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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/10/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa SI OD, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1739 del
Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2018, all'esito della trattazione scritta dell'udienza del 15.10.2025 vertente
TRA
(c.f. nato a [...] alla Parte_1 C.F._1
AT (TE), il 02.06.1946 e , (c.f. Parte_2
) nata a [...], il [...], C.F._2
entrambi residenti in [...], elettivamente domiciliati in Sant'IO alla AT (TE), via A. De Gasperi
n.24, presso lo studio dell'Avv. Agnese Ascolani che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Attori
E
, (C.F.: ), nata a [...] il 1 CP_1 C.F._3
marzo 1956 e residente in [...], CP_2
(C.F.: , nata a [...] il 12 giugno C.F._4
1980 e residente in [...], Parte_3
(C.F.: ), nata a [...] il
[...] C.F._5
25 dicembre 1990 e residente in [...]
(C.F.: ), nata a [...] Parte_4 C.F._6 del Tronto il 4 settembre 1993 e residente in [...],
(C.F.; ), nata a [...] Parte_5 C.F._7 del Tronto il 23 marzo 1995 e residente in [...],
(C.F.: ), nato a [...] Parte_6 C.F._8
del Tronto il 24 gennaio 1987 e residente in [...],
(C.F.: ), nato a [...] Parte_7 C.F._9 del Tronto il 17 febbraio 1997 e residente in [...],
(C.F.: ) nato a [...] Parte_8 C.F._10 del Tronto il 8 luglio 1981 e residente in [...], tutti elettivamente domiciliati in Nereto, Via Vittorio Veneto, n°57, presso lo studio dell'Avv. Bruno Massucci che li rappresenta e difense, giusta procura in atti;
Convenuti
Oggetto: occupazione senza titolo.
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 15.10.2027, celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso promosso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e iscritto a ruolo in data
19.05.2018, e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2
CP_1 CP_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e al fine di sentir accogliere Parte_6 Parte_8 Parte_7 le seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare l'occupazione senza titolo degli immobili di proprietà dei sigg. ri e , siti in Nereto (TE), alla Via Parte_1 Parte_2
Rossini, n°11, piano primo (appartamento) e piano secondo (sottotetto), distinte al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 6, p.lla 320, sub 6 e sub 8 dei sigg.ri , , , CP_1 CP_2 Parte_3 Parte_7
, e e per Parte_4 Parte_5 Parte_8 Parte_6
l'effetto condannare questi ultimi a rilasciare, in favore dei sig.ri Pt_1
2 e , gli immobili de quo, liberi e sgombri da persone Pt_1 Parte_2
e/o cose. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di causa.”
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
a) di essere coniugi comproprietari degli immobili siti in Nereto (TE), Via
Rossini, n°11, piano primo (appartamento) e piano secondo (sottotetto), distinti al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 6, p.lla 320, sub 6 piano primo e sub 8 piano secondo, entrambi ancora da completare e/o in corso di costruzione, privi di agibilità e abitabilità;
b) di avere acquistato i predetti immobili all'esito della procedura esecutiva r.g. 307/90, in virtù del decreto di trasferimento del 9.09.1998;
c) che i medesimi, avendo acquistati gli appartamenti a titolo di investimento, li avevano chiusi con il fissaggio di semplici tavole per evitare l'accesso di estranei e che, in tutte le riunioni con i proprietari degli altri immobili dell'edificio, avevano ribadito che nessuno poteva accedere né, tantomeno, vivere nello stabile finché non fossero state realizzate le opere di ultimazione e di messa in sicurezza dell'edificio;
d) che, tuttavia, i loro immobili erano stati occupati illegittimamente dai convenuti e che l'appartamento al primo piano sub.6 era stato chiuso con una tavola di legno fissata ad un'estremità con lucchetto regolarmente serrato e che, parimenti, il secondo piano sottotetto sub.8 era stato anch'esso chiuso con una porta in legno massello;
e) che, dopo aver informato dei fatti i Carabinieri al fine di sporgere denuncia, essi attori avevano effettuato diversi sopralluoghi unitamente agli operanti dell'Arma e invitata a fornire informazioni in CP_1
Caserma, disse che era stata lei a chiudere i locali, a riempirli di scatolame e masserizie di vario genere, adducendo una serie di giustificazioni prive di fondamento, ma nel contempo ella disse che avrebbe liberando le proprietà dei ricorrenti entro il 22.12.2017, sicché costoro, al fine di risolvere
3 bonariamente la controversia, le concedevano tale tempo per la liberazione degli immobili;
f) che, in data 22.12.2017, essi attori, unitamente alla figlia , si CP_3
erano recati presso l'edificio, constatando che nulla era stato rimosso dai loro appartamenti, sicché , in data 29.12.2017, aveva Parte_1
sporto denuncia-querela per occupazione illegittima;
g) che, essendo risultati vani i tentativi di risoluzione bonaria della lite, anche in sede di mediazione, era loro intenzione ottenere in via giudiziale la liberazione degli immobili.
