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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/12/2025, n. 3671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3671 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3131/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice unico dott. Paola Matteucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato a mezzo pec in data 8 marzo 2021 da: in persona dell'Amministratore Unico con sede in Parte_1 Parte_2
Bologna, Via Filippo Antolini n. 11, C.F. P.IVA_1 rappresentata e difesa, in forza di mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avvocato Gianluca Della Giovampaola e dall'avvocato Simona Casarini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bologna, Piazza Minghetti n. 3 nei confronti di: in persona dell'Amministratore Unico dott. , con sede in Controparte_1 CP_2 CP_3
Milano, Via Vittorio Battelloni n. 2, C.F. , e per essa quale procuratrice P.IVA_2 CP_4 giusta procura speciale n. 26143 Rep. Notaio in Milano, C.F. Per_1 P.IVA_3 rappresentata e difesa, in forza di mandato allegato al ricorso per ingiunzione, dall'avvocato Marco
Pesenti e dall'avvocato Francesco Concio ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bologna,
Via Farini 9
in punto a: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratto bancario;
piano di risanamento.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 26 settembre 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 16 parte opponente: anche in via istruttoria, come da foglio depositato all'udienza del 26 settembre 2024, poi non depositato telematicamente;
tali conclusioni risultano comunque riportate come segue alle pagine 12-13 della comparsa conclusionale dell'opponente (con la precisazione che le parti infra sottolineate sono -innocuamente- diverse rispetto al foglio cartaceo):
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Accertata la sussistenza e la piena validità del piano di risanamento ex art. 67, 3° comma lettera d) della Legge Fallimentare, ritenere infondata, sia in fatto che in diritto, la pretesa creditoria della società in persona del suo rappresentante legale pro-tempore - e per essa quale Controparte_1 procuratrice, la società in persona del suo rappresentante legale pro-tempore - per l'attuale CP_4 inesigibilità del credito, così come richiesto e, conseguentemente, dichiarare nullo ed inefficace il
Decreto Ingiuntivo in questa sede opposto n. 6234/2020 - R.G. 15337/2020, emesso dal Tribunale di
Bologna in data 22/12/2020, e per l'effetto revocarlo e/o annullarlo.
Con vittoria di spese e compensi legali del presente procedimento, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014, e successive modificazioni, all'I.V.A. ed alla C.P.A., come dovute per legge.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi dell'accertata fondatezza della pretesa creditoria della società
con conferma del Decreto Ingiuntivo in questa sede opposto n. 6234/2020 - Controparte_1
R.G. 15337/2020, emesso dal Tribunale di Bologna in data 22/12/2020, voglia condannare la società
in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, al pagamento a favore della Parte_1 società - e per essa quale procuratrice, la società in persona del suo Controparte_1 CP_4 rappresentante legale pro tempore - delle somme che risulteranno di giustizia, dedotti comunque gli importi versati nelle more del presente procedimento dalla società opponente, pari a complessivi €
350.000,00 (euro trecentocinquantamila/00) - come risulta dalla relativa documentazione prodotta in atti comprovante gli avvenuti versamenti per il suddetto complessivo importo (cfr. allegati alla memoria ex art. 183 6° comma n. 1 c.p.c., alla nota di deposito del 22/09/2022 e alla nota di deposito del 26/09/2024) - in esecuzione e regolare adempimento del piano di risanamento de quo ex art. 67, 3° comma lettera d) della Legge Fallimentare.
Con spese e compensi legali del presente procedimento, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014, e successive modificazioni, all'I.V.A. ed alla C.P.A., come dovute per legge, integralmente compensati tra le parti o, in ulteriore subordine, anche solo parzialmente compensati. pagina 2 di 16 IN VIA ISTRUTTORIA
Voglia rimettere la causa in istruttoria, ammettendo tutti i mezzi istruttori tempestivamente richiesti, di cui alla memoria autorizzata ex art. 183, 6° comma c.p.c. n. 2, alla quale ci si riporta in toto intendendola qui integralmente trascritta, con l'ammissione della prova testimoniale e dell'interrogatorio formale di parte avversa, essendo tutte le prove ivi dedotte ammissibili e rilevanti al fine della decisione”.
parte convenuta: come da foglio depositato telematicamente in data 25 settembre 2024 e quindi:
“Nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n.
6234/2020 emesso dal Tribunale di Bologna con riferimento alla minor somma di euro 2.071.545,37.
In via subordinata:
-nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la al pagamento, in favore della convenuta opposta, Parte_1 dell'importo di € 2.071.545,37 oltre interessi di mora al tasso convenzionale dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In via istruttoria: ci si oppone a tutte le avverse istanze per le ragioni già spiegate.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M.
147/2022”.
FATTO E DIRITTO
A)
(e per essa quale procuratrice ) conseguiva dal giudice unico del Controparte_1 CP_4
Tribunale intestato, nei confronti di il decreto ingiuntivo provvisoriamente Parte_1 esecutivo n. 6234/2020 ING. per la somma di euro 2.421.545,37 oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Esponeva:
-che la somma oggetto di domanda originava da esposizione debitoria attinente a contratto di apertura di credito in conto corrente ai sensi dell'art. 38 UB (con garanzia ipotecaria rilasciata dal terzo poi Rainbow s.r.l. per euro 3.250.000,00) stipulato da con la Cassa di CP_5 Parte_1
pagina 3 di 16 Risparmio di Rimini SPA per 2,5 Milioni di euro con atto pubblico in data 18 luglio 2006 n. 104225 Per_ Rep. Notaio in Bologna;
-che il credito vantato le era stato ceduto dalla Cassa di Risparmio di Rimini in forza di contratto di cessione di crediti del 6 dicembre 2017.
proponeva opposizione con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 8 Parte_1 marzo 2021.
Invocava il piano di risanamento “sottoscritto” con la Cassa di Risparmio di Rimini in data 15 novembre 2012 ex art. 67 co. 3 lett. d) L.F. dalla medesima e da altre società Parte_1
“collegate a vario titolo, ma senza costituire ai fini civilistici un gruppo societario”; deduceva che il piano era stato accettato dalla come desumibile dalla sua lettera in data 6 agosto 2013. CP_6
Evidenziava che da ultimo nel giugno 2017 era stato sottoposto alla l'aggiornamento del piano CP_6 di risanamento con proiezione della sua durata fino al 2025; peraltro la in data 29 novembre CP_6
2017 in via del tutto arbitraria e illegittima aveva chiesto a tutte le società coinvolte fra cui la restituzione di tutte le somme dovute, richiamando un saldo debitore non Parte_1 autorizzato, in spregio all'accordo in precedenza raggiunto in forza del quale l'effettiva esposizione debitoria era da considerarsi quella cristallizzata nel piano;
soltanto sette giorni dopo era stata formalizzata la cessione dei crediti in blocco dalla a . Seguivano carteggi e contatti CP_6 CP_1 finalizzati a pervenire a una soluzione bonaria, non raggiunta. Tutto ciò faceva emergere condotte di controparte contrarie ai principi di correttezza e buona fede.
A dire dell'opponente, il decreto ingiuntivo opposto andava revocato stante la inesigibilità del credito vantato dalla cessionaria: la aveva concesso ad “una dilazione dei termini di CP_6 Parte_1 rientro almeno sino alla fine dell'anno 2021, accettando, inoltre, tacitamente anche l'ulteriore prolungamento del piano di risanamento fino al 2025”.
