CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DEL FORNO ANTONIO, Presidente
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Relatore
MENGONI ENRICO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 226/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K03L101634/2024 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K03L101634/2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K03L101634/2024 IRAP 2019
- sul ricorso n. 241/2025 depositato il 06/06/2025 proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K07L101709 IRPEF-ALTRO 2019
- sul ricorso n. 291/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVV.CONTESTAZ. n. T8KCOL100102/2025 SANZIONI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, riuniti per connessione oggettiva, la società Ricorrente_1 s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento n. T8K03L101634/2024 con il quale accertava € 301.470,00 per fatture oggettivamente inesistenti ed € 115.430,00 quale reddito delle società interposte imputato a Ricorrente_1 ex art. 37 DPR 600/73 e con l'avviso ritenute n. T8K07L101709/2024 l'Ufficio recuperava ritenute del 26% su utili extracontabili presuntivamente distribuiti al socio unico mentre con l'atto di contestazione sanzioni n.
T8KCOL100102/2025 l'Ufficio irrogava a Rappresentante_1 sanzioni per € 797.711,00, ritenendo che egli avesse agito nel proprio interesse e che non si applicasse l'art. 7 DL 269/2003.
_ La società Ricorrente_1 deduceva (a)l'illegittimità dell'atto per contraddittorietà della motivazione, avendo l'Ufficio qualificato la società come interponente ai sensi dell'art. 37 DPR 600/73 nel precedente accertamento, salvo poi imputare gli stessi redditi al socio come utili distribuiti;
(b) l'infondatezza della pretesa, mancando la prova dell'effettiva percezione degli utili da parte del socio;
(c) la dipendenza del presente giudizio dall'esito del contenzioso relativo all'accertamento del maggior reddito (RG 226/2025).
_L'Agenzia delle Entrate si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, richiamando la giurisprudenza consolidata sulla presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base sociale e depositando, tra l'altro, la sentenza n. 158/2025 relativa all'anno 2018.
_ il Rappresentante_1 deduceva (a) la violazione del sistema sanzionatorio e dell'art. 7 D.L. 269/2003, sostenendo che le sanzioni dovessero gravare esclusivamente sulla società, (b) la violazione del principio di proporzionalità, ritenendo eccessiva la misura delle sanzioni irrogate.
_ L'Agenzia delle Entrate chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando come dagli elementi raccolti dalla
Guardia di Finanza emergesse che il Rappresentante_1 avesse agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando società interposte Società_1 srls e Società_2) quali meri schermi privi di autonomia, con conseguente inapplicabilità dell'art. 7 D.L. 269/2003.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio rileva che la materia del contendere è già stata esaminata da questa Corte per l'anno 2018 e che, con la sentenza citata da parte resistente, ha rigettato il ricorso e non essendo, nel frattempo, emersi elementi utili tali da poter ribaltare detta decisione, Il Collegio ritiene di doverla condividere in base alle _(a) Sulla pretesa dipendenza del presente giudizio da quello relativo al maggior reddito - La tesi della ricorrente non può essere condivisa.
Il maggior reddito accertato costituisce presupposto dell'atto impugnato, ma non è necessario che tale accertamento sia definitivo affinché l'Ufficio possa procedere al recupero delle ritenute.
Secondo la giurisprudenza di legittimità l'accertamento nei confronti del socio è autonomo e può essere fondato sul rinvio per relationem all'accertamento societario, anche se quest'ultimo è oggetto di impugnazione.
_(a1) Sulla presunta contraddittorietà della motivazione dell'Ufficio - la ricorrente sostiene che l'Ufficio avrebbe qualificato la società come interponente ai sensi dell'art. 37 DPR 600/73, salvo poi imputare gli utili al socio, tuttavia, la sentenza n. 158/2025 di questa Corte ha già accertato, con motivazione ampia e dettagliata, che (a) le società Società_1 Srls e Società_2 erano mere società satellite prive di struttura, (b) le operazioni erano oggettivamente inesistenti, (c) la gestione effettiva faceva capo al sig. Rappresentante_1 tramite Ricorrente_1
S.r.l.
Tale accertamento, pur riferito agli anni 2017-2018, ha valore fortemente indiziario anche per l'anno 2019, trattandosi della medesima filiera operativa e delle stesse società coinvolte.
