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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/06/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 308/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 308/2019 R.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 19.03.2025, con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in VIA CAMPO MINONNO 8 ROCCASECCA (FR), presso lo studio dell'Avv. SANTAMARIA LOREDANA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in VIA CP_1
BERNADOTTE N.7 PONTECORVO (FR), presso lo studio dell'Avv. MICELI
CE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1 con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.01.2019, chiedeva Parte_1 che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 08/10/2001 con , deducendo che i CP_1 coniugi si erano separati consensualmente, a seguito dell'accordo raggiunto dalle parti con convenzione di negoziazione assistista autorizzata dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino in data 1.03.2018, che dall'unione nasceva il figlio il 11.12.2001; che la convivenza non era stata ripresa a far data Persona_1 dall'inizio della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Deduceva che successivamente alla separazione il Sig. versava acconti esigui a titolo di contributo per il mantenimento del figlio non CP_1 adempiendo all'obbligo nei termini prescritti dall'accordo di separazione, altresì non contribuiva alle spese straordinarie, pertanto la ricorrente notificava al Sig. in CP_1 data 14.09.2018 formale atto di precetto e successivamente un secondo in data
25.1.2019 al fine di recuperare le somme dovute.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente che la abiterà con il figlio;
3) l'affidamento condiviso del figlio , con Per_1 Per_1 collocamento presso la madre, esercizio del diritto di visita paterno alle stesse condizioni dell'accordo di separazione;
4) disporsi l'obbligo a carico del Sig. al CP_1 versamento di euro 350,00 mensili, oltre rivalutazione istat, a titolo di contributo di mantenimento in favore del figlio, con aumento di 100,00 euro dello stesso contributo a partire dal 27.04.2021, data di estinzione del finanziamento contratto dal Sig. CP_1 oltre al 50% delle spese straordinarie.
2 Costituendosi in giudizio, si associava alla domanda di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge.
In particolare, il resistente chiedeva: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) modifica delle condizioni di cui all'accordo di negoziazione per la separazione personale dei coniugi, prevedendo l'esercizio del diritto di visita del padre secondo modalità concordate direttamente con il figlio;
3) disporre a Per_1 titolo di mantenimento in favore del figlio un contributo mensile di euro 200,00 oltre al
50% delle spese straordinarie.
All'udienza di comparizione delle parti del 13.05.2019, la Sig.ra Pt_1 chiedeva al giudice di procedere ai sensi dell'art. 156, VI comma c.c. ordinando alla
Società I.MA.G. d'Alicandro e Colella SNC, (tenuta a corrispondere al Sig. euro CP_1
650,00 mensili in quanto creditore) di versare direttamente alla Sig.ra euro Pt_1
350,00 mensili o diverso importo stabilito dal giudice in sede presidenziale.
All'esito della comparizione delle parti, il giudice delegato alle funzioni presidenziali non adottava provvedimenti modificativi delle condizioni di separazione, accogliendo tuttavia l'istanza ex art. 156 c.c. e rimetteva le parti avanti al G.I..
Concessi i termini per il deposito delle memorie integrative, con sentenza non definitiva n. 231 del 25.02.2020 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e veniva rimessa la causa sul ruolo istruttorio per la definizione delle altre questioni controverse.
La causa veniva istruita mediante accertamenti tributari ed interpello del convenuto, il quale non si presentava.
All'udienza cartolare del 19/03/2025, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusive richieste delle parti in epigrafe riportate, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente vanno revocate le disposizioni concernenti l'affidamento, il collocamento e il diritto di visita del figlio , in quanto egli è divenuto Per_1 maggiorenne nelle more del giudizio.
Quanto alle questioni economiche, occorre premettere che, ai fini della determinazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario al minore, o al maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve osservarsi, secondo il
3 consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti
(Cass. 10 luglio 2013, n. 17089; cfr. Cass. 1 marzo 2018, n. 4811; Cass. civile sez. VI,
16.09.2020, n.19299).
Nel caso di specie, parte ricorrente nella comparsa conclusionale, ha espressamente rinunciato alla richiesta avanzata nel ricorso introduttivo, in riferimento al contributo di mantenimento per il figlio, dando atto che , ormai maggiorenne, Per_1
è stato assunto con contratto di apprendistato e risulta economicamente indipendente.
Ne consegue che va revocato il contributo di mantenimento a carico del padre, con decorrenza dalla presente sentenza.
Non vi è luogo infine a provvedere inoltre sulla domanda di assegnazione della casa coniugale, tenuto conto che l'assegnazione postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, circostanze non ricorrenti nel caso di specie (giurisprudenza costante della S.C., cfr. Cassazione Sez. 1,
Sentenza n. 18440 del 01/08/2013).