Infine, l'opponente si dichiarava disponibile a effettuare i pagamenti di quanto convenuto nel piano di risanamento per gli anni 2017,2018,2019,2020 e cioè complessivi euro 200.000,00 (euro 50.000 all'anno x 4 anni).
Concludeva quindi come segue:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Bologna adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
IN VIA PRELIMINARE
Sospendere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 6234/2020 - R.G. 15337/2020, emesso dal Tribunale di Bologna in data 22/12/2020, sussistendone gravi motivi per l'infondatezza e pagina 4 di 16 l'illegittimità delle pretese avversarie - come dedotti in narrativa e ampiamente comprovati da tutta la documentazione prodotta (cfr. doc. 3 - 22) – non sussistendone i presupposti per la sua emissione in forma immediatamente esecutiva, o In subordine, sospendere parzialmente la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo in questa sede opposto limitatamente all'importo di € 2.221.545,37 (…), permanendo quindi la provvisoria esecutività solamente per l'inferiore importo di € 200.000,00 (euro duecentomila/00), somma che si rende comunque disponibile sin da ora a versare, Parte_1 conformemente a quanto convenuto nel piano di risanamento de quo, che negli ultimi 4 anni è stata impossibilitata ad effettuare esclusivamente a causa dei comportamenti ostruzionistici ed antigiuridici tenuti dalla e dalla successiva sua cessionaria come esposto in Controparte_7 Controparte_1 narrativa e ampiamente documentato.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Ritenere infondata, sia in fatto che in diritto, la pretesa creditoria della società Controparte_1 in persona del suo rappresentante legale protempore - e per essa quale procuratrice, la società in persona del suo rappresentante legale pro-tempore - per l'attuale inesigibilità del CP_4 credito, così come richiesto e, conseguentemente, dichiarare nullo ed inefficace il Decreto Ingiuntivo in questa sede opposto n. 6234/2020 - R.G. 15337/2020, emesso dal Tribunale di Bologna in data
22/12/2020, e per l'effetto revocarlo e/o annullarlo.
Con vittoria di spese e compensi legali del presente procedimento, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014, e successive modificazioni, all'I.V.A. ed alla C.P.A., come dovute per legge.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
Accertata la sussistenza e la piena validità del piano di risanamento ex art. 67, 3° comma lettera d) della Legge Fallimentare, di cui la società … era pienamente e perfettamente a Controparte_1 conoscenza, ritenuto che la società opponente risulta attualmente debitrice di parte Parte_1 opposta solamente della somma indicata nel piano di risanamento de quo non corrisposta, ovvero €
50.000,00 (euro cinquantamila/00) per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, e così complessivamente € 200.000,00 (euro duecentomila/00), importo che la società si è Parte_1 sempre comunque mostrata disponibile a versare alla società opposta ma che quest'ultima, invece, nelle more dovute alle sue ingiustificate contestazioni del piano di risanamento - perduranti per quasi
4 anni - si è sempre rifiutata di accettare nell'evidente strumentale tentativo di cercare in tutti i modi di
“negare” l'esistenza e la piena validità del piano di risanamento concordato e concesso all'opponente dalla , cedente del credito alla società Voglia, per l'effetto - Controparte_7 Controparte_1 previa declaratoria di nullità ed inefficacia del Decreto Ingiuntivo in questa sede opposto n. 6234/2020 pagina 5 di 16 - R.G. 15337/2020, emesso dal Tribunale di Bologna in data 22/12/2020, e sua conseguente revoca e/o annullamento - condannare la società in persona del suo rappresentante legale pro- Parte_1 tempore al pagamento a favore della società - e per essa quale procuratrice, la Controparte_1 società in persona del suo rappresentante legale pro-tempore – della somma complessiva CP_4 di € 200.000,00 (euro duecentomila/00), oltre gli interessi legali su ciascuna singola rimessa annuale concordata di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00), decorrenti dalle scadenze annuali delle singole rimesse dovute (31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019 e 31/12/2020) sino al saldo effettivo.
Con spese e compensi legali del presente procedimento, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014, e successive modificazioni, all'I.V.A. ed alla C.P.A., come dovute per legge, integralmente compensati tra le parti o, in ulteriore subordine, anche solo parzialmente compensati”.
La causa veniva assegnata al Giudice Onorario dott. Giuseppina Annalisa Benenati.
La convenuta (e per essa quale procuratrice ), costituitasi in data Controparte_1 CP_4
16 giugno 2021, contestava l'unico motivo di opposizione avverso, evidenziando:
-che non esisteva alcun documento “attestante l'effettiva formalizzazione dell'accordo di risanamento
e l'effettiva sottoscrizione dello stesso da parte della se non la comunicazione del 6/8/2013 con CP_6 cui la Cassa di Risparmio di Rimini portava a conoscenza del < > l'avvenuta Parte_3 delibera positiva delle richieste di modifica dell'accordo originario formulate con comunicazione del
2/4/2013”;
-che nel giugno 2017 il proponeva alla un aggiornamento del piano di Parte_3 CP_6 rientro del 2013; con tale documento, la stessa dava atto di avere una esposizione Parte_1 debitoria al 31.12.2026 di euro 2.420.000,00;
-che nessuna adesione proveniva dalla CP_6
-che, a tutto voler concedere, nel 2017 si era determinato l'inadempimento degli impegni assunti da nel 2013 (poiché non era stata attuata la fusione inversa tra e Parte_1 Parte_1
Rainbow);
-che in ogni caso il piano di risanamento comporta unicamente l'esenzione da azioni revocatorie in caso di fallimento, rispetto a operazioni poste in essere in esecuzione del piano stesso;
si tratta quindi, per il resto, di un semplice piano di rientro.
Concludeva quindi come segue:
pagina 6 di 16 “In via preliminare: concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto n. 6234/2020 del Tribunale di Bologna, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
concedere termine per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria.
In via principale: confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 6234/2020 del Tribunale di Bologna e respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto inammissibili, infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti;
in ogni caso, accertato il credito di Controparte_1 condannare la al pagamento della somma di € 2.421.545,37 o comunque di quella Parte_1 diversa che risulterà dovuta, maggiorata di interessi al tasso legale dalla data dell'ingiunzione di pagamento al saldo effettivo.
…
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M.
55/2014. …”.
All'udienza ex art. 183 c.p.c. del 17 giugno 2021 il Giudice Onorario effettuava rinvio per medesimi incombenti al 15 luglio 2021, udienza poi differita al 22 luglio 2021.
All'udienza del 22 luglio 2021:
-le parti deducevano come a verbale;
-il Giudice Onorario: sospendeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla minor somma di euro 2.221.545,37; assegnava a termine di gg 15 per la CP_1 presentazione della domanda di mediazione obbligatoria;
fissava udienza di prosecuzione (per la verifica dell'esito della mediazione) in data 18 gennaio 2022.
In data 3 novembre 2021 la scrivente Giudicante subentrava quale Istruttore nel ruolo della dott.
e quindi anche nella causa intestata. Per_3
All'udienza del 18 gennaio 2022 svoltasi avanti alla scrivente Giudicante:
-i Difensori delle parti davano atto dell'esito negativo della procedura di mediazione e chiedevano la concessione dei termini ex art. 183/6 c.p.c.;
-venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. (con decorrenza dal
2 maggio 2022 compreso) e fissata udienza di prosecuzione in data 22 settembre 2022.
Le parti depositavano le memorie entro i termini perentori assegnati. pagina 7 di 16 All'udienza del 22 settembre 2022:
-le parti deducevano come a verbale;
-parte opponente produceva documentazione sopravvenuta;
-attesa la maturità della causa per la decisione, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni in data 14 novembre 2023.