Tanto dedotto, gli attori hanno concluso come sopra riportato.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti, formulando domanda riconvenzionale ed eccependo, in sintesi e per quanto d'interesse:
1) che il compianto marito e genitore dei convenuti, nello Persona_1 svolgimento della propria attività di autotrasportatore, venne a trovarsi in difficoltà economiche e i beni di cui era proprietario (fra i quali gli appartamenti oggetto di causa), vennero sottoposti ad esecuzione immobiliare;
2) che, in tale momento di difficoltà, il medesimo chiese aiuto all'attore, suo amico, che accettò di far transitare i compensi percepiti Parte_1
dal sui propri conti correnti onde evitare il pignoramento da parte CP_2 dei creditori di CP_2
3) che i due si erano poi accordati affinché, con le somme incamerate, il acquistasse gli immobili del una volta che il Tribunale Pt_1 CP_2
avesse disposto la loro vendita all'asta e così era effettivamente avvenuto: il D'IO aveva partecipato all'asta, aggiudicandosi gli immobili per cui
è causa, utilizzando i soldi provenienti dal lavoro del e versati sul CP_2
conto corrente intestato al;
Pt_1
4) che tutto ciò era stato dimostrato da una dichiarazione resa dallo stesso quale testimone nel procedimento penale tenutosi, per altre Pt_1
4 cause, innanzi a questo Tribunale all'udienza del 14 maggio 2008
(r.g.791/2007);
5) che, sino alla morte di gli immobili, benché formalmente Persona_1
di proprietà di , erano in effetti rimasti sempre nella disponibilità Pt_1 del e della sua famiglia che li avevano posseduti pacificamente e CP_2
ininterrottamente;
6) che, invece, dopo la morte di (avvenuta il 17.03.2011), Persona_1
aveva cambiato atteggiamento, iniziando a reclamare la Pt_1 proprietà di tali immobili;
7) che era quindi intenzione dei convenuti accertare, in via riconvenzionale, la sussistenza del loro diritto di proprietà sugli immobili ovvero, in via subordinata, l'intervenuto acquisto per usucapione dei medesimi.
