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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/12/2025, n. 1822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1822 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8556/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale in persona dei magistrati dr. Massimiliano De Giovanni Presidente dr.ssa Elisa Zambelli Giudice rel. dr.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 8556/2019 promosso da:
(C.F. ), già con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
TI TO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SCALZOTTO EN ed CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in LO, via Scortegagna n. 22/A
CONVENUTA
(C.F. ), già con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._3
BR IO
CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARIOTTO Controparte_3 C.F._4
EN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza, Contrà Porti n. 21
CONVENUTA
(C.F. ), (C.F. Controparte_4 C.F._5 Controparte_5
), (C.F. , C.F._6 Controparte_6 C.F._7
(C.F. ) e Controparte_7 C.F._8 Controparte_8
pagina 1 di 23 (C.F. ), tutti con il patrocinio dell'Avv. BARAUSSE TOMMASO ed C.F._9 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Vicenza, Strada della Paglia n. 373
CONVENUTI
(C.F. ) Controparte_9 C.F._10
CONVENUTA CONTUMACE nel quale
(C.F. ), (C.F Controparte_10 C.F._11 Controparte_11
e (C.F. ) con comparsa C.F._12 Parte_2 C.F._13 depositata in data 09.06.2025 si sono costituiti in giudizio quali eredi di , deceduto Parte_1 in data 13.03.2025, con il patrocinio dell'Avv. TI TO e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via del Carrista n. 3
e
( C.F. ) e (C.F. Parte_3 C.F._14 Parte_4 C.F._15 con comparsa depositata in data 05.05.2025 si sono costituite in giudizio quali eredi di
[...]
, deceduta in data 19.11.2024, con il patrocinio dell'Avv. BR IO e CP_2 domicilio eletto presso il suo studio in Verona, Stradone Porta Palio n. 36
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. conveniva in giudizio e , , Parte_1 CP_1 Controparte_4 CP_5
, , e . CP_6 CP_3 CP_7 CP_8 CP_2 CP_9
Il giudizio veniva iscritto in data 19.12.2019 al n. R.G. 8556/2019.
1.1. In atto di citazione veniva dedotto:
- che in data 19.10.2018 era deceduta , sorella dell'attore; Persona_1
- che (che non aveva avuto figli e che era deceduta essendo vedova) nell'ultimo Persona_1 periodo della propria vita aveva sofferto di gravi disturbi “di natura psichica”, che avevano comportato il suo “totale decadimento cognitivo” (atto di citazione, pag. 1);
- che che aveva prestato assistenza “infermieristica” a , “resasi conto della CP_1 Per_1 condizione di assoluta vulnerabilità in cui versava la propria assistita”, aveva fatto “in modo che la stessa redigesse un testamento in suo favore poco prima di passare a miglior vita” (atto di citazione, pag. 2);
- che in data 20.03.2019, per atto a rogito del Notaio in (Rep. n. 142.825, Racc. Persona_2
pagina 2 di 23 n. 33.584: doc. 3 attore) era stato in effetti pubblicato il testamento olografo recante la data del
17.05.2018, con il quale aveva nominato propria erede universale . Persona_1 CP_1
1.2. Tanto premesso, l'attore lamentava che il testamento era stato redatto da Persona_1
in un momento che in cui alle versava in una condizione di incapacità di intendere e di volere
[...]
e deduceva altresì, in via gradata, che il testamento era stato il frutto di “artifici e raggiri” posti in essere da che aveva consapevolmente sfruttato le “condizioni di pieno e irreversibile CP_1 decadimento cognitivo della testatrice … onde captarne dolosamente la volontà”: condotta, questa, che aveva condotto anche alla presentazione di una denuncia nei confronti di per il reato di CP_1 circonvenzione di incapace (atto di citazione, pag. 3, e doc. 4 attore).
L'attore impugnava dunque il testamento invocando in via principale l'art. 591 c.c. e, in via gradata, l'art. 624 c.c. ed evocava per l'effetto in giudizio, come detto, l'erede testamentaria CP_1
e coloro i quali avrebbero beneficiato della delezione legittima dell'eredità della de cuius in caso di annullamento del testamento – cioè a dire gli ulteriori suoi fratelli viventi , , Controparte_2 CP_4
e ) e i suoi nipoti ex fratre (figlio di , fratello CP_8 CP_9 Controparte_5 Controparte_12 premorto di ) e , e (figli di , fratello Per_1 Controparte_6 CP_3 CP_7 Parte_5 premorto di ). Per_1
2. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree. CP_1
2.1. In comparsa di costituzione veniva dedotto:
- che e si erano invero conosciute molti anni prima della morte di Persona_1 CP_1
, quando quest'ultima si era trasferita a vivere a LO dopo il matrimonio con il marito, Per_1 andando ad abitare nella medesima via in cui sui trovava l'abitazione ove aveva abitato CP_1 dapprima con i genitori ed i fratelli e poi, dopo la morte del padre e il trasferimento dei fratelli, con l'anziana madre;
- che nel medesimo periodo, intorno al 2015, erano mancati sia la madre di che era nubile, CP_1 sia il marito di , la quale non aveva avuto figli;
Persona_1
- che anche per questa ragione le frequentazioni tra le due si erano infittite, “in una quotidianità domestica, quale un rapporto tra madre e figlia” (comparsa, pag. 3); Per
- che “risulta[va] agli atti” che “aveva depositato” presso il Notaio in LO il testamento Per_1 oggetto di causa in data 17.05.2018 (comparsa, pag. 3);
- che “di ciò … nulla sapeva”, essendo venuta a conoscenza dell'esistenza del testamento a CP_1 suo favore “dalla voce del sig. (fratello del marito di )”, il quale Persona_3 Persona_1
l'aveva informata “del fatto che aveva sentito dai parenti della defunta” che lei era stata “nominata in testamento” (comparsa, pagg. 3 e 4); pagina 3 di 23 - che soltanto dopo aver ricevuto tale informazione si era recata presso lo studio del Notaio CP_1
Per e aveva dato corso alla pubblicazione del testamento;
- che, malgrado ella soffrisse “di una serie di disturbi”, non poteva asserirsi che Persona_1 nell'ultimo periodo della sua vita fosse affetta da “helzheimer” o altra malattia, tale da palesare “la perdita di capacità di intendere e di volere totale” (comparsa, pagg. 7 e 8);
- che, in effetti, i medici che l'avevano visitata non avevano fatto alcuna segnalazione alle “autorità competenti” (comparsa, pag. 8), sì che non era stata attivata nel suo interesse alcuna misura di protezione;
- che, anzi, risultava che “sino all'estate del 2018” aveva partecipato ad “incontri di piacere Per_1 anche presso vicini di contrada”, muovendosi con l'ausilio di una carrozzina (comparsa, pag. 8);
- che, per altro, “a giugno o luglio” del 2018 aveva rilasciato una procura Persona_1
Per speciale in favore del fratello presso il Notaio per la vendita dell'abitazione di sua Pt_1 proprietà;
- che non poteva dunque asserirsi che aveva redatto il testamento, nel maggio del Persona_1
2018, versando in una condizione di incapacità di intendere di volere, dal momento che proprio l'attore, pochi mesi dopo, l'aveva condotta da un Notaio per farsi da lei rilasciare una procura.
2.2. Dato atto del fatto che aveva “scritto il testamento” e che ella l'aveva Persona_1
“consegnato al notaio per la conservazione” (comparsa, pag. 8), la convenuta rilevava che la scheda testamentaria rispettava i requisiti formali del testamento olografo;
che essa, seppur “incerta per quanto riguarda la fisicità della traccia”, non presentava incertezza “in seno alla logicità del contenuto”
(comparsa, pag. 8); che le domande attoree risultavano dunque infondate e sostenute da “illazioni provocatorie, offensive e probabilmente” calunniose (comparsa, pag. 2)
2.3. Ciò detto, la convenuta rilevava che dal conto corrente della de cuius, a far data dalla sua accensione del settembre del 2013, erano stati effettuati prelievi di denaro a mezzo bancomat per il complessivo importo di € 50.172,93 (€ 4.100,00 nel corso del 2013; € 6.332,93 nel corso del 2014; €
8.950,00 nel corso del 2015; € 9.640,00 nel corso del 2016; € 8.500,00 nel corso del 2017; € 12.650,00 nel corso del 2018, di cui € 5.800,00 dopo la morte di ); che la tessera bancomat Persona_1 era stata sempre “detenuta” da , il quale aveva sempre gestito il denaro della Parte_1 sorella;
che era dunque “responsabile di tutto quanto accaduto al denaro del Parte_1 quale l'esclusiva proprietà era in capo alla defunta”; che , sia prima, sia dopo il Parte_1 decesso di , aveva chiesto il rimborso di buoni postali, “tutti incassati nel libretto e subito Per_1 prelevati”; che v'erano stati prelievi dal libretto postale della de cuius per il complessivo importo di €
42.300,00 (comparsa, pagg. 5 e 6). pagina 4 di 23 2.4. concludeva dunque per il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, CP_1 chiedeva la condanna dell'attore “a pagare … la somma risultante dall'istruttoria”, previo accertamento del fatto che egli aveva “incassato le somme riferibili alla sig.ra … Persona_1 presenti sul conto corrente, libretto, polizza” (comparsa, pag. 10).
3. non si costituiva in giudizio e all'udienza del 29.09.2020 veniva dichiarata Controparte_9 contumace.
4. , , , , , e si costituivano per Controparte_2 CP_4 CP_8 CP_5 CP_6 CP_3 CP_7 contro in giudizio: , e con comparsa depositata rispettivamente in data CP_2 CP_4 CP_5 CP_6
09.09.2020 e in data 28.09.2020, in vista dell'udienza di prima comparizione del 29.09.2020; CP_13
già dichiarate contumaci, con comparsa depositata in data 22.02.2021, in vista dell'udienza CP_7 del 23.03.2021, fissata per verifica dell'esito del procedimento di mediazione, non promosso ante causam dall'attore e dunque attivato all'esito dell'udienza di prima comparizione;
, già CP_8 dichiarato contumace, con comparsa depositata in data 23.03.2021.
4.1. Nelle rispettive comparse di costituzione, i convenuti aderivano interamente alle allegazioni e alle domande attoree.
4.2. , in particolare, deduceva: Controparte_2
- che (affetta da gravi deficit cognitivi, manifestatisi nel 2014, via via Persona_1 ingravescenti ed esitati già nel 2017 in una severa compromissione del suo quadro clinico) dal 2017 aveva avuto bisogno di essere continuativamente assistita presso la sua abitazione;
- che, per un periodo, (che era dirimpettaia di e lavorava quale O.S. presso una CP_1 Per_1
RSA) si era resa disponibile “per alcuni extra” e, d'accordo con i fratelli di , le aveva prestato Per_1 assistenza notturna dormendo presso la sua abitazione, verso pagamento di un corrispettivo (comparsa, pag. 4);
- che la badante di , nel periodo in cui era stata affiancata da “in più di Per_1 CP_1 un'occasione” aveva notato “che la era intenta a suggerire, e talvolta a guidare la mano della de CP_1 cuius, affinché scrivesse qualcosa che, alla luce di quanto emerso in seguito, non poteva che essere quanto riportato nella scheda testamentaria pubblicata” (comparsa, pag. 4);
- che nel 2017/2018 era ormai divenuta “totalmente assente e non in grado di capire quanto le Per_1 si diceva”, che ella non era in grado di muoversi autonomamente e che era dunque “categoricamente da escludere” che ella potesse partecipare “di sua spontanea iniziativa ad incontri di piacere, come anche che si recasse dal Notaio, essendo semmai per volere esclusivo degli accompagnatori che ciò avveniva, nella sua totale inconsapevolezza” (comparsa, pag. 5);
- che non v'era prova in atti “delle modalità con cui sarebbe avvenuto il deposito del testamento presso pagina 5 di 23 Per il Notaio , posto che dal verbale di pubblicazione risultava che era stata proprio la a presentare CP_1 il testamento al Notaio per la pubblicazione (comparsa, pag. 5);
- che, in ogni caso, quand'anche si fosse provato che il testamento era stato depositato, avrebbe dovuto concludersi che “verosimilmente” era stata proprio la a condurre dal Notaio CP_1 Persona_1
(comparsa, pag. 5);
- che il rilascio della procura speciale era stato inteso dai fratelli come strumentale alla vendita dell'abitazione di , le cui condizioni rendevano non più procrastinabile il suo ingresso in una Per_1
RSA, per il cui pagamento si rendeva necessario reperire liquidità;
- che, in ogni caso, l'argomentazione spesa a tal riguardo dalla convenuta finiva per voler provare troppo, perché “un atto invalido” (il testamento) non poteva dirsi valido “per il solo fatto di essere seguito dalla firma di un altro atto invalido” (la procura: comparsa, pag. 6).
4.3. Ribadito il quadro clinico che aveva afflitto nel 2017/2018, la Persona_1 convenuta aderiva in conclusione alle domande di annullamento del testamento ex artt. 591 e 624 c.c. già spiegate dall'attore – per altro rilevando che la scheda testamentaria risultava essere stata oggetto di un “confezionamento diacronico”; che in essa si notavano “spazi vuoti tra le ultime righe e la firma”; che la firma sembrava “essere stata apposta preventivamente su un foglio ancora in bianco”; che la precisione del contenuto della scheda risultava “incompatibile con le condizioni neuropsicologiche e con il deficiti cognitivo” della de cuius; che la scheda era dunque il frutto di una “eterodirezione della volontà, se non della stessa scrittura” di (comparsa, pagg. 7 e 8). Persona_1
5. Esperito con esito negativo il procedimento di mediazione, dopo il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. con ordinanza del 08.10.2022 veniva in parte ammessa la prova orale richiesta dalle parti.
5.1. La prova veniva assunta nel corso delle successive udienze del 22.11.2022, del 31.01.2023
e dell'11.07.2024.
5.2. Con successiva ordinanza del 23.07.2024 veniva disposto procedersi a consulenza tecnica, per la verifica dello stato psicofisico e della capacità di autodeterminarsi e in particolare di testare di alla data del 17.05.2018. Persona_1
Il CTU dr.ssa depositava la relazione peritale in data 11.02.2025. Persona_4
5.3. All'esito della successiva udienza del 07.03.2025 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
5.4. Nelle more della celebrazione dell'udienza, con comparsa depositata in data 09.06.2025
, e si costituivano in giudizio quali eredi dell'attore Controparte_10 Controparte_11 Parte_2
, deceduto in data 13.03.2025 (doc. 1 comparsa). Parte_1
pagina 6 di 23 Con comparsa depositata in data 05.06.2025 e si costituivano da par Parte_3 Parte_4 loro in giudizio quali eredi di , deceduta in data 19.11.2024 (doc. 1 comparsa). Controparte_2
5.5. Si teneva dunque in data 10.06.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
, e precisavano le conclusioni come segue: Controparte_10 Controparte_11 Parte_2
“IN VIA PRELIMINARE: Rilevarsi e darsi atto che per mero errore materiale il convenuto secondario
e stato erroneamente indicato quale , soprannome da sempre Controparte_8 Persona_5 utilizzato anche dai parenti per individuarlo. Di conseguenza il codice fiscale di riferimento è:
[...]
IN VIA PRINCIPALE: accertare l'incapacità a testare della defunta C.F._16 Persona_1
al momento in cui la medesima redigeva il testamento olografo datato 17/05/2018 in favore
[...] della RA e per l'effetto dichiarare l'annullamento del medesimo testamento. IN VIA CP_1
SUBORDINATA: accertare la captazione testamentaria perpetrata dalla convenuta ai danni CP_1 della RA e per l'effetto dichiarare l'annullamento dell'atto mortis causa da Persona_1 ultimo citato;
IN ENTRAMBI I CASI: dichiarare l'apertura della successione ab intestato in favore degli eredi legittimi di di seguito elencati, con attribuzione delle seguenti quote Persona_1 ereditarie, derivanti da rappresentazione o da trasmissione ereditaria: quota di 1/7 agli eredi di
(fratello della de cuius), nato a [...] il [...] e deceduto il Parte_1
13/03/2025: , nata a [...], il [...], residente a [...], P.tta S. Controparte_10
Marco, 8 (moglie), c.f. , per la quota di 1/21; , nato a [...] C.F._11 Controparte_11
(VR) il 06/03/1969, residente a [...], P.tta S. Marco, 8, c.f. , per la quota di C.F._12
1/21; , nata a [...], il [...], residente a [...], Parte_2 per la quota di 1/21; quota di 1/7 alle eredi di (sorella), nata a [...], il Controparte_2
18/08/1942, deceduta ad ON (VI) il 19/1/2024 c.f. : , nata a [...]F._3 Parte_4
LO, il 13/01/1965, residente a [...], c.f. per C.F._15 la quota di 1/14; , nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_3
Villaggio Aurora (Corbiolo), 24, c.f. per la quota di 1/14; quota di 1/7 a C.F._14
, nata a [...] il [...], residente a [...], c.f. Controparte_9
(sorella); quota di 1/7 a , nato a [...] il C.F._10 Controparte_4
07/04/1945, residente a [...], Rue De Neteri, c.f. C.F._5
(fratello); - quota di 1/7 a (detto ), nato a [...] il [...], Controparte_8 Per_5 residente a [...], c.f. (fratello); quota di 1/7 attribuita C.F._9 per rappresentazione ai figli di , nato a [...] il [...], deceduto a Parte_5
OL (PD) il 13/07/2013 (fratello): , nata a [...] il [...], Controparte_7
pagina 7 di 23 residente a [...]10, c . f . , per la quota di 1/21; C.F._8
, nato a [...] il [...], residente a [...]
