presso il Notaio scelto dalla sig.ra Di AN IA con spese e oneri notarili a carico di quest'ultima.
L'atto usufruirà dei benefici fiscali previsti dalla Legge 6.3.1987 n. 74 art. 19 e successive modifiche e integrazioni comportanti l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, perché effettuata in esecuzione degli accordi di separazione tra coniugi.
La sig.ra Di AN si impegna a far redigere l'Attestato di Prestazione Energetica a propria cura e spese.
9.2) L'intero arredamento della casa e del giardino, completo di tutti gli elettrodomestici e di quant'altro acquistato in costanza di matrimonio, rimane di proprietà esclusiva della sig.ra DI AN IA, così come tutti i regali di nozze, ad esclusione dei seguenti beni che il sig. si impegna ad asportare entro la data del rogito: Parte_1
- scrivania e poltrona ufficio e moto da cross.
9.3) La sig.ra Di AN IA si obbliga a restituire al sig. una parte dei risparmi Pt_1
di famiglia che ella detiene su un proprio conto personale che si individua nella somma di € 20.000,00 (euro ventimila/00). Il conferimento avverrà mediante consegna di un assegno circolare contestualmente alla stipula dell'atto notarile di trasferimento immobiliare.
9.4) Il sig. si impegna a liberare la sig.ra Di AN dalla garanzia prestata a Parte_1 favore del marito per l'acquisto della di lui autovettura marca BMW modello 118d targa
GM989YR.
5 9.5) A fronte della cessione immobiliare in suo favore la sig.ra IA Di AN rinuncia a qualsiasi eventuale pretesa nei confronti del sig. di fonte intrafamiliare o Pt_1 extrafamiliare, fatta salva la corresponsione da parte di quest'ultimo del 50% di quanto verrà fatturato dall'ENEL per i consumi arretrati del Gas relativi all'abitazione familiare
(dall'acquisto della casa familiare fino alla fatturazione relativa al mese di maggio 2024)
e del 50% del premio dell'assicurazione per l'immobile familiare compreso il corrente
2025.
Il sig. si impegna a versare alla sig.ra Di AN quanto risulterà dovuto non appena Pt_1
riceveranno il conguaglio consumi effettivi.
9.6) Nulla reciprocamente a titolo di mantenimento.
10) Dà atto che i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto per sé e per i minori.
11) Nulla sulle spese. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LIGNANO SABBIADORO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 26, parte 2, serie C, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2018.
Udine, li 15/05/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
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