Tanto eccepito, i convenuti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Preliminarmente, disporre il mutamento del rito in quello ordinario;
2) Dichiarare infondata, inammissibile ed improcedibile la domanda
e, comunque, rigettarla;
3) In via riconvenzionale, accertare e dichiarare, il diritto di proprietà degli eredi del sig. , accettanti l'eredità con Persona_1 beneficio d'inventario, sigg.ri , , e CP_1 Parte_4 Parte_5
sui seguenti immobili, siti in Nereto, alla Via Rossini, n° 11, Parte_7
individuati al Catasto Fabbricati al foglio 6, p.lla 320, sub 6 piano primo e sub 8 piano secondo;
4) In via subordinata, sempre in riconvenzionale, dichiarare
l'intervenuto acquisto per usucapione a favore dei sigg.ri , CP_1 Pt_4
, e dei beni descritti nel capo precedente;
[...] Parte_5 Parte_7
5) Conseguentemente ordinare al conservatore dei RR.II. di Teramo, o comunque a chi di competenza, di effettuare tutte le annotazioni e trascrizioni di legge per rendere effettiva l'emananda sentenza;
6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Disposto il mutamento del rito in ordinario, la causa è stata istruita, dal Giudice precedente assegnatario, con le produzioni documentali delle parti e le prove orali;
assegnato alla scrivente Giudice in data 6.10.2021, il processo, ultimata la
5 prova orale, ha subito una serie di rinvii d'ufficio in parte per esigenze organizzative di ruolo, in parte per l'assenza della scrivente Giudice durante il congedo di maternità. Giunta all'udienza del 15.10.2025, precisate le conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la causa viene quindi decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente è bene evidenziare che il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli
183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del
28 febbraio 2023".
Di conseguenza, è applicabile anche a tale giudizio il comma terzo dell'art. 281 sexies c.p.c., secondo cui, al termine della discussione orale, il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni.
Ciò posto e passando al merito della causa, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia fondata sia per i motivi che seguono.
1. Gli attori hanno instaurato il giudizio al fine di ottenere la liberazione, da parte dei convenuti, degli immobili di loro proprietà, sul presupposto che costoro li avrebbero occupati illegittimamente. I convenuti, dal canto loro, hanno chiesto l'accertamento del proprio diritto dominicale sugli immobili in questione, per averli acquisiti iure successionis dal defunto marito e padre, Persona_1
ovvero, in via subordinata, mediante usucapione.
Anzitutto, va senza dubbio respinta la domanda riconvenzionale dei convenuti volta alla declaratoria del loro diritto di proprietà sugli immobili, in quanto essi stessi hanno dichiarato che li acquistò all'asta a seguito Parte_1 dell'esecuzione forzata in danno di Persona_1
6 La circostanza che gli immobili siano di proprietà degli attori è del resto provata per tabulas dal decreto di trasferimento del 9.09.1998 (cfr. doc. n. 2 del fascicolo attoreo).
Le prove orali, volte a dimostrare l'esistenza di un accordo tra il defunto Per_1
e in forza del quale l'acquisto della proprietà fosse solo formale,
[...] Pt_1
non mutano affatto i termini della questione, in quanto, quand'anche i testimoni abbiano confermato un simile accordo tra i due, ciò non vale a scalfire l'avvenuto trasferimento del diritto dominicale sui beni de quibus in capo a . Non si Pt_1
è in presenza, infatti, di una compravendita simulata, ma di una compravendita perfettamente valida ed efficace, avvenuta a seguito di asta pubblica.
2. Ciò posto, i convenuti non hanno mai contestato di aver occupato gli immobili di proprietà degli attori (cfr. comparsa di costituzione) e, anzi, hanno chiesto in via subordinata l'accertamento dell'intervenuto acquisto dei medesimi tramite usucapione, così confermando di averli occupati.
Ora, quanto alla domanda di usucapione, essa è inammissibile, prima ancora che infondata.
I convenuti, per vero, in sede di costituzione in giudizio si sono limitati a dedurre: “Per mero scrupolo difensivo ed in via subordinata, si evidenzia che gli immobili in questione, sono stati posseduti ininterrottamente dal sig. Per_1
e dalla sig.ra , anche nell'interesse dei figli, allora
[...] CP_1 minorenni, i quali, seppure non ultimati, li utilizzavano per ricoverarvi beni di loro proprietà. Il possesso, pacifico, incontrastato ed ininterrotto, anche dopo la morte del sig. , è continuato pacificamente ed ininterrottamente a Persona_1
favore della sig.ra e dei figli”. CP_1
È evidente che la domanda, così formulata, è assolutamente generica, mancando qualsiasi riferimento temporale sia in relazione all'inizio del possesso sia in ordine al protrarsi dello stesso.
