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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/07/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3910/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 3/07/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3910/2023 R.G.A.L. del Tribunale di
Velletri e vertente
TRA
Ricorrente – Opponente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Ciardi
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Resistente – Opposto
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Angelo Bellaroba
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore Resistente - Opposta
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Erminio Garruto
OGGETTO: Opposizione a Intimazione di pagamento. pagina 1 di 8
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' CP_3
2. Rigetta il ricorso.
3. Condanna l'opponente a rimborsare all' e all' le spese processuali CP_1 CP_3 liquidate in € 3.500,00 per ciascuna parte costituita, oltre oneri riflessi, IVA CPA e spese generali come per legge, se dovuti, da distrarre in favore del procuratore dell' che se ne dichiara antistatario. CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato il 20.07.2023, ritualmente notificato, il ricorrente epigrafato adisce il Tribunale di Velletri deducendo che, il 14.02.2023, a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720 2023 9012726267000 notificatagli a mezzo PEC, veniva a conoscenza dei seguenti Avvisi di addebito:
Avviso di addebito 39720160011881715000 12/05/2016 dell'importo di €
2.689,08
Avviso di addebito 39720160028696014000 13/11/2016 dell'importo di €
2.663,37
Avviso di addebito 39720160029622572000 05/12/2016 dell'importo di €
14.409,71
Avviso di addebito 39720160029622774000 05/12/2016 dell'importo di €
6.605,31
Avviso di addebito 39720160029622875000 05/12/2016 dell'importo di €
8.802,62
Avviso di addebito 39720170015239402000 11/10/2017 dell'importo di €
5.310,82
Avviso di addebito 39720180016514992000 12/07/2018 dell'importo di €
3.855,67
Avviso di addebito 39720180035894374000 16/01/2019 dell'importo di €
2.071,54
Avviso di addebito 39720190015419191000 24/07/2019 dell'importo di €
1.605,55
Avviso di addebito 39720190034012525000 21/12/2019 dell'importo di €
1.562,99
pagina 2 di 8 Avviso di addebito 39720210013704422000 07/12/2021 dell'importo di €
2.419,93.
Lamenta l'omessa notifica degli Avvisi di Addebito innanzi elencati e la conseguente prescrizione del credito contributivo rivendicato dall' nonché la violazione CP_1 dell'art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto assoluto di motivazione e difetto di istruttoria;
apoditticità; irragionevolezza;
ingiustizia ed illogicità manifeste;
violazione del principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost.; violazione del principio di tipicità dell'atto amministrativo.
Allega documentazione.
L' e l' si costituiscono in giudizio sollevando eccezioni preliminari e CP_1 CP_3 chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso per la sua infondatezza in fatto di diritto.
Allegano documentazione.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Appare utile premettere, con riferimento alla legittimazione passiva nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale (ovvero ad avviso di addebito), avente ad oggetto crediti per contributi previdenziali pretesi dall' le S.U. della Corte di Cassazione CP_1
(sentenza n. 7514 dell'8.03.2022) hanno affermato che, nei casi in cui si lamenti la prescrizione della pretesa creditoria maturata successivamente alla trasmissione del ruolo per vizi di notifica della cartella o comunque per l'inerzia dell'agente della riscossione, circostanze imputabili unicamente a quest'ultimo ed estranee alla condotta dell' ovvero si eccepisca l'omessa notifica delle cartelle, l'azione CP_1 promossa dal contribuente ha natura di azione di accertamento negativo del credito in quanto l'interesse ad agire del ricorrente è solo quello di negare di essere debitore chiedendo al giudice una pronuncia sul merito della pretesa contributiva, che può essere attribuita tanto all'inerzia del concessionario, che tuttavia, non assume rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed Ente titolare del credito, quanto alla mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore. Le S.U. evidenziano, ancora, che il sistema previdenziale è peculiare rispetto a quello tributario, per cui se l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo, quindi il merito della pretesa creditoria, non può trovare applicazione il D.lgs. n. 112/1999
(come già affermato dalle Sezioni Unite del 2016), ma va applicato il solo disposto pagina 3 di 8 dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, con conseguente legittimazione passiva esclusiva dell'Ente impositore. Né sussistono ragioni per dare corso all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., considerato che la sentenza produce effetti ultra partes verso l'esattore -adictus- senza necessità che questi partecipi al processo. In conclusione, laddove l'azione sia promossa solo nei confronti del concessionario per la riscossione, il ricorso va rigettato per carenza di legittimazione passiva di quest'ultimo, vizio peraltro rilevabile anche d'ufficio.
