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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 05/12/2025, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 160/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa TO Mussa Presidente
Dott.ssa RO Mastropietro Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica Lorenzatti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 160/2024 R.G. Cont.
Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
promossa con ricorso da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] residente in Parte_1 C.F._1
AS RI (To) alla Strada Bussolino 81 bis, elettivamente domiciliata presso lo studio alla Piazza Perrone 10 presso lo Studio dell'Avv. Paola Diana, rappresentata e difesa dall'Avv. Mimmo Lardiello ed elettivamente domiciliata in Taranto alla Via
Abruzzo n. 28, per delega in atti;
contro il resistente contumace nato a [...] il [...] (c.f.: residente in Controparte_1 C.F._2
AS RI (To), Strada della Ressia 5.
Oggetto: “scioglimento del matrimonio”.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
pagina 1 di 6 Conclusioni
Per parte ricorrente: “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970 lo
scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la sig.ra e il signor Parte_1 CP_2
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della
[...]
sentenza;
b) disporre l'affido condiviso della figlia minore ai genitori con collocazione Persona_1
prevalente residenza presso la madre, stabilendo il diritto di visita al signor Controparte_2
secondo accordi tra i genitori e tenendo conto dei desideri e delle esigenze della figlia e in ogni caso,
a fine settimana alterni dal sabato pomeriggio ore 18 alla domenica sera alle ore 20.00; nessun
infrasettimanale per esigenze di stabilità della minore;
vacanze natalizie ad anni alterni dal il
giorno di Natale ed il 31 dicembre con un genitore e il 24 dicembre e il giorno 1gennaio con l'altro
genitore; 2 settimane anche non consecutive durante le vacanze estive.;
c) stabilire a carico del Signor un assegno di mantenimento, in favore dei figli Controparte_2
e pari ad euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio) entro il Per_2 Persona_1
giorno cinque di ogni mese, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del
costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche
documentate;
d) vinte le spese. “
Il P.M. ha così concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso” (in data
27.11.2024)
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 18.01.2024, Parte_2
evocava in giudizio il marito innanzi l'intestato Tribunale
[...] Controparte_1
affinché pronunciasse lo scioglimento del loro matrimonio, premettendo che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Castiglione T.se (TO) in data 17.12.2005
trascritto nei registri dello stesso Comune all'atto n. 5, P.I, anno 2005;
pagina 2 di 6 - dalla loro unione sono nati i figli nato a [...] il [...], maggiorenne ed Per_2
economicamente non completamente autosufficiente;
, nata a [...] il Per_1
15.11.2012;
- il Tribunale di Ivrea, con provvedimento del 12.05.2021 omologava il verbale di separazione consensuale tra i coniugi;
- dal giorno dell'udienza presidenziale e di autorizzazione a vivere separati è cessata ogni comunione di vita sia materiale che spirituale tra i coniugi e la convivenza non è mai ripresa e non vi è stata alcuna riconciliazione.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica degli atti,
avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il 17-19.9.2024 atto non ritirato e restituito al mittente per compiuta giacenza il 25.9.2024.
Tanto premesso, si osserva che è fondata e va quindi accolta la domanda di divorzio, in quanto dalle complessive risultanze di causa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni da ultimo 6 maggio 2015 n. 55 e quindi dal DL 149/2022). In particolare, deve osservarsi che:
a) il Tribunale di Ivrea, con decreto n. 2199/2021 del 12.05.2021 ha omologato la separazione personale dei suddetti coniugi, che erano stati autorizzati a vivere separati in data 22.04.2021;
b) risulta altresì il protrarsi ininterrotto della separazione per il termine di legge dalla separazione (autorizzazione a vivere separati del 22.04.2021) fino al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (avvenuto il 18.01.2024), non essendo stata peraltro eccepita alcuna interruzione (ai sensi dell'art. 3 legge cit.) ed essendo il convenuto rimasto contumace nonostante la ritualità della notifica degli atti in suo favore;
c) in base ad una valutazione globale di tutte le circostanze innanzi indicate nonché alla luce della chiara manifestazione - da parte della ricorrente - dell'intenzione di non volersi riconciliare, e da parte del resistente, rimasto contumace, del più totale disinteresse ad una riconciliazione, si può infine ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
pagina 3 di 6 Devono essere eseguite le formalità previste dalla legge.
II. Dal matrimonio sono nati due figli: nato a [...] il [...], maggiorenne Per_2
ed economicamente non completamente autosufficiente;
, nata a Persona_3
Chivasso il 15.11.2012. La madre aveva chiesto in ricorso disporsi l'affido esclusivo della figlia minore con collocazione presso di sè. In sede di udienza la ricorrente ha rinunciato all'istanza di affido esclusivo per chiedere conferma delle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale della separazione consensuale e, previa rinuncia ai provvedimenti provvisori ed urgenti nonché ai termini ex art. 473bis.28 c.p.c., ha rassegnato le conclusioni definitive come sopra riportate.
