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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 26/11/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. AR BA, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 261 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa
DA
( p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. Pt_1 P.IVA_1
CR BA con domicilio eletto in Legnano alla via Guerciotti n.33/d, presso il difensore avv. CR
BA;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_2
AN LA e dell'avv. FLORA SAVASTANO, con domicilio eletto in VIA RUGGIERO DI LAURIA n.4
MILANO, presso lo studio dei difensori;
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo N. 1908/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 17 dicembre 2024, con cui le è stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 682.542,23 oltre interessi e spese del CP_1 procedimento monitorio, in virtù dei vari contratti stipulati inter partes avente ad oggetto l'incarico di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e di collaudi statici con riferimento ai tre cantieri indicati in ricorso.
A sostegno della proposta opposizione ha dedotto: di essere stata indotta in errore circa le competenze Parte_1 necessarie ad eseguire le prestazioni indicate in contratto da parte di amministratore della società Persona_1 opposta;
il dolo dello stesso;
l'erroneità nel calcolo dei compensi dovuti non essendo stati calcolati né la scontistica del 10% né quella del 50% pattuite in data 29.06.2023 e 5.12.2023;la non debenza dei contributi del
4-26% in quanto alle società si applica solo l'Iva; la circostanza che i lavori dell'ecobonus sono stati completati solo al 60%.
Ha chiesto quindi di accogliere l'opposizione e per l'effetto ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto oltre a formulare in via riconvenzionale domanda di risarcimento del danno per un importo pari ad euro
467.420,00 ( pari alle somme indebitamente corrisposte) e ad euro 75.000,00 ( pari all'importo corrisposto a titolo di transazione con la società Media Consulting)) e chiedendo la condanna di parte opposta ai sensi
- 1 - dell'articolo 96 c.p.c.
Si è costituita parte opposta contestando tutto quanto ex adverso dedotto a sostegno della proposta opposizione;
disconoscendo altresì la sottoscrizione apposta in calce al documento n. 8 ( quello relativo all'applicazione di una scontistica pari al 50%), chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto o comunque in ogni caso la condanna di parte opponente al pagamento della somma pari ad euro 682.542,23 oltre interessi.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa, dopo la pronunzia in merito alla concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Parte opponente fonda la propria opposizione deducendo la “nullità” ( rectius annullabilità) del contratto per essere stata indotta in errore sulle competenze dell'amministratore della società opposta nonché il dolo dello stesso per aver fatto concludere i contratti oggetto del giudizio in virtù di raggiri.
Ebbene, nel caso di specie, va osservato che i contratti oggetto di giudizio vanno letti nel loro complesso.
Ed infatti deve ritenersi del tutto irrilevante che il legale rappresentante della società opposta non avesse le competenze necessarie per i lavori oggetto di contratto, avendo le parti espressamente pattuito che “l'affidatario svolgerà l'incarico in piena autonomia tecnica e organizzativa senza alcun vincolo di subordinazione, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, del contributo di collaboratori di sua fiducia che personalmente dirigerà e di cui assumerà la piena responsabilità, senza alcun aggravio di costi per il committente”.
Dunque, e soprattutto in difetto di alcuna contestazione circa l'esecuzione dei lavori, è del tutto irrilevante che il legale rappresentante della società non avesse le competenze necessarie per svolgere i lavori, potendo lo stesso, come espressamente pattuito e come in effetti avvenuto, di professionisti di propria fiducia per l'espletamento dell'incarico.
Né, essendo stati stipulati i contratti tra due società, sono dedotti elementi da cui desumere che la scelta in favore della società opposta sia stata determinata in ragione esclusiva delle qualità personali del legale rappresentante della stessa e che pertanto ci fosse un errore rilevante e riconoscibile.
Anche la deduzione circa il dolo non è altro che un flatus vocis in quanto la parte opponente si limita a dedurre in cosa consiste il dolo senza però indicare quali fossero gli artifizi e raggiri utilizzati dall'opposta per far concludere il contratto all'opponente.
Ciò detto in relazione alla infondatezza delle suddette eccezioni, va osservato che anche nel calcolo del quantum le eccezioni di parte opponente non possono trovare accoglimento.
Ed infatti parte opponente deduce che la parte opposta non ha tenuto conto delle rettifiche avvenute successivamente alla stipula dei contratti che prevedevano una scontistica pari al 10 e al 50%.
