Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 13/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00101/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00672/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di AT (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 672 del 2023, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv. Lorenzo Lentini, Vincenzo Maiello e Federico Tedeschini, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. avvvincenzomaiello@pec.it, avvocatolorenzolentini@pec.it e segreteria@pec.tedeschinilex.it;
contro
Ministero dell’interno e Prefettura di AT, in persona dei legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in -OMISSIS-, via dei Portoghesi 12;
per l’annullamento
1) della nota prot. n.-OMISSIS-, con la quale è stata comunicata all’impresa ricorrente l’interdizione ai sensi degli artt. 84 e 91, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
2) della nota prefettizia dell’8 giugno 2023, recante comunicazione di avvio del procedimento;
3) del verbale del gruppo interforze antimafia del 23 maggio 2023;
4) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, inclusa in ogni caso la nota del Comando provinciale carabinieri di AT prot. n.-OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Prefettura di AT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2025 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – -OMISSIS-, costituita il 10 luglio 2007 ed iscritta nel registro delle imprese di -OMISSIS- il 26 ottobre 2017, opera nel settore della raccolta e del recupero di scarti animali ed ha come soci -OMISSIS- al 90% (capitale versato 90.000 euro) e-OMISSIS- al 10% (capitale versato 10.000 euro); invece, come amministratore unico opera la dott. -OMISSIS-, che è subentrata al -OMISSIS- dal 27 aprile 2023.
Con nota prot. n. n.-OMISSIS-, il Comando provinciale carabinieri di AT ha rappresentato alla Prefettura di AT che, a seguito di attività info-investigative, è stato appurato che il suddetto-OMISSIS- “ annovera elementi di mafiosità in quanto risulta collegato al clan di -OMISSIS- denominato -OMISSIS- ”. Tali elementi sono stati ritratti, in primo luogo, dalla lettura dell’ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di -OMISSIS-del 20 febbraio 2023, pronunciata nel procedimento penale-OMISSIS-, con cui egli è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora insieme ad altri indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose, tra cui il -OMISSIS-, tutti ritenuti responsabili di traffico illecito di rifiuti finalizzato all’arricchimento del clan -OMISSIS-. In aggiunta a ciò, il collegamento in discorso è stato desunto anche dall’ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di-OMISSIS-del 9 aprile 2022, pronunciata nel procedimento penale -OMISSIS- e spiccata nei confronti di persone indiziate dei reati di associazione mafiosa, estorsione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, fittizia intestazione di beni, corruzione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, ricettazione, traffico d’influenze illecite e favoreggiamento, tutti aggravati dalla finalità di agevolare il clan -OMISSIS-. In particolare, in quest’ultimo provvedimento-OMISSIS- è stato indagato in stato di libertà per trasferimento fraudolento di valori, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio aggravati dal metodo mafioso. Inoltre, lo stesso-OMISSIS-, secondo i carabinieri di AT, risulta: a) essere stato controllato con pregiudicati appartenenti ad associazioni mafiose nelle date del 21 gennaio 2021, 13 dicembre 2020 e 29 ottobre 2020, 10 giugno 2015, 27 giugno 2014, 5 aprile 2014, 23 ottobre 2008, 29 settembre 2008, 8 luglio 2008, 19 giugno 2008, 7 gennaio 2008, 17 febbraio 2007, 10 gennaio 2006, 6 ottobre 2004 e 12 maggio 2004; b) aver partecipato al matrimonio tra -OMISSIS-- e -OMISSIS- celebrato a -OMISSIS- -OMISSIS- ed essersi recato presso l’abitazione della famiglia -OMISSIS- il -OMISSIS- in occasione della camera ardente allestita per la morte di-OMISSIS-, vedova di -OMISSIS--; c) essere stato video-ripreso in compagnia di -OMISSIS-- il 19 aprile 2016 e in compagnia del -OMISSIS-, di -OMISSIS- ( alias -OMISSIS-) e di -OMISSIS- ( alias -OMISSIS--), questi ultimi tutti pregiudicati per associazione per delinquere di stampo mafioso; d) essere socio di-OMISSIS-, anche egli sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel contesto del citato procedimento penale-OMISSIS- Sulla base del suddetto articolato quadro istruttorio, il Comando provinciale carabinieri di AT con la citata nota del 4 maggio 2023 ha così proposto al Prefetto di AT l’emissione di un’informazione interdittiva antimafia, ai sensi degli artt. 84 e 91, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, nei confronti di -OMISSIS-, ritenendo sussistente il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata nella gestione di detta impresa.
