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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 27/10/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1122/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Sezione civile – Volontaria giurisdizione Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
• Dott. Enrico Di Dedda (Presidente)
• Dott.ssa Claudia Carissimi (Giudice)
• Dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore) riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 1122/2024; promossa da:
e (in atti generalizzati), rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dagli avv.ti Nicoletta dell'Omo e Stefania Paolozzi;
(ricorrenti) e con: l'intervento del pubblico ministero ex lege; (interventore ex lege) Oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi, in cumulo con la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: come da ricorso introduttivo. FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 21/10/2024, gli odierni ricorrenti – premesso di essersi coniugati con matrimonio concordatario in data 21 aprile 2012, in Bojano, CB (con atto trascritto nei registri dello stato civile del Per Comune di Bojano, CB, dell'anno 2012, Numero 1, Parte II, Serie A), e che dall'unione erano nati i figli (23/05/2013) e (15/07/2016) – hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di pronunciare la separazione Per_2 personale inter partes, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, e di dichiarare, altresì, la cessazione degli effetti civili del matrimonio stesso. Pronunciata la sentenza non definitiva di separazione, la causa è stata, quindi, rinviata all'udienza del 12 giugno 2025, sostituita mediante note scritte ex art. 127-ter c.p.c., e poi rimessa al Collegio per la decisione, senza comparizione personale delle parti (cui le stesse hanno espressamente rinunciato), previa trasmissione degli atti al pubblico ministero.
*** La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendosi realizzato il presupposto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, ossia la pronuncia della separazione consensuale con sentenza passata in giudicato e l'ulteriore requisito della separazione protrattasi ininterrottamente per almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi (udienza del 21/11/2024). Deve, quindi, essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes, alle medesime condizioni di cui al ricorso introduttivo, già recepite dal Collegio nella sentenza di separazione pronunciata in corso di causa, in quanto conformi a legge. Le spese di lite del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alle condizioni di divorzio, in applicazione del principio espresso dall'art. 92, co. 3, c.p.c.
P.Q.M.
• Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
e (in atti generalizzati) alle medesime Parte_1 Parte_2 condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio, già recepite nella sentenza di separazione emessa in corso di causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bojano (CB) per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. D, del D.P.R. n. 396/2000 (atto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bojano, CB, dell'anno 2012, Numero 1, Parte II, Serie A);
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio. Così deciso in Campobasso, data del deposito. Il giudice estensore dott.ssa Rossella Casillo Il Presidente Dott. Enrico Di Dedda
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Sezione civile – Volontaria giurisdizione Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
• Dott. Enrico Di Dedda (Presidente)
• Dott.ssa Claudia Carissimi (Giudice)
• Dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore) riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 1122/2024; promossa da:
e (in atti generalizzati), rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dagli avv.ti Nicoletta dell'Omo e Stefania Paolozzi;
(ricorrenti) e con: l'intervento del pubblico ministero ex lege; (interventore ex lege) Oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi, in cumulo con la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: come da ricorso introduttivo. FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 21/10/2024, gli odierni ricorrenti – premesso di essersi coniugati con matrimonio concordatario in data 21 aprile 2012, in Bojano, CB (con atto trascritto nei registri dello stato civile del Per Comune di Bojano, CB, dell'anno 2012, Numero 1, Parte II, Serie A), e che dall'unione erano nati i figli (23/05/2013) e (15/07/2016) – hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di pronunciare la separazione Per_2 personale inter partes, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, e di dichiarare, altresì, la cessazione degli effetti civili del matrimonio stesso. Pronunciata la sentenza non definitiva di separazione, la causa è stata, quindi, rinviata all'udienza del 12 giugno 2025, sostituita mediante note scritte ex art. 127-ter c.p.c., e poi rimessa al Collegio per la decisione, senza comparizione personale delle parti (cui le stesse hanno espressamente rinunciato), previa trasmissione degli atti al pubblico ministero.
*** La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendosi realizzato il presupposto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, ossia la pronuncia della separazione consensuale con sentenza passata in giudicato e l'ulteriore requisito della separazione protrattasi ininterrottamente per almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi (udienza del 21/11/2024). Deve, quindi, essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes, alle medesime condizioni di cui al ricorso introduttivo, già recepite dal Collegio nella sentenza di separazione pronunciata in corso di causa, in quanto conformi a legge. Le spese di lite del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alle condizioni di divorzio, in applicazione del principio espresso dall'art. 92, co. 3, c.p.c.
P.Q.M.
• Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
e (in atti generalizzati) alle medesime Parte_1 Parte_2 condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio, già recepite nella sentenza di separazione emessa in corso di causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bojano (CB) per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. D, del D.P.R. n. 396/2000 (atto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bojano, CB, dell'anno 2012, Numero 1, Parte II, Serie A);
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio. Così deciso in Campobasso, data del deposito. Il giudice estensore dott.ssa Rossella Casillo Il Presidente Dott. Enrico Di Dedda