Ebbene mentre con riferimento allo sconto del 10% va osservato che lo stesso è stato tenuto in considerazione da parte opposta nella richiesta dei compensi ( come dedotto dalla stessa e non efficacemente contestato da parte opponente) con riferimento allo sconto del 50% va osservato quanto segue.
Tale sconto si fonda su una scrittura privata ( doc.8 di parte opponente) la cui sottoscrizione è stata disconosciuta da parte opposta.
- 2 - Sul punto l'istanza di verificazione formulata da parte opponente non è stata ritualmente proposta non avendo la parte opponente prodotto l'originale delle scritture né le scritture di comparazione.
È noto che colui che propone istanza di verificazione deve proporre i mezzi di prova ritenuti utili e produrre o indicare le scritture di comparazione (art. 216 c.p.c., comma 1), ed anzi a tal riguardo “il giudice istruttore dispone le cautele opportune per la custodia del documento, stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione, nomina, quando occorre, un consulente tecnico e provvede alla ammissione delle altre prove.
Nel determinare le scritture che debbono servire di comparazione, il giudice ammette, in mancanza di accordo delle parti, quelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura è riconosciuta oppure accertata per sentenza di giudice o per atto pubblico” (art. 217 c.p.c., comma 1 e 2).
Come si desume da tali disposizioni, il procedimento di verificazione, allorquando ne sia disconosciuta la sottoscrizione e l'autenticità della stessa nonché l'esistenza stessa del documento, deve svolgersi necessariamente sull'originale comparandolo con le altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo;
pertanto la produzione dell'originale e delle scritture di comparazione, o l'indicazione di queste ultime, da parte di colui che intende valersi della scrittura privata disconosciuta costituisce un onere imprescindibile per una corretta proposizione dell'istanza di verificazione
(Cass. n. 22078/2014; Cass. n. 25953/2019; Cass. n. 27381/2022).
Con particolare riferimento alla produzione dell'originale del documento, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il disconoscimento della copia della scrittura di cui all'articolo 2719 c.c. può riguardare sia la sua efficacia rappresentativa dell'originale sia la sua autenticità e sottoscrizione: “Una cosa è il disconoscimento della conformità della fotocopia all'originale; altra cosa è il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce ad una scrittura (sebbene in entrambi il disconoscimento della parte contro cui sono prodotte debba essere espresso ex art. 2719 c.c.). Se il disconoscimento è circoscritto alla conformità della copia all'originale, allora si dischiude la possibilità di dimostrare la conformità attraverso strumenti diversi dalla produzione dell'originale. Se il disconoscimento ha ad oggetto (anche) la sottoscrizione, allora non vi è altro strumento che la verificazione sull'originale, salvo che la parte interessata dimostri di aver perduto quest'ultimo senza colpa, nel qual caso è ammessa ex art. 2724 c.c. la prova per testimoni o per presunzioni”. (così Cass.
n.24607/2024 che richiama Cass. n.16998/2015 e Cass. n. 13425/2014).
Nel caso di specie, nel quale l'odierna opposta ha disconosciuto integralmente la sottoscrizione apposta in calce al documento sia i timbri e finanche l'esistenza stessa della scrittura, deve ritenersi esclusa la possibilità di provare la sua esistenza e l'autenticità della sottoscrizione con mezzi diversi dalla produzione dell'originale del documento non essendo né dedotto né provato che parte opponente lo abbia perduto senza colpa.
Si condivide il prevalente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, una volta intervenuto il disconoscimento della sottoscrizione, il deposito dell'originale del documento risulta indispensabile posto che sulla fotocopia non può svolgersi il procedimento di verificazione essendo inattendibile un esame grafico non espletato sull'originale (per tutte v. Cass. n. 2777/2025 che contiene richiamo a moltissimi precedenti giurisprudenziali).
Con la sentenza n. 8304/2024 la Cassazione ha specificato che la necessità del deposito in originale del
- 3 - documento per lo svolgimento del procedimento di verificazione, si ricava direttamente dalla lettura dell'art. 217
c.p.c. secondo cui “Una volta proposta l'istanza di verificazione, il giudice istruttore deve disporre le opportune cautele per la custodia del documento ed il suo deposito in cancelleria ”.
Infatti “se la verificazione potesse effettuarsi sulla copia non vi sarebbe alcuna necessità di cautele opportune alla custodia del documento diverse e superiori rispetto alla tutela degli altri documenti prodotti e quindi presenti nei fascicoli di parte. Tale necessità di superiore tutela, peraltro, insorge solo quando viene disposta la verificazione…”.
Alla stregua dei rilievi che precedono il documento n. 8 deve dunque ritenersi inutilizzabile ai fini della decisione con la conseguenza che non vi è prova di uno sconto del 50% sui compensi pattuiti.
Quanto alla non debenza dei contributi del 4-26%, in quanto la parte opponente è una società, si osserva che gli stessi, come dedotto da parte opposta, sono compensi anticipati ai professionisti da parte di e tra CP_1
l'altro sono espressamente pattuiti a carico dell'opponente nei contratti oggetto di causa.
Quanto, infine, alla deduzione che i lavori dell'Ecobonus sono stati completati al 60% va osservato che i compensi richiesti da parte opposta sono relativi solo ed esclusivamente ai lavori effettuati, circostanza non contestata da parte opponente.
La pretestuosità delle eccezioni di parte opponente è evidente poi nel momento in cui deduce che la parte opposta ha dedotto l'importo di euro 130.000,00 ma che la fattura è stata emessa da parte della società Masi
Group s.r.l. e non dalla convenuta: il tenore di tale eccezione è del tutto incomprensibile in quanto tale importo è stato dedotto dal debito di parte opponente e non aggiunto allo stesso.
Il mancato accoglimento dell'opposizione e la non sussistenza di alcun inadempimento di parte convenuta fa sì che non possa trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte opponente.
Alla luce di tali motivazioni, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.
Parte opponente va condannata ai sensi dell'articolo 96 comma 3 c.p.c.
Il comportamento che viene sanzionato con tale norma è quello della parte che nonostante sia consapevole dell'infondatezza della sua domanda o eccezione (mala fede), la propone ugualmente, costringendo la controparte a partecipare ad un processo immotivato. Inoltre, viene sanzionata la mancanza di quel minimo di diligenza richiesta per l'acquisizione di tale consapevolezza (colpa grave).
Orbene, nel caso di specie, parte opponente, a prescindere dalla confusione tra gli istituti processuali della nullità e dell'annullamento con riferimento alle eccezioni sollevate, ha allegato deduzioni del tutto incomprensibili
( quali quella della fatturazione da parte di altra società e non della convenuta opposta dell'importo dedotto dal debito della stessa e non aggiunto a quanto dovuto) ed ha formulato una istanza di verificazione su un documento di cui non ha prodotto l'originale e sul quale quindi sussiste più di un dubbio circa la sua effettiva esistenza.
Deve ritenersi ravvisabile nel caso di specie un contenzioso con scopi (o per lo meno con effetti oggettivi) di carattere emulativo, di "disturbo" dell'ordinato svolgimento dell'attività creditizia, del tutto estranei alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi per la quale l'art. 24 Cost. garantisce il diritto di agire e resistere in giudizio.
Come noto, la pendenza di una lite è fonte di un pregiudizio per chi vi si trovi coinvolto, in termini di ansia,
- 4 - frustrazione, incertezza, spreco di risorse materiali e psichiche, distrazione dalle ordinarie attività produttive e/o ricreative;
questo inconveniente dev'essere sopportato come un male necessario fin tanto che il processo abbia una durata "ragionevole", ma diviene fonte di danno non patrimoniale risarcibile quando tale termine sia superato. Ora, è evidente che un giudizio temerario che, come tale, non avrebbe neppure dovuto principiare, ha una durata irragionevole sin dal primo istante, e sin dal primo istante è fonte di un pregiudizio ingiusto che va indennizzato.
Per la liquidazione della pena pecuniaria si fa riferimento a quanto affermato dalla Corte Costituzione con sentenza n.139/2019 nella parte in cui ha affermato che “si ha, infatti, che nella fattispecie, la giurisprudenza di legittimità, anche recente, ha, appunto, precisato che il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., rinviando all'equità, richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi e quindi la somma da tale disposizione prevista va rapportata «alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa» (Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanze 11 ottobre 2018, n. 25177 e n. 25176).
