Sentenza breve 11 marzo 2026
Ordinanza collegiale 13 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 11/03/2026, n. 4504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4504 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04504/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15492/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15492 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del verbale n. -OMISSIS- di prot. del 26 novembre 2025 della Commissione di riesame per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, notificato a mezzo pec il 28 novembre 2025, con il quale è stato confermato il giudizio già emesso con il verbale n. -OMISSIS- del 7 novembre 2025; - del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. -OMISSIS- del 1 7 novembre 2025, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato “INIDONEO” al “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale” in quanto “Presenta IMC>30 (30,4) (Lettera A – Morfologia Generale – Costituzione Somatica) Condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall’art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante “Direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare”; - degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione di riesame per gli accertamenti psico-fisici e sulla base dei quali è stato confermato il giudizio già emesso con il verbale n. -OMISSIS- del 7 novembre 2025; - degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi i verbali e gli accertamenti medici afferenti all’accertamento dei parametri fisici nel concorso in oggetto; - ove occorra e per quanto di ragione, dell’art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, concernente le “Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare”; - ove occorra e per quanto di ragione, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell’art. 11, comma 1, 2° cpv., del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “L’idoneità psicofisica dei candidati sarà accertata con le modalità previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalità previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale 4 giugno 2014, citate nelle premesse” nonché dell’art. 11, comma 6, 2° cpv., del bando di concorso, nella parte in cui dispone che il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici “è definitivo, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della 2 visita. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.”; - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale”; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente. E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO del diritto dell’odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. NI NN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato
- che il ricorrente -OMISSIS- ha partecipato al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale”, presentando domanda per i 1.465 posti di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso, riservati ai “cittadini italiani, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del decreto legislativo n. 66 del 2010”;
- che è stato dichiarato inidoneo essendogli in quanto “ Presenta IMC>30 (30,4) (Lettera A – Morfologia Generale – Costituzione Somatica) Condizione contemplata quale causa di non idoneità
al servizio militare dall’art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante “Direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare ”;
- che il ricorrente ha dedotto l’illegittimità di tali atti e ne ha chiesto l’annullamento, con vittoria di spese del giudizio, da distrarre in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
- che si è costituito il Ministero intimato, con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
- che, con ordinanza n. -OMISSIS-del 7 gennaio 2026, il Collegio ha disposto verificazione, affidandone l’esecuzione alla Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare;
- che l’Organo verificatore ha depositato relazione, in data 5 febbraio 2026, con la quale ha accertato
l’idoneità del ricorrente;
- il ricorrente ha prodotto memoria;
- che nella camera di consiglio del 4 marzo 2026 il Collegio ha comunicato alle parti di riservarsi di definire il giudizio con sentenza in forma semplificato, non risultando ancora approvata la graduatoria relativa all’aliquota per i 1.465 posti di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso e ha assegnato la causa in decisione;
Considerato
- che l’Organo verificatore ha accertato l’idoneità del ricorrente, sotto il profilo psico-fisico, ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale;
- che il Collegio non ha motivo di discostarsi dall’accertamento della Commissione medica, condotto con rigoroso metodo scientifico e all’apparenza esente da profili di illogicità o irrazionalità;
- che, visto l’esito positivo della verificazione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di inidoneità impugnato;
- che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo;
- che le spese di verificazione devono essere poste a carico del Ministero della Difesa e che deve reputarsi congrua la relativa liquidazione nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), richiesta dall’Organo verificatore, da corrispondersi secondo le modalità indicate dal medesimo Organo nella nota allegata alla relazione di verificazione, depositata in atti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di inidoneità impugnato.
Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, al pagamento in del ricorrente di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa se dovuti e altri accessori di legge.
Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, al pagamento delle spese di verificazione, che liquida nell’importo di euro 500,00 (cinquecento/00), da corrispondersi in favore dell’Organo verificatore con le modalità indicate in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI NN, Presidente, Estensore
Claudio Vallorani, Consigliere
Gianluca Amenta, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NI NN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.