Avuto riguardo ai sopra descritti elementi, la Prefettura di AT con nota dell’8 giugno 2023 ha comunicato all’odierna ricorrente l’avvio del procedimento volto all’adozione di un’informazione interdittiva antimafia ex art. 92, comma 2- bis , d.lgs. n. 159 del 2011; -OMISSIS-, quindi, ha chiesto un’audizione per esporre le proprie ragioni, che si è svolta il 14 luglio 2023 mediante intervento dell’amministratore unico -OMISSIS-, la quale ha confermato che il fratello-OMISSIS-, pur cessato dalla carica amministrativa precedentemente rivestita, ha mantenuto la proprietà maggioritaria della società e partecipa agli utili, pur essendo estraneo alla gestione sociale, ed ha manifestato disponibilità a misure di prevenzione collaborativa, ai sensi dell’art. 94- bis , d.lgs. n. 159 cit.
Con nota prot. n.-OMISSIS-, la Prefettura di AT ha comunicato all’impresa odierna ricorrente l’interdizione ai sensi degli artt. 84 e 91, d.lgs. n. 159 cit., avendo ritenuto che il quadro informativo disponibile faccia ragionevolmente presumere che -OMISSIS- possa, anche in modo indiretto, agevolare attività criminose o esserne condizionata, stanti i collegamenti di-OMISSIS-, ex amministratore unico e ancora attuale socio di riferimento, con vari esponenti della -OMISSIS-. In tal senso, la Prefettura di AT ha ritenuto ininfluente l’avvenuto subentro della -OMISSIS- nel ruolo di amministratore sociale, posto che né il fratello-OMISSIS- né il socio di minoranza-OMISSIS- hanno dismesso le proprie partecipazioni.
Avuto riguardo a ciò, con il ricorso all’esame, notificato il 15 novembre 2023 e depositato il successivo giorno 16, -OMISSIS- ha impugnato gli atti indicati in epigrafe lamentando, con un unico articolato ordine di censure, violazione degli artt. 82, 84, 91, 92, comma 2- ter , lett. a), e 94, 94- bis , d.lgs. n. 159 cit., oltre a eccesso di potere sotto vari profili e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. In particolare, la società ricorrente ha sottolineato che con la riforma introdotta dal d.l. 6 novembre 2021 n. 152, conv. nella l. 29 dicembre 2021 n. 233, il catalogo degli istituti amministrativi di contrasto alla criminalità organizzata è stato ampliato con l’introduzione della prevenzione collaborativa di cui all’art. 94- bis , d.lgs. n. 159 cit., prevista per contaminazioni episodiche e occasionali e mutuata dal controllo giudiziario di cui all’art. 34- bis , d.lgs. n. 159 cit., in una logica di salvataggio dell’impresa e di suo riallineamento con l’economia lecita. In tale ordine di idee, l’interdittiva sarebbe riservata ai soli tentativi di infiltrazione strutturati, perduranti e non reversibili, costituendo un’ extrema ratio da applicare selettivamente soltanto in tali casi, sì che l’atto gravato sarebbe illegittimo perché il Prefetto di AT si è limitato ad accertare la sussistenza di una permeabilità della società ricorrente alla criminalità organizzata, senza valutare se il condizionamento non fosse emendabile e superabile mediante misure di prevenzione collaborativa. Inoltre, ha fatto presente che, ad una più attenta lettura dei provvedimenti giurisdizionali citati nell’interdittiva,-OMISSIS- non sarebbe affatto l’anima imprenditoriale del clan -OMISSIS-, come erroneamente assunto dall’autorità, sottolineando anzi che questi abbia operato in conflitto di interessi con le società del -OMISSIS-, queste ultime sì impiegate per perseguire gli interessi criminali nel settore del recupero degli oli esausti di origine animale o vegetale. Il tutto per tacere della mancanza di attualità degli elementi valorizzati, che si fermerebbero al febbraio-marzo 2022, riguarderebbero soggetti economici terzi e tenderebbero a configurare forme di agevolazione occasionale della criminalità organizzata.
Si è costituita con memoria di puro stile l’amministrazione resistente, che ha versato in atti il decreto del Tribunale ordinario di -OMISSIS-, sezione prevenzione, -OMISSIS- n. 190 (con cui è stata rigettata la richiesta di -OMISSIS- di applicazione della misura di prevenzione del controllo giudiziario di cui all’art. 34- bis , comma 6, d.lgs. n. 159 cit.) e il decreto della Corte d’appello di -OMISSIS-, sezione IV penale, -OMISSIS- (con cui è stato respinto l’appello interposto nei confronti del citato decreto del -OMISSIS-).
Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso è complessivamente infondato e da rigettare, sottolineandosi sin da ora che le condotte adottate dopo il 3 ottobre 2023, data a cui risale il provvedimento impugnato – il riferimento è al conferimento in trust delle quote di proprietà, avvenuta il 15 novembre 2023, da parte di-OMISSIS- e-OMISSIS- – non possono avere alcuna valenza ai fini della delibazione della fondatezza del gravame, stante il noto principio tempus regit actum , per cui la legittimità di un atto va valutata sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione.
2.1 Da un punto di vista generale, ritiene il collegio utile richiamare le principali caratteristiche dell’informativa interdittiva antimafia, provvedimento che implica una valutazione discrezionale da parte dell’autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa, da apprezzare secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “ più probabile che non ” il pericolo di infiltrazione mafiosa (TAR Lazio, AT, sez. I, 5 giugno 2024 n. 416; sez. I, 12 marzo 2024 n. 202; sez. I, 16 gennaio 2024 n. 33; in termini v.: Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2023 n. 8644; sez. III, 18 settembre 2023 n. 8395; sez. III, 16 giugno 2023 n. 5964; sez. III, 22 maggio 2023 n. 5024sez. III, 2 novembre 2020 n. 6740; sez. III, 27 dicembre 2019 n. 8882; sez. III, 20 febbraio 2019, n. 1182). Del resto, è la stessa legge che individua quale elemento fondante l’informazione antimafia la sussistenza di “ eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizz i” dell’impresa, cioè nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzato, appunto, a prevenire un evento che non necessariamente è attuale o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori (TAR Lazio, AT, sez. I, 5 giugno 2024 n. 416; sez. I, 12 marzo 2024 n. 202; sez. I, 16 gennaio 2024 n. 33; v. anche: Cons. Stato, sez. III, 17 ottobre 2023 n. 9016; sez. III, 3 ottobre 2023 n. 8644; sez. III, 18 settembre 2023 n. 8395; sez. III, 19 luglio 2023 n. 7073; sez. III, 2 novembre 2020 n. 6740).
In tale ottica, i fatti valorizzati dal provvedimento prefettizio devono essere valutati non atomisticamente ma in chiave unitaria, secondo il canone inferenziale, che è alla base della teoria della prova indiziaria, “ quae singula non prosunt, collecta iuvant ”, al fine di valutare l’esistenza o meno di un pericolo di una permeabilità dell’impresa a possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata (TAR Lazio, AT, sez. I, 5 giugno 2024 n. 416; sez. I, 12 marzo 2024 n. 202; sez. I, 16 gennaio 2024 n. 33; in termini, v: Cons. Stato, sez. III, 29 novembre 2023 n. 10279; sez. III, 31 ottobre 2023 nn. 9356, 9362 e 9369; sez. III, 17 ottobre 2023 n. 9016). Inoltre, gli elementi posti a base dell’informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti e di processi penali ovvero possono anche essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione, rimanendo fermo che la relativa valutazione del Prefetto è sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (TAR Lazio, AT, sez. I, 5 giugno 2024 n. 416; sez. I, 12 marzo 2024 n. 202; sez. I, 16 gennaio 2024 n. 33; in tal senso v. pure: Cons. Stato, sez. III, 3 luglio 2019 n. 4577; sez. III, 4 maggio 2018 n. 2655; TAR Lazio, -OMISSIS-, sez. II, 1° luglio 2020 n. 7464). Da ultimo, ai fini dell’interdittiva antimafia l’amministrazione può dare rilievo anche ai rapporti di parentela tra titolari e familiari che siano soggetti affiliati, organici o contigui a contesti malavitosi laddove tali rapporti, per loro natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lascino ritenere, secondo criteri di verosimiglianza, che l’impresa ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata (TAR Lazio, AT, sez. I, 5 giugno 2024 n. 416; sez. I, 12 marzo 2024 n. 202; sez. I, 16 gennaio 2024 n. 33; di medesimo segno: Cons. Stato, ad. plen., 6 aprile 2018 n. 3; sez. III, 24 ottobre 2023 n. 9208; sez. III, 27 giugno 2019 n. 4431).
