Art. 40.
Il prezzo di cessione delle terre da parte degli organismi fondiari agli imprenditori che realizzano un piano di sviluppo agricolo non puo' essere superiore a quello corrisposto all'originario proprietario; il canone per l'affitto dei terreni da parte degli imprenditori predetti all'organismo fondiario e da parte di questo agli originari imprenditori e' corrisposto in base alle vigenti disposizioni di legge in materia di equo canone.
Il pagamento del prezzo di cessione delle terre al proprietario da parte dell'organismo fondiario avra' luogo in tre rate, di cui la prima al momento della stipula dell'atto e le altre due entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla stipula predetta.
Gli aventi diritto possono chiedere che, in luogo della corresponsione del prezzo di vendita delle terre, venga costituita a loro favore, con l'ammontare del prezzo medesimo, una rendita vitalizia da determinarsi sulla base della "tariffa di rendita vitalizia immediata", adottata dall'Istituto nazionale assicurazioni ed approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Detta rendita e' reversibile a favore del coniuge superstite, dei figli minori e dei figli maggiori di eta' inabili al lavoro.
Gli organismi fondiari, in presenza di idonee condizioni destinano immediatamente la terra all'ingrandimento delle aziende, mediante cessione in proprieta' o in affitto per almeno quindici anni o in enfiteusi, se acquisita a titolo di proprieta', o in subaffitto per almeno quindici anni, se acquisita in affitto, a imprenditori singoli o associati che abbiano presentato o si impegnino a presentare un piano di sviluppo aziendale; ovvero a rimboschimento o a scopi non agricoli, favorendo la realizzazione di pubbliche iniziative per la utilizzazione dei fondi medesimi a fini ricreativi, sportivi, turistici e di conservazione o miglioramento dell'ambiente naturale.
L'organismo, nell'ambito delle sue disponibilita', deve soddisfare tempestivamente le richieste dell'imprenditore di cui al penultimo comma del precedente articolo 15, rilasciando dichiarazione di impegno che deve essere allegata al piano di sviluppo.
L'organismo puo' anche procedere con atti precari alla immediata messa a disposizione delle terre richieste, salvo l'adozione dei provvedimenti definitivi a seguito dell'approvazione del piano di sviluppo.
I terreni che non possono essere destinati agli scopi di miglioramento strutturale verranno utilizzati nell'ambito dei piani zonali per operazioni di riordino fondiario, di accorpamento, per iniziative sperimentali dimostrative o per formazione di aziende silvo-pastorali.
Qualora i terreni suscettibili di utilizzazione agricola non possano essere immediatamente destinati agli scopi di miglioramento strutturale, gli organismi medesimi debbono adottare misure temporanee di utilizzazione anche mediante concessioni precarie a terzi, che sono in ogni caso obbligati a rilasciare i fondi in qualunque momento, a richiesta dell'organismo fondiario. Tali concessioni non possono avere una durata superiore ad un anno.
In deroga a qualsiasi contraria disposizione, l'organismo fondiario ha facolta' di subaffittare, per gli scopi di cui alla presente legge, senza bisogno di consenso del proprietario, i terreni ricevuti in affitto.
Il prezzo di cessione delle terre da parte degli organismi fondiari agli imprenditori che realizzano un piano di sviluppo agricolo non puo' essere superiore a quello corrisposto all'originario proprietario; il canone per l'affitto dei terreni da parte degli imprenditori predetti all'organismo fondiario e da parte di questo agli originari imprenditori e' corrisposto in base alle vigenti disposizioni di legge in materia di equo canone.
Il pagamento del prezzo di cessione delle terre al proprietario da parte dell'organismo fondiario avra' luogo in tre rate, di cui la prima al momento della stipula dell'atto e le altre due entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla stipula predetta.
Gli aventi diritto possono chiedere che, in luogo della corresponsione del prezzo di vendita delle terre, venga costituita a loro favore, con l'ammontare del prezzo medesimo, una rendita vitalizia da determinarsi sulla base della "tariffa di rendita vitalizia immediata", adottata dall'Istituto nazionale assicurazioni ed approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Detta rendita e' reversibile a favore del coniuge superstite, dei figli minori e dei figli maggiori di eta' inabili al lavoro.
Gli organismi fondiari, in presenza di idonee condizioni destinano immediatamente la terra all'ingrandimento delle aziende, mediante cessione in proprieta' o in affitto per almeno quindici anni o in enfiteusi, se acquisita a titolo di proprieta', o in subaffitto per almeno quindici anni, se acquisita in affitto, a imprenditori singoli o associati che abbiano presentato o si impegnino a presentare un piano di sviluppo aziendale; ovvero a rimboschimento o a scopi non agricoli, favorendo la realizzazione di pubbliche iniziative per la utilizzazione dei fondi medesimi a fini ricreativi, sportivi, turistici e di conservazione o miglioramento dell'ambiente naturale.
L'organismo, nell'ambito delle sue disponibilita', deve soddisfare tempestivamente le richieste dell'imprenditore di cui al penultimo comma del precedente articolo 15, rilasciando dichiarazione di impegno che deve essere allegata al piano di sviluppo.
L'organismo puo' anche procedere con atti precari alla immediata messa a disposizione delle terre richieste, salvo l'adozione dei provvedimenti definitivi a seguito dell'approvazione del piano di sviluppo.
I terreni che non possono essere destinati agli scopi di miglioramento strutturale verranno utilizzati nell'ambito dei piani zonali per operazioni di riordino fondiario, di accorpamento, per iniziative sperimentali dimostrative o per formazione di aziende silvo-pastorali.
Qualora i terreni suscettibili di utilizzazione agricola non possano essere immediatamente destinati agli scopi di miglioramento strutturale, gli organismi medesimi debbono adottare misure temporanee di utilizzazione anche mediante concessioni precarie a terzi, che sono in ogni caso obbligati a rilasciare i fondi in qualunque momento, a richiesta dell'organismo fondiario. Tali concessioni non possono avere una durata superiore ad un anno.
In deroga a qualsiasi contraria disposizione, l'organismo fondiario ha facolta' di subaffittare, per gli scopi di cui alla presente legge, senza bisogno di consenso del proprietario, i terreni ricevuti in affitto.