Questo criterio, ricavato in via interpretativa dalla giurisprudenza, è peraltro coerente e omogeneo rispetto sia a quello originariamente previsto dal quarto comma dell'art. 385 cod. proc. civ. (che contemplava il limite del doppio dei massimi tariffari), sia a quello attualmente stabilito dal primo comma dell'art. 26 cod. proc. amm. (che similmente prevede il limite del doppio delle spese di lite liquidate secondo le tariffe professionali).”
Dunque, alla luce delle considerazioni espresse, si condanna parte opponente ad una pena pecuniaria da liquidare in favore della parte opposta equitativamente determinata, secondo i criteri sopra indicati, pari alla somma di euro 10.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo.
Ai sensi del novellato articolo 96 c.p.c. “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000,00”.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente ai sensi del d.m. 147/2022, e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore degli avvocati Nicola Galeano e Flora Savastano quali difensori antistatari di e avuto riguardo al valore della causa ed all'attività effettivamente svolta, tenendo in CP_1 considerazione i parametri medi per la fase di studio e introduttiva, e i parametri minimi per la fase istruttoria ( consistita nel mero deposito delle memorie) e della fase decisionale consistita nella sola discussione orale dello scaglione compreso tra 520.000,01 e 1.000.000,00 di euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1908/2024 emesso dal G.U. presso il Tribunale di Busto Parte_1
Arsizio in data 17 dicembre 2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, n. 1908/2024 che dichiara esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.;
2) condanna al pagamento in favore degli avvocati Flora Savastano e Nicola Galeano in solido tra Parte_1 loro e in qualità di difensori dichiaratisi antistatari di delle spese processuali che liquida in complessivi CP_1
€ 18.420,00, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c, ad una pena pecuniaria in favore di Parte_2
- 5 - che liquida in complessivi € 10.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza sino al saldo;
CP_1
4) condanna ai sensi dell'articolo 96 comma 4 c.p.c. al pagamento in favore della delle Parte_1 CP_2 di una somma pari ad € 5.000,00. CP_3
Così deciso in Busto Arsizio, il 26/11/2025
Il Giudice
AR BA
- 6 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. AR BA, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 261 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa
DA
( p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. Pt_1 P.IVA_1
CR BA con domicilio eletto in Legnano alla via Guerciotti n.33/d, presso il difensore avv. CR
BA;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_2
AN LA e dell'avv. FLORA SAVASTANO, con domicilio eletto in VIA RUGGIERO DI LAURIA n.4
MILANO, presso lo studio dei difensori;
PARTE OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo N. 1908/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 17 dicembre 2024, con cui le è stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 682.542,23 oltre interessi e spese del CP_1 procedimento monitorio, in virtù dei vari contratti stipulati inter partes avente ad oggetto l'incarico di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e di collaudi statici con riferimento ai tre cantieri indicati in ricorso.
A sostegno della proposta opposizione ha dedotto: di essere stata indotta in errore circa le competenze Parte_1 necessarie ad eseguire le prestazioni indicate in contratto da parte di amministratore della società Persona_1 opposta;
il dolo dello stesso;
l'erroneità nel calcolo dei compensi dovuti non essendo stati calcolati né la scontistica del 10% né quella del 50% pattuite in data 29.06.2023 e 5.12.2023;la non debenza dei contributi del
4-26% in quanto alle società si applica solo l'Iva; la circostanza che i lavori dell'ecobonus sono stati completati solo al 60%.
Ha chiesto quindi di accogliere l'opposizione e per l'effetto ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto oltre a formulare in via riconvenzionale domanda di risarcimento del danno per un importo pari ad euro
467.420,00 ( pari alle somme indebitamente corrisposte) e ad euro 75.000,00 ( pari all'importo corrisposto a titolo di transazione con la società Media Consulting)) e chiedendo la condanna di parte opposta ai sensi
- 1 - dell'articolo 96 c.p.c.
Si è costituita parte opposta contestando tutto quanto ex adverso dedotto a sostegno della proposta opposizione;
disconoscendo altresì la sottoscrizione apposta in calce al documento n. 8 ( quello relativo all'applicazione di una scontistica pari al 50%), chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto o comunque in ogni caso la condanna di parte opponente al pagamento della somma pari ad euro 682.542,23 oltre interessi.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa, dopo la pronunzia in merito alla concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Parte opponente fonda la propria opposizione deducendo la “nullità” ( rectius annullabilità) del contratto per essere stata indotta in errore sulle competenze dell'amministratore della società opposta nonché il dolo dello stesso per aver fatto concludere i contratti oggetto del giudizio in virtù di raggiri.