12, c.f. per la quota di 1/21; , nata a [...], il C.F._7 Controparte_3
30/12/1978, residente a [...], c.f. , per la quota di C.F._4
1/21; quota di 1/7 attribuita per rappresentazione al figlio del sig. , nato a [...]
ES (VI) il 09/12/1940, deceduto ad ON (VI) il 19/02/202 (fratello): , Controparte_5 nato a [...], il [...], residente a [...], 45,
c.f. per la quota di 1/7. Con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alla C.F._6 trascrizione e agli effetti successori sui beni ereditari, in particolare sul bene immobile sito in Comune di LO (VI), alla Via Chiavica, n. 75/A, e precisamente: - intero fabbricato, da cielo a terra, ad uso civile abitazione non di lusso, posto su un unico livello (piano terra), con annesso garage pertinente ubicato al piano terra, con annessa zonetta di terreno pertinenziale esclusiva ad uso corte e giardino circostante lo stesso, confinanti nell'insieme con: mappali n.ri 161, 321, 796 e 309, salvo i più precisi, trasferito in capo a per effetto del testamento dichiarato nullo, così censito al NCEU del CP_1
Comune di LO: - foglio 31, mappali n.ri: - 705 sub 2, Via Chiavica, piano T, categoria A/7, classe
2, vani 6, R.C. Euro 635,24; - 705 sub 3, Via Chiavica, piano T, categoria C/6, classe 4, mq. 36, R.C.
Euro 70,65; oltre al mappale n. 705, sub 1, Via Chiavica, piano T, bene comune non censibile ai sub 2
e 3, corte., facente parte dell'asse ereditario. IN OGNI CASO spese e competenze di lite - inclusa la fase incidentale di querela di falso - oltre spese di CTU e CT e spese generali, Iva e Cpa, interamente rifuse. IN VIA ISTRUTTORIA Si richiamano le istanze istruttorie formulate con memorie ex art. 183,
6^ comma, nn. 2 e 3 c.p.c.”.
e concludevano come segue: “IN VIA PRINCIPALE 1. Accertarsi Parte_3 Parte_4
l'incapacità di intendere e volere, e in particolare di testare, della IG.ra , alla Persona_1 data di redazione del testamento per cui è causa e per l'effetto dichiararsene l'annullamento. 2.
Accertarsi che le disposizioni testamentarie contenute nella scheda impugnata sono frutto di artifici e raggiri da parte della convenuta e per l'effetto dichiararsene l'annullamento.
3. CP_1
Conseguentemente: dichiararsi l'apertura della successione legittima della sig.ra Persona_1
, nata a [...] il [...], codice fiscale: , deceduta il
[...] C.F._17
19/10/2018, vedova e senza prole, in favore degli eredi legittimi, con attribuzione delle seguenti quote ereditarie, derivanti da rappresentazione o da successione ereditaria: quota di 1/7 agli eredi di
(fratello della de cuius) , nato a [...] il [...] e deceduto il Parte_1
13/03/2025: , nata a [...], il [...], residente a [...], P.tta S. Controparte_10
Marco, 8 (moglie), c.f. , per la quota di 1/21; , nato a [...] C.F._11 Controparte_11
pagina 8 di 23 (VR) il 06/03/1969, residente a [...], P.tta S. Marco, 8, c.f. , per la quota di C.F._12
1/21; , nata a [...], il [...], residente a [...], Parte_2 per la quota di 1/21; quota di 1/7 alle eredi di (sorella), nata a [...], Controparte_2 il 18/08/1942, deceduta ad ON (VI) il 19/1/2024 c.f. : - , nata a [...]F._3 Parte_4
LO, il 13/01/1965, residente a [...], c.f. per C.F._15 la quota di 1/14; , nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_3
Villaggio Aurora (Corbiolo), 24, c.f. per la quota di 1/14; quota di 1/7 a C.F._14
, nata a [...] il [...], residente a [...], c.f. Controparte_9
(sorella); quota di 1/7 a , nato a [...] il C.F._10 Controparte_4
07/04/1945, residente a [...] , Rue De Neteri , c.f. C.F._5
(fratello); quota di 1/7 a (detto ), nato a [...] il [...], Controparte_8 Per_5 residente a [...], c.f. (fratello); quota di 1/7 per C.F._9 rappresentazione ai figli di , nato a [...] il [...], deceduto a Parte_5
OL (PD) il 13/07/2013 (fratello): , nata a [...] il [...], Controparte_7 residente a [...]10, c.f. , per la quota di 1/21; C.F._8
, nato a [...] il [...], residente a [...]
12, c.f. per la quota di 1/21; , nata a [...], il C.F._7 Controparte_3
30/12/1978, residente a [...], c.f. , per la quota di C.F._4
1/21; quota di 1/7 per rappresentazione al figlio del sig. , nato a [...] il Controparte_12
09/12/1940, deceduto ad ON (VI) il 19/02/202 (fratello): , nato a [...], Controparte_5 il 02/06/1968, residente a [...], 45, c.f.
per la quota di 1/7. 4.- Ordinarsi la trascrizione della sentenza, con esonero C.F._6 del conservatore da responsabilità, sui beni ereditari, ed in particolare sul bene immobile sito in
Comune di LO (VI), alla Via Chiavica, n. 75/A, e precisamente: intero fabbricato, da cielo a terra, ad uso civile abitazione non di lusso, posto su un unico livello (piano terra), con annesso garage pertinente ubicato al piano terra, con annessa zonetta di terreno pertinenziale esclusiva ad uso corte e giardino circostante lo stesso, confinanti nell'insieme con: mappali n.ri 161, 321, 796 e 309, salvo i più precisi, trasferito in capo a per effetto del testamento dichiarato nullo, così censito al CP_1
NCEU del Comune di LO: foglio 31, mappali n.ri: 705 sub 2, Via Chiavica, piano T, categoria A/7, classe 2, vani 6, R.C. Euro 635,24; 705 sub 3, Via Chiavica, piano T, categoria C/6, classe 4, mq. 36,
R.C. Euro 70,65; oltre al mappale n. 705, sub 1, Via Chiavica, piano T, bene comune non censibile ai sub 2 e 3, corte., facente parte dell'asse ereditario. IN OGNI CASO 5.- spese e competenze di lite - inclusa la fase incidentale di querela di falso – oltre alle spese di CTU, CT, spese generali, Iva e Cpa, pagina 9 di 23 interamente rifuse. IN VIA ISTRUTTORIA Si richiamano le istanze istruttorie formulate con memorie ex art. 183, 6^ comma, nn. 2 e 3 c.p.c.”.
concludeva come segue: “In via principale: accertare l'incapacità a testare Controparte_3 sella defunta al momento in cui la medesima redigeva testamento in favore della Persona_1 RA . In via subordinata: accertare la captazione testamentaria perpetrata dalla CP_1 convenuta ai danni della RA . Per l'effetto dei suindicati CP_1 Persona_1 accertamenti: annullare l'atto mortis causa da ultimo citato;
dichiarare aperta la successione ab intestato;
devolvere il relativo patrimonio secondo le norme sulle successioni legittime. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
, , , e concludevano come segue: “In via Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 principale, nel merito: Accertare, sulla scorta dell'espletata istruttoria, l'incapacità a testare della defunta al momento in cui la medesima redigeva testamento in favore della Persona_1 RA e, per l'effetto del suindicato accertamento: annullare l'atto mortis causa da ultimo CP_1 citato;
dichiarare aperta la successione ab intestato;
devolvere il relativo patrimonio secondo la vigente normativa in materia di successioni legittime. In ogni caso: spese e competenze di lite, oltre spese generali e Cpa, interamente rifuse”.
concludeva come segue: “Nel merito: rigettarsi la domanda di parte attrice per CP_1
l'infondatezza in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrazione. in via riconvenzionale: accertare e dichiarare che il sig. ha incassato le somme riferibili alla sig.ra Parte_1 Persona_1
indicate in narrativa, ossia presenti sul conto corrente, libretto, polizza, e per l'effetto
[...] condannare il sig. a pagare a favore della sig.ra la somma risultante Parte_1 CP_1 dall'istruttoria. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e riservata ogni altra difesa”, al contempo chiedendo il richiamo del CTU a chiarimenti (o la rinnovazione dell'accertamento tecnico) ed insistendo per l'assunzione della testimonianza del Notaio Persona_2
Su tali conclusioni la causa veniva dunque trattenuta in decisione, con assegnazione di termini alle parti per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
* * *
6. Come già segnalato in premesse, in corso di causa sono deceduti l'attore Parte_1
e la convenuta .
[...] Controparte_2
Con comparsa di costituzione depositata in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni,
, e si sono costituiti in giudizio quali eredi Controparte_10 Controparte_11 Parte_2 dell'attore, mentre e si sono costituite in giudizio quali eredi di Parte_3 Parte_4 CP_2
[...]
pagina 10 di 23 6.1. In comparsa conclusionale la convenuta ha eccepito che, in mancanza di prova CP_1 dell'accettazione dell'eredità, rispettivamente, di e di , tutti i Parte_1 Controparte_2 soggetti ora menzionati dovrebbero dirsi carenti di legittimazione attiva, quanto alle domande oggetto di causa.
Sempre a dire della convenuta, poiché le domande di annullamento del testamento sono state proposte dall'attore e ad esse tutti i convenuti hanno semplicemente Parte_1 Persona_1 aderito, con il decesso di e l'intervento in giudizio in sua vece di soggetti in tesi non Pt_1 legittimati (i sopra detti , e ), si dovrebbe qui Controparte_10 Controparte_11 Parte_2 addivenire alla declaratoria di improcedibilità della “domanda principale del sig. Parte_1
, per il quale non si può procedere per carenza di successione processuale” e, all'esito,
[...]
“procedere solo sulla riconvenzionale della parte ” (comparsa conclusionale, pag. 7). CP_1
6.2. L'eccezione, e la conseguente domanda, sono infondate.
6.3. Risulta ex actis che è deceduto in data 13.03.2025 (doc. 01 comparsa Parte_1
e ). CP_10 CP_11
Costituendosi in giudizio, , e si sono Controparte_10 Controparte_11 Parte_2 dichiarati eredi di , così tenendo una condotta già di per sé atta a veicolare Parte_1 accettazione tacita dell'eredità del de cuius, essendo pacifico il principio per il quale in caso di decesso della parte costituita in giudizio la costituzione volontaria da parte dei chiamati all'eredità per la prosecuzione del giudizio medesimo può costituire, in relazione all'oggetto del giudizio e alle altre circostanze processuali, accettazione tacita di eredità ai sensi dell'art. 476 c.c. (Cass. civ. n.
18294/2024).
Ciò detto, a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva spiegata dalla convenuta in comparsa conclusionale, , e hanno prodotto in Controparte_10 Controparte_11 Parte_2 giudizio in allegato alla memoria di replica il testamento di , pubblicato in data Parte_1
01.04.2025 per atto a rogito dedl Notaio in LO Raffaella Zanini, innanzi alla quale essi hanno in pari data dichiarato di accettare puramente e semplicemente l'eredità dal de cuius (doc. 1 memoria di replica).
La legittimazione processuale di , e (rectius: CP_10 Controparte_11 Parte_2 la loro titolarità, attiva e passiva, delle domande per cui è causa) non può dunque essere revocata in dubbio.
6.4. Quanto alla legittimazione (rectius: titolarità attiva delle domande per cui è causa) di
[...]
e , va rilevato che risulta ex actis che è deceduta in data Pt_3 Parte_4 Controparte_2
19.11.2024 (doc. 1 comparsa , essendo già vedova e lasciando due figlie: e (doc. 3 Pt_3 Pt_3 Pt_4
pagina 11 di 23 comparsa . Pt_3
Costituendosi in giudizio, e si sono dichiarate eredi della madre. A tal Parte_3 Parte_4 riguardo, dunque, varrà quanto già sopra segnalato in relazione alla valenza, ai sensi dell'art. 476 c.c., di una simile condotta processuale.
In ogni caso, anche e , letta l'eccezione spiegata da in Parte_3 Parte_4 CP_1 comparsa conclusionale, in allegato alla memoria di replica hanno prodotto in giudizio (si direbbe ad abundantiam) l'atto con cui esse hanno espressamente accettato l'eredità relitta dalla madre (doc. 1 memoria di replica).
Anche la titolarità, in capo a e , delle domande per cui è causa non può Parte_3 Parte_4 dunque essere revocata in dubbio.
*
7. Venendo al merito, è fondata e va pertanto accolta la domanda di annullamento ex art. 591
c.c. del testamento olografo di . Persona_1
7.1. Ritiene il Collegio che siano a tal riguardo dirimenti le conclusioni rassegnate dal CTU dr.ssa nella relazione peritale depositata in data 11.02.2025. Per_4
Dalla documentazione medica analizzata dal CTU (relazione peritale, pagg. 2/4 e 10 e ss.) risulta:
- che in data 12.07.2013 è stata sottoposta ad una prima visita psichiatrica per Persona_1
“depressione reattiva” (alla scomparsa del marito);
- che i successivi controlli svolti all'esito della visita hanno fatto riscontare a suo carico una
“encefalopatia multinfartuale” e un “disturbo dell'adattamento con umore depresso”;
- che, ricoverata per scompenso diabetico nel settembre-ottobre 2014, ella è stata dimessa in data
24.10.2014 con una diagnosi (tra l'altro) di “encefalopatia vascolare cronica con iniziale decadimento cognitivo”;
- che ella è stata sottoposta a visita neurologica presso il Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze di
Valdagno in data 14.03.2017, quando sono stati ravvisati a suo carico “segni di declino cognitivo da almeno 2 aa. Già quando è morto il marito, 4 aa fa, non era lucida … Ha dist. della memoria, parla da sola”;
- che ella in data 10.07.2017 è stata sottoposta ad accertamento neurospicologico, che ha evidenziato
“un MMSE di 11,3 ed una grave compromissione del quadro cognitivo generale”. La psicologa, in particolare, ha concluso per la sussistenza di “gravi deficit cognitivi polisettoriali (comprensione linguistica, memoria, funzioni esecutive e prassiche) in paziente anosognosica con diabete mellito non scompensato, che presenta marcato rallentamento ideomotorio. Il quadro neuropsicologico è pagina 12 di 23 compatibile con la presenza di deterioramento cognitivo moderato-grave. I gravi deficit cognitivi, la mancanza di compliance diabetologica e la scarsa consapevolezza della paziente rendono necessaria la supervisione e assistenza continuativa”;
- che l'esito della visita di cui al punto che precede ha trovato sostanziale conferma nella visita neurologica del 07.08.2017, che ha riscontrato a carico di un “declino cognitivo a Persona_1 genesi mista, degenerativa e vascolare, attualmente di grado moderato-severo (MMSSE 12/30…)”;
- che è stata sottoposta a nuovo controllo neurologico in data 30.01.2018, quando Persona_1
è stata riscontrato a suo carico una “demenza a genesi mista, degenerativa e vascolare, di grado severo
… MMSE 5/30 …”;
- che nel marzo del 2018 l'AULSS 8, nella scheda SWAMA, ha certificato a carico di Persona_1
una “demenza tipo Alzheimer”;
[...]
- che è stata infine sottoposta a nuovo controllo neurologico in data 17.07.2018, Persona_1 ove è stata confermata l'esistenza di una “demenza a genesi mista, degenerativa e vascolare, di grado severo … MMSE 6/30 p.g. (5,3 corretto)”.