2.2 Sotto il più specifico profilo della scelta della misura preventiva più appropriata al caso di specie, l’art. 92, comma 2- ter , d.lgs. n. 159 cit., introdotto dall’art. prevede che: “ 2- ter. Al termine della procedura in contraddittorio di cui al comma 2- bis , il prefetto, ove non proceda al rilascio dell’informazione antimafia liberatoria: a) dispone l’applicazione delle misure di cui all’articolo 94- bis […] qualora gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale; b) adotta l’informazione antimafia interdittiva […] nel caso di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa. […]”. L’art. 94- bis , d.lgs. n. 159 cit., poi, prevede che il prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all’impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l’osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle misure ivi indicate. La disposizione da ultimo citata prefigura, quindi, un esito del procedimento di prevenzione alternativo – nell’ipotesi di accertata sussistenza a carico dell’impresa di tentativi di infiltrazione mafiosa – a quello consistente nell’adozione del provvedimento interdittivo, il quale ha a lungo costituito l’unico epilogo possibile di quel procedimento (TAR Sicilia, Catania, sez. V, 13 marzo 2024 nn. 987-989). L’art. 94- bis , d.lgs. n. 159 cit., ha, in particolare, la funzione, da un lato, di diversificare lo spettro delle misure di prevenzione adottabili in sede amministrativa articolandole, secondo un criterio di proporzionalità, in rapporto alla intensità del pericolo di condizionamento concretamente riscontrato all’esito delle verifiche prefettizie e, dall’altro lato, di omogeneizzare il trattamento amministrativo delle fattispecie di “ agevolazione occasionale ” a quello previsto in sede giudiziaria, anche in un’ottica deflattiva del contenzioso giurisdizionale amministrativo, atteso che, ai sensi dell’art. 34- bis , comma 6, d.lgs. n. 159 cit., è consentito all’impresa destinataria della informazione antimafia interdittiva, che abbia proposto impugnazione avverso la stessa, di richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l’applicazione del controllo giudiziario (TAR Sicilia, Catania, sez. V, 13 marzo 2024 nn. 987-989). La gradualità delle misure applicabili dal prefetto risponde, oltre che all’interesse dell’impresa alla sottoposizione ad un regime preventivo compatibile con la conservazione della sua integrità aziendale, anche a quello, di carattere pubblico, all’applicazione selettiva della più grave misura interdittiva, in considerazione dell’esigenza di espellere dal tessuto produttivo le sole entità imprenditoriali più gravemente compromesse dall’infiltrazione mafiosa (TAR Sicilia, Catania, sez. V, 13 marzo 2024 nn. 987-989). “ Quanto all’occasionalità dell’agevolazione, essa è riscontrabile quando i legami e i contatti tra l’impresa e la criminalità mafiosa non hanno carattere stabile e strutturale, ma episodico e superficiale, prestandosi quindi alla proficua realizzazione da parte della stessa di un percorso di ‘depurazione’ che, in termini figurativi, elimini le tossine della influenza criminale dall’organismo imprenditoriale, rendendolo immune da eventuali futuri e rinnovati tentativi di ingerenza mafiosa ” (TAR Sicilia, Catania, sez. V, 13 marzo 2024 nn. 987-989).
2.3 Nella specie, il Prefetto di AT ha applicato la più grave informativa interdittiva antimafia sulla base di un unitario quadro indiziario fondato sull’analisi dei rapporti complessivamente intercorrenti tra i soci di -OMISSIS- (specialmente del socio di maggioranza-OMISSIS-) e la famiglia camorrista dei -OMISSIS-, alla cui stregua è possibile concludere ragionevolmente che detta impresa sia esposta al rischio di possibili situazioni di infiltrazione della criminalità organizzata tendenti a condizionarne l’attività imprenditoriale.