Detto ciò, ne consegue che l'Ufficio ha correttamente imputato il maggior reddito extracontabile alla società
Ricorrente_1 S.r.l. applicato la presunzione di distribuzione degli utili al socio unico.
Non vi è, quindi, alcuna contraddizione, ma una sequenza logica coerente con la ricostruzione già accertata giudizialmente.
_(a2) Sulla presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base sociale - la giurisprudenza della Corte di Cassazione è monolitica nel ritenere che, in presenza di una società di capitali a ristretta base sociale, gli utili extracontabili si presumono distribuiti ai soci.
Nel caso di specie Ricorrente_1 S.r.l. ha un solo socio, titolare del 100% delle quote ed il maggior reddito accertato deriva da operazioni inesistenti e costi indeducibili, fattispecie che – come ribadito dalla Cassazione generano automaticamente utili extracontabili;
la ricorrente non ha fornito alcuna prova contraria, né ha dimostrato accantonamenti, reinvestimenti o estraneità del socio alla gestione.
Alla luce del nuovo art. 7, co.
5-bis, d.lgs. 546/92, l'Ufficio ha assolto pienamente il proprio onere probatorio, mentre la ricorrente non ha fornito elementi idonei a superare la presunzione.
_(a3) Sulla prova della percezione degli utili - La doglianza è infondata.
La presunzione di distribuzione (a) non richiede la prova di movimentazioni finanziarie, (b) non viola il divieto di presunzioni di secondo grado, (c) è superabile solo con prova contraria, che nel caso di specie manca del tutto.
La ricorrente non ha allegato né documentato alcuna circostanza idonea a dimostrare che gli utili non siano stati percepiti dal socio.
(b) per quanto riguarda il ricorso di Rappresentante_1, il collegio ritiene che lo stesso sia da ritenersi infondato.
L'art. 7, comma 1, D.L. 269/2003 prevede che le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario riferibile a società con personalità giuridica siano irrogate esclusivamente alla società, salvo che l'autore della violazione abbia agito nel proprio esclusivo interesse.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la deroga dell'art. 7 opera solo quando la persona fisica agisce nell'interesse della società; qualora, invece, la società sia utilizzata come schermo artificioso, la sanzione torna a gravare sulla persona fisica (Cass. nn. 29038/2021; 26950/2023; 25757/2020;
32594/2019).
Nel caso di specie, come già ampiamente relazionato per gli altri due ricorsi, emerge che Società_1 srls e Società_2rrente_1 erano società prive di struttura, con rappresentanti legali meri prestanome, i rapporti commerciali, le decisioni operative e la gestione del personale erano direttamente riconducibili al Rappresentante_1, i locali delle società interposte erano stati presi in locazione dal Rappresentante_1 stesso, che aveva poi fatto sottoscrivere i contratti ai prestanome e che i dipendenti della Ricorrente_1 S.r.l. operavano presso le sedi delle società interposte, ricevendo ordini direttamente dal Rappresentante_1.
Tali elementi delineano un quadro univoco e più precisamente che le società Società_1 e Società_2 erano meri strumenti fittizi, utilizzati dal Rappresentante_1 per realizzare operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, con vantaggi personali e non della società Ricorrente_1 S.r.l.
Da tutto ciò ne consegue che la deroga dell'art. 7 D.L. 269/2003 non è applicabile per cui l'Ufficio ha emesso l'atto di contestazione nei confronti del Rappresentante_1 ai sensi degli artt. 11, 16 e 17 D.lgs..472/1997.
_(b1) Sulla dedotta violazione del principio di proporzionalità – dalla analisi della documentazione in atti si rileva che l'Ufficio ha applicato le sanzioni (a) nel rispetto degli artt. 3, 7, 12 e 17 D.lgs. 472/1997, (b) applicando il cumulo giuridico nella misura più favorevole al contribuente, (c) considerando la violazione più grave (IVA) come base di calcolo, (d) applicando le maggiorazioni previste per pluralità di violazioni e per condotta fraudolenta.
Il prospetto di calcolo prodotto dall'Ufficio è coerente con la normativa vigente e non è stato specificamente contestato dal ricorrente.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che il principio di proporzionalità non consente al giudice tributario di rideterminare discrezionalmente la sanzione quando questa sia stata applicata nel rispetto dei criteri legali. La sproporzione deve essere manifesta e derivante da automatismi normativi irragionevoli, circostanza che nel caso di specie non ricorre.
