Articolo 24 della Legge 12 aprile 1991, n. 136
Articolo 23Articolo 25
Versione
27 aprile 1991
Art. 24. Iscrizione all'Ente 1. Sono iscritti obbligatoriamente all'Ente tutti gli iscritti agli albi professionali che esercitano la libera professione o svolgono attivita' professionale come lavoratori autonomi convenzionati con associazioni, enti o soggetti pubblici o privati.
2. Sono iscritti facoltativamente all'Ente, oltre agli assicurati che si trovano nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2, gli iscritti agli albi professionali che esercitano esclusivamente attivita' di lavoro dipendente o attivita' di lavoro autonomo, per le quali siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.
3. L'iscrizione ed il passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa avviene su richiesta o d'ufficio. La facolta' di rinuncia all'iscrizione deve essere esercitata dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere seguendo le modalita' dell' articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 .
4. E' inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione all'Ente di coloro che non siano iscritti agli albi professionali dei veterinari, o la cui iscrizione a tali albi sia nulla o sia stata annullata. In tal caso i contributi versati devono essere restituiti dall'Ente senza interessi.
5. Non comportano la perdita dell'anzianita' di iscrizione i periodi di inattivita' professionale, purche' sia mantenuta l'iscrizione all'Albo, dovuti a:
a) inabilita', debitamente provata, per malattia o altre cause;
b) permanenza all'estero per motivi di studio;
c) esercizio delle funzioni di membro del Parlamento nazionale od europeo, di consigliere regionale, di presidente della provincia o di sindaco di comune capoluogo di provincia o con piu' di 50.000 abitanti.
6. Durante i periodi di cui al comma 5 sono comunque dovuti i contributi previsti dagli articoli 11 e 12.
Nota all'art. 24:
- Il testo dell' art. 24, primo comma, della legge n. 114/1977 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), e' il seguente:
"Art. 24. - I soggetti tenuti a produrre, ai fini della concessione di benefici e vantaggi non tributari previsti da leggi speciali, certificati rilasciati dagli uffici delle imposte dirette concernenti la propria situazione reddituale possono, in luogo dei certificati dichiarare i fatti oggetto della certificazione. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .
(Omissis)".
Entrata in vigore il 27 aprile 1991
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