Articolo 5 della Legge 30 ottobre 1969, n. 831
Articolo 4Articolo 6
Versione
16 dicembre 1969
Art. 5.
L'assegno straordinario previsto per i decorati di medaglia d'oro al valor militare e quello in favore dei loro congiunti spettano anche se la decorazione sia stata conferita per fatto compiuto in tempo di pace.
Entrata in vigore il 16 dicembre 1969