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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 20/05/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI LORENZO CARMELA, Presidente e Relatore
PORCARO LIBERINO, Giudice
CUCULO ANTONIO, Giudice
in data 20/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 70/2022 depositato il 21/02/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 CF Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 2 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: pronuncia sentenza n. 293/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAMPOBASSO sez.
1 e pubblicata il 25/06/2021 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030100453-2019 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030100453-2019 IVA-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030100453-2019 IRAP 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030100456-2019 IVA-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030100516-2019 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030100516-2019 IVA-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Sono presenti il delegato dell'Ufficio appellante e il difensore degli appellati ciascuno dei quali, riportandosi agli atti, chiede accoglimento delle rispettive ragioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente 2 s.r.l. in liquidazione con sede in Campobasso esercente attività di "ideazione di campagne pubblicitarie", rappresentata dal liquidatore Resistente_1, assistita e difesa, dagli avvocati Difensore_1 ed Difensore 2 presso lo studio dei quali eleggeva domicilio, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TR6030100453/2019 afferente l'anno 2014 notificato dall'Agenzia Entrate - Direzione
Provinciale di Campobasso il 17 agosto 2019, a seguito di controllo fiscale effettuato ai fini IRES, IRAP ed IVA.
Al presente ricorso venivano riuniti, per connessione, quelli prodotti avverso gli accertamenti relativi alle annualità 2015 e 2016.
Con l'opposto avviso per l'anno 2014 l'Ufficio esaminava le uniche due fatture emesse dalla ricorrente società in tale annualità.
La prima era stata emessa nei confronti della Regione Molise per l'importo di € 2.000,00, oltre IVA per
€ 440,00, e la seconda di € 33.500,00, oltre IVA per € 7.370,00 era stata emessa nei confronti della
Società 2 s.r.l.
In riferimento alla prima fattura, a seguito di esame, l'Ufficio determinava in € 2.000,00 il reddito d'impresa con recupero a tassazione dell'IVA non versata per € 440,00 unitamente a sanzioni per € 8.613,10.
Per la seconda fattura di € 33.500,00, oltre IVA in € 7.370,00, emessa nei confronti della Società 2
s.r.l., l'Ufficio riteneva oggettivamente inesistenti le operazioni sul rilievo che la società fosse una cartiera in quanto priva di una struttura organizzata o di una sede idonea, di beni strumentali e di lavoratori dipendenti, provvedendo a recuperare a tassazione l'IVA esposta in fattura per € 7.370,00.
Con l'avviso afferente l'annualità 2015, attesa la tardività della presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi, considerate omesse, il mancato pagamento delle imposte e, le mancate risposte a questionari, l'Ufficio contestava la fittizietà del volume di affari realizzato dalla società assumendo l'assenza di idonea struttura organizzativa e di competenze professionali in capo al socio-amministratore.
Su ulteriore rilievo di gestione singolare delle movimentazioni bancarie riteneva che le fatture emesse erano relative a operazioni oggettivamente inesistenti recuperando, a tale titolo, l'IVA per € 17.845,96 con sanzioni per € 31.028,20 che, decurtate della somma di € 8.613,00, comminate per il 2014 contestualmente accertato, venivano irrogate per € 22.415,20. Con l'avviso di accertamento riferito all'anno 2016, l'Ufficio accertava un reddito d'impresa di € 6.499,00, per imposta IRES pari ad € 1.787,00, mentre, ai fini IVA, veniva recuperata l'imposta inerente fatture per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, per l'importo di € 39.126,15, oltre ad € 1.819,00 per imposta sui compensi dell'amministratore. Il tutto con sanzioni di € 84.095,20 che, decurtate delle somme relative alle annualità precedenti, venivano irrogate per € 44.454,20.
In tutti i predetti ricorsi i difensori della società ricorrente, delineando la infondatezza dei motivi giustificanti i recuperi fiscali, eccepivano vizio di motivazione in riferimento alla qualifica delle operazioni ritenute oggettivamente inesistenti;
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonchè degli artt. 42 del D.P.R. n.600/73 e 52 del D.P.R. n. 633/72 oltre a violazione dell'art. 2697 c.c.
Per ciascun vizio addotto opponevano motivazioni volte alla delegittimazione dei recuperi come operati offrendo documentazione e prova contraria rese al fine di contestare la tesi sostenuta secondo la quale gli interventi realizzati dalla società, come da produzione documentale per prestazioni di servizi (beni immateriali), erano reali e non fittizie come sostenuto dall'Ufficio con conseguente loro riconoscimento sotto ogni profilo.
In merito alla eccepita violazione dell'art. 2697 c.c., i difensori, citavano principio di legittimità sancente che in tema di onere della prova in materia di operazioni ritenute oggettivamente inesistenti è posto in capo all'Amministrazione Finanziaria l'onere di fornire indizi della circostanza secondo cui l'operazione non sia stata affatto posta in essere (ex multis, Cass. n. 2905/2018) e che solo quando la stessa abbia, anche in via presuntiva, dimostrato la fittizietà materiale della transazione, si trasferisce sul contribuente l'onere di dimostrarne l'effettività.
Citando ulteriore principio di legittimità (Cass., sent. n. 6643/2019), indicavano che gli indizi idonei a sostenere la tesi dell'inesistenza materiale sarebbero: a) l'assenza di una struttura del fornitore;
b) l'assenza di qualsiasi competenza in merito al lavoro svolto;
c) l'assenza di terzi fornitori, rappresentando che, nella fattispecie, erano state offerte prove della mancanza degli indicati indizi.
Concludevano i difensori, previa sospensione cautelare degli avvisi, con richiesta, nel rito, di riunione dei tre ricorsi contestualmente presentati, sussistendone evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva;
nel merito, l'annullamento degli avvisi opposti in quanto immotivati ed infondati.
In via subordinata, chiedevano dichiararsi la debenza della sola IVA essendo relativa a prestazioni oggettivamente esistenti, il tutto unitamente a vittoria di spese processuali.
Si costituiva l'Ufficio con deposito di note nelle quali contestava, per ciascun ricorso, le avverse eccezioni ribadendo, a mezzo delle esplicitate motivazioni, la correttezza del proprio operato del quale chiedeva conferma attesa la legittimità dei recuperi in atti contenuti e rigetto dei prodotti ricorsi per loro destituzione, unitamente a condanna alle spese.
I difensori della società presentavano memoria nella quale, in opposizione a quanto dedotto dall'Ufficio nelle controdeduzioni, smentivano la circostanza sostenuta dallo stesso secondo la quale la società si sia limitata, unicamente, ad esibire le fatture e la tracciabilità dei pagamenti, tenuto conto che la società aveva prodotto la prova del contenuto e delle causale dei documenti rilasciati dalla medesima con puntuale indicazione dei clienti pubblici in favore dei quali aveva svolto attività di supporto telefonico e di assistenza formativa alla soluzione gestionale URBI, oltre ad altre attività di supporto.
