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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 29/07/2025, n. 2452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2452 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3107/2017 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Franco Parte_1
elettivamente domiciliata come in atti;
- ATTORE -
in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. Provenza Luigi ed elettivamente domiciliata come in atti.
- CONVENUTO –
, , in CP_2 Controparte_3 Controparte_4
qualità di eredi di rappresentati e difesi Persona_1
dall'avv. Coppola Annaresia elettivamente domiciliati come in atti;
- CONVENUTI–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta
1 oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ri tenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
Con atto di citazione del 22 maggio 2017, conve- Parte_1
niva, innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, , CP_2 [...]
e , in qualità di eredi del si- Controparte_5 Controparte_4
gnor , proprietario del veicolo tg. DP946ZX, non- Persona_1
ché in persona del suo legale rappresentante Controparte_6
p. t., in qualità di compagnia assicuratrice del medesimo, per sen- tir: a) dichiarare la responsabilità dell'incidente avvenuto in data
1° novembre 2012, a carico del conducente dell'autovettura Fiat
PA tg. DP946ZX; b) condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni da lei subiti in conseguenza del me- desimo incidente, mediante il pagamento della somma di €
2 260.000,00* o della diversa somma accertata in corso di causa;
c) condannare i convenuti al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi dal dì del sinistro all'effettivo soddisfo, con vitto- ria di spese e compenso professionale da attribuirsi al procuratore antistatario.
A sostegno della propria domanda, l'attrice esponeva che, in data
1° novembre 2012, alle ore 18,30 circa, in SA, alla via Matteot- ti, mentre era ferma e incolonnata nel traffico, in direzione Piazza
Garibaldi - Piazza Marconi, alla guida del motociclo Piaggio Li- berty tg. X458W4, veniva investita dall'autovettura Fiat PA tg.
DP946ZX – condotta dal sig. che percorreva la Persona_1
stessa strada in direzione opposta.
Secondo la prospettazione attorea, la responsabilità del sinistro era da ascriversi, in via esclusiva, al conducente della Fiat PA tg.
DP946ZX, il quale, percorrendo via Matteotti in direzione Piazza
Marconi → Piazza Garibaldi, per imperizia, imprudenza e negli- genza, violando le più elementari norme che regolano la circola- zione dei veicoli, aveva invaso l'opposta mezzeria con una mano- vra brusca e repentina, travolgendo il motociclo Piaggio Liberty tg.
X458W4 condotto dall'attrice, che era regolarmente incolonnato nel traffico, al margine sinistro della propria mezzeria;
A causa dell'impatto con l'autovettura, il motociclo si era danneg- giato e la conducente – che, per sostenere il proprio mezzo, aveva il piede sinistro poggiato a terra – aveva riportato gravissime le- sioni all'arto inferiore sinistro, per le quali era stata trasportata, a
3 mezzo ambulanza del 118, all'ospedale “Martiri del Villa Malta” di SA, dove, nella stessa data, era stata sottoposta a un primo in- tervento chirurgico per “frattura pluriframmentaria esposta della tibia sinistra con grave perdita di sostanza ossea”. Successivamen- te, l'attrice era stata sottoposta, sia presso l'ospe-dale di SA (in data 26/02/2013 e 7/01/2014), sia presso l'Istituto Regina EL di
Roma (in data 6/02/2016 e 9/07/2016), ad ulteriori e delicati inter- venti chirurgici, anche di tipo ricostruttivo, all'esito dei quali erano residuati gravissimi postumi invalidanti, valutati in misura pari al
30%, oltre ad un periodo di inabilità temporanea totale di giorni
455 e parziale di giorni 365;
Con comparse depositate, rispettivamente, in data 6 e 8/9/2017, si costituivano in giudizio e i signori Controparte_6 CP_7
, e , in qualità di eredi
[...] Controparte_3 Controparte_4
del signor , che impugnavano la domanda attorea Persona_1
sia in ordine all'an che al quantum debeatur, chiedendone il riget- to.
Nel corso del giudizio venivano escussi i testi Testimone_1
e , indicati da parte attrice, e (mo- Testimone_2 CP_8
glie del conducente della Fiat PA coinvolta nel sinistro), indica- ta dalla convenuta e ammessa CTU medica. CP_6
In via preliminare, occorre dare atto della corretta integrazione del contraddittorio, essendosi costituite tutte le parti evocate in giudi- zio.
