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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 16/02/2026, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1529/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
GALASSO NI, Relatore
LUCREZI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4206/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Agenzia Delle Entrate - Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 5504/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
4 e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239014295647000 IRPEF 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 433/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:"A) Ritenere e dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa, non prescritto il credito sotteso all'intimazione impugnata, in virtù della disciplina emergenziale che prevede la sospensione del decorso del termine prescrizionale e, per l'effetto, B) dichiarare infondata ed inammissibile l'opposizione così come a suo tempo proposto da Difensore_4; C) Il tutto con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario";
Resistente/Appellato: "per il rigetto dell'atto di appello così come proposto, in quanto inammissibile, infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi, rimborso spese forfettario, I.V.A. e C.P.A. con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi alla CGT di primo grado di Napoli, Difensore_4 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 02820239014295647/000 avente ad oggetto i crediti relativi a tasse automobilistiche indicate nelle seguenti cartelle:
- Cartella esattoriale n.02820110054769877000, pari ad €480,14, asseritamente notificata in data
15/07/2013, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2007;
- Cartella esattoriale n. 02820130003336702000, pari ad €480,14, asseritamente notificata in data
19/02/2013, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2008.
Eccepiva l'omessa notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione dell'avverso credito.
L'agenzia delle entrate - Riscossione evidenziava la rituale notifica delle cartelle esattoriali poste a fondamento dell'impugnata intimazione di pagamento (la cartella di pagamento n. 02820110054769877000 era stata notificata il 15/07/2013 mentre quella n. 02820130003336702000 era stata notificata il 19/02/2013).
Con sentenza n. 5504/2024 la CGT di primo grado accoglieva il ricorso osservando che l'ultimo atto interruttivo della prescrizione risultava notificato l'11/1/2020, mentre l'intimazione di pagamento era del 3/10/2023.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'ADER, deducendo che la prescrizione non era maturata per effetto della legislazione emergenziale relativa alla pandemia di Covid 19. In particolare “Dal combinato disposto dell'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, ne consegue l'applicabilità, al ricorrere dei rispettivi presupposti, non soltanto della suddetta sospensione di 478 gg. (o di 492 gg.) ma anche la proroga di cui al comma 2 dell'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015 e tale conclusione vale con riferimento a tutti i carichi affidati ad ADER, anche se affidati prima dell'inizio del periodo di sospensione (cfr. punto 3.9.2 della citata circolare AdE n. 25/E del 2020)”. Ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
Si è costituito il contribuente che ha resistito all'impugnazione deducendo l'inammissibilità dell'appello con il quale sono state introdotte argomentazioni nuove. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
All'udienza del 22 gennaio 2026, la CGT di secondo grado ha deciso la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità, in quanto con l'appello si invoca l'applicazione di norme di diritto (che il Giudice avrebbe potuto compiere d'ufficio), sicché è esclusa la violazione dell'art. 57
d.lgs. 546/1992.
Venendo al merito della controversia va osservato che l'art. 67 d.l. 17 marzo 2020 n. 18 stabilisce al primo comma che “Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147” e, al comma 4° che “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 68, invece stabilisce, al comma 1°, che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159” e al comma 4 bis, in ordine ai termini di prescrizione che “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
La fattispecie de qua rientra nell'ipotesi di cui all'art. 68 comma 1° cit., con la conseguenza che il termine di prescrizione deve ritenersi sospeso tra l'8/3/2020 ed il 31/8/2021.
Ad avviso dell'appellato, la normativa non opererebbe nel caso di specie, trattandosi di tributi di natura regionale, in considerazione di quanto previsto dall'art. 157 d.l. 34/2020 che al comma 1° stabilisce che “In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi” ed al comma 7 bis che “Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali”.
È fin troppo facile osservare, però, che si tratta di disposizioni che non riguardano la fase della riscossione.
L'appello va dunque accolto con conseguente rigetto dell'originario ricorso.
Sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, in considerazione della complessità della questione.
P.Q.M.