Confermavano le richieste già avanzate nei ricorsi introduttivi confermandone l'accoglimento.
Il giudizio di primo grado, con sentenza n. 293/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Campobasso, veniva definito con accoglimento parziale dei ricorsi riuniti disponendo: - il riconoscimento e l'effettività delle fatturazioni poste in essere negli anni di imposta 2014, 2015 e 2016 dalla società ricorrente;
- la conferma per l'anno 2014 dei rilievi di cui ai punti nn. 2 e 3 dell'avviso di accertamento con rideterminazione del reddito d'impresa di € 2.000,00 ai fini IRAP ed IRES;
riconoscimento, ai fini IVA, delle imposte dovute per le relative fatture in esame per € 7.370,00 ed € 440,00, con relativi interessi e sanzioni;
- la dichiarazione, per l'anno 2015, della debenza delle somme dovute ai fini IVA, relative alle fatture emesse e contestate dall'Ufficio ma da riconoscere come reali, per € 17.845,96, con relativi interessi e sanzioni;
- la dichiarazione, per l'anno 2016, della debenza delle somme dovute, ai fini IVA relative alle fatture emesse, contestate dall'Ufficio, ma da riconoscersi come reali, per € 39.126,15 oltre € 1.642,56, con relativi interessi e sanzioni;
conferma, come determinato dall'Ufficio, ai fini IRES un reddito d'impresa di € 6.499,00 e, ai fini
IRAP, un valore della produzione lorda di € 6.499,00, in assenza di ricostruzione dei dati complessivi anche sotto il profilo delle spese detraibili.
la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
La sentenza veniva impugnata dall'Ufficio che chiedeva accoglimento dell'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, il riconoscimento della totale legittimità e fondatezza di tutti recuperi contenuti negli avvisi di accertamento impugnati, unitamente a vittoria delle spese.
Opponendo preliminare erroneità del decisum per essere fondato su motivazione per relationem riferita alle sentenze nn. 203/2/2020 e 121/1/2021 (non definitive), eccepiva:
1-violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del D.Lgs n. 546/1992. Nullità della pronuncia per motivazione nulla o apparente.
Rappresentava, in proposito, che nel decisum opposto era stata accolta l'eccezione della ricorrente società volta a far riconoscere l'effettività delle prestazioni fatturate in solo richiamo alle menzionate sentenze in mancanza di alcuna altra indicazione sull'iter logico-giuridico seguito dal giudicante a supporto del proprio convincimento.
Precisava che la motivazione deve essere intelligibile con impossibilità di rinvio ad elementi esterni dovendo consentire alla parte soccombente la conoscibilità del rigetto delle proprie richieste in ossequio ai richiamati principi di legittimità.
Deduceva, in richiamo ulteriore principio di legittimità, che nel decisum opposto è configurabile una motivazione omessa o meramente apparente non avendo il giudice espresso l'iter logico-giuridico seguito per giungere alle conclusioni fondandosi, esclusivamente, sul mero rinvio a precedenti richiamati impedendo, di fatto, la valutazione della ratio decidendi.
2- nullità della sentenza per illogica e contraddittoria motivazione. Erronea valutazione delle prove.
Opponendo critica al decisum, l'Ufficio deduceva che il primo giudice aveva ignorato e completamente svalutato i molteplici e validi elementi indiziari dallo stesso prodotti osservando che se gli stessi fossero stati valutati compiutamente avrebbero dovuto indurre al riconoscimento di fittizietà della gran parte delle operazioni fatturate sostenendo, altresì, che il corredo documentale prodotto dalla società risulta del tutto insufficiente ed inadeguato per addurre la oggettività delle prestazioni dalla stessa rese nei confronti delle altre società, motivo per il quale ribadiva la correttezza dei recuperi come effettuati indicando motivazioni atte a sostenerla. Inoltre, deduceva che le fatture emesse dalla società Resistente 2 risultano gravemente carenti sotto il profilo della descrizione dell'oggetto della prestazione, in spregio all'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, essendo riportate descrizioni generiche e non analitiche delle prestazioni di servizi effettuate.
3-nullità della pronuncia per violazione dell'art. 2697 cod. civ.
Deduceva, infine, l'Ufficio che la sentenza opposta merita di essere riformata perché emessa in violazione dei criteri che disciplinano la ripartizione dell'onere probatorio, citando, a supporto principio di legittimità espresso dalla Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 1278 del 22 gennaio 2021 secondo cui, in ipotesi di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, come nella fattispecie, una volta assolto l'onere dell'Amministrazione finanziaria di provare l'inesistenza delle suddette, anche sulla base di presunzioni semplici fondate su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate deducendo mancata prova contraria idonea a dimostrare l'effettività delle medesime.
Si costituiva la società, a mezzo medesimi difensori, rilevando, in via preliminare, che l'appello è rivolto
contro
Resistente_1 e contro la società Resistente_2 s.r.l. in liquidazione, precisando che lo stesso Resistente_1 non è stato parte del processo tributario di primo grado per essere stati notificati gli avvisi di cui è causa unicamente alla società.
Per tale motivo presentavano atto di intervento volontario di Resistente_1 nel quale, ravvisandone i motivi, precisavano che l'opportunità della produzione dell'atto medesimo si era resa necessaria al solo scopo di evitare che gli effetti del giudizio, giuridicamente concernenti la sola società Resistente_2, potessero estendersi al terzo soggetto con conseguenti effetti negativi per indebiti non spettanti in quanto, eventualmente, imputabili unicamente alla società.
Per le dedotte e rappresentate circostanze chiedevano l'ammissibilità dell'atto di intervento e l'estromissione dal giudizio di Resistente_1.
In merito all'appello, i difensori della società, contestavano tutte le violazioni come formulate nei tre motivi avanzati opponendo motivazioni atte a rilevarne la infondatezza.
Ribadivano, di contro, la illegittimità dei recuperi operati, fatti salvi solo quelli riconosciuti dalla società medesima, osservando che non erano state versate le imposte per difficoltà liquidatoria insistendo nella non ricorrenza di ipotesi di operazioni oggettivamente inesistenti essendo state offerte prove documentali che smentiscono anche la circostanza che trattasi di società cartiera come sostenuto dall'Ufficio.
Per tutti gli indicati motivi concludevano con richiesta di rigetto dell'appello per infondatezza giuridica e fattuale con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.
L'udienza di discussione tenutasi il 20 maggio 2024 veniva celebrata pubblicamente in presenza del delegato dell'Ufficio appellante ed del difensore degli appellati ciascuno dei quali, riportandosi agli atti, chiedeva accoglimento delle rispettive ragioni.
