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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/09/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2495/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...] (Avv. BELLOTTA Parte_1
FEDERICA);
E
, nata a [...], in data [...] (Avv. LO BELLO Controparte_1
GIOVANNI);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Non si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 14-16/07/2020, succesivamente modificato con sentenza n. 1366/2025 dei 26-27/03/2025;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, ovvero:
“- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
12/09/1998 e trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Palermo anno 1998 atto n. 96-PII- S.A Vol.2162;
- Confermare le condizioni di cui al procedimento di modifica RG n. 9390/24 come definito in sentenza n. 1366/25 del 27/03/25;
- Per l'effetto disporre che il sig. sia onerato del versamento mensile a titolo di Pt_1 contributo per il mantenimento della figlia , maggiorenne ma non ancora Per_1 autonoma,pari a 200,00 euro mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, ulteriormente specificando che tale contributo economico cesserà automaticamente nel caso in cui la figli dovesse trovare un'occupazione; CP_2
- Disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello stato civile di Palermo, affinchè provveda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PALERMO, in data 12/09/1998, da , nato a Parte_1
PALERMO in data 22/12/1975 e da , nata a PALERMO in [...] Controparte_1
05/06/1976, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 96, parte II, serie
A, dell'anno 1998, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
15/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore Dott.ssa Donata D'Agostino e dal Presidente Dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2495/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...] (Avv. BELLOTTA Parte_1
FEDERICA);
E
, nata a [...], in data [...] (Avv. LO BELLO Controparte_1
GIOVANNI);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Non si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 14-16/07/2020, succesivamente modificato con sentenza n. 1366/2025 dei 26-27/03/2025;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, ovvero:
“- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
12/09/1998 e trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Palermo anno 1998 atto n. 96-PII- S.A Vol.2162;
- Confermare le condizioni di cui al procedimento di modifica RG n. 9390/24 come definito in sentenza n. 1366/25 del 27/03/25;
- Per l'effetto disporre che il sig. sia onerato del versamento mensile a titolo di Pt_1 contributo per il mantenimento della figlia , maggiorenne ma non ancora Per_1 autonoma,pari a 200,00 euro mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, ulteriormente specificando che tale contributo economico cesserà automaticamente nel caso in cui la figli dovesse trovare un'occupazione; CP_2
- Disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello stato civile di Palermo, affinchè provveda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 396/2000.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PALERMO, in data 12/09/1998, da , nato a Parte_1
PALERMO in data 22/12/1975 e da , nata a PALERMO in [...] Controparte_1
05/06/1976, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 96, parte II, serie
A, dell'anno 1998, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
15/09/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore Dott.ssa Donata D'Agostino e dal Presidente Dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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