ACCOGLIE L'APPELLO E COMPENSA LE SPESE DEL DOPPIO GRADO.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
GALASSO NI, Relatore
LUCREZI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4206/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Agenzia Delle Entrate - Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 5504/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
4 e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239014295647000 IRPEF 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 433/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:"A) Ritenere e dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa, non prescritto il credito sotteso all'intimazione impugnata, in virtù della disciplina emergenziale che prevede la sospensione del decorso del termine prescrizionale e, per l'effetto, B) dichiarare infondata ed inammissibile l'opposizione così come a suo tempo proposto da Difensore_4; C) Il tutto con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario";
Resistente/Appellato: "per il rigetto dell'atto di appello così come proposto, in quanto inammissibile, infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi, rimborso spese forfettario, I.V.A. e C.P.A. con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto innanzi alla CGT di primo grado di Napoli, Difensore_4 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 02820239014295647/000 avente ad oggetto i crediti relativi a tasse automobilistiche indicate nelle seguenti cartelle:
- Cartella esattoriale n.02820110054769877000, pari ad €480,14, asseritamente notificata in data
15/07/2013, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2007;
- Cartella esattoriale n. 02820130003336702000, pari ad €480,14, asseritamente notificata in data
19/02/2013, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2008.
Eccepiva l'omessa notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione dell'avverso credito.
L'agenzia delle entrate - Riscossione evidenziava la rituale notifica delle cartelle esattoriali poste a fondamento dell'impugnata intimazione di pagamento (la cartella di pagamento n. 02820110054769877000 era stata notificata il 15/07/2013 mentre quella n. 02820130003336702000 era stata notificata il 19/02/2013).
Con sentenza n. 5504/2024 la CGT di primo grado accoglieva il ricorso osservando che l'ultimo atto interruttivo della prescrizione risultava notificato l'11/1/2020, mentre l'intimazione di pagamento era del 3/10/2023.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'ADER, deducendo che la prescrizione non era maturata per effetto della legislazione emergenziale relativa alla pandemia di Covid 19. In particolare “Dal combinato disposto dell'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, ne consegue l'applicabilità, al ricorrere dei rispettivi presupposti, non soltanto della suddetta sospensione di 478 gg. (o di 492 gg.) ma anche la proroga di cui al comma 2 dell'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015 e tale conclusione vale con riferimento a tutti i carichi affidati ad ADER, anche se affidati prima dell'inizio del periodo di sospensione (cfr. punto 3.9.2 della citata circolare AdE n. 25/E del 2020)”. Ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
Si è costituito il contribuente che ha resistito all'impugnazione deducendo l'inammissibilità dell'appello con il quale sono state introdotte argomentazioni nuove. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
All'udienza del 22 gennaio 2026, la CGT di secondo grado ha deciso la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità, in quanto con l'appello si invoca l'applicazione di norme di diritto (che il Giudice avrebbe potuto compiere d'ufficio), sicché è esclusa la violazione dell'art. 57
d.lgs. 546/1992.
Venendo al merito della controversia va osservato che l'art. 67 d.l. 17 marzo 2020 n. 18 stabilisce al primo comma che “Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147” e, al comma 4° che “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
L'art. 68, invece stabilisce, al comma 1°, che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159” e al comma 4 bis, in ordine ai termini di prescrizione che “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
La fattispecie de qua rientra nell'ipotesi di cui all'art. 68 comma 1° cit., con la conseguenza che il termine di prescrizione deve ritenersi sospeso tra l'8/3/2020 ed il 31/8/2021.
Ad avviso dell'appellato, la normativa non opererebbe nel caso di specie, trattandosi di tributi di natura regionale, in considerazione di quanto previsto dall'art. 157 d.l. 34/2020 che al comma 1° stabilisce che “In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi” ed al comma 7 bis che “Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali”.
È fin troppo facile osservare, però, che si tratta di disposizioni che non riguardano la fase della riscossione.
L'appello va dunque accolto con conseguente rigetto dell'originario ricorso.
Sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, in considerazione della complessità della questione.
P.Q.M.
ACCOGLIE L'APPELLO E COMPENSA LE SPESE DEL DOPPIO GRADO.