A seguito discussione camerale il procedimento veniva assegnato a sentenza.
Successivamente:
- Visto il ritardo del relatore nella redazione della sentenza;
Tenuto conto delle dimissioni del giudice relatore Porcaro, dimissioni ratificate;
- Visto il decreto prot. n. 9998 del 27.11.2025 del Presidente f.f., dott. Antonio Clemente, della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise, ove per i singoli appelli, nei cui rispettivi fascicoli non era stata depositata la sentenza, si dispone la riassegnazione degli stessi al Presidente, ai Vice Presidenti e ai Giudici componenti di collegio;
- Visti gli artt. 276 ultimo comma c.p.c. e 118 ultimo comma disp. att. c.p.c.;
- Considerato che, per l'appello Rga 70/2022, il Presidente del Collegio è la Dott.ssa Carmela Di Lorenzo;
- Il Presidente f.f. della Sezione 2, Avv. Liberatore Antonio, assegna, con decreto n.198/2025 del 03/12/2025 dep. il 05/12/2025 alla Dott.ssa Carmela Di Lorenzo, Presidente del Collegio giudicante, la stesura della motivazione della sentenza in qualità di Giudice estensore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado del Molise ritiene rigettare l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Oggetto del contendere è riferito a tre avvisi di accertamento afferenti le annualità 2014, 2015 e 2016 emessi nei confronti della società Resistente 2 s.r.l. esercente l'attività di "ideazione di campagne pubblicitarie" con i quali l'Ufficio sostiene, essenzialmente, che la stessa essendo del tutto priva di una struttura organizzata,
o di una sede idonea, di beni strumentali e lavoratori dipendenti sia da considerarsi cartiera con conseguente ipotesi di fatturazione emessa per prestazioni oggettivamente inesistenti comportante il recupero dell'IVA per mancato riconoscimento dei costi e recupero delle maggiori imposte IRAP ed IRES.
La sentenza definente il primo giudizio nel sostenere che le fatture siano reali riconosceva, comunque, la debenza delle imposte dovute, come, peraltro, ammesso anche dalla stessa società.
A tale risultanza si opponeva l'Ufficio che nel proposto appello eccepiva l'infondatezza della sentenza affidandola agli opposti tre motivi oggetto dell'odierno contendere.
Con il primo motivo eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del D.Lgs n. 546/1992 e la nullità della pronuncia per motivazione nulla o apparente.
Osserva il Collegio, condividendo il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella Ordinanza n. 15684 depositata il 5 giugno 2023, che "la mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell'art. 36, secondo comma, n. 4, D.Lgs n. 546/92 riconducibile all'ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.c. si configura quando la motivazione manchi del tutto nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione ovvero... essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili"
e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata".
Quanto alla eccepita "motivazione apparente" sempre in condivisione del suddetto menzionato principio di legittimità si rileva che la motivazione è apparente "allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture".
Nel caso di specie, deve rilevarsi che la motivazione resa dal primo giudice esiste graficamente ed è pienamente in grado di dare atto della ratio della decisione e che il richiamo alle due sentenze nn. 203/2/2020
e 112/1/2021 emesse dal medesimo Organo giudicante è accompagnato dalla spiegazione per le quali lo stesso ne condivideva le conclusioni raggiunte in tali sentenze considerato anche il collegamento delle prestazioni rese tra le società aventi rapporti con la società ricorrente.
Inoltre, la pronuncia conferma le circostanze che in tali sentenze, trattanti medesimi argomenti, era stata riconosciuta in capo alla Resistente_2 srl la presenza di struttura organizzativa idonea e nel socio-amministratore la competenza professionale richiesta per lo svolgimento delle attività previste nello Statuto, giungendosi alla conclusione che le prestazioni intercorse tra le medesime parti contrattuali erano state effettivamente rese, non essendo, tra l'altro, possibile configurazione di trattamenti opposti tra le medesime società contraenti.
Il rinvio per relationem alla pronuncia di primo grado, o ad altre decisioni dello stesso Collegio (come nella fattispecie in esame), fa, comunque, emergere che l'adesione sia avvenuta attraverso l'analisi delle prove e dei motivi delle richiamate sentenze.
Nel decisum, si riconosceva anche l'effettività delle operazioni poste in essere dalla società ricorrente, documentate dalla cospicua documentazione prodotta in questo e negli altri giudizi riaffermando, allo stesso modo, l'esistenza dei debiti pure riconosciuti ed accumulati dalla società negli anni in esame.
Né può trovare accoglimento il secondo motivo d'appello concernente nullità della sentenza per illogica e contraddittoria motivazione. Erronea valutazione delle prove.
Una sentenza tributaria con motivazione illogica o contraddittoria è nulla ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, quando il ragionamento del giudice è incoerente, perplesso o presenta argomentazioni inconciliabili tra loro, rendendo impossibile comprendere il fondamento della decisione. Tale vizio si configura quando la sentenza si basa su presupposti fattuali contrastanti o quando le affermazioni in motivazione non giustificano il dispositivo.
Deve osservarsi, a tal proposito, che secondo la Corte di Cassazione la motivazione omessa e quella illogica e contraddittoria, sostenuta nel secondo motivo di appello, sono vizi distinti e, pertanto, non sovrapponibili atteso che la motivazione omessa, o apparente, comporta la nullità della sentenza per violazione di legge allorchè il giudicante non indica gli elementi su cui si fonda la decisione dallo stesso assunta mentre la contraddittorietà, implica, un contrasto insanabile tra le argomentazioni presenti nella sentenza.
Per quanto già innanzi evidenziato non è configurabile ipotesi di omessa o apparente pronuncia avendo il giudice individuato il percorso argomentativo non contrastante con la decisione assunta in quanto scaturita da valutazione della copiosa documentazione offerta dalla società, e pertanto, non può invocarsi alcuna possibilità di illogicità e contraddittorietà della sentenza.
Nel secondo motivo viene eccepita anche l'erronea valutazione delle prove da parte del giudice che questo
Collegio, in valutazione delle stesse nell'ambito di questo processo, ritiene non condividere.
L'Ufficio negli accertamenti relativi alle annualità sul rilievo che la società fosse priva una organizzazione professionale svolta in assenza di struttura, competenza professionale in merito al lavoro svolto ed assenza di terzi fornitori fosse da considerarsi una società cartiera, nata a [...] fraudolento, non riconoscendo gran parte delle fatture emesse ritenute oggettivamente inesistenti con conseguente impossibilità di dedurre i costi dal reddito d'impresa.
Nella sentenza opposta il giudice di primo grado, in valutazione della prodotta e visionata documentazione, ammetteva che le fatture fossero relative a operazioni reali e non fittizie come sostento dall'Ufficio, ipotesi che si conferma anche in questo giudizio.
