Art. 1.
L'orario giornaliero delle rivendite ordinarie e' determinato al capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, sentito il parere dell'autorita' comunale e della categoria.
((Le rivendite debbono rimanere aperte nei giorni feriali e chiuse nei giorni festivi))
L'orario giornaliero delle rivendite ordinarie e' determinato al capo dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, sentito il parere dell'autorita' comunale e della categoria.
((Le rivendite debbono rimanere aperte nei giorni feriali e chiuse nei giorni festivi))