4 Ritenute assorbite le questioni preliminari, nel merito s'impone di valutare a chi debba essere ascritta la responsabilità del sinistro per cui è disputa. A tal fine, non può prescindersi dall'art. 2054 c.c., tratteggiante il regime della responsabilità dei conducenti in ipotesi di collisione tra veicoli: questa disposizione prevede, al I comma, che sul guidatore del mezzo di trasporto coinvolto in un sinistro incomba una presunzione di colpa, mentre, al II comma, statuisce una presunzione relativa nell'ipotesi di scontro tra due o più veico- li che ciascuno dei conducenti dei veicoli implicati abbia concorso ugualmente a produrre i danni cagionati dall'incidente. Apertis verbis, tale ultima norma pone una presunzione di pari responsabi- lità in capo a coloro che erano alla guida dei veicoli implicati;
pre- sunzione che ha carattere sussidiario, dovendo trovare applicazio- ne soltanto allorquando sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro op- pure laddove non siano accertabili le cause e le modalità dell'incidente (così, da ultimo, Cass. n. 7061/20; nello stesso sen- so, già Cass. ord. n. 8409/11; Cass. n. 15434/04).
Al riguardo, peraltro, deve osservarsi che, in ossequio al più recen- te indirizzo della Corte di nomofilachia, la prefata presunzione non può esser vinta semplicemente dando prova della colpa grave di uno dei conducenti coinvolti nell'incidente, occorrendo che si di- mostri l'irreprensibilità della propria condotta: in altri termini,
“anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha l'obbligo di accertare la even-
5 tuale responsabilità concorrente dell'altro conducente. In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che ab- bia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di gui- da irreprensibile” (Cass. n. 24860/10; analogamente, ex multis ,
Cass. n. 7479/20; Cass. n. 5219/14; con specifico riferimento alla violazione dell'obbligo di dare precedenza, Cass. ord. n. 3696/18).
Segnatamente, in relazione a tale ultimo profilo, non occorre la prova di una diligenza eccezionale, essendo sufficiente dimostrare di avere osservato tutte le norme della circolazione stradale e di avere adoperato le cautele dell'uomo di normale diligenza (Cass.
n. 1724/87).
Alla luce della rammentata impostazione, anche allorquando sia emersa la responsabilità di uno dei conducenti, s'impone di proce- dere all'accertamento in concreto del comportamento tenuto dagli altri guidatori coinvolti nell'incidente stradale, in ragione del detta- to dell'art. 2054, I comma, c.c., a tenore del quale “ il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo ”: sicché, dimostrare in giudizio che l'altro conducente abbia incontrovertibilmente infranto una o più regole di condotta non determina ipso facto il superamento del- la presunzione di colpa immortalata nell'art. 2054 c.c., salvo che le violazioni perpetrate dal guidatore di cui è fornita prova della col-
6 pa evincendosi dalle stesse una dinamica del sinistro dalla quale non può non desumersi l'esclusiva imputabilità dell'evento danno- so a un unico soggetto escludano logicamente ogni responsabilità degli altri guidatori coinvolti. Detto altrimenti, l'accertamento del- la colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, idonea a liberare quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2, cod. civ., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo di- retto, ovvero dimostrando la conformità del suo contegno alle re- gole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (Cass. ord. n. 6655/20; nello stesso senso, già
Cass. ord. n. 13672/19; Cass. n. 9550/09).
Nel caso di specie, però, il compendio probatorio raccolto non è in grado di confermare con sufficiente grado di certezza o, comun- que, secondo il criterio del più probabile utilizzato per l'accertamento della causalità materiale in sede civile, la dinamica del sinistro così come descritta da parte attrice.
È fuor dubbio, come evidenzia l'attore, che i testimoni indicati da parte attrice hanno confermato la dinamica dei fatti descritta nell'atto introduttivo.
7 Infatti, riferiva testualmente che “quando il Testimone_1
traffico, nelle due direzioni, ha cominciato a defluire, ho visto una
PA NC che procedeva in direzione opposta che ripartiva spostandosi verso il motorino, impattando la gamba della ragazza, che aveva il piede a terra per sostenere il proprio mezzo fermo”.
