Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 28/05/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
RG 627 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA In nome del popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto dai sigg.: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. dott.ssa Costanza Perri Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. FORLIN MANUELA Controparte_1
con il patrocinio dell'Avv. FORLIN MANUELA Parte_1
RICORRENTI
e
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 11/06/1994, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del comune di Codigoro (FE), al n.11, parte II – Serie A Ufficio 1; • ordinare al Comune di Codigoro di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni 1) Il sig. verserà alla sig.ra Parte_1 CP_1
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio fino al
[...] Persona_1 raggiungimento della sua indipendenza economica, la somma di euro 250,00 somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, mentre la madre provvederà in via diretta al mantenimento del figlio, parimenti sino alla sua indipendenza economica, in proporzione alla proprie capacità reddituali e patrimoniali. 2) Il sig. terrà a Pt_1 proprio carico il 50% delle SPESE EXTRA assegno relative al figlio Persona_1 come di seguito precisate: - SPESE MEDICHE (DA DOCUMENTARE) CHE NON
RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o pagina 1 di 3
- SPESE MEDICHE (DA DOCUMENTARE) CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO
ACCORDO: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- SPESE SCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE) CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- SPESE SCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE) CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
-
SPESE EXTRASCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE) CHE NON RICHIEDONO
IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tempo prolungato, prescuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - SPESE EXTRASCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE) CHE
RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. - IL RIMBORSO AL GENITORE
ANTICIPATARIO In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le già menzionate spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. - ASSEGNI FAMILIARI L'assegno per il nucleo familiare (c.d. assegni familiari) sarà attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, al genitore con cui vive il figlio, anche se materialmente erogato dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvo diverso accordo. - DEDUCIBILITA'
FISCALE La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata integralmente dalla sig.ra La deduzione per i figli a carico sarà effettuata Controparte_1 integralmente dalla sig.ra Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti Controparte_1 dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andrà a beneficio della sig.ra 3) Dare atto Controparte_1 pagina 2 di 3 che le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e stante la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte di entrambi i coniugi, dichiarare che nessun assegno divorzile sia da corrispondersi. 4) Le spese legali sono compensate tra le parti”.
Conclusioni del PM:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/03/2025 i sigg.ri Controparte_1 Parte_1 chiedevano che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 11/06/1994. Per_ Esponevano che dal matrimonio erano nati due figlio, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e maggiorenne e non economicamente Per_1 autosufficiente;
che con decreto del 28.6.2012 il Tribunale di Pinerolo aveva omologato la separazione dei coniugi.
Tanto premesso, affermavano che non vi era alcuna possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e chiedevano che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate in ricorso.
Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di divorziare.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Dalla documentazione prodotta risulta che è ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come modificato dalla l. 55/2015.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra la fondatezza dell'assunto secondo il quale risulta impossibile ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale.
Può dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Come da accordi fra le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 11/06/1994 in CODIGORO da e e trascritto al Controparte_1 Parte_1
n. 11 parte II, serie A del Registro degli atti dell'anno 1994 alle condizioni concordate fra le parti.
Spese compensate. Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di Codigoro di procedere all' annotazione della presente sentenza.
Ferrara, 27.5.2025
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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