La documentazione medica esaminata dal CTU non è stata contestata dalla convenuta che, in particolare, non ha offerto in giudizio documentazione “di segno contrario” rispetto a quella qui passata in rassegna.
7.2. Ebbene, esaminata la documentazione medica il CTU ha precisato:
- che “il test MMSE è un test neuropsicologico per la valutazione dei disturbi dell'efficienza intellettiva
e della presenza di deterioramento cognitivo”; che il test “è costituito da semplici domande, che fanno riferimento a sette aree cognitive differenti: orientamento nel tempo;
orientamento nello spazio;
registrazione di parole;
attenzione e calcolo;
rievocazione; linguaggio;
prassia costruttiva”; che “il punteggio totale è compreso tra un minimo di 0 ed un massimo di 30 punti”; che “un punteggio uguale
o inferiore a 18 è indice di una grave compromissione delle abilità cognitive;
un punteggio compreso tra 18 e 24 è indice di una compromissione da moderata a lieve, un punteggio pari a 25 è considerato borderline, da 26 a 30 è indice di normalità cognitiva” (relazione peritale, pag. 11);
- che le patologie psico-organiche “sono caratterizzate da alterazioni psichiche con eziologia organica sicura e prevalente, originata da un processo patologico che interessa in modo estensivo, cronico e progressivo, le strutture cerebrali. Il quadro caratteristico e sintomo cardinale delle sindromi psico- organiche è rappresentato da un deficit delle funzioni cognitive (attenzione, memoria, linguaggio), tale da alterare la vita del soggetto e da comprometterne la capacità volitiva” (relazione peritale, pag. 13);
- che tra le patologie psico-organiche vanno annoverate le demenze, “ovvero una condizione morbosa, con eziologie diverse, talora molteplici, caratterizzate da un significativo e persistente disturbo della pagina 13 di 23 memoria e dello sviluppo progressivo di deficit cognitivi, come le alterazioni del funzionamento esecutivo (astrazione, pianificazione, elaborazione di sequenze comportamentali complesse) e che conducono a gravi difficoltà relazionali e sociali, sino alla perdita della capacità di vita autonoma”; che compromettono le “capacità di critica, di giudizio, di introspezione e la consapevolezza delle proprie condizioni”; che conducono alla sottovalutazione dei “rischi connessi ad attività che richiedono coordinazione, attenzione, memoria o abilità specifiche”; che pregiudicano la “capacità di pianificazione, organizzazione ed astrazione”; che compromettono “il funzionamento sociale dell'individuo, che si trova avulso dal contesto nel quale è inserito” (relazione, pag. 13).
- che la demenza di tipo vascolare o multinfartuale è collegata a patologie cerebrovascolari e all'aterosclerosi, diagnosticabili strumentalmente.
La correttezza delle considerazioni del CTU, qui passate in rassegna, non è stata contestata.
7.3. Esaminata, dunque, la documentazione medica, anche alla luce delle considerazioni
(mediche) qui riproposte, il CTU ha concluso che in data 17.05.2018 (questa è la Persona_1 data del testamento olografo che ci occupa) era affetta da un quadro patologico che “inficiava grandemente” la sua capacità di “autodeterminarsi e in particolare di testare” (relazione peritale, pag.
20).
Si tratta di conclusione dalla quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, dal momento che essa risulta oggettivamente confortata dalle risultanze analizzate dal CTU, che attestano che a carico di già nel 2013 è stata riscontrata una encefalopatia multinfartuale;
che nell'ottobre Persona_1 del 2014 l'encefalopatia è stata qualificata come vascolare e cronica, con iniziale decadimento cognitivo;
che il decadimento cognitivo è divenuto via via ingravescente, sino a divenire di grado severo nel 2017/2018, com'è fatto palese dai punteggi MMSE riscontrati nel corso delle visite neuorologiche del 10.07.2017 (11/30) e del 30.01.2018 (5/30).
7.4. Va per altro rilevato che il CT della convenuta non ha efficacemente contestato CP_1 le conclusioni raggiunte dal CTU.
Nelle osservazioni alla bozza di relazione peritale (riportate dal CTU nel corpo della relazione medesima), il CT ha segnalato che nell'ambito della valutazione SWAMA condotta nel marzo del
2018 sarebbe emersa una “ancora parziale autosufficienza” di – e ciò in ragione Persona_1 del fatto che nella relativa scheda si legge “Situazione funzionale: autonomo o quasi;
Barthel mobilità: si sposta da solo. Supporto rete sociale: parzialmente assistito. Necessita di assistenza sanitaria intermedia” (relazione peritale, pag. 15). La deduzione non coglie nel segno, dal momento che essa pretende di non considerare che nel corso della visita neurologica del 30.01.2018 Persona_1 aveva ottenuto un punteggio MMSE pari a 5/30: punteggio non “commentato” dal CT ed indicativo di pagina 14 di 23 una paziente “che non conosce giorno, mese, anno, il luogo dove si trova, che parla poco con scarsa ideazione, che presenta deficit di memoria, di critica e di giudizio, che non sa valutare il proprio stato di salute e che a tratti appare assente” (relazione peritale, pag. 18).
Il CT ha poi osservato che la RMN encefalica del 04.05.2017 non avrebbe riscontrato alcuna
“alterazione della corteccia prefrontale che è una delle principali stazioni dei circuiti neuronali implicati nei processi decisionali” (relazione peritale, pag. 16). Sul punto, vale fare rinvio alla risposta del CTU, che ha rilevato che “il … quadro RMN in realtà evidenzia una atrofia, in toto, della corteccia cerebrale (per cui anche della corteccia prefrontale)” (relazione peritale, pagg. 18 e 19).
Il CT ha infine (meramente) ipotizzato che potesse avere dei “periodi di Persona_1 lucidità” (relazione peritale, pagg. 15 e 16).
Posto che quella del CT è stata, come detto, una mera ipotesi, vale nuovamente fare rinvio alla risposta del CTU, che ha segnalato che “una diagnosi di demenza (patologia cronica ad andamento progressivamente ingravescente) ed un test MMSE di 5-6/30 (…) escludono che un soggetto possa avere dei momenti di “lucidità” dal punto di vista cognitivo. Ogni altra considerazione in merito sarebbe, dal punto di vista clinico, assolutamente pleonastica” (relazione peritale, pag. 18).
7.5. A ben vedere, le osservazioni del CT (assai “scarne”, come ora messo in luce, dal punto di vista strettamente medico) si fondano ampiamente sul rilievo per il quale non potrebbe qui assumersi che fosse non capace di autodeterminarsi alla data del 17.05.2018, in ragione del Persona_1 fatto che ella avrebbe rilasciato il proprio testamento innanzi ad un Notaio, davanti al quale ella, di lì a pochi mesi, nel luglio del 2018, ha rilasciato altresì una procura speciale al fratello , per la Pt_1 vendita dell'abitazione di sua proprietà. A dire del CT, in particolare, al Persona_1 momento del rilascio della procura era “evidentemente … in condizioni psico-fisiche tali da potersi auto-determinare” e da questo dovrebbe inferirsi che ella “fosse in una fase di lucidità anche al momento della redazione del testamento”, dal momento che, “per quanto non si possa pretendere che un notaio abbia una conoscenza tale da consentirgli di valutare lo stato psico-fisico del soggetto che sta al suo cospetto, è pur sempre vero che tale pubblico ufficiale non dovrebbe avere molte incertezze trovandosi davanti ad un soggetto il “totale decadimento cognitivo”. Soprattutto avendolo visto per due volte” (relazione peritale, pag. 15).
Si tratta di un argomento che non ha natura, né fondamento medici e che in ogni caso non può cogliere nel segno, per una pluralità di concorrenti motivi.
Il primo. Il testamento per cui è causa è un testamento olografo. Va dunque fatto rinvio all'art. 602 c.c., a norma del quale il Notaio non partecipa in alcun modo al “confezionamento” di un testamento olografo, che certamente non è né rilasciato al Notaio, né da lui ricevuto (diversamente da pagina 15 di 23 quanto accade nel caso del testamento pubblico). Sul punto si tornerà.
Quanto, poi, alla procura speciale, non è noto l'accertamento in tesi svolto dal Notaio all'atto del suo rilascio1: un accertamento che, in ogni caso, quand'anche svolto non varrebbe certo a porre nel nulla le oggettive risultanze della documentazione medica esaminata dal CTU.
Del resto, proprio seguendo la prospettazione del CT della convenuta, per il quale Persona_1
avrebbe lucidamente testato nel maggio del 2018 (lasciando ogni suo avere a e poi
[...] CP_1 lucidamente rilasciato una procura speciale nel luglio del 2018 (a favore del fratello , per Pt_1 consentirgli di vendere l'abitazione di sua proprietà), si finirebbe per dover registrare tra i due atti (così ravvicinati e antitetici negli effetti) un'insanabile incoerenza, di per sé sola atta a confermare quanto concluso dal CTU, cioè a dire il fatto che nel 2018 non era assolutamente in Persona_1 grado di autodeterminarsi per il compimento di atti di disposizione complessi, di comprendere la natura e gli effetti di tali atti, di collocarli in maniera consapevole e stabile entro il proprio vissuto (passato, presente e futuro), di ricostruire tale vissuto secondo modalità scevre da alterazioni (cognitive, di percezione e di memoria2) – il tutto utilizzando una necessaria, imprescindibile e permanente capacità di pianificazione, organizzazione e astrazione che, in lei, era in effetti ormai irrimediabilmente e invero da tempo compromessa.
7.6. Va dunque concluso che in data 17.05.2018 era affetta da una Persona_1 demenza permanente ed irreversibile, associata ad un decadimento cognitivo polisettoriale di grado severo, con alterazione della memoria e compromissione della capacità di pianificazione, 1 Sul punto, la convenuta si è limitata a formulare il capitolo di prova n. 21 di cui alla memoria ex art. 183, co.6, CP_1 n. 2 c.p.c. (“nel luglio del 2018 la sig.ra ha rilasciato a favore del AT , personalmente e Persona_1 Pt_1 autonomamente, una procura notarile”): capitolo inammissibile, in quanto recante formulazione generica e valutativa. Parimenti inammissibile, e per le stesse ragioni, il capitolo di prova n. 22 (“nei mesi di maggio e luglio del 2018 la sig.ra
ha firmato entrambi gli atti, testamento e procura speciale, in piena capacità di intendere e di Persona_1 volere”). 2 Merita riportare, qui, le dichiarazioni della teste badante di da giugno del 2018 (e Testimone_1 Persona_1 particolarmente attendibile, siccome totalmente priva di interesse quanto alle domande di causa), che ha plasticamente descritto le alterazioni che inficiavano la percezione che, nel 2018, aveva di sé e del proprio vissuto: Persona_1
“ capiva quello che le veniva detto, ma non tutto. Lei non sapeva quando prendere le medicine, non voleva lavarsi, Per_1 non voleva che si cambiasse la biancheria del letto. Non mi lasciva toccare niente delle sue cose. Lei aveva i gatti che sporcavano ed io non potevo pulire in bagno, per esempio, perché lei mi diceva che avrebbe pulito lei, ma poi non puliva. C'erano giorni in cui io potevo pulire e giorni in cui non lo potevo fare. a volte riconosceva i propri familiari (suo Per_1 fratello, i suoi nipoti), a volte no e, in questi casi, se loro venivano a trovarla lei gli chiedeva perché erano venuti, chi fossero. Anche a me, chiedeva sempre come mi chiamavo e come mai fossi in casa sua. A volte si arrabbiava e mi mandava via e a quel punto, però, chiamava suo fratello per sapere dove fossi e perché non tornavo”. Anche il teste Persona_3 (cognato di ) ha confermato che serbava comportamenti sostanzialmente imperscrutabili e che Persona_1 Per_1 apparivano essere il frutto di una percezione non ragionevole, incostante, deficitaria di sé e del suo vissuto: “ , Per_1 quando era viva, mi aveva detto che voleva lasciare tutto a suo fratello . Questo è accaduto dopo la morte di mio Pt_1 fratello, che è morto il 9 maggio del 2013. era un po' strana. Soprattutto negli ultimi due anni, aveva la badante, Per_1 che le andava dietro perché lei non era più in grado di fare le cose domestiche. Le avevano anche revocato la patente, perché non era in grado di guidare. Di testa c'era, si parlava, discuteva, andava avanti e indietro per la strada a guardare i gatti randagi. Il suo comportamento però era strano. A volte salutava, a volte no, a volte rideva guardando i gatti, faceva così, insomma”. pagina 16 di 23 organizzazione ed astrazione, in un quadro di severa compromissione delle “funzioni cognitive che sottendono la comprensione del valore dei propri atti e delle loro conseguenze” e degli “aspetti della cognizione che regolano la scelta di come agire in modo consapevole, autonomo e responsabile”
(relazione peritale, pag. 14).
, in ragione della sua infermità, in data 17.05.2018 era pertanto priva della Persona_1
“coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi” (Cass. civ. n.
13630/2009).
Sussistono dunque i presupposti per addivenire all'annullamento del suo testamento olografo ai sensi dell'art. 591, co. 2, n. 3 e co. 3 c.c.
*
8. La conclusione qui raggiunta rende irrilevante, ai fini della decisione, accertare se effettivamente si sia recata dal Notaio in per depositare (o Persona_1 Persona_2 per redigere e depositare) il testamento.
8.1. Sul punto, all'esito del giudizio permangono invero ampie zone di incertezza nella narrazione (e nella ricostruzione) dei fatti di causa. ha dedotto sin dalla comparsa di costituzione di non aver mai saputo nulla, del CP_1 testamento di , sino a quando non gliene avrebbe parlato, per aver Persona_1 Persona_3 lui stesso appreso dell'esistenza del testamento dai “parenti della defunta” (comparsa pag. 4). CP_1
, tuttavia, sentito come testimone nel corso dell'udienza del 22.11.2022 ha dichiarato Persona_3 quanto segue: “Io ho sentito che c'era un testamento di . Non so dire di preciso Persona_1 dove l'ho sentito. A dire la verità, non saprei dire chi veramente me l'ha detto. Io il testamento non
l'ho mai visto. Io ho detto a che avevo sentito che aveva lasciato a lei la casa, CP_1 Per_1 penso, la casa dove abitava . Non ne ero sicuro al cento per cento, sono voci così che si Per_1 sentono, credo di averle sentite in piazza o fra amici. Insomma non lo so di preciso, perché io non mi sono mai interessato di queste cose”: dichiarazione, questa, che ha impedito financo di comprendere come (e quando e da parte di chi) sia stata originariamente “scoperta” l'esistenza del testamento per cui
è causa.
8.2. La teste del resto, sentita come testimone nel corso dell'udienza Testimone_2 dell'11.07.2024, ha dichiarato quanto segue: “Conoscevo perché abitavo in un Persona_1 condominio posto nella stessa via in cui lei abitava. Ci siamo conosciute un po' così, nella strada, perché io avevo un cane e lei pure. Quando passeggiavo con il cane mi capitava di incontrarla. Questo sarà accaduto più o meno nel 2010, più o meno. Poi io mi sono trasferita a vivere altrove, più o meno nel 2010, o nel 2013, più meno: non mi ricordo con precisione. Io e ci siano Persona_1
pagina 17 di 23 scambiate il numero di telefono, così per la strada, in un'occasione in cui c'eravamo incontrate a passeggio con i cani. Mi ricordo che lei mi ha dato un numero di telefono fisso e che anche il mio era un telefono fisso. Io avevo con me il mio zaino con dentro un foglietto e lì ho scritto il suo numero e poi il mio e le ho dato il foglietto con su il mio numero. Dopo essermi trasferita, mi è capitato di incontrare in paese, a LO. Non ci siamo viste per tanti anni e poi ci siamo Persona_1 incontrate per caso, in paese, credo nel 2016/2017. Dopo quell'incontro ci siamo sentite un po' più spesso, sempre al telefono. Un giorno mi ha telefonato e mi ha chiesto se potevo Persona_1
Per accompagnarla dal Notaio Questo è avvenuto nel 2018, credo il 18 marzo (…) Sono andata a prenderla davanti al capitello che c'è nella via in cui lei abitava (è una sorta di costruzione votiva).