Anche , altro teste di parte attrice, ha ribadito le Testimone_2
circostanze richiamate nell'atto introduttivo, dichiarando: “mi tro- vavo a bordo dell'auto che seguiva la PA di colore bianco coinvolta nel sinistro. Ho visto che il conducente della PA ge- sticolava con la persona che se-deva al suo fianco. Ad un tratto la marcia dei veicoli è ripartita e ho visto la PA NC che, nel ripartire, ha invaso minimamente, sgommando, la corsia opposta ed ha investito un ciclomotore. Preciso che le auto che percorre- vano la strada in senso inverso al mio erano ferme ed anche il ci- clomotore … ho visto che l'auto PA ha urtato la gamba sinistra della ragazza … non ricordo, a seguito dell'urto, su quale lato la ragazza sia caduta, ma ricordo che è caduta”.
Tuttavia, tale ricostruzione dei fatti non ha trovato adeguato ri- scontro in giudizio.
Deve infatti rammentarsi che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sull'attore l'onere di provare i fatti posti a fondamento della do- manda, inclusa la dinamica del sinistro e la riconducibilità causale dello stesso alla condotta del convenuto.
Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dagli stessi attori risultano smentite dalle altre risultanze istruttorie.
8 In particolare, i Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro – seb- bene abbiano precisato che al momento del sopralluogo i veicoli erano stati già spostati – hanno comunque raccolto dichiarazioni nell'immediatezza dell'accaduto, che descrivono una dinamica so- stanzialmente diversa: secondo quanto riferito dal conducente della
PA, , e da , testimone estranea Persona_1 Testimone_3
al sinistro, il motociclo condotto da si sarebbe por- Parte_1
tato al di fuori della propria fila di marcia per eseguire un sorpasso, invadendo la corsia opposta proprio mentre da quella direzione so- praggiungeva regolarmente l'autovettura Fiat PA.
Tale versione, raccolta nell'immediatezza del fatto e proveniente da soggetti diversi, appare più attendibile e coerente rispetto alla ricostruzione offerta dagli attori in sede giudiziale. Del resto,
l'asserita regolare posizione del motociclo al margine sinistro della propria corsia non trova alcun riscontro oggettivo e appare poco compatibile con le circostanze del sinistro.
A ciò si aggiunge un ulteriore elemento che incide negativamente sull'attendibilità dei testi attorei: secondo quanto riferito dall'attrice e riportato anche nel rapporto dei Carabinieri,
l'incidente si sarebbe verificato alle ore 18.30. L'ambulanza, se- condo quanto ricostruibile dagli atti, è giunta sul posto intorno alle ore 18.50, ossia circa venti minuti dopo l'incidente. Ebbene, lo stesso verbale dei Carabinieri riporta che i militari sono giunti sul luogo del sinistro proprio alle ore 18.50.
9 Ne consegue che ambulanza e Carabinieri erano presenti sul posto contemporaneamente. Appare dunque non veritiera l'affermazione dei testimoni attorei secondo cui sarebbero rimasti sul luogo del sinistro fino all'arrivo dell'ambulanza e che, sino a quel momento, non avrebbero visto i Carabinieri.
È del tutto implausibile, infatti, che i testi fossero effettivamente presenti e non si siano accorti della presenza dei militari, i quali – come è prassi – avrebbero certamente raccolto le loro dichiarazio- ni, così come fatto con altri presenti.
Tale incongruenza temporale mina fortemente la credibilità sog- gettiva dei testi attorei e rafforza la conclusione che essi non fosse- ro realmente presenti al momento dell'incidente, o che comunque abbiano fornito una versione dei fatti non genuina.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che gli attori non abbiano assolto all'onere probatorio sul fatto costitutivo della pretesa risar- citoria, venendo così a mancare il presupposto stesso della respon- sabilità ex art. 2054 c.c.
Ne consegue il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del
DM 55/2014 come da dispositivo in favore delle parti convenute, tenuto conto del valore della controversia (pari alla somma ivi ac- certata come dovuta a titolo risarcitorio) e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando i valori medi per tutte le fasi del giudizio, con espressa esclusione della fase istruttoria.
PQM
10 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni altra domanda, eccezione disattesa o assorbita, co- sì provvede:
a) condanna parte attrice al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese di lite che liquida come segue:
– in favore di in complessivi € Controparte_9
4.000,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
- in favore di e CP_2 Controparte_3 CP_4
in € 1.500,00, considerata la limitazione dell'attività
[...]
difensiva alla sola costituzione in giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
b) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di parte attrice;
c) Rigetta ogni altra domanda.