Con ordinanza emessa in data 10 novembre 2023 la causa era differita al 26 settembre 2024 per medesimi incombenti, per esigenze di ruolo.
All'udienza del 26 settembre 2024:
-le parti deducevano come a verbale e concludevano come in epigrafe;
-parte opponente produceva documentazione sopravvenuta;
-la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini massimi per il deposito di conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Le parti depositavano gli scritti conclusivi entro i termini assegnati.
Parte opponente produceva ulteriore documentazione (da 1 a 3) con la comparsa conclusionale;
parte convenuta nella memoria di replica eccepiva la inammissibilità di tali produzioni.
B)
L'opposizione è infondata e va rigettata, per le seguenti ragioni.
1.
1.a.
Preliminarmente si rileva che , attrice sostanziale, mediante il foglio di precisazione delle CP_1 conclusioni depositato telematicamente il 25 settembre 2024 ha segnalato che alla propria mandataria
è subentrata sempre quale mandataria . CP_4 Parte_4
pagina 8 di 16 nulla ha prodotto sul punto, ma la circostanza è irrilevante poiché eventuali subentri nella CP_1 posizione della mandataria non incidono in alcun modo sulla materia del contendere, né tantomeno sulla legittimazione sostanziale sussistente incontestatamente in capo a . CP_1
Costituisce quindi un fuor d'opera quanto osservato dall'opponente a pagina 6 della Parte_1 memoria di replica, laddove ipotizza addirittura un difetto di rappresentanza ex art. 182 c.p.c.
1.b.
L'opponente alle pagine 7-8 della comparsa conclusionale ha svolto deduzioni del Parte_1 tutto nuove rispetto alle caratteristiche della società , prospettandone con piglio critico la CP_1 qualità di società veicolo e quant'altro ivi dedotto;
sul punto l'opponente ha prodotto i documenti 2 e 3
e ha persino invocato le risultanze di un servizio televisivo RAI con tanto di link.
Ovviamente nella memoria di replica (pagine 4-5) ha stigmatizzato i nova così introdotti, CP_1 eccependone la inammissibilità.
E in effetti tali documenti (link compreso) e argomenti sono inammissibili in quanto tardivi.
Se l'opponente per spirito critico voleva “demolire” le caratteristiche societarie di , poteva CP_1
e doveva farlo sin da subito;
ferma la completa irrilevanza ai fini del decidere degli argomenti spesi ex post e in modo inconferente da a detrimento di Parte_1 CP_1
Infine, va dichiarata la inammissibilità per tardività del documento 1, anch'esso prodotto da con la comparsa conclusionale. Parte_1
2.
Con un unico motivo di opposizione assume la inesigibilità del credito oggetto di Parte_1 ingiunzione, vantato da quale (pacifica) cessionaria in blocco dalla CP_1 Controparte_8
.
[...]
L'inesigibilità a dire dell'opponente deriverebbe dal fatto che fra e la prima Parte_1 CP_6 della cessione dei crediti in blocco dalla NC a , si era perfezionato un piano di CP_1 risanamento dal quale inopinatamente la NC si sarebbe sfilata (intimando con racc. a.r. 29 novembre pagina 9 di 16 2017 il pagamento dell'intero debito maturato: doc. 11 opponente) appena pochi giorni prima di dare corso alla cessione di crediti in blocco a (cessione perfezionatasi con contratto in data 6 CP_1 dicembre 2017: documenti 3,8 e da 10 a 12 monitorio).
Ciò costituirebbe palmare violazione del piano di risanamento, integrerebbe mala fede e non correttezza e osterebbe al soddisfacimento del credito qui vantato da , fatta eccezione per CP_1 quanto sta facendo pervenire annualmente e spontaneamente a (50.000 Parte_1 CP_1 euro all'anno dal 2017) invocando il piano di risanamento.
L'assunto dell'opponente non può essere condiviso.
L'articolo 67 della Legge Fallimentare (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie) è del seguente tenore:
“Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1. gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;
2. gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
3. i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4. i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645 bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale pagina 10 di 16 dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria;
un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano;
il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio;
in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo;
il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182 bis, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario;
sono salve le disposizioni delle leggi speciali”.
Dunque, come esattamente fatto notare da , il piano di risanamento non costituisce una CP_1 panacea che muta qualità e quantità del credito maturato nei confronti di . Parte_1
Semplicemente, il piano di risanamento -che sia stato impostato in ossequio ai criteri dettati dall'articolo 67 L.F., e di tale valutazione semmai si occuperà il curatore qualora Parte_1
pagina 11 di 16 fallisca- costituisce un “ombrello” che metterà al riparo da eventuali azioni Parte_1 revocatorie intentate dal curatore.
Ergo, il piano di risanamento non è idoneo a incidere sul credito vantato a monte dalla poi CP_6
, qui incontestato. CP_1
Si tratta di credito poggiante sul contratto di apertura di credito in conto corrente ai sensi dell'art. 38
UB (con ipoteca di euro 3.250.000 iscritta su beni immobili di proprietà della società poi CP_5
Rainbow s.r.l. facente parte del c.d. ”) stipulato dalla Cassa di Risparmio di Parte_3
Rimini con mediante atto pubblico notarile in data 18 luglio 2006 n. 104225 Rep. Parte_1
Per_ Notaio di Bologna (docc.
4-5 monitorio), avente ad oggetto la somma di 2,5 milioni di euro.
Il debito di risulta attestato dall'estratto ex art. 50 UB di cui al documento 6 Parte_1 monitorio, e alla data del 30 settembre 2017 ammontava (al lordo delle spese di chiusura e interessi) a euro 2.421.545,37 somma che corrisponde esattamente all'importo ingiunto.
Libera poi la di cedere i propri crediti in blocco (compreso quello maturato nei confronti di CP_6
) con contratto in data 6 dicembre 2017, per la semplice ragione che il piano di Parte_1 risanamento (avendo unicamente gli effetti prima delineati) non ha la possibilità di inibire alla NC creditrice scelte operative e gestionali quali appunto una cessione in blocco.
Vi è da aggiungere che il piano di risanamento trae origine dalla scelta della (risalente all'aprile CP_6
2012 cioè a circa 6 anni dopo la stipula del contratto di apertura di credito con ipoteca) di non rinnovare la linea di credito ad (doc. 9 monitorio, missiva 20.4.2012). Parte_1 CP_7
A quel punto , gestita da al pari di tutte le altre società del c.d. Parte_1 Parte_2
”, decideva di tamponare la situazione facendo predisporre da un professionista il Parte_3 piano di risanamento ex art. 67 L.F. di cui al documento 3 opponente, datato 15 novembre 2012.
Non a caso lo stesso professionista incaricato definisce “piano di rientro” il piano di risanamento: il debito c'era e permaneva nella sua interezza e qualità a carico di , semplicemente Parte_1
offriva alla modalità diverse per adempiere;
si badi che a pagina 9 del piano di Parte_1 CP_6 risanamento lo stesso professionista incaricato dava atto di un debito di (a fronte del Parte_1 rapporto di conto corrente per cui è causa) “pari a euro 2.513.000,00”.
La natura di piano di rientro, inidonea a incidere su qualità e quantità del credito della non può CP_6 dirsi inficiata dalle “Informazioni presenti nell'archivio della Centrale dei Rischi” al dicembre 2013 invocate dall'opponente per dire che la NC avrebbe preso atto della nuova natura del proprio credito pagina 12 di 16 per effetto del piano di risanamento, quale “nuovo” credito “non contestato” a fronte della operata
“ristrutturazione” (doc. 8 opponente).