Ebbene, nel caso di specie, va osservato che i contratti oggetto di giudizio vanno letti nel loro complesso.
Ed infatti deve ritenersi del tutto irrilevante che il legale rappresentante della società opposta non avesse le competenze necessarie per i lavori oggetto di contratto, avendo le parti espressamente pattuito che “l'affidatario svolgerà l'incarico in piena autonomia tecnica e organizzativa senza alcun vincolo di subordinazione, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, del contributo di collaboratori di sua fiducia che personalmente dirigerà e di cui assumerà la piena responsabilità, senza alcun aggravio di costi per il committente”.
Dunque, e soprattutto in difetto di alcuna contestazione circa l'esecuzione dei lavori, è del tutto irrilevante che il legale rappresentante della società non avesse le competenze necessarie per svolgere i lavori, potendo lo stesso, come espressamente pattuito e come in effetti avvenuto, di professionisti di propria fiducia per l'espletamento dell'incarico.
Né, essendo stati stipulati i contratti tra due società, sono dedotti elementi da cui desumere che la scelta in favore della società opposta sia stata determinata in ragione esclusiva delle qualità personali del legale rappresentante della stessa e che pertanto ci fosse un errore rilevante e riconoscibile.
Anche la deduzione circa il dolo non è altro che un flatus vocis in quanto la parte opponente si limita a dedurre in cosa consiste il dolo senza però indicare quali fossero gli artifizi e raggiri utilizzati dall'opposta per far concludere il contratto all'opponente.
Ciò detto in relazione alla infondatezza delle suddette eccezioni, va osservato che anche nel calcolo del quantum le eccezioni di parte opponente non possono trovare accoglimento.
Ed infatti parte opponente deduce che la parte opposta non ha tenuto conto delle rettifiche avvenute successivamente alla stipula dei contratti che prevedevano una scontistica pari al 10 e al 50%.
Ebbene mentre con riferimento allo sconto del 10% va osservato che lo stesso è stato tenuto in considerazione da parte opposta nella richiesta dei compensi ( come dedotto dalla stessa e non efficacemente contestato da parte opponente) con riferimento allo sconto del 50% va osservato quanto segue.
Tale sconto si fonda su una scrittura privata ( doc.8 di parte opponente) la cui sottoscrizione è stata disconosciuta da parte opposta.
- 2 - Sul punto l'istanza di verificazione formulata da parte opponente non è stata ritualmente proposta non avendo la parte opponente prodotto l'originale delle scritture né le scritture di comparazione.
È noto che colui che propone istanza di verificazione deve proporre i mezzi di prova ritenuti utili e produrre o indicare le scritture di comparazione (art. 216 c.p.c., comma 1), ed anzi a tal riguardo “il giudice istruttore dispone le cautele opportune per la custodia del documento, stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione, nomina, quando occorre, un consulente tecnico e provvede alla ammissione delle altre prove.
Nel determinare le scritture che debbono servire di comparazione, il giudice ammette, in mancanza di accordo delle parti, quelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura è riconosciuta oppure accertata per sentenza di giudice o per atto pubblico” (art. 217 c.p.c., comma 1 e 2).
Come si desume da tali disposizioni, il procedimento di verificazione, allorquando ne sia disconosciuta la sottoscrizione e l'autenticità della stessa nonché l'esistenza stessa del documento, deve svolgersi necessariamente sull'originale comparandolo con le altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo;
pertanto la produzione dell'originale e delle scritture di comparazione, o l'indicazione di queste ultime, da parte di colui che intende valersi della scrittura privata disconosciuta costituisce un onere imprescindibile per una corretta proposizione dell'istanza di verificazione
(Cass. n. 22078/2014; Cass. n. 25953/2019; Cass. n. 27381/2022).