Nocera Inferiore, 29/07/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3107/2017 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Franco Parte_1
elettivamente domiciliata come in atti;
- ATTORE -
in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. Provenza Luigi ed elettivamente domiciliata come in atti.
- CONVENUTO –
, , in CP_2 Controparte_3 Controparte_4
qualità di eredi di rappresentati e difesi Persona_1
dall'avv. Coppola Annaresia elettivamente domiciliati come in atti;
- CONVENUTI–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta
1 oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ri tenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto assertivo della citazione;
OSSERVA
Con atto di citazione del 22 maggio 2017, conve- Parte_1
niva, innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, , CP_2 [...]
e , in qualità di eredi del si- Controparte_5 Controparte_4
gnor , proprietario del veicolo tg. DP946ZX, non- Persona_1
ché in persona del suo legale rappresentante Controparte_6
p. t., in qualità di compagnia assicuratrice del medesimo, per sen- tir: a) dichiarare la responsabilità dell'incidente avvenuto in data
1° novembre 2012, a carico del conducente dell'autovettura Fiat
PA tg. DP946ZX; b) condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni da lei subiti in conseguenza del me- desimo incidente, mediante il pagamento della somma di €
2 260.000,00* o della diversa somma accertata in corso di causa;
c) condannare i convenuti al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi dal dì del sinistro all'effettivo soddisfo, con vitto- ria di spese e compenso professionale da attribuirsi al procuratore antistatario.
A sostegno della propria domanda, l'attrice esponeva che, in data
1° novembre 2012, alle ore 18,30 circa, in SA, alla via Matteot- ti, mentre era ferma e incolonnata nel traffico, in direzione Piazza
Garibaldi - Piazza Marconi, alla guida del motociclo Piaggio Li- berty tg. X458W4, veniva investita dall'autovettura Fiat PA tg.
DP946ZX – condotta dal sig. che percorreva la Persona_1
stessa strada in direzione opposta.
Secondo la prospettazione attorea, la responsabilità del sinistro era da ascriversi, in via esclusiva, al conducente della Fiat PA tg.
DP946ZX, il quale, percorrendo via Matteotti in direzione Piazza
Marconi → Piazza Garibaldi, per imperizia, imprudenza e negli- genza, violando le più elementari norme che regolano la circola- zione dei veicoli, aveva invaso l'opposta mezzeria con una mano- vra brusca e repentina, travolgendo il motociclo Piaggio Liberty tg.
X458W4 condotto dall'attrice, che era regolarmente incolonnato nel traffico, al margine sinistro della propria mezzeria;
A causa dell'impatto con l'autovettura, il motociclo si era danneg- giato e la conducente – che, per sostenere il proprio mezzo, aveva il piede sinistro poggiato a terra – aveva riportato gravissime le- sioni all'arto inferiore sinistro, per le quali era stata trasportata, a
3 mezzo ambulanza del 118, all'ospedale “Martiri del Villa Malta” di SA, dove, nella stessa data, era stata sottoposta a un primo in- tervento chirurgico per “frattura pluriframmentaria esposta della tibia sinistra con grave perdita di sostanza ossea”. Successivamen- te, l'attrice era stata sottoposta, sia presso l'ospe-dale di SA (in data 26/02/2013 e 7/01/2014), sia presso l'Istituto Regina EL di
Roma (in data 6/02/2016 e 9/07/2016), ad ulteriori e delicati inter- venti chirurgici, anche di tipo ricostruttivo, all'esito dei quali erano residuati gravissimi postumi invalidanti, valutati in misura pari al
30%, oltre ad un periodo di inabilità temporanea totale di giorni
455 e parziale di giorni 365;
Con comparse depositate, rispettivamente, in data 6 e 8/9/2017, si costituivano in giudizio e i signori Controparte_6 CP_7
, e , in qualità di eredi
[...] Controparte_3 Controparte_4
del signor , che impugnavano la domanda attorea Persona_1
sia in ordine all'an che al quantum debeatur, chiedendone il riget- to.
Nel corso del giudizio venivano escussi i testi Testimone_1
e , indicati da parte attrice, e (mo- Testimone_2 CP_8
glie del conducente della Fiat PA coinvolta nel sinistro), indica- ta dalla convenuta e ammessa CTU medica. CP_6
In via preliminare, occorre dare atto della corretta integrazione del contraddittorio, essendosi costituite tutte le parti evocate in giudi- zio.