Quanto alla sede ed all'organizzazione societaria deve rilevarsi che la natura dell'attività svolta consistente in campagne pubblicitarie, organizzazione eventi e simili, ed assistenza informatica ad NT pubblici e privati, non necessita assolutamente di una sede ampia né di una articolata organizzazione per essere la stessa basata sulle capacità dell'amministratore con utilizzo di scrivania, computer e stampante senza che sia necessaria alcun altro strumento particolare.
L'attività, contrariamente, a quanto sostenuto, dall'Ufficio poteva essere esercitata agevolmente anche in un locale dalle ridotte dimensioni che, comunque, nella fattispecie, risultava idoneo per essere munito di forniture di luce, gas, arredi ed attrezzature ivi comprese quelle informatiche giusta risultanza documentale agli atti.
Le denegate competenze professionali in merito al lavoro svolto sono rinvenibili oltre che dal curriculum prodotto in capo a Resistente_1 anche dai risultati raggiunti, peraltro, indirettamente confermati anche dallo stesso Ufficio che, nel riconoscere la fondatezza delle fatture emesse nei confronti di NT (Regione
Molise, Comando Militare Esercito) e di altri NT pubblici nei confronti dei quali erano stati offerti i servizi della società, finiva per riconoscere indirettamente anche la presenza di una struttura organizzativa.
A tale riguardo deve, tuttavia, osservarsi l'incongruenza del comportamento dell'Ufficio che, ritiene veritiere le sole fatture emesse nei riguardi di NT pubblici il che rende non logica la tesi sostenuta in merito all'inadeguatezza strutturale ed organizzativa della società dovendosi rilevare che la stessa o c'è per tutte le operazioni o non c'è per nessuna.
Né si rinviene l'assenza di terzi, come sostenuto negli avvisi in cui si sostiene che le operazioni effettuate dalla società, siano da ritenersi oggettivamente inesistenti con ciò significando che le operazioni dalla stessa rese non sono mai avvenute e che le fatture siano totalmente fittizie per mancanza di un reale fornitore e di una vera merce/servizio.
Tale assunto risulta smentito dal riconoscimento operato dall'Ufficio in riferimento a fatture emesse nei confronti di NT Pubblici ed anche dalla produzione documentale offerta per operazioni intercorse tra la società ed altri clienti (all.7) che inducono a ritenere l'effettività delle operazioni in relazione alle prestazioni effettuate nei confronti di committenti terzi.
Né si rileva la fondatezza del terzo motivo d'appello concernente nullità della pronuncia per violazione dell'art. 2697 del codice civile.
Negli avvisi l'Ufficio sostiene che molte fatture siano riferite ad operazioni fittizie e quindi, oggettivamente inesistenti in quanto prive in tutto a riscontro commerciale vale a dire che i documenti relativi a tali prestazioni attestano un fatto mai avvenuto.
Con riferimento alle ipotesi di fatture relative a operazioni inesistenti è onere dell'Amministrazione Finanziaria provare che le operazioni oggetto delle fatture non siano mai state poste in essere anche avvalendosi di presunzioni semplici, purchè siano grave, precise e concordanti.
Dagli elementi rappresentati il Collegio propende per il mancato raggiungimento della prova da parte dell'Amministrazione Finanziaria atteso che "l'onere posto a carico della stessa può ritenersi assolto, qualora siano forniti validi elementi che, alla stregua dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, e dell'art. art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, possono anche assumere la consistenza di attendibili indizi, per affermare che le fatture sono state emesse per operazioni fittizie”, indizi che, nella fattispecie, erano stati individuati nella mancanza della struttura organizzativa della società, mancanza di dipendenti, assenza di locale idoneo all'esercizio dell'attività esercitata, mancanza di professionalità dell'operatore, mancanza di fornitori terzi, mancata dichiarazione dei redditi (seguita da produzione di dichiarazione integrativa), e prelevamenti in contanti dal conto bancario.
Tali indizi non sono sufficienti a considerare la sostenuta fittizietà delle operazioni anche e soprattutto alla luce della prodotta copiosa e varia documentazione della società costituente prova che le operazioni dalla stessa effettuate sono state effettivamente eseguite.
Quanto innanzi non può, tuttavia, escludere l'esistenza dei debiti fiscali in capo alla società confermati dalla stessa che ammette di essere debitrice IVA nei confronti dell' ER che, regolarmente esposta nei documenti, non era stata versata a causa di temporanee criticità finanziarie.
Sul punto il Collegio conferma la debenza del debito nella misura indicata nella parte dispositiva della sentenza di primo grado condividendone le ragioni e, pertanto:
- conferma il riconoscimento e l'effettività delle fatturazioni poste in essere negli anni di imposta 2014, 2015 e 2016 dalla società ricorrente;
- conferma, per l'anno 2014, i rilievi di cui ai punti nn. 2 e 3 dell'avviso di accertamento con rideterminazione del reddito d'impresa di € 2.000,00 ai fini IRAP ed IRES;
riconoscimento, ai fini IVA, delle imposte dovute per le relative fatture in esame per € 7.370,00 ed € 440,00, con relativi interessi e sanzioni;
· conferma, per l'anno 2015, la debenza delle somme dovute ai fini IVA, relative alle fatture emesse e contestate dall'Ufficio ma da riconoscere come reali, per € 17.845,96, con relativi interessi e sanzioni;
- conferma, per l'anno 2016, la debenza delle somme dovute, ai fini IVA relative alle fatture emesse, contestate dall'Ufficio, ma da riconoscersi come reali, per € 39.126,15 oltre € 1.642,56, con relativi interessi e sanzioni;
conferma, come determinato dall'Ufficio, ai fini IRES un reddito d'impresa di € 6.499,00 e, ai fini
IRAP, un valore della produzione lorda di € 6.499,00, in assenza di ricostruzione dei dati complessivi anche sotto il profilo delle spese detraibili.
Infine, si ritiene che la richiesta di estromissione dal giudizio del liquidatore Resistente_1 sia meritevole di accoglimento atteso che allo stesso viene notificato l'appello, pur non essendo stati notificati gli avvisi di accertamento risultando gli stessi notificati, unicamente, alla società. In tale ipotesi, la mancata notifica degli avvisi configura un vizio insanabile per assenza di legittimazione attiva riguardo agli addebiti contenuti negli avvisi emessi a carico della società.
Siussistono giusti motivi riferiti alla peculiarità delle questioni trattate ed alla parziale reciproca soccombenza per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado del Molise rigetta l'appello dell'Ufficio e conferma la sentenza impugnata. Dichiara l'estromissione dal giudizio di Resistente_1. Spese compensate.