Lei mi ha detto che mi avrebbe aspettato lì, perché non voleva farsi vedere dai suoi vicini (così lei mi ha detto). Arrivate allo studio del Notaio, siamo scese dalla macchina e siamo entrate nello studio, insieme. Io mi limitavo darle braccetto (…) Arrivate dal Notaio, ci siano sedute una accanto all'altra in una stanza, davanti al Notaio. In quel momento, ha scritto con le sue mani un Persona_1 testamento. Io non l'ho letto, ma ho visto che l'ha scritto”.
Si tratta di dichiarazione complessa, che rende innanzitutto difficile comprendere per quale ragione , volendo in tesi recarsi da un Notaio, abbia pensato di contattare la Persona_1
Granziero, cioè a dire una mera conoscente, che abitava altrove e che, di fatto, ella non vedeva da anni: una decisione assai anomala e che, a tutto voler concedere, conferma, per una volta ancora, che i processi decisionali di nel maggio del 2018 erano compromessi, nei termini sopra Persona_1 ampiamenti detti.
8.3. Parimenti non comprensibile risulta l'ulteriore decisione che la convenuta ha attribuito a la quale, secondo la sua prospettazione, avrebbe operato (di nascosto dai fratelli) Persona_1 per nominarla sua erede universale, salvo non renderle nota questa sua decisione (pur reputandola una figlia, secondo quanto si legge negli scritti difensivi della e costringerla, così, a venire per caso a CP_1 conoscenza del testamento, grazie a mere voci di paese.
La convenuta non ha poi chiaramente allegato come sarebbe venuta a conoscenza del CP_1 fatto che la avrebbe accompagnato dal Notaio (fatto che la convenuta Tes_2 Persona_1 ha riportato nella seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. depositata in data 26.04.2021, ivi facendo rinvio alla dichiarazione a firma della depositata sub doc. 19). La circostanza, in effetti, non Tes_2 può esserle stata riferita da , che in tesi non le mai parlato del testamento. E, d'altro canto, la Per_1 teste nel corso dell'udienza dell'11.07.2024 ha dichiarato di non aver “mai conosciuto Tes_2 CP_1
” e di averla “vista per la prima volta qui in udienza, quando sono stata intimata come teste la
[...]
pagina 18 di 23 prima volta” (si tratta dell'udienza del 22.11.2022)3.
Secondo quanto da lei stessa dichiarato, infine, la (che ha dichiarato di esser stata Tes_2
Per seduta accanto a in una stanza dello studio del Notaio mentre Persona_1 Per_1 redigeva il testamento innanzi al Notaio) non ha letto il testamento. Non è dunque dato comprendere come possa essersi diffusa in LO, prima della pubblicazione del testamento (avvenuta soltanto dopo la “scoperta” del testamento da parte della , la notizia della esistenza di un testamento con cui CP_1
aveva nominato propria erede Persona_1 CP_1
8.4. Posto, dunque, che i fatti che “circondano” la genesi e le vicende del testamento per cui è causa sono rimasti incerti all'esito del giudizio, in ragione delle allegazioni assai scarne e perplesse che la convenuta ha dedicato alla descrizione di tali fatti, in corso di causa ha attribuito per CP_1 contro grande rilevanza al fatto che avrebbe “fatto testamento” nello studio del Persona_1
Notaio - giungendo a proporre querela di falso avverso il verbale di pubblicazione del Persona_2 testamento, a rogito del medesimo Notaio, nella parte in cui il verbale segnala che la scheda testamentaria, in vista della pubblicazione, è stata esibita al Notaio da . CP_1
Ebbene, la querela di falso è stata dichiarata inammissibile con ordinanza del 09.06.2024, ove è stato in sintesi rilevato che la querela, nelle intenzioni della convenuta, era volta a provare una messe di fatti (segnatamente: che si sarebbe recata presso lo studio del Notaio con la Persona_1
; che lì avrebbe redatto e sottoscritto il testamento innanzi al Notaio, all'impiegata Tes_2 [...]
e a tale dr. ; che il Notaio “ad una prima analisi” non avrebbe “trovato” Parte_6 Per_6
incapace, poiché ella avrebbe risposto a “tutte le domande”; che il testamento Persona_1 sarebbe poi stato lasciato in deposito presso lo studio del Notaio;
che il testamento, prima del pubblicazione, non era stato dunque nella disponibilità della così nella querela di falso, alla pag. CP_1
9) del tutto estranei al contenuto oggettivo dell'atto impugnato e, per altro, in buona parte non allegati in corso di causa, né oggetto di offerta di prova.
Ciò detto, quel che va qui segnalato è che la convenuta lungo il corso del giudizio ha tentato di qualificare come “pubblico” il testamento per cui è causa, per il mero fatto che esso sarebbe stato redatto presso lo studio del Notaio - e tale sua intenzione è stata chiaramente esplicitata nella querela di falso, ove ha dedotto che si sarebbe “recata da sola dal notaio” e CP_1 Persona_1 avrebbe “rilasciato testamento pubblico, il che sarebbe un forte elemento di prova della capacità di testare, proprio per il fatto che il notaio se la avesse ritenuta manifestamente incapace non avrebbe acconsentito l'operazione” (atto di querela, pag. 9).
Ebbene, il tentativo della convenuta non può cogliere nel segno, poiché il testamento per cui è causa è un testamento olografo, come già rilevato – e da tanto discende che il Notaio Persona_2
(quand'anche si assumesse che il testamento è stato redatto nel suo studio) non ha ricevuto il testamento nelle forme di un testamento pubblico, non ha partecipato al “confezionamento” del testamento4 e non è stato chiamato nella propria veste di Pubblico Ufficiale ad “acconsentire” ad alcunché, né a valutare la capacità di intendere e di volere di Persona_1
La teste , a tal riguardo, ha dichiarato che “ha risposto a tutte le Tes_2 Persona_1 domande del Notaio” e che “il Notaio ha chiesto a il suo nome, la sua data di Persona_1 nascita, dove abitava: tutto quanto e lei sapeva tutto”. Da una simile dichiarazione, tuttavia, non può affatto desumersi che il Notaio abbia effettuato un accertamento in ordine alla capacità di Persona_1
di autodeterminarsi e di testare, né che egli abbia indagato la capacità di
[...] Persona_1 di comprendere il valore dei propri atti e delle loro conseguenze e di agire in modo consapevole, autonomo e responsabile (per parafrasare la giurisprudenza di legittimità sopra menzionata) - e, del resto, dello svolgimento di simili attività non v'è traccia in alcun atto o verbale a firma del Notaio5.
In conclusione, stabilire se abbia redatto un testamento olografo in uno Persona_1 studio notarile, o altrove, è irrilevante ai fini della presente decisione, dal momento che quello che è inequivocabilmente emerso all'esito del giudizio, sulla scorta della documentazione medica agli atti e della sua approfondita disamina da parte del CTU, è che alla data del 17.05.2018 , Persona_1 in ragione della propria infermità, era incapace di autodeterminarsi in maniera consapevole rispetto alla conclusione di un atto complesso, qual è un testamento.
*
9. In conclusione, ai sensi dell'art. 591, co. 2, n. 3 c.c. va disposto l'annullamento del testamento olografo del 17.05.2018 di , pubblicato in data 20.03.2019 per atto a Persona_1 rogito del Notaio in (Rep. n. 142.825, Racc. n. 33.584). Persona_2
9.1. In ragione della caducazione del testamento, l'eredità di (nata a Persona_1
PO in data 15.02.1947 e deceduta a Valdagno in data 19.10.2018) va devoluta ex lege.
Tanto accertato, diversamente da quanto richiesto dagli attori e dai convenuti tutti, la devoluzione dell'eredità della de cuius non va affatto disposta da questo Tribunale, poiché la devoluzione si produce ex lege.
La devoluzione ex lege dell'eredità della de cuius non risulta del resto contesa, tra gli attori e i convenuti , dal che discende la insussistenza di una situazione di contestazione, che sola Persona_1 potrebbe rendere necessaria (e dunque ammissibile) una pronuncia in ordine ai diritti successori di ciascuna delle parti - le quali, del resto, non hanno chiesto che si addivenga qui allo scioglimento della comunione ereditaria e alla divisione dei beni facenti parte del compendio relitto dalla de cuius
(nemmeno oggetto di tempestiva allegazione e offerta di prova).
9.2. L'esito del giudizio conduce infine al rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta la quale, perduta la qualifica di erede testamentaria di , non ha titolo Persona_1 per rivolgere nei confronti la domanda di restituzione delle somme di denaro Parte_1 indicate in comparsa di costituzione.
*
10. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
va dunque condannata a rifondere a , e CP_1 Controparte_10 Controparte_11 Parte_2
in solido, le spese di lite che, in applicazione del D.M. n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo
[...] applicazione dei compensi in esso previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione, in giudizi di valore indeterminabile e di bassa complessità, nei valori medi), vanno liquidate in € 926,85 per esborsi6 ed in € 7.616,00 per compensi (importo da intendersi comprensivo anche dei compensi afferenti alla fase di mediazione, che per quanto consta dal relativo verbale si è compendiata in un solo incontro), oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. 6 € 545,00 per iscrizione a ruolo e contributo unificato + € 55,65 per spese documentate di notifica + € 32,20 per spese documentate afferenti al procedimento di mediazione + € 294,00 per spese di trascrizione. Non merita accoglimento l'istanza attorea di rifusione dell'importo di € 540,00 per “compensi per trascrizione a favore di CED Srl”, trattandosi di esborso non documentato e comunque superfluo ai sensi dell'art. 92, co. 1 c.p.c. pagina 21 di 23 va parimenti condannata a rifondere a , , CP_1 Controparte_4 Controparte_5
, , e in solido, le Controparte_6 Controparte_7 Controparte_3 Parte_7
spese di lite che, in applicazione del D.M. n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi in esso previsti quanto ai giudizi di valore indeterminabile e di bassa complessità, nei valori minimi – che si reputano congrui valutata l'attività difensiva svolta - per la fase di studio, introduttiva ed istruttoria e nei valori medi per la fase di decisione), vanno liquidate in € 5.261,00 per compensi
(importo da intendersi comprensivo anche dei compensi afferenti alla fase di mediazione, che per quanto consta dal relativo verbale si è compendiata in un solo incontro), oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
va infine condannata a rifondere a e , in solido, le spese di CP_1 Parte_3 Parte_4 lite che, in applicazione del D.M. n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi in esso previsti quanto ai giudizi di valore indeterminabile e di bassa complessità, nei valori medi per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione), vanno liquidate in € 7.616,00 per compensi
(importo da intendersi comprensivo anche dei compensi afferenti alla fase di mediazione, che per quanto consta dal relativo verbale si è compendiata in un solo incontro), oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Le spese di vanno dichiarate irripetibili. Controparte_9
10.1. Le spese di consulenza tecnica, come liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di con obbligo di rimborso alle diverse parti del giudizio che le CP_1 hanno provvisoriamente anticipate.
10.2. va infine condannata a rifondere a , e CP_1 Controparte_10 Controparte_11
, in solido, le spese sostenute per l'assistenza tecnica nel corso dell'accertamento Parte_2 peritale, che vengono qui liquidate nell'importo di € 1.500,00, oltre accessori di legge, determinato ai sensi dell'art. 92, co. 1 c.p.c., risultando eccessivo (anche avuto riguardo al compenso liquidato in favore del CTU) il maggior compenso di € 3.000,00 oltre accessori di legge chiesto in pagamento dal
CT dr. Persona_7
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto a. n. R.G. 8556/2019:
1) annulla ai sensi dell'art. 591, co. 2, n. 3 e co. 3 c.c. il testamento olografo del 17.05.2018 di
, pubblicato in data 20.03.2019 per atto a rogito del Notaio in Persona_1 Persona_2 7 Tutti convenuti si sono costituiti in giudizio, ancorché in tempi differenti, con il patrocino del medesimo Persona_1 difensore, che ha poi depositato memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. unitarie, per tutti i propri assistiti. , in Controparte_3 vista della fase di decisione, ha conferito mandato ad un nuovo difensore (che sino ad allora aveva assistito l'attore), che ha proceduto per lei al deposito dei soli scritti conclusivi. Si ritiene che questa “modifica” nell'assetto della sua difesa non debba condurre ad un aggravio di spese a carico della convenuta CP_1 pagina 22 di 23 Per (Rep. n. 142.825, Racc. n. 33.584);
2) accerta e dichiara che l'eredità di (nata a [...] in data [...] e Persona_1 deceduta a Valdagno in data 19.10.2018) va devoluta ex lege;
3) condanna a rifondere a , e , in solido, CP_1 Controparte_10 Controparte_11 Parte_2 le spese di lite, liquidate in € 926,85 per esborsi ed in € 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) condanna a rifondere a , , , CP_1 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, e , in solido, le spese di lite, liquidate in Controparte_7 Controparte_3 Controparte_8
€ 5.261,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5) condanna a rifondere a e , in solido, le spese di lite, liquidate in € CP_1 Parte_3 Parte_4
7.616,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
6) dichiara irripetibili le spese di;
Controparte_9
7) pone definitivamente a carico di le spese di consulenza tecnica d'ufficio, con obbligo di CP_1 rimborso alle diverse parti del giudizio che le hanno provvisoriamente anticipate;
8) condanna a corrispondere a , e , in CP_1 Controparte_10 Controparte_11 Parte_2 solido, l'importo di € 1.500,00, oltre accessori di legge, a titolo di rimborso delle spese di assistenza tecnica.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2025
Il Giudice estensore dr.ssa Elisa Zambelli
Il Presidente dr. Massimiliano De Giovanni
pagina 23 di 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Soltanto nella memoria conclusiva di replica, ha genericamente dedotto di aver ricevuto la dichiarazione della CP_1
, di cui al suo doc. 19, “per mezzo di un'amica comune, che era a conoscenza del fatto che la sig.ra era Tes_2 Tes_2 stata la accompagnatrice della sig.ra ” (pag. 4): una “spiegazione” che, invero, finisce per rendere Persona_1 ancora più confusi i fatti. pagina 19 di 23 4 Lo stesso Notaio nella dichiarazione datata 25.01.2023 (la cui produzione da parte della convenuta è stata dichiarata inammissibile con ordinanza del 04.02.2023 e che viene qui esaminata per il solo fatto che ad essa la convenuta ha continuato a fare riferimento negli scritti difensivi conclusivi) non ha dichiarato di aver ricevuto un testamento pubblico (posto che una simile “dichiarazione” non avrebbe avuto alcun valore, dal momento che essa non avrebbe potuto
“trasformare” un testamento olografo in un testamento pubblico), avendo soltanto dichiarato che il testamento era stato lasciato “in deposito fiduciario” presso lo studio. 5 A tal riguardo, ha formulato nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. i soli capitoli di prova n. 13 (“in data CP_1 17.5.2018 la sig.ra ha depositato il testamento impugnato che si rammostra presso il Notaio in Persona_1
), che non veicola alcuna prova della capacità di testare della de cuius, e n. 20 (“nel maggio del 2018 la sig.ra Persona_2
ha redatto personalmente e autonomamente il testamento de quo impugnato”): capitolo inammissibile, in
Persona_1 quanto recante formulazione generica (il capitolo non indica infatti né quando, né dove il testamento sarebbe stato redatto) e valutativa (laddove dà conto di una redazione “autonoma” e “personale”). Parimenti inammissibile, come già dichiarato, il capitolo di prova n. 22 (“nei mesi di maggio e luglio del 2018 la sig.ra ha firmato entrambi gli atti,
Persona_1 testamento e procura speciale, in piena capacità di intendere e di volere”). La convenuta, anche in sede di precisazione Pe delle conclusioni, ha insistito per sentire il Notaio come testimone “a chiarimento dei fatti di causa”. Vero è, tuttavia, che quelli ora indicati sono i capitoli di prova formulati dalla convenuta sul profilo qui in esame e che, in ogni caso, il Notaio non ha svolto alcun accertamento della capacità a testare di , non avendo ricevuto un
Persona_1 testamento pubblico. Circostanza, questa, dirimente e che rende superflui gli (irrituali) “chiarimenti” sollecitati dalla convenuta. Se, poi, si considera che la convenuta nel corso dell'udienza del 11.07.2024 ha chiesto l'escussione del Notaio Pe sui capitoli di prova n. 11/14 (che vertono esclusivamente sul “deposito” del testamento presso lo studio del Notaio, da parte di , ivi condotta dalla ), si ha conferma del fatto che l'escussione del Notaio sarebbe
Persona_1 Tes_2 stata inutile per la “verifica” della circostanza che qui rileva: la capacità di testare di .