Nel caso in esame, considerato che l'opponente non eccepisce nessun vizio degli atti del procedimento di riscossione, sussiste la legittimazione passiva sia del concessionario per la riscossione sia dell'Ente creditore.
Ciò premesso va, altresì, preventivamente verificata l'ammissibilità dell'opposizione che, nella materia che ci occupa, il giudice è tenuto a verificare, anche d'ufficio, trattandosi della verifica di un presupposto processuale attinente alla proponibilità della domanda, con la conseguenza che il mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in ragione del difetto di “potestas judicandi” derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (ved. Cass. 16.5.2007 n. 11274). Come è noto,
a decorrere dal 1° gennaio 2011, ai sensi dell'art. 30 D.L. n. 78/2010 -convertito con modificazioni nella L. n. 125/2010-, l'avviso di addebito, ha sostituito – per i crediti – il precedente sistema di riscossione a mezzo del ruolo. Con CP_1 disposizione contenuta nel successivo co. 14°, il legislatore ha previsto che tutti i riferimenti contenuti in norme previgenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo ed alla cartella di pagamento, devono ora intendersi effettuati, ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' con l'avviso di addebito CP_1 contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento. L'avviso di addebito, dunque, avendo valore di titolo esecutivo, è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 24 e 29 del D.lgs. n. 46/1999. Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art.
29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14
pagina 4 di 8 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione” (cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama C. Cass. 25757/2008 e C. Cass.
18207/2003).
Ne discende che l'azione per lamentare vizi di forma della cartella di pagamento e/o dell'avviso di addebito va proposta ai sensi degli artt. 29 D.lgs. n. 46/1999 e 617 c.p.c. entro 20 giorni dalla notifica del titolo, mentre invece quella per far valere vizi di merito della pretesa creditoria (tra cui la prescrizione antecedente la notifica) va proposta ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. 46/1999 entro 40 giorni dalla notifica. Diversamente, nel caso in cui si deducono fatti sopravvenuti alla formazione e notifica del titolo, l'opposizione va qualificata come proposta ai sensi dell'art. 615
c.p.c., in quanto tale non soggetta a termini di decadenza.
Nelle ipotesi di (dedotta) omessa notifica, o nullità della notifica, della cartella/avviso di addebito, come è in specie, la Cassazione afferma, inoltre, che il momento di garanzia per il debitore può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa (cd azione recuperatoria), rispetto al quale andrà, dunque, verificata la tempestività dell'opposizione con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. Ed infatti, la S.C. (cfr. sent. 27019/2008; 11338/2010; 24506/2016 ed altre) ha evidenziato che: “se la irrituale notifica della cartella poteva impedire la tempestività dell'opposizione, viceversa, l'opposizione doveva essere tempestivamente proposta avverso l'avviso di pagamento, con la conseguenza che la inammissibilità della opposizione a detto avviso precludeva ogni questione sulla ritualità della notifica della cartella”. Ne deriva che l'azione recuperatoria va introdotta nei termini innanzi indicati, a seconda del vizio che si vuole fare valere in giudizio.
Nel caso in disamina può dirsi pacifico tra le parti, oltre che documentalmente provato, che l'intimazione di pagamento n. 09720 2023 9012726267000 è stata notificata al il 14.02.2023 e che il ricorso in opposizione è stato depositato il Parte_1 successivo 20.02.2023, ancorché dinanzi al Tribunale di Roma dichiaratosi territorialmente incompetente, quindi nei 20 giorni successivi alla notifica dell'intimazione medesima, per cui, applicando i principi di diritto innanzi richiamati,
l'opposizione va dichiarata tempestiva e, dunque, ammissibile per far valere sia vizi di forma sia vizi di merito degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento.
pagina 5 di 8 Venendo al merito del ricorso, l'opponente eccepisce in primo luogo l'omessa notifica degli 11 Avvisi di Addebito innanzi elencati. Al riguardo dai documenti prodotti dall' risulta che: CP_1
L'Avviso di addebito 39720160011881715000 è stato notificato a mezzo del servizio posale e consegnato a persona qualificatasi per in Parte_2 data 12/05/2016;
L'Avviso di addebito 39720160028696014000 è stato notificato a mezzo PEC in data 13/11/2016;
Avviso di addebito 39720160029622572000 è stato notificato a mezzo PEC in data 05/12/2016;
Avviso di addebito 39720160029622774000 è stato notificato a mezzo PEC in data 05/12/2016;
Avviso di addebito 39720160029622875000 è stato notificato a mezzo PEC in data 05/12/2016;
Avviso di addebito 39720170015239402000 è stato notificato a mezzo PEC in data 11/10/2017;
Avviso di addebito 39720180016514992000 è stato notificato a mezzo PEC in data 12/07/2018;
Avviso di addebito 39720180035894374000 è stato notificato a mezzo PEC in data 16/01/2019;
Avviso di addebito 39720190015419191000 è stato notificato a mezzo PEC in data 24/07/2019;
Avviso di addebito 39720190034012525000 è stato notificato a mezzo PEC in data 21/12/2019;
Avviso di addebito 39720210013704422000 è stato notificato a mezzo PEC il
07/12/2021;
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica dei titoli sollevata dal procuratore del ricorrente nonché l'eccezione di infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito antecedente la notifica degli avvisi di addebito.