E' evidente che si tratta di mere appostazioni diffuse dalla NC d'Italia al fine di rendere manifeste le esposizioni delle società utilizzatrici di linee di credito;
tali appostazioni non sono idonee a influire sui rapporti sostanziali in essere a quella data (apertura di credito su conto corrente con garanzia ipotecaria, nella fattispecie qui di interesse).
Poi, già nel 2013 delineava modifiche al piano di risanamento del 2012, indicate Parte_1 come “necessarie per garantire un migliore rientro” (doc. 6 opponente); tale qualificazione (ribadita al punto 2 pag. 1: “Predisposizione entro il 31/10/2013 delle operazioni societari necessarie a garantire il rientro complessivo delle esposizioni …”) corrobora la vera natura del piano di risanamento, a valere quale piano di rientro e (in prospettiva del denegato fallimento di ) quale “ombrello” Parte_1 rispetto ad un'azione revocatoria eventualmente da intentarsi dal curatore.
In tale contesto, va correttamente intesa la missiva in data 6 agosto 2013 inviata dalla Cassa di
Risparmio di Rimini ad e alle altre società del c.d. tutte gestite Parte_1 Parte_3 dal (cui parimenti era indirizzata la missiva): la letta la proposta di modifica al piano Pt_2 CP_6 di risanamento / piano di rientro, la riteneva pertinente “al fine di garantire un miglior rientro dell'esposizione debitoria …” e la esecuzione effettiva del piano di risanamento;
va escluso che con tale laconica missiva possa dirsi perfezionato un accordo sostitutivo dell'unico contratto in essere tra le parti a quella data e cioè il contratto di apertura di credito in conto corrente garantito da ipoteca;
è inimmaginabile, e contrario a qualsivoglia prassi bancaria, che una NC a fronte di società esposte per svariati milioni di euro si possa limitare a utilizzare una risicata paginetta per generare un supposto nuovo accordo contrattuale;
la NC vista la esposizione cercò semplicemente di consentire alle debitrici di proseguire nello sforzo titanico di corrodere il monte debiti.
Nel corso dei successivi anni la teneva monitorato il rientro, via via adattato da CP_6 Parte_1
e dalle altre società del Gruppo (documenti 9,10 opponente).
Con la precisazione che, nella relazione di aggiornamento del piano di risanamento per l'anno 2017, il professionista incaricato dava atto a pagina 9 della esistenza al 31.12.2016 di un “saldo debitore” a carico di pari a euro 2.420.000,00 del tutto in linea con la somma poi ingiunta (doc. 3 Parte_1 convenuta).
pagina 13 di 16 Infine, una volta risultato insuperabile l'inadempimento anche del piano di rientro, legittimamente la nel novembre 2017 ha receduto dal rapporto di conto corrente, intimando ad il CP_6 Parte_1 pagamento dell'intero importo dovuto, cui ovviamente mai aveva rinunciato.
Il recesso risulta giustificato non solo a fronte della enorme esposizione debitoria del c.d.
[...]
e specificatamente di , ma altresì a fronte del fatto (pacifico) in forza del Parte_3 Parte_1 quale mai ha dato corso alla fusione inversa con Rainbow, “promessa” a pagina 10 Parte_1 del piano di risanamento del 15 novembre 2012, a dimostrazione ulteriore della impossibilità per di far fronte al proprio consistente debito mediante il pagamento pronto e integrale Parte_1 della somma dovuta.
Con buona pace dell'assunto dell'opponente in forza del quale sia la sia avrebbero CP_6 CP_1 violato i principi di correttezza e buona fede.
In tale contesto, si prende atto che in corso di causa (e comunque dopo il Parte_1 provvedimento con il quale all'udienza del 22 luglio 2021 è stata concessa la provvisoria esecutorietà parziale al decreto ingiuntivo opposto) ha deciso di effettuare pagamenti parziali a CP_1 documentati come in atti per euro 350.000,00 (documento 1 memoria 1 opponente;
documento 1 opponente depositato il 23 settembre 2022; documenti 1 e 2 depositati dall'opponente in data 26 settembre 2024).
Ma tali pagamenti non incidono minimamente sulla fondatezza ed esigibilità della pretesa di
. CP_1
Da tutto ciò deriva l'infondatezza dell'opposizione, che va rigettata.
3.
Gli argomenti esposti sono dirimenti e rendono irrilevanti le istanze istruttorie insistite dalla parte opponente in sede di precisazione delle conclusioni, con richiamo di quanto richiesto mediante la memoria n. 2.
In ogni caso:
-non va dato corso all'interrogatorio formale del legale rappresentante di , il quale secondo CP_1 le regole di comune esperienza (a fronte di una miriade di rapporti acquisiti dalle Banche) non sarebbe in grado di riferire alcunché di utile o specifico rispetto a quanto qui di interesse;
pagina 14 di 16 -non va dato corso alla prova per testi, che è: superflua laddove ha ad oggetto circostanze desumibili da documentazione prodotta;
inammissibile laddove si ha a che fare con capitoli formulati in modo generico e valutativo; inconferente laddove si vorrebbero sottoporre all'esaminando quesiti esplorativi
(cap. 6); irrilevante laddove ha ad oggetto colloqui e carteggi successivi alla missiva di recesso della
NC (capitoli da 15 a 18).
C)
Secondo il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell'opponente.
La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n.
55/2014, novellato in forza del D.M. 147 del 13 agosto 2022, le cui disposizioni ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore
(corrispondente al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal 23 ottobre 2022 in poi.
In particolare:
-a fronte del valore della causa -oltre 2,4 milioni di euro- occorre partire dallo scaglione da euro
260.000,01 a euro 520.000,00 di cui alla Tabella 2; le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisoria (valori medi) e così euro 22.457,00;
-va riconosciuta anche la fase di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria svolta in corso di causa come da documento 4 convenuta (da liquidare come da Tabella 25 bis del D.M. 147/2022, valori medi, identico scaglione) e così euro 1.370,00;
-operati (sul totale di euro 23.827,00 cui si perviene sommando euro 22.457 a euro 1.370) i tre aumenti previsti dall'articolo 6 del D.M. 55/2014 e succ. mod. (fino al 30% in più per le controversie da euro
520.000,00 a euro 1.000.000,00; fino al 30% in più per le controversie da euro 1.000.000,01 a euro
2.000.000,00; fino al 30% in più per le controversie da euro 2.000.000,01 a euro 4.000.000,00), in misura aggirantesi intorno al 10% circa per ogni passaggio di calcolo, sussistono i presupposti per liquidare complessivi euro 31.000,00 oltre rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'articolo 2 comma
2 D.M. citato.
P.Q.M.
pagina 15 di 16 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
• Dichiara la inammissibilità degli argomenti e documenti nuovi da 1 a 3 (e del link) introdotti dalla parte opponente ediante la comparsa conclusionale. Parte_1
• Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
6234/2020 ING. emesso dal Tribunale intestato. Dà atto che in corso di causa la parte opponente ha spontaneamente corrisposto a complessivi euro 350.000,00 Controparte_1 rispetto al maggiore importo ingiunto.
• Condanna l'opponente al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 31.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA se dovuta.
Così deciso in Bologna in data 17 dicembre 2025.