Persona_1 pagina 20 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale in persona dei magistrati dr. Massimiliano De Giovanni Presidente dr.ssa Elisa Zambelli Giudice rel. dr.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 8556/2019 promosso da:
(C.F. ), già con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
TI TO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SCALZOTTO EN ed CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in LO, via Scortegagna n. 22/A
CONVENUTA
(C.F. ), già con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._3
BR IO
CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARIOTTO Controparte_3 C.F._4
EN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza, Contrà Porti n. 21
CONVENUTA
(C.F. ), (C.F. Controparte_4 C.F._5 Controparte_5
), (C.F. , C.F._6 Controparte_6 C.F._7
(C.F. ) e Controparte_7 C.F._8 Controparte_8
pagina 1 di 23 (C.F. ), tutti con il patrocinio dell'Avv. BARAUSSE TOMMASO ed C.F._9 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Vicenza, Strada della Paglia n. 373
CONVENUTI
(C.F. ) Controparte_9 C.F._10
CONVENUTA CONTUMACE nel quale
(C.F. ), (C.F Controparte_10 C.F._11 Controparte_11
e (C.F. ) con comparsa C.F._12 Parte_2 C.F._13 depositata in data 09.06.2025 si sono costituiti in giudizio quali eredi di , deceduto Parte_1 in data 13.03.2025, con il patrocinio dell'Avv. TI TO e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via del Carrista n. 3
e
( C.F. ) e (C.F. Parte_3 C.F._14 Parte_4 C.F._15 con comparsa depositata in data 05.05.2025 si sono costituite in giudizio quali eredi di
[...]
, deceduta in data 19.11.2024, con il patrocinio dell'Avv. BR IO e CP_2 domicilio eletto presso il suo studio in Verona, Stradone Porta Palio n. 36
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. conveniva in giudizio e , , Parte_1 CP_1 Controparte_4 CP_5
, , e . CP_6 CP_3 CP_7 CP_8 CP_2 CP_9
Il giudizio veniva iscritto in data 19.12.2019 al n. R.G. 8556/2019.
1.1. In atto di citazione veniva dedotto:
- che in data 19.10.2018 era deceduta , sorella dell'attore; Persona_1
- che (che non aveva avuto figli e che era deceduta essendo vedova) nell'ultimo Persona_1 periodo della propria vita aveva sofferto di gravi disturbi “di natura psichica”, che avevano comportato il suo “totale decadimento cognitivo” (atto di citazione, pag. 1);
- che che aveva prestato assistenza “infermieristica” a , “resasi conto della CP_1 Per_1 condizione di assoluta vulnerabilità in cui versava la propria assistita”, aveva fatto “in modo che la stessa redigesse un testamento in suo favore poco prima di passare a miglior vita” (atto di citazione, pag. 2);
- che in data 20.03.2019, per atto a rogito del Notaio in (Rep. n. 142.825, Racc. Persona_2
pagina 2 di 23 n. 33.584: doc. 3 attore) era stato in effetti pubblicato il testamento olografo recante la data del
17.05.2018, con il quale aveva nominato propria erede universale . Persona_1 CP_1
1.2. Tanto premesso, l'attore lamentava che il testamento era stato redatto da Persona_1
in un momento che in cui alle versava in una condizione di incapacità di intendere e di volere
[...]
e deduceva altresì, in via gradata, che il testamento era stato il frutto di “artifici e raggiri” posti in essere da che aveva consapevolmente sfruttato le “condizioni di pieno e irreversibile CP_1 decadimento cognitivo della testatrice … onde captarne dolosamente la volontà”: condotta, questa, che aveva condotto anche alla presentazione di una denuncia nei confronti di per il reato di CP_1 circonvenzione di incapace (atto di citazione, pag. 3, e doc. 4 attore).
L'attore impugnava dunque il testamento invocando in via principale l'art. 591 c.c. e, in via gradata, l'art. 624 c.c. ed evocava per l'effetto in giudizio, come detto, l'erede testamentaria CP_1
e coloro i quali avrebbero beneficiato della delezione legittima dell'eredità della de cuius in caso di annullamento del testamento – cioè a dire gli ulteriori suoi fratelli viventi , , Controparte_2 CP_4
e ) e i suoi nipoti ex fratre (figlio di , fratello CP_8 CP_9 Controparte_5 Controparte_12 premorto di ) e , e (figli di , fratello Per_1 Controparte_6 CP_3 CP_7 Parte_5 premorto di ). Per_1
2. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree. CP_1
2.1. In comparsa di costituzione veniva dedotto:
- che e si erano invero conosciute molti anni prima della morte di Persona_1 CP_1
, quando quest'ultima si era trasferita a vivere a LO dopo il matrimonio con il marito, Per_1 andando ad abitare nella medesima via in cui sui trovava l'abitazione ove aveva abitato CP_1 dapprima con i genitori ed i fratelli e poi, dopo la morte del padre e il trasferimento dei fratelli, con l'anziana madre;
- che nel medesimo periodo, intorno al 2015, erano mancati sia la madre di che era nubile, CP_1 sia il marito di , la quale non aveva avuto figli;
Persona_1
- che anche per questa ragione le frequentazioni tra le due si erano infittite, “in una quotidianità domestica, quale un rapporto tra madre e figlia” (comparsa, pag. 3); Per
- che “risulta[va] agli atti” che “aveva depositato” presso il Notaio in LO il testamento Per_1 oggetto di causa in data 17.05.2018 (comparsa, pag. 3);
- che “di ciò … nulla sapeva”, essendo venuta a conoscenza dell'esistenza del testamento a CP_1 suo favore “dalla voce del sig. (fratello del marito di )”, il quale Persona_3 Persona_1
l'aveva informata “del fatto che aveva sentito dai parenti della defunta” che lei era stata “nominata in testamento” (comparsa, pagg. 3 e 4); pagina 3 di 23 - che soltanto dopo aver ricevuto tale informazione si era recata presso lo studio del Notaio CP_1
Per e aveva dato corso alla pubblicazione del testamento;
- che, malgrado ella soffrisse “di una serie di disturbi”, non poteva asserirsi che Persona_1 nell'ultimo periodo della sua vita fosse affetta da “helzheimer” o altra malattia, tale da palesare “la perdita di capacità di intendere e di volere totale” (comparsa, pagg. 7 e 8);
- che, in effetti, i medici che l'avevano visitata non avevano fatto alcuna segnalazione alle “autorità competenti” (comparsa, pag. 8), sì che non era stata attivata nel suo interesse alcuna misura di protezione;
- che, anzi, risultava che “sino all'estate del 2018” aveva partecipato ad “incontri di piacere Per_1 anche presso vicini di contrada”, muovendosi con l'ausilio di una carrozzina (comparsa, pag. 8);
- che, per altro, “a giugno o luglio” del 2018 aveva rilasciato una procura Persona_1
Per speciale in favore del fratello presso il Notaio per la vendita dell'abitazione di sua Pt_1 proprietà;
- che non poteva dunque asserirsi che aveva redatto il testamento, nel maggio del Persona_1
2018, versando in una condizione di incapacità di intendere di volere, dal momento che proprio l'attore, pochi mesi dopo, l'aveva condotta da un Notaio per farsi da lei rilasciare una procura.
2.2. Dato atto del fatto che aveva “scritto il testamento” e che ella l'aveva Persona_1
“consegnato al notaio per la conservazione” (comparsa, pag. 8), la convenuta rilevava che la scheda testamentaria rispettava i requisiti formali del testamento olografo;
che essa, seppur “incerta per quanto riguarda la fisicità della traccia”, non presentava incertezza “in seno alla logicità del contenuto”
(comparsa, pag. 8); che le domande attoree risultavano dunque infondate e sostenute da “illazioni provocatorie, offensive e probabilmente” calunniose (comparsa, pag. 2)
2.3. Ciò detto, la convenuta rilevava che dal conto corrente della de cuius, a far data dalla sua accensione del settembre del 2013, erano stati effettuati prelievi di denaro a mezzo bancomat per il complessivo importo di € 50.172,93 (€ 4.100,00 nel corso del 2013; € 6.332,93 nel corso del 2014; €
8.950,00 nel corso del 2015; € 9.640,00 nel corso del 2016; € 8.500,00 nel corso del 2017; € 12.650,00 nel corso del 2018, di cui € 5.800,00 dopo la morte di ); che la tessera bancomat Persona_1 era stata sempre “detenuta” da , il quale aveva sempre gestito il denaro della Parte_1 sorella;
che era dunque “responsabile di tutto quanto accaduto al denaro del Parte_1 quale l'esclusiva proprietà era in capo alla defunta”; che , sia prima, sia dopo il Parte_1 decesso di , aveva chiesto il rimborso di buoni postali, “tutti incassati nel libretto e subito Per_1 prelevati”; che v'erano stati prelievi dal libretto postale della de cuius per il complessivo importo di €
42.300,00 (comparsa, pagg. 5 e 6). pagina 4 di 23 2.4. concludeva dunque per il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, CP_1 chiedeva la condanna dell'attore “a pagare … la somma risultante dall'istruttoria”, previo accertamento del fatto che egli aveva “incassato le somme riferibili alla sig.ra … Persona_1 presenti sul conto corrente, libretto, polizza” (comparsa, pag. 10).
3. non si costituiva in giudizio e all'udienza del 29.09.2020 veniva dichiarata Controparte_9 contumace.
4. , , , , , e si costituivano per Controparte_2 CP_4 CP_8 CP_5 CP_6 CP_3 CP_7 contro in giudizio: , e con comparsa depositata rispettivamente in data CP_2 CP_4 CP_5 CP_6
09.09.2020 e in data 28.09.2020, in vista dell'udienza di prima comparizione del 29.09.2020; CP_13
già dichiarate contumaci, con comparsa depositata in data 22.02.2021, in vista dell'udienza CP_7 del 23.03.2021, fissata per verifica dell'esito del procedimento di mediazione, non promosso ante causam dall'attore e dunque attivato all'esito dell'udienza di prima comparizione;
, già CP_8 dichiarato contumace, con comparsa depositata in data 23.03.2021.
4.1. Nelle rispettive comparse di costituzione, i convenuti aderivano interamente alle allegazioni e alle domande attoree.
4.2. , in particolare, deduceva: Controparte_2
- che (affetta da gravi deficit cognitivi, manifestatisi nel 2014, via via Persona_1 ingravescenti ed esitati già nel 2017 in una severa compromissione del suo quadro clinico) dal 2017 aveva avuto bisogno di essere continuativamente assistita presso la sua abitazione;
- che, per un periodo, (che era dirimpettaia di e lavorava quale O.S. presso una CP_1 Per_1
RSA) si era resa disponibile “per alcuni extra” e, d'accordo con i fratelli di , le aveva prestato Per_1 assistenza notturna dormendo presso la sua abitazione, verso pagamento di un corrispettivo (comparsa, pag. 4);
- che la badante di , nel periodo in cui era stata affiancata da “in più di Per_1 CP_1 un'occasione” aveva notato “che la era intenta a suggerire, e talvolta a guidare la mano della de CP_1 cuius, affinché scrivesse qualcosa che, alla luce di quanto emerso in seguito, non poteva che essere quanto riportato nella scheda testamentaria pubblicata” (comparsa, pag. 4);
- che nel 2017/2018 era ormai divenuta “totalmente assente e non in grado di capire quanto le Per_1 si diceva”, che ella non era in grado di muoversi autonomamente e che era dunque “categoricamente da escludere” che ella potesse partecipare “di sua spontanea iniziativa ad incontri di piacere, come anche che si recasse dal Notaio, essendo semmai per volere esclusivo degli accompagnatori che ciò avveniva, nella sua totale inconsapevolezza” (comparsa, pag. 5);
- che non v'era prova in atti “delle modalità con cui sarebbe avvenuto il deposito del testamento presso pagina 5 di 23 Per il Notaio , posto che dal verbale di pubblicazione risultava che era stata proprio la a presentare CP_1 il testamento al Notaio per la pubblicazione (comparsa, pag. 5);
- che, in ogni caso, quand'anche si fosse provato che il testamento era stato depositato, avrebbe dovuto concludersi che “verosimilmente” era stata proprio la a condurre dal Notaio CP_1 Persona_1
(comparsa, pag. 5);
- che il rilascio della procura speciale era stato inteso dai fratelli come strumentale alla vendita dell'abitazione di , le cui condizioni rendevano non più procrastinabile il suo ingresso in una Per_1
RSA, per il cui pagamento si rendeva necessario reperire liquidità;
- che, in ogni caso, l'argomentazione spesa a tal riguardo dalla convenuta finiva per voler provare troppo, perché “un atto invalido” (il testamento) non poteva dirsi valido “per il solo fatto di essere seguito dalla firma di un altro atto invalido” (la procura: comparsa, pag. 6).
4.3. Ribadito il quadro clinico che aveva afflitto nel 2017/2018, la Persona_1 convenuta aderiva in conclusione alle domande di annullamento del testamento ex artt. 591 e 624 c.c. già spiegate dall'attore – per altro rilevando che la scheda testamentaria risultava essere stata oggetto di un “confezionamento diacronico”; che in essa si notavano “spazi vuoti tra le ultime righe e la firma”; che la firma sembrava “essere stata apposta preventivamente su un foglio ancora in bianco”; che la precisione del contenuto della scheda risultava “incompatibile con le condizioni neuropsicologiche e con il deficiti cognitivo” della de cuius; che la scheda era dunque il frutto di una “eterodirezione della volontà, se non della stessa scrittura” di (comparsa, pagg. 7 e 8). Persona_1
5. Esperito con esito negativo il procedimento di mediazione, dopo il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. con ordinanza del 08.10.2022 veniva in parte ammessa la prova orale richiesta dalle parti.
5.1. La prova veniva assunta nel corso delle successive udienze del 22.11.2022, del 31.01.2023
e dell'11.07.2024.
5.2. Con successiva ordinanza del 23.07.2024 veniva disposto procedersi a consulenza tecnica, per la verifica dello stato psicofisico e della capacità di autodeterminarsi e in particolare di testare di alla data del 17.05.2018. Persona_1
Il CTU dr.ssa depositava la relazione peritale in data 11.02.2025. Persona_4
5.3. All'esito della successiva udienza del 07.03.2025 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
5.4. Nelle more della celebrazione dell'udienza, con comparsa depositata in data 09.06.2025
, e si costituivano in giudizio quali eredi dell'attore Controparte_10 Controparte_11 Parte_2
, deceduto in data 13.03.2025 (doc. 1 comparsa). Parte_1
pagina 6 di 23 Con comparsa depositata in data 05.06.2025 e si costituivano da par Parte_3 Parte_4 loro in giudizio quali eredi di , deceduta in data 19.11.2024 (doc. 1 comparsa). Controparte_2
5.5. Si teneva dunque in data 10.06.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
, e precisavano le conclusioni come segue: Controparte_10 Controparte_11 Parte_2
“IN VIA PRELIMINARE: Rilevarsi e darsi atto che per mero errore materiale il convenuto secondario
e stato erroneamente indicato quale , soprannome da sempre Controparte_8 Persona_5 utilizzato anche dai parenti per individuarlo. Di conseguenza il codice fiscale di riferimento è:
[...]
IN VIA PRINCIPALE: accertare l'incapacità a testare della defunta C.F._16 Persona_1
al momento in cui la medesima redigeva il testamento olografo datato 17/05/2018 in favore
[...] della RA e per l'effetto dichiarare l'annullamento del medesimo testamento. IN VIA CP_1
SUBORDINATA: accertare la captazione testamentaria perpetrata dalla convenuta ai danni CP_1 della RA e per l'effetto dichiarare l'annullamento dell'atto mortis causa da Persona_1 ultimo citato;
IN ENTRAMBI I CASI: dichiarare l'apertura della successione ab intestato in favore degli eredi legittimi di di seguito elencati, con attribuzione delle seguenti quote Persona_1 ereditarie, derivanti da rappresentazione o da trasmissione ereditaria: quota di 1/7 agli eredi di
(fratello della de cuius), nato a [...] il [...] e deceduto il Parte_1
13/03/2025: , nata a [...], il [...], residente a [...], P.tta S. Controparte_10
Marco, 8 (moglie), c.f. , per la quota di 1/21; , nato a [...] C.F._11 Controparte_11
(VR) il 06/03/1969, residente a [...], P.tta S. Marco, 8, c.f. , per la quota di C.F._12
1/21; , nata a [...], il [...], residente a [...], Parte_2 per la quota di 1/21; quota di 1/7 alle eredi di (sorella), nata a [...], il Controparte_2
18/08/1942, deceduta ad ON (VI) il 19/1/2024 c.f. : , nata a [...]F._3 Parte_4
LO, il 13/01/1965, residente a [...], c.f. per C.F._15 la quota di 1/14; , nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_3
Villaggio Aurora (Corbiolo), 24, c.f. per la quota di 1/14; quota di 1/7 a C.F._14
, nata a [...] il [...], residente a [...], c.f. Controparte_9
(sorella); quota di 1/7 a , nato a [...] il C.F._10 Controparte_4
07/04/1945, residente a [...], Rue De Neteri, c.f. C.F._5
(fratello); - quota di 1/7 a (detto ), nato a [...] il [...], Controparte_8 Per_5 residente a [...], c.f. (fratello); quota di 1/7 attribuita C.F._9 per rappresentazione ai figli di , nato a [...] il [...], deceduto a Parte_5
OL (PD) il 13/07/2013 (fratello): , nata a [...] il [...], Controparte_7
pagina 7 di 23 residente a [...]10, c . f . , per la quota di 1/21; C.F._8
, nato a [...] il [...], residente a [...]