Con particolare riferimento alla produzione dell'originale del documento, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il disconoscimento della copia della scrittura di cui all'articolo 2719 c.c. può riguardare sia la sua efficacia rappresentativa dell'originale sia la sua autenticità e sottoscrizione: “Una cosa è il disconoscimento della conformità della fotocopia all'originale; altra cosa è il disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce ad una scrittura (sebbene in entrambi il disconoscimento della parte contro cui sono prodotte debba essere espresso ex art. 2719 c.c.). Se il disconoscimento è circoscritto alla conformità della copia all'originale, allora si dischiude la possibilità di dimostrare la conformità attraverso strumenti diversi dalla produzione dell'originale. Se il disconoscimento ha ad oggetto (anche) la sottoscrizione, allora non vi è altro strumento che la verificazione sull'originale, salvo che la parte interessata dimostri di aver perduto quest'ultimo senza colpa, nel qual caso è ammessa ex art. 2724 c.c. la prova per testimoni o per presunzioni”. (così Cass.
n.24607/2024 che richiama Cass. n.16998/2015 e Cass. n. 13425/2014).
Nel caso di specie, nel quale l'odierna opposta ha disconosciuto integralmente la sottoscrizione apposta in calce al documento sia i timbri e finanche l'esistenza stessa della scrittura, deve ritenersi esclusa la possibilità di provare la sua esistenza e l'autenticità della sottoscrizione con mezzi diversi dalla produzione dell'originale del documento non essendo né dedotto né provato che parte opponente lo abbia perduto senza colpa.
Si condivide il prevalente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, una volta intervenuto il disconoscimento della sottoscrizione, il deposito dell'originale del documento risulta indispensabile posto che sulla fotocopia non può svolgersi il procedimento di verificazione essendo inattendibile un esame grafico non espletato sull'originale (per tutte v. Cass. n. 2777/2025 che contiene richiamo a moltissimi precedenti giurisprudenziali).
Con la sentenza n. 8304/2024 la Cassazione ha specificato che la necessità del deposito in originale del
- 3 - documento per lo svolgimento del procedimento di verificazione, si ricava direttamente dalla lettura dell'art. 217
c.p.c. secondo cui “Una volta proposta l'istanza di verificazione, il giudice istruttore deve disporre le opportune cautele per la custodia del documento ed il suo deposito in cancelleria ”.
Infatti “se la verificazione potesse effettuarsi sulla copia non vi sarebbe alcuna necessità di cautele opportune alla custodia del documento diverse e superiori rispetto alla tutela degli altri documenti prodotti e quindi presenti nei fascicoli di parte. Tale necessità di superiore tutela, peraltro, insorge solo quando viene disposta la verificazione…”.
Alla stregua dei rilievi che precedono il documento n. 8 deve dunque ritenersi inutilizzabile ai fini della decisione con la conseguenza che non vi è prova di uno sconto del 50% sui compensi pattuiti.
Quanto alla non debenza dei contributi del 4-26%, in quanto la parte opponente è una società, si osserva che gli stessi, come dedotto da parte opposta, sono compensi anticipati ai professionisti da parte di e tra CP_1
l'altro sono espressamente pattuiti a carico dell'opponente nei contratti oggetto di causa.
Quanto, infine, alla deduzione che i lavori dell'Ecobonus sono stati completati al 60% va osservato che i compensi richiesti da parte opposta sono relativi solo ed esclusivamente ai lavori effettuati, circostanza non contestata da parte opponente.
La pretestuosità delle eccezioni di parte opponente è evidente poi nel momento in cui deduce che la parte opposta ha dedotto l'importo di euro 130.000,00 ma che la fattura è stata emessa da parte della società Masi
Group s.r.l. e non dalla convenuta: il tenore di tale eccezione è del tutto incomprensibile in quanto tale importo è stato dedotto dal debito di parte opponente e non aggiunto allo stesso.
Il mancato accoglimento dell'opposizione e la non sussistenza di alcun inadempimento di parte convenuta fa sì che non possa trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte opponente.
Alla luce di tali motivazioni, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.
Parte opponente va condannata ai sensi dell'articolo 96 comma 3 c.p.c.
Il comportamento che viene sanzionato con tale norma è quello della parte che nonostante sia consapevole dell'infondatezza della sua domanda o eccezione (mala fede), la propone ugualmente, costringendo la controparte a partecipare ad un processo immotivato. Inoltre, viene sanzionata la mancanza di quel minimo di diligenza richiesta per l'acquisizione di tale consapevolezza (colpa grave).