È evidente che corrisponde all'interesse della figlia minore, anche per ragioni di continuità, che venga confermato quanto stabilito in sede di separazione consensuale,
anche in relazione al calendario di incontri con il padre, non essendo comunque emerso alcun elemento che possa far ritenere la concordata organizzazione non più tutelante per la minore.
III. Per quanto concerne l'aspetto economico, la ricorrente ha chiesto disporre un assegno di mantenimento in favore dei figli e pari ad euro 600,00 mensili Per_2 Persona_1
(euro 300,00 per ciascun figlio) entro il giorno cinque di ogni mese, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il
50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate. In sede di separazione consensuale omologata le parti avevano ritenuto congruo un contributo al mantenimento di € 180,00 per ciascun figlio.
Sotto il profilo economico patrimoniale, occorre prendere le mosse dai dati emersi,
tenendo conto del calendario di incontri con entrambi i genitori, dei patrimoni e redditi delle parti e della capacità lavorativa anche pregressa delle stesse, che non risulta sia significativamente mutata;
gli oneri di cura e accudimento della prole – di sicura valenza economica – gravano prevalentemente sulla madre.
Per quanto riguarda il figlio (classe 2005), la stessa ricorrente ha evidenziato Per_2
come abbia raggiunto una parziale indipendenza economica, nel senso che sta svolgendo pagina 4 di 6 attività di apprendistato come cuoco percependo una retribuzione di € 1.000,00; la sua parziale autonomia, sebbene al momento connessa solo a contratto di apprendistato, fa ritenere congruo per lo stesso quale contributo al mantenimento da parte del padre,
l'importo all'epoca concordato di € 180,00. Le maggiori esigenze della figlia Per_1
(classe 2012) rispetto all'epoca della separazione, unitamente alla circostanza che il padre non rispetta il calendario di incontri previsto e non ha pagato in precedenza il contributo al mantenimento della prole, costringendo la madre ad azioni esecutive (e denunce penali), induce a ritenere congruo porre a carico dello stesso un contributo al mantenimento della figlia di € 300,00 (a decorrere dalla presente pronuncia). Il Per_1
padre dovrà inoltre contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, in caso di disaccordo facendo riferimento al Protocollo siglato tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Ivrea il 24.6.2016.
Null'altro va disposto in punto economico, non risultando richieste di assegno di divorzio da parte di alcuna delle parti.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio (caratterizzato dalla non opposizione del convenuto, che è rimasto contumace), e delle domande formulate dalla ricorrente sul vincolo e quindi sull'affidamento e mantenimento dei figli (tutte attinenti esclusivamente all'interesse di questi ultimi e confermative, quanto alla responsabilità
genitoriale, di quanto dai coniugi concordato in sede di separazione consensuale, e per il resto dall'accoglimento solo parziale delle richieste economiche della ricorrente) non è
configurabile in capo ad alcuna delle parti una soccombenza tale da giustificare una condanna ex art. 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali, spese che vanno dunque compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
visto il parere del P.M. (reso in data 18/04/2025), così provvede:
pagina 5 di 6 1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_2
nel Comune Castiglione T.se (TO) in data 17.12.2005 trascritto nei Controparte_1
registri dello stesso Comune all'atto n. 5, P.I, anno 2005;
ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38;
2. dispone l'affido condiviso della figlia minore ai genitori con Persona_1
collocazione prevalente e residenza presso la madre, stabilendo il diritto di visita al signor secondo accordi tra i genitori e tenendo conto dei desideri e delle Controparte_2
esigenze della figlia e in ogni caso, a fine settimana alterni dal sabato pomeriggio ore 18
alla domenica sera alle ore 20.00; nessun infrasettimanale per esigenze di stabilità della minore;
vacanze natalizie ad anni alterni dal il giorno di Natale ed il 31 dicembre con un genitore e il 24 dicembre e il giorno 1gennaio con l'altro genitore;
2 settimane anche non consecutive durante le vacanze estive.;
3. dispone a carico del Signor l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_2
dei figli e – fino alla loro completa indipendenza economica – Per_2 Persona_1
con la somma mensile pari rispettivamente a € 180,00 per ed € 300,00 per , Per_2 Per_1
da versare alla madre entro il giorno cinque di ogni mese, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il
50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate in caso di disaccordo facendo riferimento al Protocollo siglato tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Ivrea
il 24.6.2016.
4. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 27 novembre 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
RO TR TO MU
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa TO Mussa Presidente
Dott.ssa RO Mastropietro Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica Lorenzatti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 160/2024 R.G. Cont.
Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
promossa con ricorso da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] residente in Parte_1 C.F._1
AS RI (To) alla Strada Bussolino 81 bis, elettivamente domiciliata presso lo studio alla Piazza Perrone 10 presso lo Studio dell'Avv. Paola Diana, rappresentata e difesa dall'Avv. Mimmo Lardiello ed elettivamente domiciliata in Taranto alla Via
Abruzzo n. 28, per delega in atti;
contro il resistente contumace nato a [...] il [...] (c.f.: residente in Controparte_1 C.F._2
AS RI (To), Strada della Ressia 5.
Oggetto: “scioglimento del matrimonio”.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
pagina 1 di 6 Conclusioni
Per parte ricorrente: “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970 lo
scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la sig.ra e il signor Parte_1 CP_2
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della
[...]
sentenza;
b) disporre l'affido condiviso della figlia minore ai genitori con collocazione Persona_1
prevalente residenza presso la madre, stabilendo il diritto di visita al signor Controparte_2
secondo accordi tra i genitori e tenendo conto dei desideri e delle esigenze della figlia e in ogni caso,
a fine settimana alterni dal sabato pomeriggio ore 18 alla domenica sera alle ore 20.00; nessun
infrasettimanale per esigenze di stabilità della minore;
vacanze natalizie ad anni alterni dal il
giorno di Natale ed il 31 dicembre con un genitore e il 24 dicembre e il giorno 1gennaio con l'altro
genitore; 2 settimane anche non consecutive durante le vacanze estive.;
c) stabilire a carico del Signor un assegno di mantenimento, in favore dei figli Controparte_2
e pari ad euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio) entro il Per_2 Persona_1
giorno cinque di ogni mese, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del
costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche
documentate;
d) vinte le spese. “
Il P.M. ha così concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso” (in data
27.11.2024)
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 18.01.2024, Parte_2
evocava in giudizio il marito innanzi l'intestato Tribunale
[...] Controparte_1
affinché pronunciasse lo scioglimento del loro matrimonio, premettendo che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Castiglione T.se (TO) in data 17.12.2005
trascritto nei registri dello stesso Comune all'atto n. 5, P.I, anno 2005;
pagina 2 di 6 - dalla loro unione sono nati i figli nato a [...] il [...], maggiorenne ed Per_2
economicamente non completamente autosufficiente;
, nata a [...] il Per_1
15.11.2012;
- il Tribunale di Ivrea, con provvedimento del 12.05.2021 omologava il verbale di separazione consensuale tra i coniugi;
- dal giorno dell'udienza presidenziale e di autorizzazione a vivere separati è cessata ogni comunione di vita sia materiale che spirituale tra i coniugi e la convivenza non è mai ripresa e non vi è stata alcuna riconciliazione.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica degli atti,
avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il 17-19.9.2024 atto non ritirato e restituito al mittente per compiuta giacenza il 25.9.2024.
Tanto premesso, si osserva che è fondata e va quindi accolta la domanda di divorzio, in quanto dalle complessive risultanze di causa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni da ultimo 6 maggio 2015 n. 55 e quindi dal DL 149/2022). In particolare, deve osservarsi che:
a) il Tribunale di Ivrea, con decreto n. 2199/2021 del 12.05.2021 ha omologato la separazione personale dei suddetti coniugi, che erano stati autorizzati a vivere separati in data 22.04.2021;
b) risulta altresì il protrarsi ininterrotto della separazione per il termine di legge dalla separazione (autorizzazione a vivere separati del 22.04.2021) fino al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (avvenuto il 18.01.2024), non essendo stata peraltro eccepita alcuna interruzione (ai sensi dell'art. 3 legge cit.) ed essendo il convenuto rimasto contumace nonostante la ritualità della notifica degli atti in suo favore;
c) in base ad una valutazione globale di tutte le circostanze innanzi indicate nonché alla luce della chiara manifestazione - da parte della ricorrente - dell'intenzione di non volersi riconciliare, e da parte del resistente, rimasto contumace, del più totale disinteresse ad una riconciliazione, si può infine ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
pagina 3 di 6 Devono essere eseguite le formalità previste dalla legge.
II. Dal matrimonio sono nati due figli: nato a [...] il [...], maggiorenne Per_2
ed economicamente non completamente autosufficiente;
, nata a Persona_3
Chivasso il 15.11.2012. La madre aveva chiesto in ricorso disporsi l'affido esclusivo della figlia minore con collocazione presso di sè. In sede di udienza la ricorrente ha rinunciato all'istanza di affido esclusivo per chiedere conferma delle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale della separazione consensuale e, previa rinuncia ai provvedimenti provvisori ed urgenti nonché ai termini ex art. 473bis.28 c.p.c., ha rassegnato le conclusioni definitive come sopra riportate.