12, c.f. per la quota di 1/21; , nata a [...], il C.F._7 Controparte_3
30/12/1978, residente a [...], c.f. , per la quota di C.F._4
1/21; quota di 1/7 attribuita per rappresentazione al figlio del sig. , nato a [...]
ES (VI) il 09/12/1940, deceduto ad ON (VI) il 19/02/202 (fratello): , Controparte_5 nato a [...], il [...], residente a [...], 45,
c.f. per la quota di 1/7. Con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alla C.F._6 trascrizione e agli effetti successori sui beni ereditari, in particolare sul bene immobile sito in Comune di LO (VI), alla Via Chiavica, n. 75/A, e precisamente: - intero fabbricato, da cielo a terra, ad uso civile abitazione non di lusso, posto su un unico livello (piano terra), con annesso garage pertinente ubicato al piano terra, con annessa zonetta di terreno pertinenziale esclusiva ad uso corte e giardino circostante lo stesso, confinanti nell'insieme con: mappali n.ri 161, 321, 796 e 309, salvo i più precisi, trasferito in capo a per effetto del testamento dichiarato nullo, così censito al NCEU del CP_1
Comune di LO: - foglio 31, mappali n.ri: - 705 sub 2, Via Chiavica, piano T, categoria A/7, classe
2, vani 6, R.C. Euro 635,24; - 705 sub 3, Via Chiavica, piano T, categoria C/6, classe 4, mq. 36, R.C.
Euro 70,65; oltre al mappale n. 705, sub 1, Via Chiavica, piano T, bene comune non censibile ai sub 2
e 3, corte., facente parte dell'asse ereditario. IN OGNI CASO spese e competenze di lite - inclusa la fase incidentale di querela di falso - oltre spese di CTU e CT e spese generali, Iva e Cpa, interamente rifuse. IN VIA ISTRUTTORIA Si richiamano le istanze istruttorie formulate con memorie ex art. 183,
6^ comma, nn. 2 e 3 c.p.c.”.
e concludevano come segue: “IN VIA PRINCIPALE 1. Accertarsi Parte_3 Parte_4
l'incapacità di intendere e volere, e in particolare di testare, della IG.ra , alla Persona_1 data di redazione del testamento per cui è causa e per l'effetto dichiararsene l'annullamento. 2.
Accertarsi che le disposizioni testamentarie contenute nella scheda impugnata sono frutto di artifici e raggiri da parte della convenuta e per l'effetto dichiararsene l'annullamento.
3. CP_1
Conseguentemente: dichiararsi l'apertura della successione legittima della sig.ra Persona_1
, nata a [...] il [...], codice fiscale: , deceduta il
[...] C.F._17
19/10/2018, vedova e senza prole, in favore degli eredi legittimi, con attribuzione delle seguenti quote ereditarie, derivanti da rappresentazione o da successione ereditaria: quota di 1/7 agli eredi di
(fratello della de cuius) , nato a [...] il [...] e deceduto il Parte_1
13/03/2025: , nata a [...], il [...], residente a [...], P.tta S. Controparte_10
Marco, 8 (moglie), c.f. , per la quota di 1/21; , nato a [...] C.F._11 Controparte_11
pagina 8 di 23 (VR) il 06/03/1969, residente a [...], P.tta S. Marco, 8, c.f. , per la quota di C.F._12
1/21; , nata a [...], il [...], residente a [...], Parte_2 per la quota di 1/21; quota di 1/7 alle eredi di (sorella), nata a [...], Controparte_2 il 18/08/1942, deceduta ad ON (VI) il 19/1/2024 c.f. : - , nata a [...]F._3 Parte_4
LO, il 13/01/1965, residente a [...], c.f. per C.F._15 la quota di 1/14; , nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_3
Villaggio Aurora (Corbiolo), 24, c.f. per la quota di 1/14; quota di 1/7 a C.F._14
, nata a [...] il [...], residente a [...], c.f. Controparte_9
(sorella); quota di 1/7 a , nato a [...] il C.F._10 Controparte_4
07/04/1945, residente a [...] , Rue De Neteri , c.f. C.F._5
(fratello); quota di 1/7 a (detto ), nato a [...] il [...], Controparte_8 Per_5 residente a [...], c.f. (fratello); quota di 1/7 per C.F._9 rappresentazione ai figli di , nato a [...] il [...], deceduto a Parte_5
OL (PD) il 13/07/2013 (fratello): , nata a [...] il [...], Controparte_7 residente a [...]10, c.f. , per la quota di 1/21; C.F._8
, nato a [...] il [...], residente a [...]
12, c.f. per la quota di 1/21; , nata a [...], il C.F._7 Controparte_3
30/12/1978, residente a [...], c.f. , per la quota di C.F._4
1/21; quota di 1/7 per rappresentazione al figlio del sig. , nato a [...] il Controparte_12
09/12/1940, deceduto ad ON (VI) il 19/02/202 (fratello): , nato a [...], Controparte_5 il 02/06/1968, residente a [...], 45, c.f.
per la quota di 1/7. 4.- Ordinarsi la trascrizione della sentenza, con esonero C.F._6 del conservatore da responsabilità, sui beni ereditari, ed in particolare sul bene immobile sito in
Comune di LO (VI), alla Via Chiavica, n. 75/A, e precisamente: intero fabbricato, da cielo a terra, ad uso civile abitazione non di lusso, posto su un unico livello (piano terra), con annesso garage pertinente ubicato al piano terra, con annessa zonetta di terreno pertinenziale esclusiva ad uso corte e giardino circostante lo stesso, confinanti nell'insieme con: mappali n.ri 161, 321, 796 e 309, salvo i più precisi, trasferito in capo a per effetto del testamento dichiarato nullo, così censito al CP_1
NCEU del Comune di LO: foglio 31, mappali n.ri: 705 sub 2, Via Chiavica, piano T, categoria A/7, classe 2, vani 6, R.C. Euro 635,24; 705 sub 3, Via Chiavica, piano T, categoria C/6, classe 4, mq. 36,
R.C. Euro 70,65; oltre al mappale n. 705, sub 1, Via Chiavica, piano T, bene comune non censibile ai sub 2 e 3, corte., facente parte dell'asse ereditario. IN OGNI CASO 5.- spese e competenze di lite - inclusa la fase incidentale di querela di falso – oltre alle spese di CTU, CT, spese generali, Iva e Cpa, pagina 9 di 23 interamente rifuse. IN VIA ISTRUTTORIA Si richiamano le istanze istruttorie formulate con memorie ex art. 183, 6^ comma, nn. 2 e 3 c.p.c.”.
concludeva come segue: “In via principale: accertare l'incapacità a testare Controparte_3 sella defunta al momento in cui la medesima redigeva testamento in favore della Persona_1 RA . In via subordinata: accertare la captazione testamentaria perpetrata dalla CP_1 convenuta ai danni della RA . Per l'effetto dei suindicati CP_1 Persona_1 accertamenti: annullare l'atto mortis causa da ultimo citato;
dichiarare aperta la successione ab intestato;
devolvere il relativo patrimonio secondo le norme sulle successioni legittime. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
, , , e concludevano come segue: “In via Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 principale, nel merito: Accertare, sulla scorta dell'espletata istruttoria, l'incapacità a testare della defunta al momento in cui la medesima redigeva testamento in favore della Persona_1 RA e, per l'effetto del suindicato accertamento: annullare l'atto mortis causa da ultimo CP_1 citato;
dichiarare aperta la successione ab intestato;
devolvere il relativo patrimonio secondo la vigente normativa in materia di successioni legittime. In ogni caso: spese e competenze di lite, oltre spese generali e Cpa, interamente rifuse”.
concludeva come segue: “Nel merito: rigettarsi la domanda di parte attrice per CP_1
l'infondatezza in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrazione. in via riconvenzionale: accertare e dichiarare che il sig. ha incassato le somme riferibili alla sig.ra Parte_1 Persona_1
indicate in narrativa, ossia presenti sul conto corrente, libretto, polizza, e per l'effetto
[...] condannare il sig. a pagare a favore della sig.ra la somma risultante Parte_1 CP_1 dall'istruttoria. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e riservata ogni altra difesa”, al contempo chiedendo il richiamo del CTU a chiarimenti (o la rinnovazione dell'accertamento tecnico) ed insistendo per l'assunzione della testimonianza del Notaio Persona_2
Su tali conclusioni la causa veniva dunque trattenuta in decisione, con assegnazione di termini alle parti per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
* * *
6. Come già segnalato in premesse, in corso di causa sono deceduti l'attore Parte_1
e la convenuta .
[...] Controparte_2
Con comparsa di costituzione depositata in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni,
, e si sono costituiti in giudizio quali eredi Controparte_10 Controparte_11 Parte_2 dell'attore, mentre e si sono costituite in giudizio quali eredi di Parte_3 Parte_4 CP_2
[...]
pagina 10 di 23 6.1. In comparsa conclusionale la convenuta ha eccepito che, in mancanza di prova CP_1 dell'accettazione dell'eredità, rispettivamente, di e di , tutti i Parte_1 Controparte_2 soggetti ora menzionati dovrebbero dirsi carenti di legittimazione attiva, quanto alle domande oggetto di causa.
Sempre a dire della convenuta, poiché le domande di annullamento del testamento sono state proposte dall'attore e ad esse tutti i convenuti hanno semplicemente Parte_1 Persona_1 aderito, con il decesso di e l'intervento in giudizio in sua vece di soggetti in tesi non Pt_1 legittimati (i sopra detti , e ), si dovrebbe qui Controparte_10 Controparte_11 Parte_2 addivenire alla declaratoria di improcedibilità della “domanda principale del sig. Parte_1
, per il quale non si può procedere per carenza di successione processuale” e, all'esito,
[...]
“procedere solo sulla riconvenzionale della parte ” (comparsa conclusionale, pag. 7). CP_1
6.2. L'eccezione, e la conseguente domanda, sono infondate.
6.3. Risulta ex actis che è deceduto in data 13.03.2025 (doc. 01 comparsa Parte_1
e ). CP_10 CP_11
Costituendosi in giudizio, , e si sono Controparte_10 Controparte_11 Parte_2 dichiarati eredi di , così tenendo una condotta già di per sé atta a veicolare Parte_1 accettazione tacita dell'eredità del de cuius, essendo pacifico il principio per il quale in caso di decesso della parte costituita in giudizio la costituzione volontaria da parte dei chiamati all'eredità per la prosecuzione del giudizio medesimo può costituire, in relazione all'oggetto del giudizio e alle altre circostanze processuali, accettazione tacita di eredità ai sensi dell'art. 476 c.c. (Cass. civ. n.
18294/2024).
Ciò detto, a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva spiegata dalla convenuta in comparsa conclusionale, , e hanno prodotto in Controparte_10 Controparte_11 Parte_2 giudizio in allegato alla memoria di replica il testamento di , pubblicato in data Parte_1
01.04.2025 per atto a rogito dedl Notaio in LO Raffaella Zanini, innanzi alla quale essi hanno in pari data dichiarato di accettare puramente e semplicemente l'eredità dal de cuius (doc. 1 memoria di replica).
La legittimazione processuale di , e (rectius: CP_10 Controparte_11 Parte_2 la loro titolarità, attiva e passiva, delle domande per cui è causa) non può dunque essere revocata in dubbio.
6.4. Quanto alla legittimazione (rectius: titolarità attiva delle domande per cui è causa) di
[...]
e , va rilevato che risulta ex actis che è deceduta in data Pt_3 Parte_4 Controparte_2
19.11.2024 (doc. 1 comparsa , essendo già vedova e lasciando due figlie: e (doc. 3 Pt_3 Pt_3 Pt_4
pagina 11 di 23 comparsa . Pt_3
Costituendosi in giudizio, e si sono dichiarate eredi della madre. A tal Parte_3 Parte_4 riguardo, dunque, varrà quanto già sopra segnalato in relazione alla valenza, ai sensi dell'art. 476 c.c., di una simile condotta processuale.
In ogni caso, anche e , letta l'eccezione spiegata da in Parte_3 Parte_4 CP_1 comparsa conclusionale, in allegato alla memoria di replica hanno prodotto in giudizio (si direbbe ad abundantiam) l'atto con cui esse hanno espressamente accettato l'eredità relitta dalla madre (doc. 1 memoria di replica).
Anche la titolarità, in capo a e , delle domande per cui è causa non può Parte_3 Parte_4 dunque essere revocata in dubbio.
*
7. Venendo al merito, è fondata e va pertanto accolta la domanda di annullamento ex art. 591
c.c. del testamento olografo di . Persona_1
7.1. Ritiene il Collegio che siano a tal riguardo dirimenti le conclusioni rassegnate dal CTU dr.ssa nella relazione peritale depositata in data 11.02.2025. Per_4
Dalla documentazione medica analizzata dal CTU (relazione peritale, pagg. 2/4 e 10 e ss.) risulta:
- che in data 12.07.2013 è stata sottoposta ad una prima visita psichiatrica per Persona_1
“depressione reattiva” (alla scomparsa del marito);
- che i successivi controlli svolti all'esito della visita hanno fatto riscontare a suo carico una
“encefalopatia multinfartuale” e un “disturbo dell'adattamento con umore depresso”;
- che, ricoverata per scompenso diabetico nel settembre-ottobre 2014, ella è stata dimessa in data
24.10.2014 con una diagnosi (tra l'altro) di “encefalopatia vascolare cronica con iniziale decadimento cognitivo”;
- che ella è stata sottoposta a visita neurologica presso il Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze di
Valdagno in data 14.03.2017, quando sono stati ravvisati a suo carico “segni di declino cognitivo da almeno 2 aa. Già quando è morto il marito, 4 aa fa, non era lucida … Ha dist. della memoria, parla da sola”;
- che ella in data 10.07.2017 è stata sottoposta ad accertamento neurospicologico, che ha evidenziato
“un MMSE di 11,3 ed una grave compromissione del quadro cognitivo generale”. La psicologa, in particolare, ha concluso per la sussistenza di “gravi deficit cognitivi polisettoriali (comprensione linguistica, memoria, funzioni esecutive e prassiche) in paziente anosognosica con diabete mellito non scompensato, che presenta marcato rallentamento ideomotorio. Il quadro neuropsicologico è pagina 12 di 23 compatibile con la presenza di deterioramento cognitivo moderato-grave. I gravi deficit cognitivi, la mancanza di compliance diabetologica e la scarsa consapevolezza della paziente rendono necessaria la supervisione e assistenza continuativa”;
- che l'esito della visita di cui al punto che precede ha trovato sostanziale conferma nella visita neurologica del 07.08.2017, che ha riscontrato a carico di un “declino cognitivo a Persona_1 genesi mista, degenerativa e vascolare, attualmente di grado moderato-severo (MMSSE 12/30…)”;
- che è stata sottoposta a nuovo controllo neurologico in data 30.01.2018, quando Persona_1
è stata riscontrato a suo carico una “demenza a genesi mista, degenerativa e vascolare, di grado severo
… MMSE 5/30 …”;
- che nel marzo del 2018 l'AULSS 8, nella scheda SWAMA, ha certificato a carico di Persona_1
una “demenza tipo Alzheimer”;
[...]
- che è stata infine sottoposta a nuovo controllo neurologico in data 17.07.2018, Persona_1 ove è stata confermata l'esistenza di una “demenza a genesi mista, degenerativa e vascolare, di grado severo … MMSE 6/30 p.g. (5,3 corretto)”.