Orbene, nel caso di specie, parte opponente, a prescindere dalla confusione tra gli istituti processuali della nullità e dell'annullamento con riferimento alle eccezioni sollevate, ha allegato deduzioni del tutto incomprensibili
( quali quella della fatturazione da parte di altra società e non della convenuta opposta dell'importo dedotto dal debito della stessa e non aggiunto a quanto dovuto) ed ha formulato una istanza di verificazione su un documento di cui non ha prodotto l'originale e sul quale quindi sussiste più di un dubbio circa la sua effettiva esistenza.
Deve ritenersi ravvisabile nel caso di specie un contenzioso con scopi (o per lo meno con effetti oggettivi) di carattere emulativo, di "disturbo" dell'ordinato svolgimento dell'attività creditizia, del tutto estranei alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi per la quale l'art. 24 Cost. garantisce il diritto di agire e resistere in giudizio.
Come noto, la pendenza di una lite è fonte di un pregiudizio per chi vi si trovi coinvolto, in termini di ansia,
- 4 - frustrazione, incertezza, spreco di risorse materiali e psichiche, distrazione dalle ordinarie attività produttive e/o ricreative;
questo inconveniente dev'essere sopportato come un male necessario fin tanto che il processo abbia una durata "ragionevole", ma diviene fonte di danno non patrimoniale risarcibile quando tale termine sia superato. Ora, è evidente che un giudizio temerario che, come tale, non avrebbe neppure dovuto principiare, ha una durata irragionevole sin dal primo istante, e sin dal primo istante è fonte di un pregiudizio ingiusto che va indennizzato.
Per la liquidazione della pena pecuniaria si fa riferimento a quanto affermato dalla Corte Costituzione con sentenza n.139/2019 nella parte in cui ha affermato che “si ha, infatti, che nella fattispecie, la giurisprudenza di legittimità, anche recente, ha, appunto, precisato che il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., rinviando all'equità, richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi e quindi la somma da tale disposizione prevista va rapportata «alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa» (Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanze 11 ottobre 2018, n. 25177 e n. 25176).
Questo criterio, ricavato in via interpretativa dalla giurisprudenza, è peraltro coerente e omogeneo rispetto sia a quello originariamente previsto dal quarto comma dell'art. 385 cod. proc. civ. (che contemplava il limite del doppio dei massimi tariffari), sia a quello attualmente stabilito dal primo comma dell'art. 26 cod. proc. amm. (che similmente prevede il limite del doppio delle spese di lite liquidate secondo le tariffe professionali).”
Dunque, alla luce delle considerazioni espresse, si condanna parte opponente ad una pena pecuniaria da liquidare in favore della parte opposta equitativamente determinata, secondo i criteri sopra indicati, pari alla somma di euro 10.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo.
Ai sensi del novellato articolo 96 c.p.c. “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000,00”.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente ai sensi del d.m. 147/2022, e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore degli avvocati Nicola Galeano e Flora Savastano quali difensori antistatari di e avuto riguardo al valore della causa ed all'attività effettivamente svolta, tenendo in CP_1 considerazione i parametri medi per la fase di studio e introduttiva, e i parametri minimi per la fase istruttoria ( consistita nel mero deposito delle memorie) e della fase decisionale consistita nella sola discussione orale dello scaglione compreso tra 520.000,01 e 1.000.000,00 di euro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1908/2024 emesso dal G.U. presso il Tribunale di Busto Parte_1
Arsizio in data 17 dicembre 2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, n. 1908/2024 che dichiara esecutivo ai sensi degli articoli 653 e 654 c.p.c.;
2) condanna al pagamento in favore degli avvocati Flora Savastano e Nicola Galeano in solido tra Parte_1 loro e in qualità di difensori dichiaratisi antistatari di delle spese processuali che liquida in complessivi CP_1
€ 18.420,00, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c, ad una pena pecuniaria in favore di Parte_2
- 5 - che liquida in complessivi € 10.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza sino al saldo;
CP_1
4) condanna ai sensi dell'articolo 96 comma 4 c.p.c. al pagamento in favore della delle Parte_1 CP_2 di una somma pari ad € 5.000,00. CP_3
Così deciso in Busto Arsizio, il 26/11/2025
Il Giudice
AR BA
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