Così deciso in Campobasso il 20 maggio 2024
Il Presidente est.
dott.ssa Di Lorenzo Carmela
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 20/05/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI LORENZO CARMELA, Presidente e Relatore
PORCARO LIBERINO, Giudice
CUCULO ANTONIO, Giudice
in data 20/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 70/2022 depositato il 21/02/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 CF Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 2 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: pronuncia sentenza n. 293/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAMPOBASSO sez.
1 e pubblicata il 25/06/2021 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030100453-2019 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030100453-2019 IVA-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030100453-2019 IRAP 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030100456-2019 IVA-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030100516-2019 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030100516-2019 IVA-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Sono presenti il delegato dell'Ufficio appellante e il difensore degli appellati ciascuno dei quali, riportandosi agli atti, chiede accoglimento delle rispettive ragioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente 2 s.r.l. in liquidazione con sede in Campobasso esercente attività di "ideazione di campagne pubblicitarie", rappresentata dal liquidatore Resistente_1, assistita e difesa, dagli avvocati Difensore_1 ed Difensore 2 presso lo studio dei quali eleggeva domicilio, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TR6030100453/2019 afferente l'anno 2014 notificato dall'Agenzia Entrate - Direzione
Provinciale di Campobasso il 17 agosto 2019, a seguito di controllo fiscale effettuato ai fini IRES, IRAP ed IVA.
Al presente ricorso venivano riuniti, per connessione, quelli prodotti avverso gli accertamenti relativi alle annualità 2015 e 2016.
Con l'opposto avviso per l'anno 2014 l'Ufficio esaminava le uniche due fatture emesse dalla ricorrente società in tale annualità.
La prima era stata emessa nei confronti della Regione Molise per l'importo di € 2.000,00, oltre IVA per
€ 440,00, e la seconda di € 33.500,00, oltre IVA per € 7.370,00 era stata emessa nei confronti della
Società 2 s.r.l.
In riferimento alla prima fattura, a seguito di esame, l'Ufficio determinava in € 2.000,00 il reddito d'impresa con recupero a tassazione dell'IVA non versata per € 440,00 unitamente a sanzioni per € 8.613,10.
Per la seconda fattura di € 33.500,00, oltre IVA in € 7.370,00, emessa nei confronti della Società 2
s.r.l., l'Ufficio riteneva oggettivamente inesistenti le operazioni sul rilievo che la società fosse una cartiera in quanto priva di una struttura organizzata o di una sede idonea, di beni strumentali e di lavoratori dipendenti, provvedendo a recuperare a tassazione l'IVA esposta in fattura per € 7.370,00.
Con l'avviso afferente l'annualità 2015, attesa la tardività della presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi, considerate omesse, il mancato pagamento delle imposte e, le mancate risposte a questionari, l'Ufficio contestava la fittizietà del volume di affari realizzato dalla società assumendo l'assenza di idonea struttura organizzativa e di competenze professionali in capo al socio-amministratore.
Su ulteriore rilievo di gestione singolare delle movimentazioni bancarie riteneva che le fatture emesse erano relative a operazioni oggettivamente inesistenti recuperando, a tale titolo, l'IVA per € 17.845,96 con sanzioni per € 31.028,20 che, decurtate della somma di € 8.613,00, comminate per il 2014 contestualmente accertato, venivano irrogate per € 22.415,20. Con l'avviso di accertamento riferito all'anno 2016, l'Ufficio accertava un reddito d'impresa di € 6.499,00, per imposta IRES pari ad € 1.787,00, mentre, ai fini IVA, veniva recuperata l'imposta inerente fatture per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, per l'importo di € 39.126,15, oltre ad € 1.819,00 per imposta sui compensi dell'amministratore. Il tutto con sanzioni di € 84.095,20 che, decurtate delle somme relative alle annualità precedenti, venivano irrogate per € 44.454,20.
In tutti i predetti ricorsi i difensori della società ricorrente, delineando la infondatezza dei motivi giustificanti i recuperi fiscali, eccepivano vizio di motivazione in riferimento alla qualifica delle operazioni ritenute oggettivamente inesistenti;
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonchè degli artt. 42 del D.P.R. n.600/73 e 52 del D.P.R. n. 633/72 oltre a violazione dell'art. 2697 c.c.
Per ciascun vizio addotto opponevano motivazioni volte alla delegittimazione dei recuperi come operati offrendo documentazione e prova contraria rese al fine di contestare la tesi sostenuta secondo la quale gli interventi realizzati dalla società, come da produzione documentale per prestazioni di servizi (beni immateriali), erano reali e non fittizie come sostenuto dall'Ufficio con conseguente loro riconoscimento sotto ogni profilo.
In merito alla eccepita violazione dell'art. 2697 c.c., i difensori, citavano principio di legittimità sancente che in tema di onere della prova in materia di operazioni ritenute oggettivamente inesistenti è posto in capo all'Amministrazione Finanziaria l'onere di fornire indizi della circostanza secondo cui l'operazione non sia stata affatto posta in essere (ex multis, Cass. n. 2905/2018) e che solo quando la stessa abbia, anche in via presuntiva, dimostrato la fittizietà materiale della transazione, si trasferisce sul contribuente l'onere di dimostrarne l'effettività.
Citando ulteriore principio di legittimità (Cass., sent. n. 6643/2019), indicavano che gli indizi idonei a sostenere la tesi dell'inesistenza materiale sarebbero: a) l'assenza di una struttura del fornitore;
b) l'assenza di qualsiasi competenza in merito al lavoro svolto;
c) l'assenza di terzi fornitori, rappresentando che, nella fattispecie, erano state offerte prove della mancanza degli indicati indizi.
Concludevano i difensori, previa sospensione cautelare degli avvisi, con richiesta, nel rito, di riunione dei tre ricorsi contestualmente presentati, sussistendone evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva;
nel merito, l'annullamento degli avvisi opposti in quanto immotivati ed infondati.
In via subordinata, chiedevano dichiararsi la debenza della sola IVA essendo relativa a prestazioni oggettivamente esistenti, il tutto unitamente a vittoria di spese processuali.
Si costituiva l'Ufficio con deposito di note nelle quali contestava, per ciascun ricorso, le avverse eccezioni ribadendo, a mezzo delle esplicitate motivazioni, la correttezza del proprio operato del quale chiedeva conferma attesa la legittimità dei recuperi in atti contenuti e rigetto dei prodotti ricorsi per loro destituzione, unitamente a condanna alle spese.
I difensori della società presentavano memoria nella quale, in opposizione a quanto dedotto dall'Ufficio nelle controdeduzioni, smentivano la circostanza sostenuta dallo stesso secondo la quale la società si sia limitata, unicamente, ad esibire le fatture e la tracciabilità dei pagamenti, tenuto conto che la società aveva prodotto la prova del contenuto e delle causale dei documenti rilasciati dalla medesima con puntuale indicazione dei clienti pubblici in favore dei quali aveva svolto attività di supporto telefonico e di assistenza formativa alla soluzione gestionale URBI, oltre ad altre attività di supporto.