La documentazione medica esaminata dal CTU non è stata contestata dalla convenuta che, in particolare, non ha offerto in giudizio documentazione “di segno contrario” rispetto a quella qui passata in rassegna.
7.2. Ebbene, esaminata la documentazione medica il CTU ha precisato:
- che “il test MMSE è un test neuropsicologico per la valutazione dei disturbi dell'efficienza intellettiva
e della presenza di deterioramento cognitivo”; che il test “è costituito da semplici domande, che fanno riferimento a sette aree cognitive differenti: orientamento nel tempo;
orientamento nello spazio;
registrazione di parole;
attenzione e calcolo;
rievocazione; linguaggio;
prassia costruttiva”; che “il punteggio totale è compreso tra un minimo di 0 ed un massimo di 30 punti”; che “un punteggio uguale
o inferiore a 18 è indice di una grave compromissione delle abilità cognitive;
un punteggio compreso tra 18 e 24 è indice di una compromissione da moderata a lieve, un punteggio pari a 25 è considerato borderline, da 26 a 30 è indice di normalità cognitiva” (relazione peritale, pag. 11);
- che le patologie psico-organiche “sono caratterizzate da alterazioni psichiche con eziologia organica sicura e prevalente, originata da un processo patologico che interessa in modo estensivo, cronico e progressivo, le strutture cerebrali. Il quadro caratteristico e sintomo cardinale delle sindromi psico- organiche è rappresentato da un deficit delle funzioni cognitive (attenzione, memoria, linguaggio), tale da alterare la vita del soggetto e da comprometterne la capacità volitiva” (relazione peritale, pag. 13);
- che tra le patologie psico-organiche vanno annoverate le demenze, “ovvero una condizione morbosa, con eziologie diverse, talora molteplici, caratterizzate da un significativo e persistente disturbo della pagina 13 di 23 memoria e dello sviluppo progressivo di deficit cognitivi, come le alterazioni del funzionamento esecutivo (astrazione, pianificazione, elaborazione di sequenze comportamentali complesse) e che conducono a gravi difficoltà relazionali e sociali, sino alla perdita della capacità di vita autonoma”; che compromettono le “capacità di critica, di giudizio, di introspezione e la consapevolezza delle proprie condizioni”; che conducono alla sottovalutazione dei “rischi connessi ad attività che richiedono coordinazione, attenzione, memoria o abilità specifiche”; che pregiudicano la “capacità di pianificazione, organizzazione ed astrazione”; che compromettono “il funzionamento sociale dell'individuo, che si trova avulso dal contesto nel quale è inserito” (relazione, pag. 13).
- che la demenza di tipo vascolare o multinfartuale è collegata a patologie cerebrovascolari e all'aterosclerosi, diagnosticabili strumentalmente.
La correttezza delle considerazioni del CTU, qui passate in rassegna, non è stata contestata.
7.3. Esaminata, dunque, la documentazione medica, anche alla luce delle considerazioni
(mediche) qui riproposte, il CTU ha concluso che in data 17.05.2018 (questa è la Persona_1 data del testamento olografo che ci occupa) era affetta da un quadro patologico che “inficiava grandemente” la sua capacità di “autodeterminarsi e in particolare di testare” (relazione peritale, pag.
20).
Si tratta di conclusione dalla quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, dal momento che essa risulta oggettivamente confortata dalle risultanze analizzate dal CTU, che attestano che a carico di già nel 2013 è stata riscontrata una encefalopatia multinfartuale;
che nell'ottobre Persona_1 del 2014 l'encefalopatia è stata qualificata come vascolare e cronica, con iniziale decadimento cognitivo;
che il decadimento cognitivo è divenuto via via ingravescente, sino a divenire di grado severo nel 2017/2018, com'è fatto palese dai punteggi MMSE riscontrati nel corso delle visite neuorologiche del 10.07.2017 (11/30) e del 30.01.2018 (5/30).
7.4. Va per altro rilevato che il CT della convenuta non ha efficacemente contestato CP_1 le conclusioni raggiunte dal CTU.
Nelle osservazioni alla bozza di relazione peritale (riportate dal CTU nel corpo della relazione medesima), il CT ha segnalato che nell'ambito della valutazione SWAMA condotta nel marzo del
2018 sarebbe emersa una “ancora parziale autosufficienza” di – e ciò in ragione Persona_1 del fatto che nella relativa scheda si legge “Situazione funzionale: autonomo o quasi;
Barthel mobilità: si sposta da solo. Supporto rete sociale: parzialmente assistito. Necessita di assistenza sanitaria intermedia” (relazione peritale, pag. 15). La deduzione non coglie nel segno, dal momento che essa pretende di non considerare che nel corso della visita neurologica del 30.01.2018 Persona_1 aveva ottenuto un punteggio MMSE pari a 5/30: punteggio non “commentato” dal CT ed indicativo di pagina 14 di 23 una paziente “che non conosce giorno, mese, anno, il luogo dove si trova, che parla poco con scarsa ideazione, che presenta deficit di memoria, di critica e di giudizio, che non sa valutare il proprio stato di salute e che a tratti appare assente” (relazione peritale, pag. 18).
Il CT ha poi osservato che la RMN encefalica del 04.05.2017 non avrebbe riscontrato alcuna
“alterazione della corteccia prefrontale che è una delle principali stazioni dei circuiti neuronali implicati nei processi decisionali” (relazione peritale, pag. 16). Sul punto, vale fare rinvio alla risposta del CTU, che ha rilevato che “il … quadro RMN in realtà evidenzia una atrofia, in toto, della corteccia cerebrale (per cui anche della corteccia prefrontale)” (relazione peritale, pagg. 18 e 19).
Il CT ha infine (meramente) ipotizzato che potesse avere dei “periodi di Persona_1 lucidità” (relazione peritale, pagg. 15 e 16).
Posto che quella del CT è stata, come detto, una mera ipotesi, vale nuovamente fare rinvio alla risposta del CTU, che ha segnalato che “una diagnosi di demenza (patologia cronica ad andamento progressivamente ingravescente) ed un test MMSE di 5-6/30 (…) escludono che un soggetto possa avere dei momenti di “lucidità” dal punto di vista cognitivo. Ogni altra considerazione in merito sarebbe, dal punto di vista clinico, assolutamente pleonastica” (relazione peritale, pag. 18).
7.5. A ben vedere, le osservazioni del CT (assai “scarne”, come ora messo in luce, dal punto di vista strettamente medico) si fondano ampiamente sul rilievo per il quale non potrebbe qui assumersi che fosse non capace di autodeterminarsi alla data del 17.05.2018, in ragione del Persona_1 fatto che ella avrebbe rilasciato il proprio testamento innanzi ad un Notaio, davanti al quale ella, di lì a pochi mesi, nel luglio del 2018, ha rilasciato altresì una procura speciale al fratello , per la Pt_1 vendita dell'abitazione di sua proprietà. A dire del CT, in particolare, al Persona_1 momento del rilascio della procura era “evidentemente … in condizioni psico-fisiche tali da potersi auto-determinare” e da questo dovrebbe inferirsi che ella “fosse in una fase di lucidità anche al momento della redazione del testamento”, dal momento che, “per quanto non si possa pretendere che un notaio abbia una conoscenza tale da consentirgli di valutare lo stato psico-fisico del soggetto che sta al suo cospetto, è pur sempre vero che tale pubblico ufficiale non dovrebbe avere molte incertezze trovandosi davanti ad un soggetto il “totale decadimento cognitivo”. Soprattutto avendolo visto per due volte” (relazione peritale, pag. 15).
Si tratta di un argomento che non ha natura, né fondamento medici e che in ogni caso non può cogliere nel segno, per una pluralità di concorrenti motivi.
Il primo. Il testamento per cui è causa è un testamento olografo. Va dunque fatto rinvio all'art. 602 c.c., a norma del quale il Notaio non partecipa in alcun modo al “confezionamento” di un testamento olografo, che certamente non è né rilasciato al Notaio, né da lui ricevuto (diversamente da pagina 15 di 23 quanto accade nel caso del testamento pubblico). Sul punto si tornerà.
Quanto, poi, alla procura speciale, non è noto l'accertamento in tesi svolto dal Notaio all'atto del suo rilascio1: un accertamento che, in ogni caso, quand'anche svolto non varrebbe certo a porre nel nulla le oggettive risultanze della documentazione medica esaminata dal CTU.
Del resto, proprio seguendo la prospettazione del CT della convenuta, per il quale Persona_1
avrebbe lucidamente testato nel maggio del 2018 (lasciando ogni suo avere a e poi
[...] CP_1 lucidamente rilasciato una procura speciale nel luglio del 2018 (a favore del fratello , per Pt_1 consentirgli di vendere l'abitazione di sua proprietà), si finirebbe per dover registrare tra i due atti (così ravvicinati e antitetici negli effetti) un'insanabile incoerenza, di per sé sola atta a confermare quanto concluso dal CTU, cioè a dire il fatto che nel 2018 non era assolutamente in Persona_1 grado di autodeterminarsi per il compimento di atti di disposizione complessi, di comprendere la natura e gli effetti di tali atti, di collocarli in maniera consapevole e stabile entro il proprio vissuto (passato, presente e futuro), di ricostruire tale vissuto secondo modalità scevre da alterazioni (cognitive, di percezione e di memoria2) – il tutto utilizzando una necessaria, imprescindibile e permanente capacità di pianificazione, organizzazione e astrazione che, in lei, era in effetti ormai irrimediabilmente e invero da tempo compromessa.
7.6. Va dunque concluso che in data 17.05.2018 era affetta da una Persona_1 demenza permanente ed irreversibile, associata ad un decadimento cognitivo polisettoriale di grado severo, con alterazione della memoria e compromissione della capacità di pianificazione, 1 Sul punto, la convenuta si è limitata a formulare il capitolo di prova n. 21 di cui alla memoria ex art. 183, co.6, CP_1 n. 2 c.p.c. (“nel luglio del 2018 la sig.ra ha rilasciato a favore del AT , personalmente e Persona_1 Pt_1 autonomamente, una procura notarile”): capitolo inammissibile, in quanto recante formulazione generica e valutativa. Parimenti inammissibile, e per le stesse ragioni, il capitolo di prova n. 22 (“nei mesi di maggio e luglio del 2018 la sig.ra
ha firmato entrambi gli atti, testamento e procura speciale, in piena capacità di intendere e di Persona_1 volere”). 2 Merita riportare, qui, le dichiarazioni della teste badante di da giugno del 2018 (e Testimone_1 Persona_1 particolarmente attendibile, siccome totalmente priva di interesse quanto alle domande di causa), che ha plasticamente descritto le alterazioni che inficiavano la percezione che, nel 2018, aveva di sé e del proprio vissuto: Persona_1
“ capiva quello che le veniva detto, ma non tutto. Lei non sapeva quando prendere le medicine, non voleva lavarsi, Per_1 non voleva che si cambiasse la biancheria del letto. Non mi lasciva toccare niente delle sue cose. Lei aveva i gatti che sporcavano ed io non potevo pulire in bagno, per esempio, perché lei mi diceva che avrebbe pulito lei, ma poi non puliva. C'erano giorni in cui io potevo pulire e giorni in cui non lo potevo fare. a volte riconosceva i propri familiari (suo Per_1 fratello, i suoi nipoti), a volte no e, in questi casi, se loro venivano a trovarla lei gli chiedeva perché erano venuti, chi fossero. Anche a me, chiedeva sempre come mi chiamavo e come mai fossi in casa sua. A volte si arrabbiava e mi mandava via e a quel punto, però, chiamava suo fratello per sapere dove fossi e perché non tornavo”. Anche il teste Persona_3 (cognato di ) ha confermato che serbava comportamenti sostanzialmente imperscrutabili e che Persona_1 Per_1 apparivano essere il frutto di una percezione non ragionevole, incostante, deficitaria di sé e del suo vissuto: “ , Per_1 quando era viva, mi aveva detto che voleva lasciare tutto a suo fratello . Questo è accaduto dopo la morte di mio Pt_1 fratello, che è morto il 9 maggio del 2013. era un po' strana. Soprattutto negli ultimi due anni, aveva la badante, Per_1 che le andava dietro perché lei non era più in grado di fare le cose domestiche. Le avevano anche revocato la patente, perché non era in grado di guidare. Di testa c'era, si parlava, discuteva, andava avanti e indietro per la strada a guardare i gatti randagi. Il suo comportamento però era strano. A volte salutava, a volte no, a volte rideva guardando i gatti, faceva così, insomma”. pagina 16 di 23 organizzazione ed astrazione, in un quadro di severa compromissione delle “funzioni cognitive che sottendono la comprensione del valore dei propri atti e delle loro conseguenze” e degli “aspetti della cognizione che regolano la scelta di come agire in modo consapevole, autonomo e responsabile”
(relazione peritale, pag. 14).
, in ragione della sua infermità, in data 17.05.2018 era pertanto priva della Persona_1
“coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi” (Cass. civ. n.
13630/2009).
Sussistono dunque i presupposti per addivenire all'annullamento del suo testamento olografo ai sensi dell'art. 591, co. 2, n. 3 e co. 3 c.c.
*
8. La conclusione qui raggiunta rende irrilevante, ai fini della decisione, accertare se effettivamente si sia recata dal Notaio in per depositare (o Persona_1 Persona_2 per redigere e depositare) il testamento.
8.1. Sul punto, all'esito del giudizio permangono invero ampie zone di incertezza nella narrazione (e nella ricostruzione) dei fatti di causa. ha dedotto sin dalla comparsa di costituzione di non aver mai saputo nulla, del CP_1 testamento di , sino a quando non gliene avrebbe parlato, per aver Persona_1 Persona_3 lui stesso appreso dell'esistenza del testamento dai “parenti della defunta” (comparsa pag. 4). CP_1
, tuttavia, sentito come testimone nel corso dell'udienza del 22.11.2022 ha dichiarato Persona_3 quanto segue: “Io ho sentito che c'era un testamento di . Non so dire di preciso Persona_1 dove l'ho sentito. A dire la verità, non saprei dire chi veramente me l'ha detto. Io il testamento non
l'ho mai visto. Io ho detto a che avevo sentito che aveva lasciato a lei la casa, CP_1 Per_1 penso, la casa dove abitava . Non ne ero sicuro al cento per cento, sono voci così che si Per_1 sentono, credo di averle sentite in piazza o fra amici. Insomma non lo so di preciso, perché io non mi sono mai interessato di queste cose”: dichiarazione, questa, che ha impedito financo di comprendere come (e quando e da parte di chi) sia stata originariamente “scoperta” l'esistenza del testamento per cui
è causa.
8.2. La teste del resto, sentita come testimone nel corso dell'udienza Testimone_2 dell'11.07.2024, ha dichiarato quanto segue: “Conoscevo perché abitavo in un Persona_1 condominio posto nella stessa via in cui lei abitava. Ci siamo conosciute un po' così, nella strada, perché io avevo un cane e lei pure. Quando passeggiavo con il cane mi capitava di incontrarla. Questo sarà accaduto più o meno nel 2010, più o meno. Poi io mi sono trasferita a vivere altrove, più o meno nel 2010, o nel 2013, più meno: non mi ricordo con precisione. Io e ci siano Persona_1
pagina 17 di 23 scambiate il numero di telefono, così per la strada, in un'occasione in cui c'eravamo incontrate a passeggio con i cani. Mi ricordo che lei mi ha dato un numero di telefono fisso e che anche il mio era un telefono fisso. Io avevo con me il mio zaino con dentro un foglietto e lì ho scritto il suo numero e poi il mio e le ho dato il foglietto con su il mio numero. Dopo essermi trasferita, mi è capitato di incontrare in paese, a LO. Non ci siamo viste per tanti anni e poi ci siamo Persona_1 incontrate per caso, in paese, credo nel 2016/2017. Dopo quell'incontro ci siamo sentite un po' più spesso, sempre al telefono. Un giorno mi ha telefonato e mi ha chiesto se potevo Persona_1
Per accompagnarla dal Notaio Questo è avvenuto nel 2018, credo il 18 marzo (…) Sono andata a prenderla davanti al capitello che c'è nella via in cui lei abitava (è una sorta di costruzione votiva).
