Art. 4.
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica anche ai concorsi che sono stati banditi anteriormente e per i quali, alla data del 1 luglio 1964, non siano state nominate le Commissioni d'esame.
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica anche ai concorsi che sono stati banditi anteriormente e per i quali, alla data del 1 luglio 1964, non siano state nominate le Commissioni d'esame.