Confermavano le richieste già avanzate nei ricorsi introduttivi confermandone l'accoglimento.
Il giudizio di primo grado, con sentenza n. 293/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Campobasso, veniva definito con accoglimento parziale dei ricorsi riuniti disponendo: - il riconoscimento e l'effettività delle fatturazioni poste in essere negli anni di imposta 2014, 2015 e 2016 dalla società ricorrente;
- la conferma per l'anno 2014 dei rilievi di cui ai punti nn. 2 e 3 dell'avviso di accertamento con rideterminazione del reddito d'impresa di € 2.000,00 ai fini IRAP ed IRES;
riconoscimento, ai fini IVA, delle imposte dovute per le relative fatture in esame per € 7.370,00 ed € 440,00, con relativi interessi e sanzioni;
- la dichiarazione, per l'anno 2015, della debenza delle somme dovute ai fini IVA, relative alle fatture emesse e contestate dall'Ufficio ma da riconoscere come reali, per € 17.845,96, con relativi interessi e sanzioni;
- la dichiarazione, per l'anno 2016, della debenza delle somme dovute, ai fini IVA relative alle fatture emesse, contestate dall'Ufficio, ma da riconoscersi come reali, per € 39.126,15 oltre € 1.642,56, con relativi interessi e sanzioni;
conferma, come determinato dall'Ufficio, ai fini IRES un reddito d'impresa di € 6.499,00 e, ai fini
IRAP, un valore della produzione lorda di € 6.499,00, in assenza di ricostruzione dei dati complessivi anche sotto il profilo delle spese detraibili.
la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
La sentenza veniva impugnata dall'Ufficio che chiedeva accoglimento dell'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, il riconoscimento della totale legittimità e fondatezza di tutti recuperi contenuti negli avvisi di accertamento impugnati, unitamente a vittoria delle spese.
Opponendo preliminare erroneità del decisum per essere fondato su motivazione per relationem riferita alle sentenze nn. 203/2/2020 e 121/1/2021 (non definitive), eccepiva:
1-violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del D.Lgs n. 546/1992. Nullità della pronuncia per motivazione nulla o apparente.
Rappresentava, in proposito, che nel decisum opposto era stata accolta l'eccezione della ricorrente società volta a far riconoscere l'effettività delle prestazioni fatturate in solo richiamo alle menzionate sentenze in mancanza di alcuna altra indicazione sull'iter logico-giuridico seguito dal giudicante a supporto del proprio convincimento.
Precisava che la motivazione deve essere intelligibile con impossibilità di rinvio ad elementi esterni dovendo consentire alla parte soccombente la conoscibilità del rigetto delle proprie richieste in ossequio ai richiamati principi di legittimità.
Deduceva, in richiamo ulteriore principio di legittimità, che nel decisum opposto è configurabile una motivazione omessa o meramente apparente non avendo il giudice espresso l'iter logico-giuridico seguito per giungere alle conclusioni fondandosi, esclusivamente, sul mero rinvio a precedenti richiamati impedendo, di fatto, la valutazione della ratio decidendi.
2- nullità della sentenza per illogica e contraddittoria motivazione. Erronea valutazione delle prove.
Opponendo critica al decisum, l'Ufficio deduceva che il primo giudice aveva ignorato e completamente svalutato i molteplici e validi elementi indiziari dallo stesso prodotti osservando che se gli stessi fossero stati valutati compiutamente avrebbero dovuto indurre al riconoscimento di fittizietà della gran parte delle operazioni fatturate sostenendo, altresì, che il corredo documentale prodotto dalla società risulta del tutto insufficiente ed inadeguato per addurre la oggettività delle prestazioni dalla stessa rese nei confronti delle altre società, motivo per il quale ribadiva la correttezza dei recuperi come effettuati indicando motivazioni atte a sostenerla. Inoltre, deduceva che le fatture emesse dalla società Resistente 2 risultano gravemente carenti sotto il profilo della descrizione dell'oggetto della prestazione, in spregio all'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, essendo riportate descrizioni generiche e non analitiche delle prestazioni di servizi effettuate.
3-nullità della pronuncia per violazione dell'art. 2697 cod. civ.
Deduceva, infine, l'Ufficio che la sentenza opposta merita di essere riformata perché emessa in violazione dei criteri che disciplinano la ripartizione dell'onere probatorio, citando, a supporto principio di legittimità espresso dalla Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 1278 del 22 gennaio 2021 secondo cui, in ipotesi di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, come nella fattispecie, una volta assolto l'onere dell'Amministrazione finanziaria di provare l'inesistenza delle suddette, anche sulla base di presunzioni semplici fondate su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate deducendo mancata prova contraria idonea a dimostrare l'effettività delle medesime.
Si costituiva la società, a mezzo medesimi difensori, rilevando, in via preliminare, che l'appello è rivolto
contro
Resistente_1 e contro la società Resistente_2 s.r.l. in liquidazione, precisando che lo stesso Resistente_1 non è stato parte del processo tributario di primo grado per essere stati notificati gli avvisi di cui è causa unicamente alla società.
Per tale motivo presentavano atto di intervento volontario di Resistente_1 nel quale, ravvisandone i motivi, precisavano che l'opportunità della produzione dell'atto medesimo si era resa necessaria al solo scopo di evitare che gli effetti del giudizio, giuridicamente concernenti la sola società Resistente_2, potessero estendersi al terzo soggetto con conseguenti effetti negativi per indebiti non spettanti in quanto, eventualmente, imputabili unicamente alla società.
Per le dedotte e rappresentate circostanze chiedevano l'ammissibilità dell'atto di intervento e l'estromissione dal giudizio di Resistente_1.
In merito all'appello, i difensori della società, contestavano tutte le violazioni come formulate nei tre motivi avanzati opponendo motivazioni atte a rilevarne la infondatezza.
Ribadivano, di contro, la illegittimità dei recuperi operati, fatti salvi solo quelli riconosciuti dalla società medesima, osservando che non erano state versate le imposte per difficoltà liquidatoria insistendo nella non ricorrenza di ipotesi di operazioni oggettivamente inesistenti essendo state offerte prove documentali che smentiscono anche la circostanza che trattasi di società cartiera come sostenuto dall'Ufficio.
Per tutti gli indicati motivi concludevano con richiesta di rigetto dell'appello per infondatezza giuridica e fattuale con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.
L'udienza di discussione tenutasi il 20 maggio 2024 veniva celebrata pubblicamente in presenza del delegato dell'Ufficio appellante ed del difensore degli appellati ciascuno dei quali, riportandosi agli atti, chiedeva accoglimento delle rispettive ragioni.