IL GIUDICE
(dott. Paola MATTEUCCI)
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice unico dott. Paola Matteucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato a mezzo pec in data 8 marzo 2021 da: in persona dell'Amministratore Unico con sede in Parte_1 Parte_2
Bologna, Via Filippo Antolini n. 11, C.F. P.IVA_1 rappresentata e difesa, in forza di mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avvocato Gianluca Della Giovampaola e dall'avvocato Simona Casarini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bologna, Piazza Minghetti n. 3 nei confronti di: in persona dell'Amministratore Unico dott. , con sede in Controparte_1 CP_2 CP_3
Milano, Via Vittorio Battelloni n. 2, C.F. , e per essa quale procuratrice P.IVA_2 CP_4 giusta procura speciale n. 26143 Rep. Notaio in Milano, C.F. Per_1 P.IVA_3 rappresentata e difesa, in forza di mandato allegato al ricorso per ingiunzione, dall'avvocato Marco
Pesenti e dall'avvocato Francesco Concio ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bologna,
Via Farini 9
in punto a: opposizione a decreto ingiuntivo;
contratto bancario;
piano di risanamento.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 26 settembre 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 16 parte opponente: anche in via istruttoria, come da foglio depositato all'udienza del 26 settembre 2024, poi non depositato telematicamente;
tali conclusioni risultano comunque riportate come segue alle pagine 12-13 della comparsa conclusionale dell'opponente (con la precisazione che le parti infra sottolineate sono -innocuamente- diverse rispetto al foglio cartaceo):
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Accertata la sussistenza e la piena validità del piano di risanamento ex art. 67, 3° comma lettera d) della Legge Fallimentare, ritenere infondata, sia in fatto che in diritto, la pretesa creditoria della società in persona del suo rappresentante legale pro-tempore - e per essa quale Controparte_1 procuratrice, la società in persona del suo rappresentante legale pro-tempore - per l'attuale CP_4 inesigibilità del credito, così come richiesto e, conseguentemente, dichiarare nullo ed inefficace il
Decreto Ingiuntivo in questa sede opposto n. 6234/2020 - R.G. 15337/2020, emesso dal Tribunale di
Bologna in data 22/12/2020, e per l'effetto revocarlo e/o annullarlo.
Con vittoria di spese e compensi legali del presente procedimento, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014, e successive modificazioni, all'I.V.A. ed alla C.P.A., come dovute per legge.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi dell'accertata fondatezza della pretesa creditoria della società
con conferma del Decreto Ingiuntivo in questa sede opposto n. 6234/2020 - Controparte_1
R.G. 15337/2020, emesso dal Tribunale di Bologna in data 22/12/2020, voglia condannare la società
in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, al pagamento a favore della Parte_1 società - e per essa quale procuratrice, la società in persona del suo Controparte_1 CP_4 rappresentante legale pro tempore - delle somme che risulteranno di giustizia, dedotti comunque gli importi versati nelle more del presente procedimento dalla società opponente, pari a complessivi €
350.000,00 (euro trecentocinquantamila/00) - come risulta dalla relativa documentazione prodotta in atti comprovante gli avvenuti versamenti per il suddetto complessivo importo (cfr. allegati alla memoria ex art. 183 6° comma n. 1 c.p.c., alla nota di deposito del 22/09/2022 e alla nota di deposito del 26/09/2024) - in esecuzione e regolare adempimento del piano di risanamento de quo ex art. 67, 3° comma lettera d) della Legge Fallimentare.
Con spese e compensi legali del presente procedimento, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014, e successive modificazioni, all'I.V.A. ed alla C.P.A., come dovute per legge, integralmente compensati tra le parti o, in ulteriore subordine, anche solo parzialmente compensati. pagina 2 di 16 IN VIA ISTRUTTORIA
Voglia rimettere la causa in istruttoria, ammettendo tutti i mezzi istruttori tempestivamente richiesti, di cui alla memoria autorizzata ex art. 183, 6° comma c.p.c. n. 2, alla quale ci si riporta in toto intendendola qui integralmente trascritta, con l'ammissione della prova testimoniale e dell'interrogatorio formale di parte avversa, essendo tutte le prove ivi dedotte ammissibili e rilevanti al fine della decisione”.
parte convenuta: come da foglio depositato telematicamente in data 25 settembre 2024 e quindi:
“Nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n.
6234/2020 emesso dal Tribunale di Bologna con riferimento alla minor somma di euro 2.071.545,37.
In via subordinata:
-nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la al pagamento, in favore della convenuta opposta, Parte_1 dell'importo di € 2.071.545,37 oltre interessi di mora al tasso convenzionale dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
In via istruttoria: ci si oppone a tutte le avverse istanze per le ragioni già spiegate.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M.
147/2022”.
FATTO E DIRITTO
A)
(e per essa quale procuratrice ) conseguiva dal giudice unico del Controparte_1 CP_4
Tribunale intestato, nei confronti di il decreto ingiuntivo provvisoriamente Parte_1 esecutivo n. 6234/2020 ING. per la somma di euro 2.421.545,37 oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Esponeva:
-che la somma oggetto di domanda originava da esposizione debitoria attinente a contratto di apertura di credito in conto corrente ai sensi dell'art. 38 UB (con garanzia ipotecaria rilasciata dal terzo poi Rainbow s.r.l. per euro 3.250.000,00) stipulato da con la Cassa di CP_5 Parte_1
pagina 3 di 16 Risparmio di Rimini SPA per 2,5 Milioni di euro con atto pubblico in data 18 luglio 2006 n. 104225 Per_ Rep. Notaio in Bologna;
-che il credito vantato le era stato ceduto dalla Cassa di Risparmio di Rimini in forza di contratto di cessione di crediti del 6 dicembre 2017.
proponeva opposizione con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 8 Parte_1 marzo 2021.
Invocava il piano di risanamento “sottoscritto” con la Cassa di Risparmio di Rimini in data 15 novembre 2012 ex art. 67 co. 3 lett. d) L.F. dalla medesima e da altre società Parte_1
“collegate a vario titolo, ma senza costituire ai fini civilistici un gruppo societario”; deduceva che il piano era stato accettato dalla come desumibile dalla sua lettera in data 6 agosto 2013. CP_6
Evidenziava che da ultimo nel giugno 2017 era stato sottoposto alla l'aggiornamento del piano CP_6 di risanamento con proiezione della sua durata fino al 2025; peraltro la in data 29 novembre CP_6
2017 in via del tutto arbitraria e illegittima aveva chiesto a tutte le società coinvolte fra cui la restituzione di tutte le somme dovute, richiamando un saldo debitore non Parte_1 autorizzato, in spregio all'accordo in precedenza raggiunto in forza del quale l'effettiva esposizione debitoria era da considerarsi quella cristallizzata nel piano;
soltanto sette giorni dopo era stata formalizzata la cessione dei crediti in blocco dalla a . Seguivano carteggi e contatti CP_6 CP_1 finalizzati a pervenire a una soluzione bonaria, non raggiunta. Tutto ciò faceva emergere condotte di controparte contrarie ai principi di correttezza e buona fede.
A dire dell'opponente, il decreto ingiuntivo opposto andava revocato stante la inesigibilità del credito vantato dalla cessionaria: la aveva concesso ad “una dilazione dei termini di CP_6 Parte_1 rientro almeno sino alla fine dell'anno 2021, accettando, inoltre, tacitamente anche l'ulteriore prolungamento del piano di risanamento fino al 2025”.
Infine, l'opponente si dichiarava disponibile a effettuare i pagamenti di quanto convenuto nel piano di risanamento per gli anni 2017,2018,2019,2020 e cioè complessivi euro 200.000,00 (euro 50.000 all'anno x 4 anni).
