Decreto cautelare 23 luglio 2016
Ordinanza cautelare 29 settembre 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 29/09/2016, n. 4216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4216 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/09/2016
N. 06072/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6072 del 2016, proposto da:
Ideal Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Tozzi, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria Sezionale del Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
contro
Comune di Napoli, in persona del sindaco in carica , rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Ricci, Fabio Maria Ferrari, Antonio Andreottola, con domicilio eletto presso Nicola Laurenti in Roma, via Francesco Dente, 50/A;
Autorita' Portuale di Napoli in persona del legale rappresentante non costituito in giudizio;
per la riforma dell’ordinanza cautelare del T.A.R. CAMPANIA NAPOLI, SEZIONE VII, n. 1202/2016, resa tra le parti, concernente un ordine di demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2016 il Cons. Sandro Aureli e uditi per le parti gli avvocati Luca Tozzi, Nicola Laurenti su delega dell'avvocato Bruno Ricci,;
Precisato, alla luce dei rilievi emersi in questa udienza cautelare, che non rientrano nel provvedimento demolitorio contestato le opere e le strutture fisse non realizzate da parte appellante se ed in quanto eseguite da oltre vent’anni.
Ritenuto, in disparte da quanto precede, che l’istanza cautelare non appare sorretta da profili di fondatezza
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
Respinge l'appello (Ricorso numero: 6072/2016).
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.000,00.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Sandro Aureli, Consigliere, Estensore
Fabio Franconiero, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere
Alessandro Maggio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sandro Aureli | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO