Art. 9.
Il Collegio dei sindaci e' nominato con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la sanita', ed e' composto di:
un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede;
un rappresentante del Ministero dell'interno;
un rappresentante del Ministero della sanita';
tre soci designati dall'assemblea generale.
A parita' di voti e' determinante il voto del presidente.
Il Collegio dei sindaci dura in carica tre anni ed ha il compito di verificare la gestione economica e finanziaria.
I sindaci non possono essere confermati piu' di due volte e partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Comitato centrale.
Il Collegio dei sindaci e' nominato con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la sanita', ed e' composto di:
un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede;
un rappresentante del Ministero dell'interno;
un rappresentante del Ministero della sanita';
tre soci designati dall'assemblea generale.
A parita' di voti e' determinante il voto del presidente.
Il Collegio dei sindaci dura in carica tre anni ed ha il compito di verificare la gestione economica e finanziaria.
I sindaci non possono essere confermati piu' di due volte e partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Comitato centrale.