Concludeva quindi come segue:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Bologna adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
IN VIA PRELIMINARE
Sospendere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 6234/2020 - R.G. 15337/2020, emesso dal Tribunale di Bologna in data 22/12/2020, sussistendone gravi motivi per l'infondatezza e pagina 4 di 16 l'illegittimità delle pretese avversarie - come dedotti in narrativa e ampiamente comprovati da tutta la documentazione prodotta (cfr. doc. 3 - 22) – non sussistendone i presupposti per la sua emissione in forma immediatamente esecutiva, o In subordine, sospendere parzialmente la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo in questa sede opposto limitatamente all'importo di € 2.221.545,37 (…), permanendo quindi la provvisoria esecutività solamente per l'inferiore importo di € 200.000,00 (euro duecentomila/00), somma che si rende comunque disponibile sin da ora a versare, Parte_1 conformemente a quanto convenuto nel piano di risanamento de quo, che negli ultimi 4 anni è stata impossibilitata ad effettuare esclusivamente a causa dei comportamenti ostruzionistici ed antigiuridici tenuti dalla e dalla successiva sua cessionaria come esposto in Controparte_7 Controparte_1 narrativa e ampiamente documentato.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Ritenere infondata, sia in fatto che in diritto, la pretesa creditoria della società Controparte_1 in persona del suo rappresentante legale protempore - e per essa quale procuratrice, la società in persona del suo rappresentante legale pro-tempore - per l'attuale inesigibilità del CP_4 credito, così come richiesto e, conseguentemente, dichiarare nullo ed inefficace il Decreto Ingiuntivo in questa sede opposto n. 6234/2020 - R.G. 15337/2020, emesso dal Tribunale di Bologna in data
22/12/2020, e per l'effetto revocarlo e/o annullarlo.
Con vittoria di spese e compensi legali del presente procedimento, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014, e successive modificazioni, all'I.V.A. ed alla C.P.A., come dovute per legge.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
Accertata la sussistenza e la piena validità del piano di risanamento ex art. 67, 3° comma lettera d) della Legge Fallimentare, di cui la società … era pienamente e perfettamente a Controparte_1 conoscenza, ritenuto che la società opponente risulta attualmente debitrice di parte Parte_1 opposta solamente della somma indicata nel piano di risanamento de quo non corrisposta, ovvero €
50.000,00 (euro cinquantamila/00) per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, e così complessivamente € 200.000,00 (euro duecentomila/00), importo che la società si è Parte_1 sempre comunque mostrata disponibile a versare alla società opposta ma che quest'ultima, invece, nelle more dovute alle sue ingiustificate contestazioni del piano di risanamento - perduranti per quasi
4 anni - si è sempre rifiutata di accettare nell'evidente strumentale tentativo di cercare in tutti i modi di
“negare” l'esistenza e la piena validità del piano di risanamento concordato e concesso all'opponente dalla , cedente del credito alla società Voglia, per l'effetto - Controparte_7 Controparte_1 previa declaratoria di nullità ed inefficacia del Decreto Ingiuntivo in questa sede opposto n. 6234/2020 pagina 5 di 16 - R.G. 15337/2020, emesso dal Tribunale di Bologna in data 22/12/2020, e sua conseguente revoca e/o annullamento - condannare la società in persona del suo rappresentante legale pro- Parte_1 tempore al pagamento a favore della società - e per essa quale procuratrice, la Controparte_1 società in persona del suo rappresentante legale pro-tempore – della somma complessiva CP_4 di € 200.000,00 (euro duecentomila/00), oltre gli interessi legali su ciascuna singola rimessa annuale concordata di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00), decorrenti dalle scadenze annuali delle singole rimesse dovute (31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019 e 31/12/2020) sino al saldo effettivo.
Con spese e compensi legali del presente procedimento, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014, e successive modificazioni, all'I.V.A. ed alla C.P.A., come dovute per legge, integralmente compensati tra le parti o, in ulteriore subordine, anche solo parzialmente compensati”.
La causa veniva assegnata al Giudice Onorario dott. Giuseppina Annalisa Benenati.
La convenuta (e per essa quale procuratrice ), costituitasi in data Controparte_1 CP_4
16 giugno 2021, contestava l'unico motivo di opposizione avverso, evidenziando:
-che non esisteva alcun documento “attestante l'effettiva formalizzazione dell'accordo di risanamento
e l'effettiva sottoscrizione dello stesso da parte della se non la comunicazione del 6/8/2013 con CP_6 cui la Cassa di Risparmio di Rimini portava a conoscenza del < > l'avvenuta Parte_3 delibera positiva delle richieste di modifica dell'accordo originario formulate con comunicazione del
2/4/2013”;
-che nel giugno 2017 il proponeva alla un aggiornamento del piano di Parte_3 CP_6 rientro del 2013; con tale documento, la stessa dava atto di avere una esposizione Parte_1 debitoria al 31.12.2026 di euro 2.420.000,00;
-che nessuna adesione proveniva dalla CP_6
-che, a tutto voler concedere, nel 2017 si era determinato l'inadempimento degli impegni assunti da nel 2013 (poiché non era stata attuata la fusione inversa tra e Parte_1 Parte_1
Rainbow);
-che in ogni caso il piano di risanamento comporta unicamente l'esenzione da azioni revocatorie in caso di fallimento, rispetto a operazioni poste in essere in esecuzione del piano stesso;
si tratta quindi, per il resto, di un semplice piano di rientro.
Concludeva quindi come segue:
pagina 6 di 16 “In via preliminare: concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto n. 6234/2020 del Tribunale di Bologna, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
concedere termine per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria.
In via principale: confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 6234/2020 del Tribunale di Bologna e respingere tutte le domande ex adverso formulate in quanto inammissibili, infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti;
in ogni caso, accertato il credito di Controparte_1 condannare la al pagamento della somma di € 2.421.545,37 o comunque di quella Parte_1 diversa che risulterà dovuta, maggiorata di interessi al tasso legale dalla data dell'ingiunzione di pagamento al saldo effettivo.
…
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M.
55/2014. …”.
All'udienza ex art. 183 c.p.c. del 17 giugno 2021 il Giudice Onorario effettuava rinvio per medesimi incombenti al 15 luglio 2021, udienza poi differita al 22 luglio 2021.
All'udienza del 22 luglio 2021:
-le parti deducevano come a verbale;
-il Giudice Onorario: sospendeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla minor somma di euro 2.221.545,37; assegnava a termine di gg 15 per la CP_1 presentazione della domanda di mediazione obbligatoria;
fissava udienza di prosecuzione (per la verifica dell'esito della mediazione) in data 18 gennaio 2022.
In data 3 novembre 2021 la scrivente Giudicante subentrava quale Istruttore nel ruolo della dott.
e quindi anche nella causa intestata. Per_3
All'udienza del 18 gennaio 2022 svoltasi avanti alla scrivente Giudicante:
-i Difensori delle parti davano atto dell'esito negativo della procedura di mediazione e chiedevano la concessione dei termini ex art. 183/6 c.p.c.;
-venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. (con decorrenza dal
2 maggio 2022 compreso) e fissata udienza di prosecuzione in data 22 settembre 2022.
Le parti depositavano le memorie entro i termini perentori assegnati. pagina 7 di 16 All'udienza del 22 settembre 2022:
-le parti deducevano come a verbale;
-parte opponente produceva documentazione sopravvenuta;
-attesa la maturità della causa per la decisione, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni in data 14 novembre 2023.