A seguito discussione camerale il procedimento veniva assegnato a sentenza.
Successivamente:
- Visto il ritardo del relatore nella redazione della sentenza;
Tenuto conto delle dimissioni del giudice relatore Porcaro, dimissioni ratificate;
- Visto il decreto prot. n. 9998 del 27.11.2025 del Presidente f.f., dott. Antonio Clemente, della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise, ove per i singoli appelli, nei cui rispettivi fascicoli non era stata depositata la sentenza, si dispone la riassegnazione degli stessi al Presidente, ai Vice Presidenti e ai Giudici componenti di collegio;
- Visti gli artt. 276 ultimo comma c.p.c. e 118 ultimo comma disp. att. c.p.c.;
- Considerato che, per l'appello Rga 70/2022, il Presidente del Collegio è la Dott.ssa Carmela Di Lorenzo;
- Il Presidente f.f. della Sezione 2, Avv. Liberatore Antonio, assegna, con decreto n.198/2025 del 03/12/2025 dep. il 05/12/2025 alla Dott.ssa Carmela Di Lorenzo, Presidente del Collegio giudicante, la stesura della motivazione della sentenza in qualità di Giudice estensore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado del Molise ritiene rigettare l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Oggetto del contendere è riferito a tre avvisi di accertamento afferenti le annualità 2014, 2015 e 2016 emessi nei confronti della società Resistente 2 s.r.l. esercente l'attività di "ideazione di campagne pubblicitarie" con i quali l'Ufficio sostiene, essenzialmente, che la stessa essendo del tutto priva di una struttura organizzata,
o di una sede idonea, di beni strumentali e lavoratori dipendenti sia da considerarsi cartiera con conseguente ipotesi di fatturazione emessa per prestazioni oggettivamente inesistenti comportante il recupero dell'IVA per mancato riconoscimento dei costi e recupero delle maggiori imposte IRAP ed IRES.
La sentenza definente il primo giudizio nel sostenere che le fatture siano reali riconosceva, comunque, la debenza delle imposte dovute, come, peraltro, ammesso anche dalla stessa società.
A tale risultanza si opponeva l'Ufficio che nel proposto appello eccepiva l'infondatezza della sentenza affidandola agli opposti tre motivi oggetto dell'odierno contendere.
Con il primo motivo eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del D.Lgs n. 546/1992 e la nullità della pronuncia per motivazione nulla o apparente.
Osserva il Collegio, condividendo il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella Ordinanza n. 15684 depositata il 5 giugno 2023, che "la mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell'art. 36, secondo comma, n. 4, D.Lgs n. 546/92 riconducibile all'ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.c. si configura quando la motivazione manchi del tutto nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione ovvero... essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili"
e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata".
Quanto alla eccepita "motivazione apparente" sempre in condivisione del suddetto menzionato principio di legittimità si rileva che la motivazione è apparente "allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture".
Nel caso di specie, deve rilevarsi che la motivazione resa dal primo giudice esiste graficamente ed è pienamente in grado di dare atto della ratio della decisione e che il richiamo alle due sentenze nn. 203/2/2020
e 112/1/2021 emesse dal medesimo Organo giudicante è accompagnato dalla spiegazione per le quali lo stesso ne condivideva le conclusioni raggiunte in tali sentenze considerato anche il collegamento delle prestazioni rese tra le società aventi rapporti con la società ricorrente.
Inoltre, la pronuncia conferma le circostanze che in tali sentenze, trattanti medesimi argomenti, era stata riconosciuta in capo alla Resistente_2 srl la presenza di struttura organizzativa idonea e nel socio-amministratore la competenza professionale richiesta per lo svolgimento delle attività previste nello Statuto, giungendosi alla conclusione che le prestazioni intercorse tra le medesime parti contrattuali erano state effettivamente rese, non essendo, tra l'altro, possibile configurazione di trattamenti opposti tra le medesime società contraenti.
Il rinvio per relationem alla pronuncia di primo grado, o ad altre decisioni dello stesso Collegio (come nella fattispecie in esame), fa, comunque, emergere che l'adesione sia avvenuta attraverso l'analisi delle prove e dei motivi delle richiamate sentenze.
Nel decisum, si riconosceva anche l'effettività delle operazioni poste in essere dalla società ricorrente, documentate dalla cospicua documentazione prodotta in questo e negli altri giudizi riaffermando, allo stesso modo, l'esistenza dei debiti pure riconosciuti ed accumulati dalla società negli anni in esame.
Né può trovare accoglimento il secondo motivo d'appello concernente nullità della sentenza per illogica e contraddittoria motivazione. Erronea valutazione delle prove.
Una sentenza tributaria con motivazione illogica o contraddittoria è nulla ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, quando il ragionamento del giudice è incoerente, perplesso o presenta argomentazioni inconciliabili tra loro, rendendo impossibile comprendere il fondamento della decisione. Tale vizio si configura quando la sentenza si basa su presupposti fattuali contrastanti o quando le affermazioni in motivazione non giustificano il dispositivo.
Deve osservarsi, a tal proposito, che secondo la Corte di Cassazione la motivazione omessa e quella illogica e contraddittoria, sostenuta nel secondo motivo di appello, sono vizi distinti e, pertanto, non sovrapponibili atteso che la motivazione omessa, o apparente, comporta la nullità della sentenza per violazione di legge allorchè il giudicante non indica gli elementi su cui si fonda la decisione dallo stesso assunta mentre la contraddittorietà, implica, un contrasto insanabile tra le argomentazioni presenti nella sentenza.
Per quanto già innanzi evidenziato non è configurabile ipotesi di omessa o apparente pronuncia avendo il giudice individuato il percorso argomentativo non contrastante con la decisione assunta in quanto scaturita da valutazione della copiosa documentazione offerta dalla società, e pertanto, non può invocarsi alcuna possibilità di illogicità e contraddittorietà della sentenza.
Nel secondo motivo viene eccepita anche l'erronea valutazione delle prove da parte del giudice che questo
Collegio, in valutazione delle stesse nell'ambito di questo processo, ritiene non condividere.
L'Ufficio negli accertamenti relativi alle annualità sul rilievo che la società fosse priva una organizzazione professionale svolta in assenza di struttura, competenza professionale in merito al lavoro svolto ed assenza di terzi fornitori fosse da considerarsi una società cartiera, nata a [...] fraudolento, non riconoscendo gran parte delle fatture emesse ritenute oggettivamente inesistenti con conseguente impossibilità di dedurre i costi dal reddito d'impresa.
Nella sentenza opposta il giudice di primo grado, in valutazione della prodotta e visionata documentazione, ammetteva che le fatture fossero relative a operazioni reali e non fittizie come sostento dall'Ufficio, ipotesi che si conferma anche in questo giudizio.