Inoltre, i convenuti non hanno minimamente allegato – prima ancora che provato
– le condotte attraverso cui avrebbero esercitato il possesso utile all'usucapione.
7 A tanto si aggiunga che, per gli immobili, il possesso deve essere ventennale, per cui, assumendo quale dies a quo quello dell'acquisto all'asta da parte di Pt_1
(settembre 1998), comunque il ventennio non sarebbe maturato, alla luce della denuncia sporta da il 29.12.2017 per illegittima occupazione e del Pt_1 ricorso del 19.05.2018 (notificato il 13.07.2018) con il quale il medesimo ha instaurato il presente giudizio.
Tanto basta a rigettare la domanda subordinata dei convenuti.
3. Come sopra accennato, in assenza di contestazione circa l'avvenuta occupazione degli immobili da parte dei convenuti, la domanda degli attori, legittimi proprietari dei beni, si rivela quindi fondata. Di conseguenza, i convenuti vanno condannati al rilascio dei beni in favore degli attori.
Non può invece trovare accoglimento la (generica) domanda di condanna dei convenuti al risarcimento danni, da determinarsi in via equitativa, perché la stessa, formulata per la prima volta solo in sede di note conclusive, è inammissibile.
Né, parimenti, sussistono i presupposti per la condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e s.m.i. sulla base dei valori medi delle fasi processuali previsti per lo scaglione “indeterminabile-complessità bassa”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione respinta, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta dagli attori e per l'effetto condanna i convenuti a rilasciare, in favore degli attori, gli immobili di cui è causa, liberi da persone e/o cose;
2) rigetta le domande proposte dai convenuti;
8 3) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore degli attori che liquida in €.406,50 per esborsi ed €.7.616,00 per compensi, oltre oneri di legge.
Teramo, 24 ottobre 2025
Il Giudice
SI OD
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa SI OD, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1739 del
Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2018, all'esito della trattazione scritta dell'udienza del 15.10.2025 vertente
TRA
(c.f. nato a [...] alla Parte_1 C.F._1
AT (TE), il 02.06.1946 e , (c.f. Parte_2
) nata a [...], il [...], C.F._2
entrambi residenti in [...], elettivamente domiciliati in Sant'IO alla AT (TE), via A. De Gasperi
n.24, presso lo studio dell'Avv. Agnese Ascolani che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Attori
E
, (C.F.: ), nata a [...] il 1 CP_1 C.F._3
marzo 1956 e residente in [...], CP_2
(C.F.: , nata a [...] il 12 giugno C.F._4
1980 e residente in [...], Parte_3
(C.F.: ), nata a [...] il
[...] C.F._5
25 dicembre 1990 e residente in [...]
(C.F.: ), nata a [...] Parte_4 C.F._6 del Tronto il 4 settembre 1993 e residente in [...],
(C.F.; ), nata a [...] Parte_5 C.F._7 del Tronto il 23 marzo 1995 e residente in [...],
(C.F.: ), nato a [...] Parte_6 C.F._8
del Tronto il 24 gennaio 1987 e residente in [...],
(C.F.: ), nato a [...] Parte_7 C.F._9 del Tronto il 17 febbraio 1997 e residente in [...],
(C.F.: ) nato a [...] Parte_8 C.F._10 del Tronto il 8 luglio 1981 e residente in [...], tutti elettivamente domiciliati in Nereto, Via Vittorio Veneto, n°57, presso lo studio dell'Avv. Bruno Massucci che li rappresenta e difense, giusta procura in atti;
Convenuti
Oggetto: occupazione senza titolo.