Con ordinanza emessa in data 10 novembre 2023 la causa era differita al 26 settembre 2024 per medesimi incombenti, per esigenze di ruolo.
All'udienza del 26 settembre 2024:
-le parti deducevano come a verbale e concludevano come in epigrafe;
-parte opponente produceva documentazione sopravvenuta;
-la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini massimi per il deposito di conclusionali e repliche ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Le parti depositavano gli scritti conclusivi entro i termini assegnati.
Parte opponente produceva ulteriore documentazione (da 1 a 3) con la comparsa conclusionale;
parte convenuta nella memoria di replica eccepiva la inammissibilità di tali produzioni.
B)
L'opposizione è infondata e va rigettata, per le seguenti ragioni.
1.
1.a.
Preliminarmente si rileva che , attrice sostanziale, mediante il foglio di precisazione delle CP_1 conclusioni depositato telematicamente il 25 settembre 2024 ha segnalato che alla propria mandataria
è subentrata sempre quale mandataria . CP_4 Parte_4
pagina 8 di 16 nulla ha prodotto sul punto, ma la circostanza è irrilevante poiché eventuali subentri nella CP_1 posizione della mandataria non incidono in alcun modo sulla materia del contendere, né tantomeno sulla legittimazione sostanziale sussistente incontestatamente in capo a . CP_1
Costituisce quindi un fuor d'opera quanto osservato dall'opponente a pagina 6 della Parte_1 memoria di replica, laddove ipotizza addirittura un difetto di rappresentanza ex art. 182 c.p.c.
1.b.
L'opponente alle pagine 7-8 della comparsa conclusionale ha svolto deduzioni del Parte_1 tutto nuove rispetto alle caratteristiche della società , prospettandone con piglio critico la CP_1 qualità di società veicolo e quant'altro ivi dedotto;
sul punto l'opponente ha prodotto i documenti 2 e 3
e ha persino invocato le risultanze di un servizio televisivo RAI con tanto di link.
Ovviamente nella memoria di replica (pagine 4-5) ha stigmatizzato i nova così introdotti, CP_1 eccependone la inammissibilità.
E in effetti tali documenti (link compreso) e argomenti sono inammissibili in quanto tardivi.
Se l'opponente per spirito critico voleva “demolire” le caratteristiche societarie di , poteva CP_1
e doveva farlo sin da subito;
ferma la completa irrilevanza ai fini del decidere degli argomenti spesi ex post e in modo inconferente da a detrimento di Parte_1 CP_1
Infine, va dichiarata la inammissibilità per tardività del documento 1, anch'esso prodotto da con la comparsa conclusionale. Parte_1
2.
Con un unico motivo di opposizione assume la inesigibilità del credito oggetto di Parte_1 ingiunzione, vantato da quale (pacifica) cessionaria in blocco dalla CP_1 Controparte_8
.
[...]
L'inesigibilità a dire dell'opponente deriverebbe dal fatto che fra e la prima Parte_1 CP_6 della cessione dei crediti in blocco dalla NC a , si era perfezionato un piano di CP_1 risanamento dal quale inopinatamente la NC si sarebbe sfilata (intimando con racc. a.r. 29 novembre pagina 9 di 16 2017 il pagamento dell'intero debito maturato: doc. 11 opponente) appena pochi giorni prima di dare corso alla cessione di crediti in blocco a (cessione perfezionatasi con contratto in data 6 CP_1 dicembre 2017: documenti 3,8 e da 10 a 12 monitorio).
Ciò costituirebbe palmare violazione del piano di risanamento, integrerebbe mala fede e non correttezza e osterebbe al soddisfacimento del credito qui vantato da , fatta eccezione per CP_1 quanto sta facendo pervenire annualmente e spontaneamente a (50.000 Parte_1 CP_1 euro all'anno dal 2017) invocando il piano di risanamento.
L'assunto dell'opponente non può essere condiviso.
L'articolo 67 della Legge Fallimentare (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie) è del seguente tenore:
“Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1. gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;
2. gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
3. i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4. i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645 bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale pagina 10 di 16 dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria;
un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano;
il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio;
in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo;
il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182 bis, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario;
sono salve le disposizioni delle leggi speciali”.
Dunque, come esattamente fatto notare da , il piano di risanamento non costituisce una CP_1 panacea che muta qualità e quantità del credito maturato nei confronti di . Parte_1
Semplicemente, il piano di risanamento -che sia stato impostato in ossequio ai criteri dettati dall'articolo 67 L.F., e di tale valutazione semmai si occuperà il curatore qualora Parte_1
pagina 11 di 16 fallisca- costituisce un “ombrello” che metterà al riparo da eventuali azioni Parte_1 revocatorie intentate dal curatore.
Ergo, il piano di risanamento non è idoneo a incidere sul credito vantato a monte dalla poi CP_6
, qui incontestato. CP_1
Si tratta di credito poggiante sul contratto di apertura di credito in conto corrente ai sensi dell'art. 38
UB (con ipoteca di euro 3.250.000 iscritta su beni immobili di proprietà della società poi CP_5
Rainbow s.r.l. facente parte del c.d. ”) stipulato dalla Cassa di Risparmio di Parte_3
Rimini con mediante atto pubblico notarile in data 18 luglio 2006 n. 104225 Rep. Parte_1
Per_ Notaio di Bologna (docc.
4-5 monitorio), avente ad oggetto la somma di 2,5 milioni di euro.
Il debito di risulta attestato dall'estratto ex art. 50 UB di cui al documento 6 Parte_1 monitorio, e alla data del 30 settembre 2017 ammontava (al lordo delle spese di chiusura e interessi) a euro 2.421.545,37 somma che corrisponde esattamente all'importo ingiunto.
Libera poi la di cedere i propri crediti in blocco (compreso quello maturato nei confronti di CP_6
) con contratto in data 6 dicembre 2017, per la semplice ragione che il piano di Parte_1 risanamento (avendo unicamente gli effetti prima delineati) non ha la possibilità di inibire alla NC creditrice scelte operative e gestionali quali appunto una cessione in blocco.
Vi è da aggiungere che il piano di risanamento trae origine dalla scelta della (risalente all'aprile CP_6
2012 cioè a circa 6 anni dopo la stipula del contratto di apertura di credito con ipoteca) di non rinnovare la linea di credito ad (doc. 9 monitorio, missiva 20.4.2012). Parte_1 CP_7
A quel punto , gestita da al pari di tutte le altre società del c.d. Parte_1 Parte_2
”, decideva di tamponare la situazione facendo predisporre da un professionista il Parte_3 piano di risanamento ex art. 67 L.F. di cui al documento 3 opponente, datato 15 novembre 2012.
Non a caso lo stesso professionista incaricato definisce “piano di rientro” il piano di risanamento: il debito c'era e permaneva nella sua interezza e qualità a carico di , semplicemente Parte_1
offriva alla modalità diverse per adempiere;
si badi che a pagina 9 del piano di Parte_1 CP_6 risanamento lo stesso professionista incaricato dava atto di un debito di (a fronte del Parte_1 rapporto di conto corrente per cui è causa) “pari a euro 2.513.000,00”.
La natura di piano di rientro, inidonea a incidere su qualità e quantità del credito della non può CP_6 dirsi inficiata dalle “Informazioni presenti nell'archivio della Centrale dei Rischi” al dicembre 2013 invocate dall'opponente per dire che la NC avrebbe preso atto della nuova natura del proprio credito pagina 12 di 16 per effetto del piano di risanamento, quale “nuovo” credito “non contestato” a fronte della operata
“ristrutturazione” (doc. 8 opponente).