Quanto alla sede ed all'organizzazione societaria deve rilevarsi che la natura dell'attività svolta consistente in campagne pubblicitarie, organizzazione eventi e simili, ed assistenza informatica ad NT pubblici e privati, non necessita assolutamente di una sede ampia né di una articolata organizzazione per essere la stessa basata sulle capacità dell'amministratore con utilizzo di scrivania, computer e stampante senza che sia necessaria alcun altro strumento particolare.
L'attività, contrariamente, a quanto sostenuto, dall'Ufficio poteva essere esercitata agevolmente anche in un locale dalle ridotte dimensioni che, comunque, nella fattispecie, risultava idoneo per essere munito di forniture di luce, gas, arredi ed attrezzature ivi comprese quelle informatiche giusta risultanza documentale agli atti.
Le denegate competenze professionali in merito al lavoro svolto sono rinvenibili oltre che dal curriculum prodotto in capo a Resistente_1 anche dai risultati raggiunti, peraltro, indirettamente confermati anche dallo stesso Ufficio che, nel riconoscere la fondatezza delle fatture emesse nei confronti di NT (Regione
Molise, Comando Militare Esercito) e di altri NT pubblici nei confronti dei quali erano stati offerti i servizi della società, finiva per riconoscere indirettamente anche la presenza di una struttura organizzativa.
A tale riguardo deve, tuttavia, osservarsi l'incongruenza del comportamento dell'Ufficio che, ritiene veritiere le sole fatture emesse nei riguardi di NT pubblici il che rende non logica la tesi sostenuta in merito all'inadeguatezza strutturale ed organizzativa della società dovendosi rilevare che la stessa o c'è per tutte le operazioni o non c'è per nessuna.
Né si rinviene l'assenza di terzi, come sostenuto negli avvisi in cui si sostiene che le operazioni effettuate dalla società, siano da ritenersi oggettivamente inesistenti con ciò significando che le operazioni dalla stessa rese non sono mai avvenute e che le fatture siano totalmente fittizie per mancanza di un reale fornitore e di una vera merce/servizio.
Tale assunto risulta smentito dal riconoscimento operato dall'Ufficio in riferimento a fatture emesse nei confronti di NT Pubblici ed anche dalla produzione documentale offerta per operazioni intercorse tra la società ed altri clienti (all.7) che inducono a ritenere l'effettività delle operazioni in relazione alle prestazioni effettuate nei confronti di committenti terzi.
Né si rileva la fondatezza del terzo motivo d'appello concernente nullità della pronuncia per violazione dell'art. 2697 del codice civile.
Negli avvisi l'Ufficio sostiene che molte fatture siano riferite ad operazioni fittizie e quindi, oggettivamente inesistenti in quanto prive in tutto a riscontro commerciale vale a dire che i documenti relativi a tali prestazioni attestano un fatto mai avvenuto.
Con riferimento alle ipotesi di fatture relative a operazioni inesistenti è onere dell'Amministrazione Finanziaria provare che le operazioni oggetto delle fatture non siano mai state poste in essere anche avvalendosi di presunzioni semplici, purchè siano grave, precise e concordanti.
Dagli elementi rappresentati il Collegio propende per il mancato raggiungimento della prova da parte dell'Amministrazione Finanziaria atteso che "l'onere posto a carico della stessa può ritenersi assolto, qualora siano forniti validi elementi che, alla stregua dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, e dell'art. art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, possono anche assumere la consistenza di attendibili indizi, per affermare che le fatture sono state emesse per operazioni fittizie”, indizi che, nella fattispecie, erano stati individuati nella mancanza della struttura organizzativa della società, mancanza di dipendenti, assenza di locale idoneo all'esercizio dell'attività esercitata, mancanza di professionalità dell'operatore, mancanza di fornitori terzi, mancata dichiarazione dei redditi (seguita da produzione di dichiarazione integrativa), e prelevamenti in contanti dal conto bancario.
Tali indizi non sono sufficienti a considerare la sostenuta fittizietà delle operazioni anche e soprattutto alla luce della prodotta copiosa e varia documentazione della società costituente prova che le operazioni dalla stessa effettuate sono state effettivamente eseguite.
Quanto innanzi non può, tuttavia, escludere l'esistenza dei debiti fiscali in capo alla società confermati dalla stessa che ammette di essere debitrice IVA nei confronti dell' ER che, regolarmente esposta nei documenti, non era stata versata a causa di temporanee criticità finanziarie.
Sul punto il Collegio conferma la debenza del debito nella misura indicata nella parte dispositiva della sentenza di primo grado condividendone le ragioni e, pertanto:
- conferma il riconoscimento e l'effettività delle fatturazioni poste in essere negli anni di imposta 2014, 2015 e 2016 dalla società ricorrente;
- conferma, per l'anno 2014, i rilievi di cui ai punti nn. 2 e 3 dell'avviso di accertamento con rideterminazione del reddito d'impresa di € 2.000,00 ai fini IRAP ed IRES;
riconoscimento, ai fini IVA, delle imposte dovute per le relative fatture in esame per € 7.370,00 ed € 440,00, con relativi interessi e sanzioni;
· conferma, per l'anno 2015, la debenza delle somme dovute ai fini IVA, relative alle fatture emesse e contestate dall'Ufficio ma da riconoscere come reali, per € 17.845,96, con relativi interessi e sanzioni;
- conferma, per l'anno 2016, la debenza delle somme dovute, ai fini IVA relative alle fatture emesse, contestate dall'Ufficio, ma da riconoscersi come reali, per € 39.126,15 oltre € 1.642,56, con relativi interessi e sanzioni;
conferma, come determinato dall'Ufficio, ai fini IRES un reddito d'impresa di € 6.499,00 e, ai fini
IRAP, un valore della produzione lorda di € 6.499,00, in assenza di ricostruzione dei dati complessivi anche sotto il profilo delle spese detraibili.
Infine, si ritiene che la richiesta di estromissione dal giudizio del liquidatore Resistente_1 sia meritevole di accoglimento atteso che allo stesso viene notificato l'appello, pur non essendo stati notificati gli avvisi di accertamento risultando gli stessi notificati, unicamente, alla società. In tale ipotesi, la mancata notifica degli avvisi configura un vizio insanabile per assenza di legittimazione attiva riguardo agli addebiti contenuti negli avvisi emessi a carico della società.
Siussistono giusti motivi riferiti alla peculiarità delle questioni trattate ed alla parziale reciproca soccombenza per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II° Grado del Molise rigetta l'appello dell'Ufficio e conferma la sentenza impugnata. Dichiara l'estromissione dal giudizio di Resistente_1. Spese compensate.
Così deciso in Campobasso il 20 maggio 2024
Il Presidente est.
dott.ssa Di Lorenzo Carmela