Conclusioni delle parti: come in atti e come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 15.10.2027, celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso promosso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e iscritto a ruolo in data
19.05.2018, e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2
CP_1 CP_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e al fine di sentir accogliere Parte_6 Parte_8 Parte_7 le seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare l'occupazione senza titolo degli immobili di proprietà dei sigg. ri e , siti in Nereto (TE), alla Via Parte_1 Parte_2
Rossini, n°11, piano primo (appartamento) e piano secondo (sottotetto), distinte al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 6, p.lla 320, sub 6 e sub 8 dei sigg.ri , , , CP_1 CP_2 Parte_3 Parte_7
, e e per Parte_4 Parte_5 Parte_8 Parte_6
l'effetto condannare questi ultimi a rilasciare, in favore dei sig.ri Pt_1
2 e , gli immobili de quo, liberi e sgombri da persone Pt_1 Parte_2
e/o cose. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di causa.”
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
a) di essere coniugi comproprietari degli immobili siti in Nereto (TE), Via
Rossini, n°11, piano primo (appartamento) e piano secondo (sottotetto), distinti al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 6, p.lla 320, sub 6 piano primo e sub 8 piano secondo, entrambi ancora da completare e/o in corso di costruzione, privi di agibilità e abitabilità;
b) di avere acquistato i predetti immobili all'esito della procedura esecutiva r.g. 307/90, in virtù del decreto di trasferimento del 9.09.1998;
c) che i medesimi, avendo acquistati gli appartamenti a titolo di investimento, li avevano chiusi con il fissaggio di semplici tavole per evitare l'accesso di estranei e che, in tutte le riunioni con i proprietari degli altri immobili dell'edificio, avevano ribadito che nessuno poteva accedere né, tantomeno, vivere nello stabile finché non fossero state realizzate le opere di ultimazione e di messa in sicurezza dell'edificio;
d) che, tuttavia, i loro immobili erano stati occupati illegittimamente dai convenuti e che l'appartamento al primo piano sub.6 era stato chiuso con una tavola di legno fissata ad un'estremità con lucchetto regolarmente serrato e che, parimenti, il secondo piano sottotetto sub.8 era stato anch'esso chiuso con una porta in legno massello;
e) che, dopo aver informato dei fatti i Carabinieri al fine di sporgere denuncia, essi attori avevano effettuato diversi sopralluoghi unitamente agli operanti dell'Arma e invitata a fornire informazioni in CP_1
Caserma, disse che era stata lei a chiudere i locali, a riempirli di scatolame e masserizie di vario genere, adducendo una serie di giustificazioni prive di fondamento, ma nel contempo ella disse che avrebbe liberando le proprietà dei ricorrenti entro il 22.12.2017, sicché costoro, al fine di risolvere
3 bonariamente la controversia, le concedevano tale tempo per la liberazione degli immobili;
f) che, in data 22.12.2017, essi attori, unitamente alla figlia , si CP_3
erano recati presso l'edificio, constatando che nulla era stato rimosso dai loro appartamenti, sicché , in data 29.12.2017, aveva Parte_1
sporto denuncia-querela per occupazione illegittima;
g) che, essendo risultati vani i tentativi di risoluzione bonaria della lite, anche in sede di mediazione, era loro intenzione ottenere in via giudiziale la liberazione degli immobili.