In particolare, detta situazione di rischio è riconducibile al fatto che-OMISSIS-, socio di riferimento e già amministratore unico della stessa, è un soggetto da ritenere stabilmente collegato al clan -OMISSIS- -OMISSIS- sulla base di una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti, tra i quali spiccano quelli contenuti nelle ordinanze cautelari del Tribunale ordinario di -OMISSIS-del 20 febbraio 2023 e del Tribunale ordinario di-OMISSIS-del 9 aprile 2022, richiamate per EL . Si tratta, in particolare, di due distinte investigazioni svolte dalle Direzioni distrettuali antimafia di -OMISSIS-e di-OMISSIS-che hanno disvelato l’esistenza di una compagine criminale tesa all’illecita gestione dello specifico tipo di rifiuti costituito dagli oli vegetali esausti e grassi animali – che, trattati secondo un procedimento teso a salvaguardare la salute umana e l’ambiente, consentono di ottenere olio lubrificante di base rigenerato biodiesel e materiali di recupero per l’industria saponiera, tensioattivi, grassi e prodotti per l’edilizia – attuata da soggetti tutti legati tra loro da vincoli di vario ordine e grado (principalmente di parentela) che lucravano per sé e per il clan -OMISSIS- dei -OMISSIS-. Ebbene, già le suddette indagini restituiscono, agli odierni limitati fini di prevenzione e senza alcuna pretesa di accertare responsabilità penali, un quadro di strutturale inserimento di-OMISSIS- nel sodalizio criminoso dei -OMISSIS-, per il quale ha costituito il punto di riferimento nella gestione dello smaltimento degli olii vegetali e grassi animali esausti.
Anche la puntuale indicazione di una molteplicità di contatti personali intrattenuti nel tempo da-OMISSIS- con soggetti pregiudicati e legati a tale organizzazione criminale, che si collocano con certezza tra il 12 maggio 2004 e il 21 gennaio 2021, conferma che egli è un individuo che, in modo tutt’altro che sporadico o superficiale, frequenta gli appartenenti al suddetto clan -OMISSIS-. Peraltro, anche il socio di minoranza di -OMISSIS-,-OMISSIS-, è indicato nella suddetta ordinanza cautelare del 20 febbraio 2023 come coinvolto nel traffico illecito di rifiuti finalizzato anche all’incremento dei profitti del clan -OMISSIS-.
Sul punto, tuttavia, lamenta parte ricorrente che l’amministrazione non avrebbe svolto particolari approfondimenti circa la natura occasionale o meno del contributo ascritto a -OMISSIS- rispetto alle attività illecite della cosca dei -OMISSIS- e, conseguentemente, non avrebbe valutato la possibilità di applicare le meno afflittive misure di prevenzione collaborativa previste dall’art. 94- bis , d.lgs. n. 159. In senso contrario a tali asserzioni, nel provvedimento impugnato si legge che-OMISSIS- è “ pienamente inserito nel sodalizio mafioso al punto da essere considerato, unitamente al cugino ed al fratello, anima imprenditoriale del clan -OMISSIS- ” (pag. 9); il che testimonia che il suo rapporto con gli esponenti del suddetto clan -OMISSIS- “ non appare dovuto al mero caso ma è il frutto di una frequentazione assidua e stabile ” e disvela una volontà “ di intrecciare e mantenere rapporti e interessi comuni con in contesti criminali richiamati ” sì che “ si può ragionevolmente presumere che continuino a mantenersi possibili cointeressenze economiche con i predetti contesti ” (pag. 10). Ebbene, non vi è chi non veda che, contrariamente a quanto assunto dalla società ricorrente, dalla motivazione dell’informazione antimafia impugnata traspare con grande chiarezza, che a parere del collegio non richiede ulteriori superfetazioni, una ponderata valutazione circa il carattere non occasionale dell’agevolazione che -OMISSIS-, per il tramite della compagine sociale costituita essenzialmente da-OMISSIS-, è ragionevole pensare abbia apportato al clan -OMISSIS-, con susseguente insussistenza in re ipsa dei presupposti per l’applicazione della diversa misura prevista dall’art. 94- bis , d.lgs. n. 159 cit.
Sotto questo punto di vista, quindi, il provvedimento interdittivo adottato appare proporzionato e congruo rispetto al contesto criminale di riferimento in cui si colloca, essendo sufficiente che alla disposta misura interdittiva corrisponda una motivazione dalla quale si evinca, come nella specie, la natura strutturale e permanente dei fattori di inquinamento mafioso che si intendono neutralizzare.