Il eccepisce, altresì, vizi formali degli avvisi di addebito opposti che, CP_4 tuttavia, stante accertata regolarità della notifica dei titoli, avrebbe dovuto eccepire nei successivi 20 giorni dalla notifica di ciascun avviso di addebito. In ogni caso si osserva che come più volte affermato dalla S.C. di Cassazione (ad es. sent. 1961/2019) che l'avviso di addebito è un atto che come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo per cui lo stesso non è annullabile a causa dei vizi pagina 6 di 8 denunciati dall'odierno opponente posto che "non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato" (Cass. S.U. n.
14878/2009).
Infine, è utile rilevare che l' deduce e prova di avere validamente comunicato CP_3 all'opponente a mezzo PEC in data 25.03.2019 e 11.07.2019 due preavvisi di fermo amministrativo -n. 09780 2019 00003300000 e n. 09780 2019 00066928000- così interrompendo, ai sensi dell'art. 2943 c.c., il decorso della prescrizione quinquennale di cui al comma 9 della L. n. 335/1995.
A ciò si aggiunga che l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici.
Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni. E' poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre
2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n.
183, convertito dalla legge 26.02.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Conclusivamente al termine di prescrizione quinquennale vanno sommati 129 giorni se il credito si sarebbe estinto dopo il primo periodo di sospensione e 311 giorni (129 + 182) se si sarebbe estinto dopo entrambi i periodi di sospensione
Il ricorso è, quindi, infondato e va rigettato.
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore dell' che CP_3 se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..
Velletri, 4 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 3/07/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3910/2023 R.G.A.L. del Tribunale di
Velletri e vertente
TRA
Ricorrente – Opponente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Ciardi
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Resistente – Opposto
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Angelo Bellaroba
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore Resistente - Opposta
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Erminio Garruto
OGGETTO: Opposizione a Intimazione di pagamento. pagina 1 di 8
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' CP_3
2. Rigetta il ricorso.
3. Condanna l'opponente a rimborsare all' e all' le spese processuali CP_1 CP_3 liquidate in € 3.500,00 per ciascuna parte costituita, oltre oneri riflessi, IVA CPA e spese generali come per legge, se dovuti, da distrarre in favore del procuratore dell' che se ne dichiara antistatario. CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato il 20.07.2023, ritualmente notificato, il ricorrente epigrafato adisce il Tribunale di Velletri deducendo che, il 14.02.2023, a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720 2023 9012726267000 notificatagli a mezzo PEC, veniva a conoscenza dei seguenti Avvisi di addebito:
Avviso di addebito 39720160011881715000 12/05/2016 dell'importo di €
2.689,08
Avviso di addebito 39720160028696014000 13/11/2016 dell'importo di €
2.663,37
Avviso di addebito 39720160029622572000 05/12/2016 dell'importo di €
14.409,71
Avviso di addebito 39720160029622774000 05/12/2016 dell'importo di €
6.605,31
Avviso di addebito 39720160029622875000 05/12/2016 dell'importo di €
8.802,62
Avviso di addebito 39720170015239402000 11/10/2017 dell'importo di €
5.310,82
Avviso di addebito 39720180016514992000 12/07/2018 dell'importo di €
3.855,67
Avviso di addebito 39720180035894374000 16/01/2019 dell'importo di €
2.071,54
Avviso di addebito 39720190015419191000 24/07/2019 dell'importo di €
1.605,55
Avviso di addebito 39720190034012525000 21/12/2019 dell'importo di €
1.562,99
pagina 2 di 8 Avviso di addebito 39720210013704422000 07/12/2021 dell'importo di €
2.419,93.
Lamenta l'omessa notifica degli Avvisi di Addebito innanzi elencati e la conseguente prescrizione del credito contributivo rivendicato dall' nonché la violazione CP_1 dell'art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto assoluto di motivazione e difetto di istruttoria;
apoditticità; irragionevolezza;
ingiustizia ed illogicità manifeste;
violazione del principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost.; violazione del principio di tipicità dell'atto amministrativo.