È evidente che corrisponde all'interesse della figlia minore, anche per ragioni di continuità, che venga confermato quanto stabilito in sede di separazione consensuale,
anche in relazione al calendario di incontri con il padre, non essendo comunque emerso alcun elemento che possa far ritenere la concordata organizzazione non più tutelante per la minore.
III. Per quanto concerne l'aspetto economico, la ricorrente ha chiesto disporre un assegno di mantenimento in favore dei figli e pari ad euro 600,00 mensili Per_2 Persona_1
(euro 300,00 per ciascun figlio) entro il giorno cinque di ogni mese, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il
50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate. In sede di separazione consensuale omologata le parti avevano ritenuto congruo un contributo al mantenimento di € 180,00 per ciascun figlio.
Sotto il profilo economico patrimoniale, occorre prendere le mosse dai dati emersi,
tenendo conto del calendario di incontri con entrambi i genitori, dei patrimoni e redditi delle parti e della capacità lavorativa anche pregressa delle stesse, che non risulta sia significativamente mutata;
gli oneri di cura e accudimento della prole – di sicura valenza economica – gravano prevalentemente sulla madre.
Per quanto riguarda il figlio (classe 2005), la stessa ricorrente ha evidenziato Per_2
come abbia raggiunto una parziale indipendenza economica, nel senso che sta svolgendo pagina 4 di 6 attività di apprendistato come cuoco percependo una retribuzione di € 1.000,00; la sua parziale autonomia, sebbene al momento connessa solo a contratto di apprendistato, fa ritenere congruo per lo stesso quale contributo al mantenimento da parte del padre,
l'importo all'epoca concordato di € 180,00. Le maggiori esigenze della figlia Per_1
(classe 2012) rispetto all'epoca della separazione, unitamente alla circostanza che il padre non rispetta il calendario di incontri previsto e non ha pagato in precedenza il contributo al mantenimento della prole, costringendo la madre ad azioni esecutive (e denunce penali), induce a ritenere congruo porre a carico dello stesso un contributo al mantenimento della figlia di € 300,00 (a decorrere dalla presente pronuncia). Il Per_1
padre dovrà inoltre contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, in caso di disaccordo facendo riferimento al Protocollo siglato tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Ivrea il 24.6.2016.
Null'altro va disposto in punto economico, non risultando richieste di assegno di divorzio da parte di alcuna delle parti.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio (caratterizzato dalla non opposizione del convenuto, che è rimasto contumace), e delle domande formulate dalla ricorrente sul vincolo e quindi sull'affidamento e mantenimento dei figli (tutte attinenti esclusivamente all'interesse di questi ultimi e confermative, quanto alla responsabilità
genitoriale, di quanto dai coniugi concordato in sede di separazione consensuale, e per il resto dall'accoglimento solo parziale delle richieste economiche della ricorrente) non è
configurabile in capo ad alcuna delle parti una soccombenza tale da giustificare una condanna ex art. 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali, spese che vanno dunque compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
visto il parere del P.M. (reso in data 18/04/2025), così provvede:
pagina 5 di 6 1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_2
nel Comune Castiglione T.se (TO) in data 17.12.2005 trascritto nei Controparte_1
registri dello stesso Comune all'atto n. 5, P.I, anno 2005;
ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38;
2. dispone l'affido condiviso della figlia minore ai genitori con Persona_1
collocazione prevalente e residenza presso la madre, stabilendo il diritto di visita al signor secondo accordi tra i genitori e tenendo conto dei desideri e delle Controparte_2
esigenze della figlia e in ogni caso, a fine settimana alterni dal sabato pomeriggio ore 18
alla domenica sera alle ore 20.00; nessun infrasettimanale per esigenze di stabilità della minore;
vacanze natalizie ad anni alterni dal il giorno di Natale ed il 31 dicembre con un genitore e il 24 dicembre e il giorno 1gennaio con l'altro genitore;
2 settimane anche non consecutive durante le vacanze estive.;
3. dispone a carico del Signor l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_2
dei figli e – fino alla loro completa indipendenza economica – Per_2 Persona_1
con la somma mensile pari rispettivamente a € 180,00 per ed € 300,00 per , Per_2 Per_1
da versare alla madre entro il giorno cinque di ogni mese, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il
50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate in caso di disaccordo facendo riferimento al Protocollo siglato tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di Ivrea
il 24.6.2016.
4. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 27 novembre 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
RO TR TO MU
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
pagina 6 di 6