4 Ritenute assorbite le questioni preliminari, nel merito s'impone di valutare a chi debba essere ascritta la responsabilità del sinistro per cui è disputa. A tal fine, non può prescindersi dall'art. 2054 c.c., tratteggiante il regime della responsabilità dei conducenti in ipotesi di collisione tra veicoli: questa disposizione prevede, al I comma, che sul guidatore del mezzo di trasporto coinvolto in un sinistro incomba una presunzione di colpa, mentre, al II comma, statuisce una presunzione relativa nell'ipotesi di scontro tra due o più veico- li che ciascuno dei conducenti dei veicoli implicati abbia concorso ugualmente a produrre i danni cagionati dall'incidente. Apertis verbis, tale ultima norma pone una presunzione di pari responsabi- lità in capo a coloro che erano alla guida dei veicoli implicati;
pre- sunzione che ha carattere sussidiario, dovendo trovare applicazio- ne soltanto allorquando sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro op- pure laddove non siano accertabili le cause e le modalità dell'incidente (così, da ultimo, Cass. n. 7061/20; nello stesso sen- so, già Cass. ord. n. 8409/11; Cass. n. 15434/04).
Al riguardo, peraltro, deve osservarsi che, in ossequio al più recen- te indirizzo della Corte di nomofilachia, la prefata presunzione non può esser vinta semplicemente dando prova della colpa grave di uno dei conducenti coinvolti nell'incidente, occorrendo che si di- mostri l'irreprensibilità della propria condotta: in altri termini,
“anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha l'obbligo di accertare la even-
5 tuale responsabilità concorrente dell'altro conducente. In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che ab- bia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di gui- da irreprensibile” (Cass. n. 24860/10; analogamente, ex multis ,
Cass. n. 7479/20; Cass. n. 5219/14; con specifico riferimento alla violazione dell'obbligo di dare precedenza, Cass. ord. n. 3696/18).
Segnatamente, in relazione a tale ultimo profilo, non occorre la prova di una diligenza eccezionale, essendo sufficiente dimostrare di avere osservato tutte le norme della circolazione stradale e di avere adoperato le cautele dell'uomo di normale diligenza (Cass.
n. 1724/87).
Alla luce della rammentata impostazione, anche allorquando sia emersa la responsabilità di uno dei conducenti, s'impone di proce- dere all'accertamento in concreto del comportamento tenuto dagli altri guidatori coinvolti nell'incidente stradale, in ragione del detta- to dell'art. 2054, I comma, c.c., a tenore del quale “ il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo ”: sicché, dimostrare in giudizio che l'altro conducente abbia incontrovertibilmente infranto una o più regole di condotta non determina ipso facto il superamento del- la presunzione di colpa immortalata nell'art. 2054 c.c., salvo che le violazioni perpetrate dal guidatore di cui è fornita prova della col-
6 pa evincendosi dalle stesse una dinamica del sinistro dalla quale non può non desumersi l'esclusiva imputabilità dell'evento danno- so a un unico soggetto escludano logicamente ogni responsabilità degli altri guidatori coinvolti. Detto altrimenti, l'accertamento del- la colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, idonea a liberare quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2, cod. civ., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo di- retto, ovvero dimostrando la conformità del suo contegno alle re- gole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (Cass. ord. n. 6655/20; nello stesso senso, già
Cass. ord. n. 13672/19; Cass. n. 9550/09).
Nel caso di specie, però, il compendio probatorio raccolto non è in grado di confermare con sufficiente grado di certezza o, comun- que, secondo il criterio del più probabile utilizzato per l'accertamento della causalità materiale in sede civile, la dinamica del sinistro così come descritta da parte attrice.
È fuor dubbio, come evidenzia l'attore, che i testimoni indicati da parte attrice hanno confermato la dinamica dei fatti descritta nell'atto introduttivo.
7 Infatti, riferiva testualmente che “quando il Testimone_1
traffico, nelle due direzioni, ha cominciato a defluire, ho visto una
PA NC che procedeva in direzione opposta che ripartiva spostandosi verso il motorino, impattando la gamba della ragazza, che aveva il piede a terra per sostenere il proprio mezzo fermo”.