Allega documentazione.
L' e l' si costituiscono in giudizio sollevando eccezioni preliminari e CP_1 CP_3 chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso per la sua infondatezza in fatto di diritto.
Allegano documentazione.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Appare utile premettere, con riferimento alla legittimazione passiva nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale (ovvero ad avviso di addebito), avente ad oggetto crediti per contributi previdenziali pretesi dall' le S.U. della Corte di Cassazione CP_1
(sentenza n. 7514 dell'8.03.2022) hanno affermato che, nei casi in cui si lamenti la prescrizione della pretesa creditoria maturata successivamente alla trasmissione del ruolo per vizi di notifica della cartella o comunque per l'inerzia dell'agente della riscossione, circostanze imputabili unicamente a quest'ultimo ed estranee alla condotta dell' ovvero si eccepisca l'omessa notifica delle cartelle, l'azione CP_1 promossa dal contribuente ha natura di azione di accertamento negativo del credito in quanto l'interesse ad agire del ricorrente è solo quello di negare di essere debitore chiedendo al giudice una pronuncia sul merito della pretesa contributiva, che può essere attribuita tanto all'inerzia del concessionario, che tuttavia, non assume rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed Ente titolare del credito, quanto alla mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore. Le S.U. evidenziano, ancora, che il sistema previdenziale è peculiare rispetto a quello tributario, per cui se l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo, quindi il merito della pretesa creditoria, non può trovare applicazione il D.lgs. n. 112/1999
(come già affermato dalle Sezioni Unite del 2016), ma va applicato il solo disposto pagina 3 di 8 dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/1999, con conseguente legittimazione passiva esclusiva dell'Ente impositore. Né sussistono ragioni per dare corso all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., considerato che la sentenza produce effetti ultra partes verso l'esattore -adictus- senza necessità che questi partecipi al processo. In conclusione, laddove l'azione sia promossa solo nei confronti del concessionario per la riscossione, il ricorso va rigettato per carenza di legittimazione passiva di quest'ultimo, vizio peraltro rilevabile anche d'ufficio.
Nel caso in esame, considerato che l'opponente non eccepisce nessun vizio degli atti del procedimento di riscossione, sussiste la legittimazione passiva sia del concessionario per la riscossione sia dell'Ente creditore.
Ciò premesso va, altresì, preventivamente verificata l'ammissibilità dell'opposizione che, nella materia che ci occupa, il giudice è tenuto a verificare, anche d'ufficio, trattandosi della verifica di un presupposto processuale attinente alla proponibilità della domanda, con la conseguenza che il mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in ragione del difetto di “potestas judicandi” derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (ved. Cass. 16.5.2007 n. 11274). Come è noto,
a decorrere dal 1° gennaio 2011, ai sensi dell'art. 30 D.L. n. 78/2010 -convertito con modificazioni nella L. n. 125/2010-, l'avviso di addebito, ha sostituito – per i crediti – il precedente sistema di riscossione a mezzo del ruolo. Con CP_1 disposizione contenuta nel successivo co. 14°, il legislatore ha previsto che tutti i riferimenti contenuti in norme previgenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo ed alla cartella di pagamento, devono ora intendersi effettuati, ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all' con l'avviso di addebito CP_1 contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento. L'avviso di addebito, dunque, avendo valore di titolo esecutivo, è soggetto alla disciplina di cui agli artt. 24 e 29 del D.lgs. n. 46/1999. Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art.
29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14
pagina 4 di 8 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione” (cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama C. Cass. 25757/2008 e C. Cass.
18207/2003).
Ne discende che l'azione per lamentare vizi di forma della cartella di pagamento e/o dell'avviso di addebito va proposta ai sensi degli artt. 29 D.lgs. n. 46/1999 e 617 c.p.c. entro 20 giorni dalla notifica del titolo, mentre invece quella per far valere vizi di merito della pretesa creditoria (tra cui la prescrizione antecedente la notifica) va proposta ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. 46/1999 entro 40 giorni dalla notifica. Diversamente, nel caso in cui si deducono fatti sopravvenuti alla formazione e notifica del titolo, l'opposizione va qualificata come proposta ai sensi dell'art. 615
c.p.c., in quanto tale non soggetta a termini di decadenza.
