Decreto cautelare 9 ottobre 2025
Sentenza breve 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 22/12/2025, n. 23543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23543 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23543/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11808/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11808 del 2025, proposto da
SE GG, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Vannicelli, Laila Perciballi, con domicilio eletto presso lo studio Laila Perciballi in Roma, via Catullo, 16;
contro
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Fratto, Vincenzo Gambardella, Egidio Mammone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl Roma 3, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Carmen Di Carlo, Simona Consani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Istituti Fisioterapici Ospedalieri Ifo - Ire, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione di idonea misura cautelare
della nota prot. n. 41363 del 7 ottobre 2025, comunicata a mezzo PEC in pari data, con la quale l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, in riscontro alla richiesta del ricorrente di assegnazione presso la sede di prima preferenza, ha confermato “quanto disposto in merito alla assegnazione della S.V. all'Azienda aggregata Asl Roma 3 per assunzione a tempo indeterminato nel profilo di Dirigente Medico disciplina Radiodiagnostica”;
·della nota PEC della ASL Roma 3 di data 8 ottobre 202, con la quale si intima al ricorrente di comunicare l'accettazione della proposta assunzionale “entro 2 giorni dal ricevimento della presente”, e dunque entro il 10 ottobre 2025, pena la decadenza dalla graduatoria;
per quanto di ragione, dell'art. 13 del Bando del concorso pubblico a valenza regionale, per titoli e colloquio, in forma aggregata, per la copertura a tempo indeterminato di n. 56 posti di Dirigente Medico disciplina Radiodiagnostica, nella parte in cui dispone che “Tale preferenza è vincolante ed obbligatoria per il candidato ma non garantisce l'assegnazione all'Azienda prescelta”, ove interpretato nel senso di consentire all'Amministrazione di derogare ai principi di scorrimento della graduatoria e di rispetto delle preferenze espresse in presenza di posti disponibili;
·di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresa la nota della ASL Roma 3 prot. n. 66054 del 16 settembre 2025 nella parte in cui individua la sede di servizio presso la medesima ASL.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini e di Asl Roma 3;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 la dott.ssa IL NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente ha impugnato, oltre agli ulteriori atti indicati in epigrafe, la nota con la quale l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini ha confermato la sede di assegnazione dello stesso presso l’Azienda aggregata Asl Roma 3 per l’assunzione a tempo indeterminato nel profilo di Dirigente Medico disciplina Radiodiagnostica.
2. Con decreto presidenziale, in accoglimento all’istanza proposta da parte ricorrente ex art. 56 c.p.a., è stata disposta la sospensione degli atti gravati, ritenuta la sussistenza del danno grave e irreparabile avuto riguardo alla prospettata decadenza dalla graduatoria di cui trattasi nel caso di mancata accettazione dell’assegnazione presso l’ASL RM 3 nel termine indicato del 10 ottobre 2025.
3. Si è costituita l’Azienda intimata eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito.
4. Alla camera di consiglio dell’11 novembre 2025, avvertite le parti ex art. 60 c.p.a. il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Una volta terminata la procedura concorsuale e pubblicata la relativa graduatoria dei vincitori trova applicazione la regola generale di cui all’art. 63 d.lgs. n.165 del 2001 in base alla quale le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, in quanto rapporti contrattualizzati, sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro ( ex multis , Cassazione Sezioni Unite, 26 gennaio 2023, n. 2403).
In questa prospettiva, ai sensi dell’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rientrano nella (residuale) giurisdizione del g.a. soltanto tre tipologie di provvedimenti:
1) quelli relativi alle procedure concorsuali, volte all’assunzione dei pubblici dipendenti (articolo 64, comma 4, d.lgs. n. 165/2001);
2) quelli aventi natura di atti di macro-organizzazione (articolo 2, comma 1);
3) quelli recati da atti regolamentari o amministrativi generali, laddove la loro adozione comporti un’immediata lesione della posizione giuridica del privato.
Nel caso di specie la controversia verte sull’assegnazione, e relativa accettazione da parte del ricorrente nei termini indicati dall’Amministrazione, della sede di lavoro.
Il provvedimento di assegnazione della sede impugnato non può ascriversi ad alcuna delle suddette categorie e pertanto, in base alla regola generale, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Costituisce difatti principio ormai consolidato quello secondo cui “ la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, non già alla prospettazione compiuta dalle parti, bensì al petitum sostanziale, da identificare, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati” (tra le tante, v. Cass. sez. un., 22 settembre 2022, n. 27748).
Nel caso all’esame del Collegio, la domanda di parte ricorrente mira all’attribuzione di una diversa sede di servizio e consiste in una contestazione del potere esercitato dall’Amministrazione, che tuttavia ivi agisce quale datore di lavoro e non nell’esercizio di un potere pubblicistico in quanto l’attribuzione della sede di servizio si colloca in una fase successiva alla conclusione della procedura concorsuale mediante l’approvazione della graduatoria finale di merito (che non è oggetto di censure), non venendo nemmeno in rilievo un atto amministrativo presupposto di c.d. macro-organizzazione.
Non è neppure dirimente la circostanza che il contratto di lavoro non sia stato ancora concluso, atteso che “ il momento che segna il termine dell’esercizio di poteri di carattere pubblicistico è costituito (non dalla firma del contratto di lavoro, ma) dalla approvazione della graduatoria finale della procedura concorsuale, che non è, comunque, oggetto di contestazione ” (Cons. St., sez. III, 16 aprile 2024 n. 3428).
L’assegnazione della sede di lavoro di un dipendente (in regime di pubblico impiego contrattualizzato) costituisce atto di micro-organizzazione, incidente in via esclusiva e diretta sulla concreta gestione del rapporto di lavoro.
“ Le controversie che investano tale determinazione sono dunque devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, in ossequio alla regola generale sul riparto giurisdizionale («In tema di assegnazione della sede di lavoro presso una amministrazione pubblica (all'esito della procedura concorsuale per l'assunzione in servizio), intervenuta con contratto stipulato successivamente al 30 giugno 1998, deve riconoscersi [...] stante il carattere generale della giurisdizione del giudice ordinario in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 1), a fronte del quale la perpetuazione della giurisdizione del giudice amministrativo (prevista dal comma 4 dello stesso art. 63) riveste una portata limitata ed eccezionale [...] la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia in cui, sul presupposto della definitività della graduatoria e senza in alcun modo censurare lo svolgimento del concorso ed il relativo atto finale, si faccia valere, in base alla l. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, il diritto [...] alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio» (Cass. civ., Sez. un., 9 giugno 2021, n. 16086; 27 marzo 2008, n. 7945; in senso conforme C.d.S., Sez. III, 16 aprile 2024, n. 3428; T.A.R. Lazio, Sez. IV-ter, 5 marzo 2025, n. 4720; Sez. I, 10 febbraio 2025, n. 2946; 16 dicembre 2024, n. 22605; Sez. V, 5 febbraio 2024, n. 2199; Sez. IV, 12 settembre 2024, n. 16355) ” (Tar NT, sentenza n 587 del 2025).
In conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione. Ne consegue altresì ai sensi del comma 4 dell’art. 56 c.p.a. il venir meno dell’efficacia della misura cautelare disposta con decreto monocratico.
Le spese possono essere compensate in ragione della decisione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo e individua, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., nel Giudice ordinario l’Autorità giurisdizionale cui spetta la cognizione della domanda proposta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA NA UI, Presidente
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
IL NT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL NT | MA NA UI |
IL SEGRETARIO