Anche , altro teste di parte attrice, ha ribadito le Testimone_2
circostanze richiamate nell'atto introduttivo, dichiarando: “mi tro- vavo a bordo dell'auto che seguiva la PA di colore bianco coinvolta nel sinistro. Ho visto che il conducente della PA ge- sticolava con la persona che se-deva al suo fianco. Ad un tratto la marcia dei veicoli è ripartita e ho visto la PA NC che, nel ripartire, ha invaso minimamente, sgommando, la corsia opposta ed ha investito un ciclomotore. Preciso che le auto che percorre- vano la strada in senso inverso al mio erano ferme ed anche il ci- clomotore … ho visto che l'auto PA ha urtato la gamba sinistra della ragazza … non ricordo, a seguito dell'urto, su quale lato la ragazza sia caduta, ma ricordo che è caduta”.
Tuttavia, tale ricostruzione dei fatti non ha trovato adeguato ri- scontro in giudizio.
Deve infatti rammentarsi che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sull'attore l'onere di provare i fatti posti a fondamento della do- manda, inclusa la dinamica del sinistro e la riconducibilità causale dello stesso alla condotta del convenuto.
Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dagli stessi attori risultano smentite dalle altre risultanze istruttorie.
8 In particolare, i Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro – seb- bene abbiano precisato che al momento del sopralluogo i veicoli erano stati già spostati – hanno comunque raccolto dichiarazioni nell'immediatezza dell'accaduto, che descrivono una dinamica so- stanzialmente diversa: secondo quanto riferito dal conducente della
PA, , e da , testimone estranea Persona_1 Testimone_3
al sinistro, il motociclo condotto da si sarebbe por- Parte_1
tato al di fuori della propria fila di marcia per eseguire un sorpasso, invadendo la corsia opposta proprio mentre da quella direzione so- praggiungeva regolarmente l'autovettura Fiat PA.
Tale versione, raccolta nell'immediatezza del fatto e proveniente da soggetti diversi, appare più attendibile e coerente rispetto alla ricostruzione offerta dagli attori in sede giudiziale. Del resto,
l'asserita regolare posizione del motociclo al margine sinistro della propria corsia non trova alcun riscontro oggettivo e appare poco compatibile con le circostanze del sinistro.
A ciò si aggiunge un ulteriore elemento che incide negativamente sull'attendibilità dei testi attorei: secondo quanto riferito dall'attrice e riportato anche nel rapporto dei Carabinieri,
l'incidente si sarebbe verificato alle ore 18.30. L'ambulanza, se- condo quanto ricostruibile dagli atti, è giunta sul posto intorno alle ore 18.50, ossia circa venti minuti dopo l'incidente. Ebbene, lo stesso verbale dei Carabinieri riporta che i militari sono giunti sul luogo del sinistro proprio alle ore 18.50.
9 Ne consegue che ambulanza e Carabinieri erano presenti sul posto contemporaneamente. Appare dunque non veritiera l'affermazione dei testimoni attorei secondo cui sarebbero rimasti sul luogo del sinistro fino all'arrivo dell'ambulanza e che, sino a quel momento, non avrebbero visto i Carabinieri.
È del tutto implausibile, infatti, che i testi fossero effettivamente presenti e non si siano accorti della presenza dei militari, i quali – come è prassi – avrebbero certamente raccolto le loro dichiarazio- ni, così come fatto con altri presenti.
Tale incongruenza temporale mina fortemente la credibilità sog- gettiva dei testi attorei e rafforza la conclusione che essi non fosse- ro realmente presenti al momento dell'incidente, o che comunque abbiano fornito una versione dei fatti non genuina.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che gli attori non abbiano assolto all'onere probatorio sul fatto costitutivo della pretesa risar- citoria, venendo così a mancare il presupposto stesso della respon- sabilità ex art. 2054 c.c.
Ne consegue il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del
DM 55/2014 come da dispositivo in favore delle parti convenute, tenuto conto del valore della controversia (pari alla somma ivi ac- certata come dovuta a titolo risarcitorio) e dell'attività processuale effettivamente svolta, applicando i valori medi per tutte le fasi del giudizio, con espressa esclusione della fase istruttoria.
PQM
10 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni altra domanda, eccezione disattesa o assorbita, co- sì provvede:
a) condanna parte attrice al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese di lite che liquida come segue:
– in favore di in complessivi € Controparte_9
4.000,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
- in favore di e CP_2 Controparte_3 CP_4
in € 1.500,00, considerata la limitazione dell'attività
[...]
difensiva alla sola costituzione in giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
b) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di parte attrice;
c) Rigetta ogni altra domanda.
Nocera Inferiore, 29/07/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
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