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, dando atto della sentenza non definitiva n. 231 del 25.02.2020 e definitamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
, nei confronti di , con l'intervento del Pubblico
[...] CP_1
Ministero, così provvede:
1) revoca le disposizioni relative all'affidamento, al collocamento e al diritto di visita del figlio;
Per_1
2) revoca il contributo a carico del padre a titolo di mantenimento del figlio
, con decorrenza dalla sentenza;
Per_1
4 3) dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Cassino, 25/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 308/2019 R.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 19.03.2025, con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in VIA CAMPO MINONNO 8 ROCCASECCA (FR), presso lo studio dell'Avv. SANTAMARIA LOREDANA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in VIA CP_1
BERNADOTTE N.7 PONTECORVO (FR), presso lo studio dell'Avv. MICELI
CE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1 con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.01.2019, chiedeva Parte_1 che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 08/10/2001 con , deducendo che i CP_1 coniugi si erano separati consensualmente, a seguito dell'accordo raggiunto dalle parti con convenzione di negoziazione assistista autorizzata dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino in data 1.03.2018, che dall'unione nasceva il figlio il 11.12.2001; che la convivenza non era stata ripresa a far data Persona_1 dall'inizio della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Deduceva che successivamente alla separazione il Sig. versava acconti esigui a titolo di contributo per il mantenimento del figlio non CP_1 adempiendo all'obbligo nei termini prescritti dall'accordo di separazione, altresì non contribuiva alle spese straordinarie, pertanto la ricorrente notificava al Sig. in CP_1 data 14.09.2018 formale atto di precetto e successivamente un secondo in data
25.1.2019 al fine di recuperare le somme dovute.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente che la abiterà con il figlio;
3) l'affidamento condiviso del figlio , con Per_1 Per_1 collocamento presso la madre, esercizio del diritto di visita paterno alle stesse condizioni dell'accordo di separazione;
4) disporsi l'obbligo a carico del Sig. al CP_1 versamento di euro 350,00 mensili, oltre rivalutazione istat, a titolo di contributo di mantenimento in favore del figlio, con aumento di 100,00 euro dello stesso contributo a partire dal 27.04.2021, data di estinzione del finanziamento contratto dal Sig. CP_1 oltre al 50% delle spese straordinarie.
2 Costituendosi in giudizio, si associava alla domanda di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge.
In particolare, il resistente chiedeva: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) modifica delle condizioni di cui all'accordo di negoziazione per la separazione personale dei coniugi, prevedendo l'esercizio del diritto di visita del padre secondo modalità concordate direttamente con il figlio;
3) disporre a Per_1 titolo di mantenimento in favore del figlio un contributo mensile di euro 200,00 oltre al
50% delle spese straordinarie.
All'udienza di comparizione delle parti del 13.05.2019, la Sig.ra Pt_1 chiedeva al giudice di procedere ai sensi dell'art. 156, VI comma c.c. ordinando alla
Società I.MA.G. d'Alicandro e Colella SNC, (tenuta a corrispondere al Sig. euro CP_1
650,00 mensili in quanto creditore) di versare direttamente alla Sig.ra euro Pt_1
350,00 mensili o diverso importo stabilito dal giudice in sede presidenziale.
All'esito della comparizione delle parti, il giudice delegato alle funzioni presidenziali non adottava provvedimenti modificativi delle condizioni di separazione, accogliendo tuttavia l'istanza ex art. 156 c.c. e rimetteva le parti avanti al G.I..
Concessi i termini per il deposito delle memorie integrative, con sentenza non definitiva n. 231 del 25.02.2020 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e veniva rimessa la causa sul ruolo istruttorio per la definizione delle altre questioni controverse.
La causa veniva istruita mediante accertamenti tributari ed interpello del convenuto, il quale non si presentava.
All'udienza cartolare del 19/03/2025, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusive richieste delle parti in epigrafe riportate, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente vanno revocate le disposizioni concernenti l'affidamento, il collocamento e il diritto di visita del figlio , in quanto egli è divenuto Per_1 maggiorenne nelle more del giudizio.
Quanto alle questioni economiche, occorre premettere che, ai fini della determinazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario al minore, o al maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve osservarsi, secondo il
3 consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti
(Cass. 10 luglio 2013, n. 17089; cfr. Cass. 1 marzo 2018, n. 4811; Cass. civile sez. VI,
16.09.2020, n.19299).
Nel caso di specie, parte ricorrente nella comparsa conclusionale, ha espressamente rinunciato alla richiesta avanzata nel ricorso introduttivo, in riferimento al contributo di mantenimento per il figlio, dando atto che , ormai maggiorenne, Per_1
è stato assunto con contratto di apprendistato e risulta economicamente indipendente.
Ne consegue che va revocato il contributo di mantenimento a carico del padre, con decorrenza dalla presente sentenza.
Non vi è luogo infine a provvedere inoltre sulla domanda di assegnazione della casa coniugale, tenuto conto che l'assegnazione postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, circostanze non ricorrenti nel caso di specie (giurisprudenza costante della S.C., cfr. Cassazione Sez. 1,
Sentenza n. 18440 del 01/08/2013).
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, dando atto della sentenza non definitiva n. 231 del 25.02.2020 e definitamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
, nei confronti di , con l'intervento del Pubblico
[...] CP_1
Ministero, così provvede:
1) revoca le disposizioni relative all'affidamento, al collocamento e al diritto di visita del figlio;
Per_1
2) revoca il contributo a carico del padre a titolo di mantenimento del figlio
, con decorrenza dalla sentenza;
Per_1
4 3) dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Cassino, 25/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
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