E' evidente che si tratta di mere appostazioni diffuse dalla NC d'Italia al fine di rendere manifeste le esposizioni delle società utilizzatrici di linee di credito;
tali appostazioni non sono idonee a influire sui rapporti sostanziali in essere a quella data (apertura di credito su conto corrente con garanzia ipotecaria, nella fattispecie qui di interesse).
Poi, già nel 2013 delineava modifiche al piano di risanamento del 2012, indicate Parte_1 come “necessarie per garantire un migliore rientro” (doc. 6 opponente); tale qualificazione (ribadita al punto 2 pag. 1: “Predisposizione entro il 31/10/2013 delle operazioni societari necessarie a garantire il rientro complessivo delle esposizioni …”) corrobora la vera natura del piano di risanamento, a valere quale piano di rientro e (in prospettiva del denegato fallimento di ) quale “ombrello” Parte_1 rispetto ad un'azione revocatoria eventualmente da intentarsi dal curatore.
In tale contesto, va correttamente intesa la missiva in data 6 agosto 2013 inviata dalla Cassa di
Risparmio di Rimini ad e alle altre società del c.d. tutte gestite Parte_1 Parte_3 dal (cui parimenti era indirizzata la missiva): la letta la proposta di modifica al piano Pt_2 CP_6 di risanamento / piano di rientro, la riteneva pertinente “al fine di garantire un miglior rientro dell'esposizione debitoria …” e la esecuzione effettiva del piano di risanamento;
va escluso che con tale laconica missiva possa dirsi perfezionato un accordo sostitutivo dell'unico contratto in essere tra le parti a quella data e cioè il contratto di apertura di credito in conto corrente garantito da ipoteca;
è inimmaginabile, e contrario a qualsivoglia prassi bancaria, che una NC a fronte di società esposte per svariati milioni di euro si possa limitare a utilizzare una risicata paginetta per generare un supposto nuovo accordo contrattuale;
la NC vista la esposizione cercò semplicemente di consentire alle debitrici di proseguire nello sforzo titanico di corrodere il monte debiti.
Nel corso dei successivi anni la teneva monitorato il rientro, via via adattato da CP_6 Parte_1
e dalle altre società del Gruppo (documenti 9,10 opponente).
Con la precisazione che, nella relazione di aggiornamento del piano di risanamento per l'anno 2017, il professionista incaricato dava atto a pagina 9 della esistenza al 31.12.2016 di un “saldo debitore” a carico di pari a euro 2.420.000,00 del tutto in linea con la somma poi ingiunta (doc. 3 Parte_1 convenuta).
pagina 13 di 16 Infine, una volta risultato insuperabile l'inadempimento anche del piano di rientro, legittimamente la nel novembre 2017 ha receduto dal rapporto di conto corrente, intimando ad il CP_6 Parte_1 pagamento dell'intero importo dovuto, cui ovviamente mai aveva rinunciato.
Il recesso risulta giustificato non solo a fronte della enorme esposizione debitoria del c.d.
[...]
e specificatamente di , ma altresì a fronte del fatto (pacifico) in forza del Parte_3 Parte_1 quale mai ha dato corso alla fusione inversa con Rainbow, “promessa” a pagina 10 Parte_1 del piano di risanamento del 15 novembre 2012, a dimostrazione ulteriore della impossibilità per di far fronte al proprio consistente debito mediante il pagamento pronto e integrale Parte_1 della somma dovuta.
Con buona pace dell'assunto dell'opponente in forza del quale sia la sia avrebbero CP_6 CP_1 violato i principi di correttezza e buona fede.
In tale contesto, si prende atto che in corso di causa (e comunque dopo il Parte_1 provvedimento con il quale all'udienza del 22 luglio 2021 è stata concessa la provvisoria esecutorietà parziale al decreto ingiuntivo opposto) ha deciso di effettuare pagamenti parziali a CP_1 documentati come in atti per euro 350.000,00 (documento 1 memoria 1 opponente;
documento 1 opponente depositato il 23 settembre 2022; documenti 1 e 2 depositati dall'opponente in data 26 settembre 2024).
Ma tali pagamenti non incidono minimamente sulla fondatezza ed esigibilità della pretesa di
. CP_1
Da tutto ciò deriva l'infondatezza dell'opposizione, che va rigettata.
3.
Gli argomenti esposti sono dirimenti e rendono irrilevanti le istanze istruttorie insistite dalla parte opponente in sede di precisazione delle conclusioni, con richiamo di quanto richiesto mediante la memoria n. 2.
In ogni caso:
-non va dato corso all'interrogatorio formale del legale rappresentante di , il quale secondo CP_1 le regole di comune esperienza (a fronte di una miriade di rapporti acquisiti dalle Banche) non sarebbe in grado di riferire alcunché di utile o specifico rispetto a quanto qui di interesse;
pagina 14 di 16 -non va dato corso alla prova per testi, che è: superflua laddove ha ad oggetto circostanze desumibili da documentazione prodotta;
inammissibile laddove si ha a che fare con capitoli formulati in modo generico e valutativo; inconferente laddove si vorrebbero sottoporre all'esaminando quesiti esplorativi
(cap. 6); irrilevante laddove ha ad oggetto colloqui e carteggi successivi alla missiva di recesso della
NC (capitoli da 15 a 18).
C)
Secondo il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell'opponente.
La liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n.
55/2014, novellato in forza del D.M. 147 del 13 agosto 2022, le cui disposizioni ai sensi dell'art. 6 si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore
(corrispondente al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'8 ottobre 2022) e quindi dal 23 ottobre 2022 in poi.
In particolare:
-a fronte del valore della causa -oltre 2,4 milioni di euro- occorre partire dallo scaglione da euro
260.000,01 a euro 520.000,00 di cui alla Tabella 2; le fasi da prendere in considerazione sono quelle di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisoria (valori medi) e così euro 22.457,00;
-va riconosciuta anche la fase di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria svolta in corso di causa come da documento 4 convenuta (da liquidare come da Tabella 25 bis del D.M. 147/2022, valori medi, identico scaglione) e così euro 1.370,00;
-operati (sul totale di euro 23.827,00 cui si perviene sommando euro 22.457 a euro 1.370) i tre aumenti previsti dall'articolo 6 del D.M. 55/2014 e succ. mod. (fino al 30% in più per le controversie da euro
520.000,00 a euro 1.000.000,00; fino al 30% in più per le controversie da euro 1.000.000,01 a euro
2.000.000,00; fino al 30% in più per le controversie da euro 2.000.000,01 a euro 4.000.000,00), in misura aggirantesi intorno al 10% circa per ogni passaggio di calcolo, sussistono i presupposti per liquidare complessivi euro 31.000,00 oltre rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'articolo 2 comma
2 D.M. citato.
P.Q.M.
pagina 15 di 16 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
• Dichiara la inammissibilità degli argomenti e documenti nuovi da 1 a 3 (e del link) introdotti dalla parte opponente ediante la comparsa conclusionale. Parte_1
• Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
6234/2020 ING. emesso dal Tribunale intestato. Dà atto che in corso di causa la parte opponente ha spontaneamente corrisposto a complessivi euro 350.000,00 Controparte_1 rispetto al maggiore importo ingiunto.
• Condanna l'opponente al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 31.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA se dovuta.
Così deciso in Bologna in data 17 dicembre 2025.
IL GIUDICE
(dott. Paola MATTEUCCI)
pagina 16 di 16