Nelle ipotesi di (dedotta) omessa notifica, o nullità della notifica, della cartella/avviso di addebito, come è in specie, la Cassazione afferma, inoltre, che il momento di garanzia per il debitore può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa (cd azione recuperatoria), rispetto al quale andrà, dunque, verificata la tempestività dell'opposizione con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. Ed infatti, la S.C. (cfr. sent. 27019/2008; 11338/2010; 24506/2016 ed altre) ha evidenziato che: “se la irrituale notifica della cartella poteva impedire la tempestività dell'opposizione, viceversa, l'opposizione doveva essere tempestivamente proposta avverso l'avviso di pagamento, con la conseguenza che la inammissibilità della opposizione a detto avviso precludeva ogni questione sulla ritualità della notifica della cartella”. Ne deriva che l'azione recuperatoria va introdotta nei termini innanzi indicati, a seconda del vizio che si vuole fare valere in giudizio.
Nel caso in disamina può dirsi pacifico tra le parti, oltre che documentalmente provato, che l'intimazione di pagamento n. 09720 2023 9012726267000 è stata notificata al il 14.02.2023 e che il ricorso in opposizione è stato depositato il Parte_1 successivo 20.02.2023, ancorché dinanzi al Tribunale di Roma dichiaratosi territorialmente incompetente, quindi nei 20 giorni successivi alla notifica dell'intimazione medesima, per cui, applicando i principi di diritto innanzi richiamati,
l'opposizione va dichiarata tempestiva e, dunque, ammissibile per far valere sia vizi di forma sia vizi di merito degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento.
pagina 5 di 8 Venendo al merito del ricorso, l'opponente eccepisce in primo luogo l'omessa notifica degli 11 Avvisi di Addebito innanzi elencati. Al riguardo dai documenti prodotti dall' risulta che: CP_1
L'Avviso di addebito 39720160011881715000 è stato notificato a mezzo del servizio posale e consegnato a persona qualificatasi per in Parte_2 data 12/05/2016;
L'Avviso di addebito 39720160028696014000 è stato notificato a mezzo PEC in data 13/11/2016;
Avviso di addebito 39720160029622572000 è stato notificato a mezzo PEC in data 05/12/2016;
Avviso di addebito 39720160029622774000 è stato notificato a mezzo PEC in data 05/12/2016;
Avviso di addebito 39720160029622875000 è stato notificato a mezzo PEC in data 05/12/2016;
Avviso di addebito 39720170015239402000 è stato notificato a mezzo PEC in data 11/10/2017;
Avviso di addebito 39720180016514992000 è stato notificato a mezzo PEC in data 12/07/2018;
Avviso di addebito 39720180035894374000 è stato notificato a mezzo PEC in data 16/01/2019;
Avviso di addebito 39720190015419191000 è stato notificato a mezzo PEC in data 24/07/2019;
Avviso di addebito 39720190034012525000 è stato notificato a mezzo PEC in data 21/12/2019;
Avviso di addebito 39720210013704422000 è stato notificato a mezzo PEC il
07/12/2021;
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica dei titoli sollevata dal procuratore del ricorrente nonché l'eccezione di infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito antecedente la notifica degli avvisi di addebito.
Il eccepisce, altresì, vizi formali degli avvisi di addebito opposti che, CP_4 tuttavia, stante accertata regolarità della notifica dei titoli, avrebbe dovuto eccepire nei successivi 20 giorni dalla notifica di ciascun avviso di addebito. In ogni caso si osserva che come più volte affermato dalla S.C. di Cassazione (ad es. sent. 1961/2019) che l'avviso di addebito è un atto che come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo per cui lo stesso non è annullabile a causa dei vizi pagina 6 di 8 denunciati dall'odierno opponente posto che "non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato" (Cass. S.U. n.
14878/2009).
Infine, è utile rilevare che l' deduce e prova di avere validamente comunicato CP_3 all'opponente a mezzo PEC in data 25.03.2019 e 11.07.2019 due preavvisi di fermo amministrativo -n. 09780 2019 00003300000 e n. 09780 2019 00066928000- così interrompendo, ai sensi dell'art. 2943 c.c., il decorso della prescrizione quinquennale di cui al comma 9 della L. n. 335/1995.
A ciò si aggiunga che l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici.
Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni. E' poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre
2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n.
183, convertito dalla legge 26.02.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Conclusivamente al termine di prescrizione quinquennale vanno sommati 129 giorni se il credito si sarebbe estinto dopo il primo periodo di sospensione e 311 giorni (129 + 182) se si sarebbe estinto dopo entrambi i periodi di sospensione
Il ricorso è, quindi, infondato e va rigettato.
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore dell' che CP_3 se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..
Velletri, 4 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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