Lei mi ha detto che mi avrebbe aspettato lì, perché non voleva farsi vedere dai suoi vicini (così lei mi ha detto). Arrivate allo studio del Notaio, siamo scese dalla macchina e siamo entrate nello studio, insieme. Io mi limitavo darle braccetto (…) Arrivate dal Notaio, ci siano sedute una accanto all'altra in una stanza, davanti al Notaio. In quel momento, ha scritto con le sue mani un Persona_1 testamento. Io non l'ho letto, ma ho visto che l'ha scritto”.
Si tratta di dichiarazione complessa, che rende innanzitutto difficile comprendere per quale ragione , volendo in tesi recarsi da un Notaio, abbia pensato di contattare la Persona_1
Granziero, cioè a dire una mera conoscente, che abitava altrove e che, di fatto, ella non vedeva da anni: una decisione assai anomala e che, a tutto voler concedere, conferma, per una volta ancora, che i processi decisionali di nel maggio del 2018 erano compromessi, nei termini sopra Persona_1 ampiamenti detti.
8.3. Parimenti non comprensibile risulta l'ulteriore decisione che la convenuta ha attribuito a la quale, secondo la sua prospettazione, avrebbe operato (di nascosto dai fratelli) Persona_1 per nominarla sua erede universale, salvo non renderle nota questa sua decisione (pur reputandola una figlia, secondo quanto si legge negli scritti difensivi della e costringerla, così, a venire per caso a CP_1 conoscenza del testamento, grazie a mere voci di paese.
La convenuta non ha poi chiaramente allegato come sarebbe venuta a conoscenza del CP_1 fatto che la avrebbe accompagnato dal Notaio (fatto che la convenuta Tes_2 Persona_1 ha riportato nella seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. depositata in data 26.04.2021, ivi facendo rinvio alla dichiarazione a firma della depositata sub doc. 19). La circostanza, in effetti, non Tes_2 può esserle stata riferita da , che in tesi non le mai parlato del testamento. E, d'altro canto, la Per_1 teste nel corso dell'udienza dell'11.07.2024 ha dichiarato di non aver “mai conosciuto Tes_2 CP_1
” e di averla “vista per la prima volta qui in udienza, quando sono stata intimata come teste la
[...]
pagina 18 di 23 prima volta” (si tratta dell'udienza del 22.11.2022)3.
Secondo quanto da lei stessa dichiarato, infine, la (che ha dichiarato di esser stata Tes_2
Per seduta accanto a in una stanza dello studio del Notaio mentre Persona_1 Per_1 redigeva il testamento innanzi al Notaio) non ha letto il testamento. Non è dunque dato comprendere come possa essersi diffusa in LO, prima della pubblicazione del testamento (avvenuta soltanto dopo la “scoperta” del testamento da parte della , la notizia della esistenza di un testamento con cui CP_1
aveva nominato propria erede Persona_1 CP_1
8.4. Posto, dunque, che i fatti che “circondano” la genesi e le vicende del testamento per cui è causa sono rimasti incerti all'esito del giudizio, in ragione delle allegazioni assai scarne e perplesse che la convenuta ha dedicato alla descrizione di tali fatti, in corso di causa ha attribuito per CP_1 contro grande rilevanza al fatto che avrebbe “fatto testamento” nello studio del Persona_1
Notaio - giungendo a proporre querela di falso avverso il verbale di pubblicazione del Persona_2 testamento, a rogito del medesimo Notaio, nella parte in cui il verbale segnala che la scheda testamentaria, in vista della pubblicazione, è stata esibita al Notaio da . CP_1
Ebbene, la querela di falso è stata dichiarata inammissibile con ordinanza del 09.06.2024, ove è stato in sintesi rilevato che la querela, nelle intenzioni della convenuta, era volta a provare una messe di fatti (segnatamente: che si sarebbe recata presso lo studio del Notaio con la Persona_1
; che lì avrebbe redatto e sottoscritto il testamento innanzi al Notaio, all'impiegata Tes_2 [...]
e a tale dr. ; che il Notaio “ad una prima analisi” non avrebbe “trovato” Parte_6 Per_6
incapace, poiché ella avrebbe risposto a “tutte le domande”; che il testamento Persona_1 sarebbe poi stato lasciato in deposito presso lo studio del Notaio;
che il testamento, prima del pubblicazione, non era stato dunque nella disponibilità della così nella querela di falso, alla pag. CP_1
9) del tutto estranei al contenuto oggettivo dell'atto impugnato e, per altro, in buona parte non allegati in corso di causa, né oggetto di offerta di prova.
Ciò detto, quel che va qui segnalato è che la convenuta lungo il corso del giudizio ha tentato di qualificare come “pubblico” il testamento per cui è causa, per il mero fatto che esso sarebbe stato redatto presso lo studio del Notaio - e tale sua intenzione è stata chiaramente esplicitata nella querela di falso, ove ha dedotto che si sarebbe “recata da sola dal notaio” e CP_1 Persona_1 avrebbe “rilasciato testamento pubblico, il che sarebbe un forte elemento di prova della capacità di testare, proprio per il fatto che il notaio se la avesse ritenuta manifestamente incapace non avrebbe acconsentito l'operazione” (atto di querela, pag. 9).
Ebbene, il tentativo della convenuta non può cogliere nel segno, poiché il testamento per cui è causa è un testamento olografo, come già rilevato – e da tanto discende che il Notaio Persona_2
(quand'anche si assumesse che il testamento è stato redatto nel suo studio) non ha ricevuto il testamento nelle forme di un testamento pubblico, non ha partecipato al “confezionamento” del testamento4 e non è stato chiamato nella propria veste di Pubblico Ufficiale ad “acconsentire” ad alcunché, né a valutare la capacità di intendere e di volere di Persona_1
La teste , a tal riguardo, ha dichiarato che “ha risposto a tutte le Tes_2 Persona_1 domande del Notaio” e che “il Notaio ha chiesto a il suo nome, la sua data di Persona_1 nascita, dove abitava: tutto quanto e lei sapeva tutto”. Da una simile dichiarazione, tuttavia, non può affatto desumersi che il Notaio abbia effettuato un accertamento in ordine alla capacità di Persona_1
di autodeterminarsi e di testare, né che egli abbia indagato la capacità di
[...] Persona_1 di comprendere il valore dei propri atti e delle loro conseguenze e di agire in modo consapevole, autonomo e responsabile (per parafrasare la giurisprudenza di legittimità sopra menzionata) - e, del resto, dello svolgimento di simili attività non v'è traccia in alcun atto o verbale a firma del Notaio5.
In conclusione, stabilire se abbia redatto un testamento olografo in uno Persona_1 studio notarile, o altrove, è irrilevante ai fini della presente decisione, dal momento che quello che è inequivocabilmente emerso all'esito del giudizio, sulla scorta della documentazione medica agli atti e della sua approfondita disamina da parte del CTU, è che alla data del 17.05.2018 , Persona_1 in ragione della propria infermità, era incapace di autodeterminarsi in maniera consapevole rispetto alla conclusione di un atto complesso, qual è un testamento.
*
9. In conclusione, ai sensi dell'art. 591, co. 2, n. 3 c.c. va disposto l'annullamento del testamento olografo del 17.05.2018 di , pubblicato in data 20.03.2019 per atto a Persona_1 rogito del Notaio in (Rep. n. 142.825, Racc. n. 33.584). Persona_2
9.1. In ragione della caducazione del testamento, l'eredità di (nata a Persona_1
PO in data 15.02.1947 e deceduta a Valdagno in data 19.10.2018) va devoluta ex lege.
Tanto accertato, diversamente da quanto richiesto dagli attori e dai convenuti tutti, la devoluzione dell'eredità della de cuius non va affatto disposta da questo Tribunale, poiché la devoluzione si produce ex lege.
La devoluzione ex lege dell'eredità della de cuius non risulta del resto contesa, tra gli attori e i convenuti , dal che discende la insussistenza di una situazione di contestazione, che sola Persona_1 potrebbe rendere necessaria (e dunque ammissibile) una pronuncia in ordine ai diritti successori di ciascuna delle parti - le quali, del resto, non hanno chiesto che si addivenga qui allo scioglimento della comunione ereditaria e alla divisione dei beni facenti parte del compendio relitto dalla de cuius
(nemmeno oggetto di tempestiva allegazione e offerta di prova).
9.2. L'esito del giudizio conduce infine al rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta la quale, perduta la qualifica di erede testamentaria di , non ha titolo Persona_1 per rivolgere nei confronti la domanda di restituzione delle somme di denaro Parte_1 indicate in comparsa di costituzione.
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10. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
va dunque condannata a rifondere a , e CP_1 Controparte_10 Controparte_11 Parte_2
in solido, le spese di lite che, in applicazione del D.M. n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo
[...] applicazione dei compensi in esso previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione, in giudizi di valore indeterminabile e di bassa complessità, nei valori medi), vanno liquidate in € 926,85 per esborsi6 ed in € 7.616,00 per compensi (importo da intendersi comprensivo anche dei compensi afferenti alla fase di mediazione, che per quanto consta dal relativo verbale si è compendiata in un solo incontro), oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. 6 € 545,00 per iscrizione a ruolo e contributo unificato + € 55,65 per spese documentate di notifica + € 32,20 per spese documentate afferenti al procedimento di mediazione + € 294,00 per spese di trascrizione. Non merita accoglimento l'istanza attorea di rifusione dell'importo di € 540,00 per “compensi per trascrizione a favore di CED Srl”, trattandosi di esborso non documentato e comunque superfluo ai sensi dell'art. 92, co. 1 c.p.c. pagina 21 di 23 va parimenti condannata a rifondere a , , CP_1 Controparte_4 Controparte_5
, , e in solido, le Controparte_6 Controparte_7 Controparte_3 Parte_7
spese di lite che, in applicazione del D.M. n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi in esso previsti quanto ai giudizi di valore indeterminabile e di bassa complessità, nei valori minimi – che si reputano congrui valutata l'attività difensiva svolta - per la fase di studio, introduttiva ed istruttoria e nei valori medi per la fase di decisione), vanno liquidate in € 5.261,00 per compensi
(importo da intendersi comprensivo anche dei compensi afferenti alla fase di mediazione, che per quanto consta dal relativo verbale si è compendiata in un solo incontro), oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
va infine condannata a rifondere a e , in solido, le spese di CP_1 Parte_3 Parte_4 lite che, in applicazione del D.M. n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo applicazione dei compensi in esso previsti quanto ai giudizi di valore indeterminabile e di bassa complessità, nei valori medi per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione), vanno liquidate in € 7.616,00 per compensi
(importo da intendersi comprensivo anche dei compensi afferenti alla fase di mediazione, che per quanto consta dal relativo verbale si è compendiata in un solo incontro), oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Le spese di vanno dichiarate irripetibili. Controparte_9
10.1. Le spese di consulenza tecnica, come liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di con obbligo di rimborso alle diverse parti del giudizio che le CP_1 hanno provvisoriamente anticipate.
10.2. va infine condannata a rifondere a , e CP_1 Controparte_10 Controparte_11
, in solido, le spese sostenute per l'assistenza tecnica nel corso dell'accertamento Parte_2 peritale, che vengono qui liquidate nell'importo di € 1.500,00, oltre accessori di legge, determinato ai sensi dell'art. 92, co. 1 c.p.c., risultando eccessivo (anche avuto riguardo al compenso liquidato in favore del CTU) il maggior compenso di € 3.000,00 oltre accessori di legge chiesto in pagamento dal
CT dr. Persona_7
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto a. n. R.G. 8556/2019:
1) annulla ai sensi dell'art. 591, co. 2, n. 3 e co. 3 c.c. il testamento olografo del 17.05.2018 di
, pubblicato in data 20.03.2019 per atto a rogito del Notaio in Persona_1 Persona_2 7 Tutti convenuti si sono costituiti in giudizio, ancorché in tempi differenti, con il patrocino del medesimo Persona_1 difensore, che ha poi depositato memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. unitarie, per tutti i propri assistiti. , in Controparte_3 vista della fase di decisione, ha conferito mandato ad un nuovo difensore (che sino ad allora aveva assistito l'attore), che ha proceduto per lei al deposito dei soli scritti conclusivi. Si ritiene che questa “modifica” nell'assetto della sua difesa non debba condurre ad un aggravio di spese a carico della convenuta CP_1 pagina 22 di 23 Per (Rep. n. 142.825, Racc. n. 33.584);
2) accerta e dichiara che l'eredità di (nata a [...] in data [...] e Persona_1 deceduta a Valdagno in data 19.10.2018) va devoluta ex lege;
3) condanna a rifondere a , e , in solido, CP_1 Controparte_10 Controparte_11 Parte_2 le spese di lite, liquidate in € 926,85 per esborsi ed in € 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) condanna a rifondere a , , , CP_1 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, e , in solido, le spese di lite, liquidate in Controparte_7 Controparte_3 Controparte_8
€ 5.261,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5) condanna a rifondere a e , in solido, le spese di lite, liquidate in € CP_1 Parte_3 Parte_4
7.616,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
6) dichiara irripetibili le spese di;
Controparte_9
7) pone definitivamente a carico di le spese di consulenza tecnica d'ufficio, con obbligo di CP_1 rimborso alle diverse parti del giudizio che le hanno provvisoriamente anticipate;
8) condanna a corrispondere a , e , in CP_1 Controparte_10 Controparte_11 Parte_2 solido, l'importo di € 1.500,00, oltre accessori di legge, a titolo di rimborso delle spese di assistenza tecnica.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2025
Il Giudice estensore dr.ssa Elisa Zambelli
Il Presidente dr. Massimiliano De Giovanni
pagina 23 di 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Soltanto nella memoria conclusiva di replica, ha genericamente dedotto di aver ricevuto la dichiarazione della CP_1
, di cui al suo doc. 19, “per mezzo di un'amica comune, che era a conoscenza del fatto che la sig.ra era Tes_2 Tes_2 stata la accompagnatrice della sig.ra ” (pag. 4): una “spiegazione” che, invero, finisce per rendere Persona_1 ancora più confusi i fatti. pagina 19 di 23 4 Lo stesso Notaio nella dichiarazione datata 25.01.2023 (la cui produzione da parte della convenuta è stata dichiarata inammissibile con ordinanza del 04.02.2023 e che viene qui esaminata per il solo fatto che ad essa la convenuta ha continuato a fare riferimento negli scritti difensivi conclusivi) non ha dichiarato di aver ricevuto un testamento pubblico (posto che una simile “dichiarazione” non avrebbe avuto alcun valore, dal momento che essa non avrebbe potuto
“trasformare” un testamento olografo in un testamento pubblico), avendo soltanto dichiarato che il testamento era stato lasciato “in deposito fiduciario” presso lo studio. 5 A tal riguardo, ha formulato nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. i soli capitoli di prova n. 13 (“in data CP_1 17.5.2018 la sig.ra ha depositato il testamento impugnato che si rammostra presso il Notaio in Persona_1
), che non veicola alcuna prova della capacità di testare della de cuius, e n. 20 (“nel maggio del 2018 la sig.ra Persona_2
ha redatto personalmente e autonomamente il testamento de quo impugnato”): capitolo inammissibile, in
Persona_1 quanto recante formulazione generica (il capitolo non indica infatti né quando, né dove il testamento sarebbe stato redatto) e valutativa (laddove dà conto di una redazione “autonoma” e “personale”). Parimenti inammissibile, come già dichiarato, il capitolo di prova n. 22 (“nei mesi di maggio e luglio del 2018 la sig.ra ha firmato entrambi gli atti,
Persona_1 testamento e procura speciale, in piena capacità di intendere e di volere”). La convenuta, anche in sede di precisazione Pe delle conclusioni, ha insistito per sentire il Notaio come testimone “a chiarimento dei fatti di causa”. Vero è, tuttavia, che quelli ora indicati sono i capitoli di prova formulati dalla convenuta sul profilo qui in esame e che, in ogni caso, il Notaio non ha svolto alcun accertamento della capacità a testare di , non avendo ricevuto un
Persona_1 testamento pubblico. Circostanza, questa, dirimente e che rende superflui gli (irrituali) “chiarimenti” sollecitati dalla convenuta. Se, poi, si considera che la convenuta nel corso dell'udienza del 11.07.2024 ha chiesto l'escussione del Notaio Pe sui capitoli di prova n. 11/14 (che vertono esclusivamente sul “deposito” del testamento presso lo studio del Notaio, da parte di , ivi condotta dalla ), si ha conferma del fatto che l'escussione del Notaio sarebbe
Persona_1 Tes_2 stata inutile per la “verifica” della circostanza che qui rileva: la capacità di testare di .
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