Del resto, nel medesimo senso si è anche orientata l’autorità giudiziaria ordinaria che nei citati decreti del -OMISSIS- e del -OMISSIS- ha respinto l’istanza di sottoposizione volontaria al controllo giudiziario formulata dalla società ricorrente ex art. 34- bis , comma 6, d.lgs. n. 159 cit., proprio sulla base di un’articolata valutazione circa la non emendabilità di -OMISSIS- dalla contaminazione criminosa che l’ha attinta. Infatti, da un lato, il Tribunale ordinario di -OMISSIS- ha motivatamente escluso che-OMISSIS- avesse avuto solo contatti occasionali e fugaci con il clan -OMISSIS-, avendo invece, come già rilevato dal Prefetto di AT, un rapporto stretto, risalente e indissolubile con tale formazione camorrista, per cui la suddetta impresa è da considerare come funzionale alla ricchezza di questo sodalizio criminale e, quindi, è del tutto al di fuori del perimetro ben più blando del controllo giudiziario – controllo sulla cui equivalenza con la prevenzione collaborativa ha particolarmente insistito parte ricorrente (cfr. pag. 10 e 12 del ricorso). Dall’altro, la Corte d’appello di -OMISSIS-, nel ribadire la correttezza del suddetto decreto del -OMISSIS-, ha addirittura affermato che -OMISSIS- “ è nata da una compagine criminale (-OMISSIS-) che ha fatto impresa con metodi criminali, affossando le imprese oneste non già per aver ideato metodi produttivi migliori ma per aver utilizzato la violenza e l’intimidazione, ed è stata infiltrata, attraverso legami parentali, da una compagine ancor più pericolosa, quella del clan -OMISSIS-, esso stesso distruttore in sé dell’economia legale ed in ultima analisi indifferente anche alla salute umana ed a quella ambientale, al solo fine di accumulare profitti e riciclare denaro di provenienza delittuosa ” (pag. 27-28 del citato decreto del -OMISSIS-.
Anche sotto il profilo prognostico, la permanenza delle esigenze preventive è stata ben motivata dal Prefetto di AT a pag. 14 e 15 del provvedimento gravato, ove si dà conto del fatto che, nonostante l’avvenuta sostituzione dell’amministratore unico – peraltro con una persona proveniente dal medesimo contesto familiare criminale –-OMISSIS- e-OMISSIS- abbiano conservato le quote sociali e, con esse, la possibilità non solo fattuale ma anche giuridica (posto che l’organo amministrativo è diretta emanazione dei soci) di influenzare la conduzione dell’impresa, con susseguente manifesta insufficienza della suddetta misura di self-cleaning .
Infine, quanto al presunto conflitto di interesse tra-OMISSIS- e il clan -OMISSIS-, su cui insiste parte ricorrente per sottolinearne la valenza esimente rispetto alle esigenze di prevenzione sottese all’informativa antimafia di cui è causa, la sua reale natura è ben illustrata nel citato decreto della Corte d’appello di -OMISSIS- del -OMISSIS-, che lo attribuisce alla particolare personalità ed esuberanza del primo che, “ dotato di un’autonoma capacità criminale ”, era a tal punto “ compiaciuto nell’intimidazione dei concorrenti e nell’utilizzo della violenza e della sopraffazione quale ‘metodo’ per sbaragliare la concorrenza ” che persino i -OMISSIS- si sono “ preoccupati di tale propensione a ‘strafare’ ” che finiva per indurre “ le vittime a rivolgersi ai Carabinieri, non avendo più nulla da perdere ” (cfr. pag. 10 del decreto del -OMISSIS-). Pertanto, non può parlarsi di alcuna reale contrapposizione di interessi con la criminalità organizzata, nel senso di un rifiuto da parte dell’imprenditore del tentativo di condizionamento mafioso all’interno dell’azienda, ma soltanto di una diversa “sensibilità” nell’interpretare la presenza della cosca sul territorio prescelto per operare.
In definitiva, tenuto conto del fatto che il livello di certezza esigibile in un’informazione antimafia non è paragonabile a quello richiesto per pervenire ad una condanna in sede penale e che l’ampia discrezionalità del Prefetto è sindacabile nei limiti dell’eccesso di potere e, quindi, della non manifesta irragionevolezza, sproporzionalità o dell’inesistenza di travisamenti dei fatti, si ritiene che l’insieme degli elementi di cui sopra sia senz’altro idoneo a sorreggere un giudizio di presumibile presenza di stabili e strutturali infiltrazioni della criminalità organizzata all’interno della società ricorrente, tali da giustificare la sua interdizione ex artt. 84 e 91, d.lgs. n. 159 cit.
3. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di AT, sezione prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna -OMISSIS- al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’amministrazione, che sono liquidate in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre ad accessori di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e delle disposizioni del reg. (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente, i suoi soci o le persone comunque citate in sentenza.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Valerio Torano, Primo Referendario, Estensore
Emanuela Traina, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Torano | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.