Tanto dedotto, gli attori hanno concluso come sopra riportato.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti, formulando domanda riconvenzionale ed eccependo, in sintesi e per quanto d'interesse:
1) che il compianto marito e genitore dei convenuti, nello Persona_1 svolgimento della propria attività di autotrasportatore, venne a trovarsi in difficoltà economiche e i beni di cui era proprietario (fra i quali gli appartamenti oggetto di causa), vennero sottoposti ad esecuzione immobiliare;
2) che, in tale momento di difficoltà, il medesimo chiese aiuto all'attore, suo amico, che accettò di far transitare i compensi percepiti Parte_1
dal sui propri conti correnti onde evitare il pignoramento da parte CP_2 dei creditori di CP_2
3) che i due si erano poi accordati affinché, con le somme incamerate, il acquistasse gli immobili del una volta che il Tribunale Pt_1 CP_2
avesse disposto la loro vendita all'asta e così era effettivamente avvenuto: il D'IO aveva partecipato all'asta, aggiudicandosi gli immobili per cui
è causa, utilizzando i soldi provenienti dal lavoro del e versati sul CP_2
conto corrente intestato al;
Pt_1
4) che tutto ciò era stato dimostrato da una dichiarazione resa dallo stesso quale testimone nel procedimento penale tenutosi, per altre Pt_1
4 cause, innanzi a questo Tribunale all'udienza del 14 maggio 2008
(r.g.791/2007);
5) che, sino alla morte di gli immobili, benché formalmente Persona_1
di proprietà di , erano in effetti rimasti sempre nella disponibilità Pt_1 del e della sua famiglia che li avevano posseduti pacificamente e CP_2
ininterrottamente;
6) che, invece, dopo la morte di (avvenuta il 17.03.2011), Persona_1
aveva cambiato atteggiamento, iniziando a reclamare la Pt_1 proprietà di tali immobili;
7) che era quindi intenzione dei convenuti accertare, in via riconvenzionale, la sussistenza del loro diritto di proprietà sugli immobili ovvero, in via subordinata, l'intervenuto acquisto per usucapione dei medesimi.
Tanto eccepito, i convenuti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Preliminarmente, disporre il mutamento del rito in quello ordinario;
2) Dichiarare infondata, inammissibile ed improcedibile la domanda
e, comunque, rigettarla;
3) In via riconvenzionale, accertare e dichiarare, il diritto di proprietà degli eredi del sig. , accettanti l'eredità con Persona_1 beneficio d'inventario, sigg.ri , , e CP_1 Parte_4 Parte_5
sui seguenti immobili, siti in Nereto, alla Via Rossini, n° 11, Parte_7
individuati al Catasto Fabbricati al foglio 6, p.lla 320, sub 6 piano primo e sub 8 piano secondo;
4) In via subordinata, sempre in riconvenzionale, dichiarare
l'intervenuto acquisto per usucapione a favore dei sigg.ri , CP_1 Pt_4
, e dei beni descritti nel capo precedente;
[...] Parte_5 Parte_7
5) Conseguentemente ordinare al conservatore dei RR.II. di Teramo, o comunque a chi di competenza, di effettuare tutte le annotazioni e trascrizioni di legge per rendere effettiva l'emananda sentenza;
6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Disposto il mutamento del rito in ordinario, la causa è stata istruita, dal Giudice precedente assegnatario, con le produzioni documentali delle parti e le prove orali;
assegnato alla scrivente Giudice in data 6.10.2021, il processo, ultimata la
5 prova orale, ha subito una serie di rinvii d'ufficio in parte per esigenze organizzative di ruolo, in parte per l'assenza della scrivente Giudice durante il congedo di maternità. Giunta all'udienza del 15.10.2025, precisate le conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la causa viene quindi decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente è bene evidenziare che il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli
183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del
28 febbraio 2023".
Di conseguenza, è applicabile anche a tale giudizio il comma terzo dell'art. 281 sexies c.p.c., secondo cui, al termine della discussione orale, il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni.
Ciò posto e passando al merito della causa, ritiene il Tribunale che la domanda attorea sia fondata sia per i motivi che seguono.
1. Gli attori hanno instaurato il giudizio al fine di ottenere la liberazione, da parte dei convenuti, degli immobili di loro proprietà, sul presupposto che costoro li avrebbero occupati illegittimamente. I convenuti, dal canto loro, hanno chiesto l'accertamento del proprio diritto dominicale sugli immobili in questione, per averli acquisiti iure successionis dal defunto marito e padre, Persona_1
ovvero, in via subordinata, mediante usucapione.
Anzitutto, va senza dubbio respinta la domanda riconvenzionale dei convenuti volta alla declaratoria del loro diritto di proprietà sugli immobili, in quanto essi stessi hanno dichiarato che li acquistò all'asta a seguito Parte_1 dell'esecuzione forzata in danno di Persona_1
6 La circostanza che gli immobili siano di proprietà degli attori è del resto provata per tabulas dal decreto di trasferimento del 9.09.1998 (cfr. doc. n. 2 del fascicolo attoreo).
Le prove orali, volte a dimostrare l'esistenza di un accordo tra il defunto Per_1
e in forza del quale l'acquisto della proprietà fosse solo formale,
[...] Pt_1
non mutano affatto i termini della questione, in quanto, quand'anche i testimoni abbiano confermato un simile accordo tra i due, ciò non vale a scalfire l'avvenuto trasferimento del diritto dominicale sui beni de quibus in capo a . Non si Pt_1
è in presenza, infatti, di una compravendita simulata, ma di una compravendita perfettamente valida ed efficace, avvenuta a seguito di asta pubblica.
2. Ciò posto, i convenuti non hanno mai contestato di aver occupato gli immobili di proprietà degli attori (cfr. comparsa di costituzione) e, anzi, hanno chiesto in via subordinata l'accertamento dell'intervenuto acquisto dei medesimi tramite usucapione, così confermando di averli occupati.
Ora, quanto alla domanda di usucapione, essa è inammissibile, prima ancora che infondata.
I convenuti, per vero, in sede di costituzione in giudizio si sono limitati a dedurre: “Per mero scrupolo difensivo ed in via subordinata, si evidenzia che gli immobili in questione, sono stati posseduti ininterrottamente dal sig. Per_1
e dalla sig.ra , anche nell'interesse dei figli, allora
[...] CP_1 minorenni, i quali, seppure non ultimati, li utilizzavano per ricoverarvi beni di loro proprietà. Il possesso, pacifico, incontrastato ed ininterrotto, anche dopo la morte del sig. , è continuato pacificamente ed ininterrottamente a Persona_1
favore della sig.ra e dei figli”. CP_1
È evidente che la domanda, così formulata, è assolutamente generica, mancando qualsiasi riferimento temporale sia in relazione all'inizio del possesso sia in ordine al protrarsi dello stesso.
Inoltre, i convenuti non hanno minimamente allegato – prima ancora che provato
– le condotte attraverso cui avrebbero esercitato il possesso utile all'usucapione.
7 A tanto si aggiunga che, per gli immobili, il possesso deve essere ventennale, per cui, assumendo quale dies a quo quello dell'acquisto all'asta da parte di Pt_1
(settembre 1998), comunque il ventennio non sarebbe maturato, alla luce della denuncia sporta da il 29.12.2017 per illegittima occupazione e del Pt_1 ricorso del 19.05.2018 (notificato il 13.07.2018) con il quale il medesimo ha instaurato il presente giudizio.
Tanto basta a rigettare la domanda subordinata dei convenuti.
3. Come sopra accennato, in assenza di contestazione circa l'avvenuta occupazione degli immobili da parte dei convenuti, la domanda degli attori, legittimi proprietari dei beni, si rivela quindi fondata. Di conseguenza, i convenuti vanno condannati al rilascio dei beni in favore degli attori.
Non può invece trovare accoglimento la (generica) domanda di condanna dei convenuti al risarcimento danni, da determinarsi in via equitativa, perché la stessa, formulata per la prima volta solo in sede di note conclusive, è inammissibile.
Né, parimenti, sussistono i presupposti per la condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e s.m.i. sulla base dei valori medi delle fasi processuali previsti per lo scaglione “indeterminabile-complessità bassa”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione respinta, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) accoglie la domanda proposta dagli attori e per l'effetto condanna i convenuti a rilasciare, in favore degli attori, gli immobili di cui è causa, liberi da persone e/o cose;
2) rigetta le domande proposte dai convenuti;
8 3) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore degli attori che liquida in €.406,50 per esborsi ed €.7.616,00 per compensi, oltre oneri di legge.
Teramo, 24 ottobre 2025
Il Giudice
SI OD
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