_(c) le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi riuniti. Condanna Ricorrente_1 s.r.l. e Rappresentante_1, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in complessivi € 4.500,00.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DEL FORNO ANTONIO, Presidente
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Relatore
MENGONI ENRICO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 226/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K03L101634/2024 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K03L101634/2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K03L101634/2024 IRAP 2019
- sul ricorso n. 241/2025 depositato il 06/06/2025 proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8K07L101709 IRPEF-ALTRO 2019
- sul ricorso n. 291/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVV.CONTESTAZ. n. T8KCOL100102/2025 SANZIONI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, riuniti per connessione oggettiva, la società Ricorrente_1 s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento n. T8K03L101634/2024 con il quale accertava € 301.470,00 per fatture oggettivamente inesistenti ed € 115.430,00 quale reddito delle società interposte imputato a Ricorrente_1 ex art. 37 DPR 600/73 e con l'avviso ritenute n. T8K07L101709/2024 l'Ufficio recuperava ritenute del 26% su utili extracontabili presuntivamente distribuiti al socio unico mentre con l'atto di contestazione sanzioni n.
T8KCOL100102/2025 l'Ufficio irrogava a Rappresentante_1 sanzioni per € 797.711,00, ritenendo che egli avesse agito nel proprio interesse e che non si applicasse l'art. 7 DL 269/2003.
_ La società Ricorrente_1 deduceva (a)l'illegittimità dell'atto per contraddittorietà della motivazione, avendo l'Ufficio qualificato la società come interponente ai sensi dell'art. 37 DPR 600/73 nel precedente accertamento, salvo poi imputare gli stessi redditi al socio come utili distribuiti;
(b) l'infondatezza della pretesa, mancando la prova dell'effettiva percezione degli utili da parte del socio;
(c) la dipendenza del presente giudizio dall'esito del contenzioso relativo all'accertamento del maggior reddito (RG 226/2025).
_L'Agenzia delle Entrate si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, richiamando la giurisprudenza consolidata sulla presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base sociale e depositando, tra l'altro, la sentenza n. 158/2025 relativa all'anno 2018.
_ il Rappresentante_1 deduceva (a) la violazione del sistema sanzionatorio e dell'art. 7 D.L. 269/2003, sostenendo che le sanzioni dovessero gravare esclusivamente sulla società, (b) la violazione del principio di proporzionalità, ritenendo eccessiva la misura delle sanzioni irrogate.
_ L'Agenzia delle Entrate chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando come dagli elementi raccolti dalla
Guardia di Finanza emergesse che il Rappresentante_1 avesse agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando società interposte Società_1 srls e Società_2) quali meri schermi privi di autonomia, con conseguente inapplicabilità dell'art. 7 D.L. 269/2003.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio rileva che la materia del contendere è già stata esaminata da questa Corte per l'anno 2018 e che, con la sentenza citata da parte resistente, ha rigettato il ricorso e non essendo, nel frattempo, emersi elementi utili tali da poter ribaltare detta decisione, Il Collegio ritiene di doverla condividere in base alle _(a) Sulla pretesa dipendenza del presente giudizio da quello relativo al maggior reddito - La tesi della ricorrente non può essere condivisa.
Il maggior reddito accertato costituisce presupposto dell'atto impugnato, ma non è necessario che tale accertamento sia definitivo affinché l'Ufficio possa procedere al recupero delle ritenute.
Secondo la giurisprudenza di legittimità l'accertamento nei confronti del socio è autonomo e può essere fondato sul rinvio per relationem all'accertamento societario, anche se quest'ultimo è oggetto di impugnazione.
_(a1) Sulla presunta contraddittorietà della motivazione dell'Ufficio - la ricorrente sostiene che l'Ufficio avrebbe qualificato la società come interponente ai sensi dell'art. 37 DPR 600/73, salvo poi imputare gli utili al socio, tuttavia, la sentenza n. 158/2025 di questa Corte ha già accertato, con motivazione ampia e dettagliata, che (a) le società Società_1 Srls e Società_2 erano mere società satellite prive di struttura, (b) le operazioni erano oggettivamente inesistenti, (c) la gestione effettiva faceva capo al sig. Rappresentante_1 tramite Ricorrente_1
S.r.l.
Tale accertamento, pur riferito agli anni 2017-2018, ha valore fortemente indiziario anche per l'anno 2019, trattandosi della medesima filiera operativa e delle stesse società coinvolte.
Detto ciò, ne consegue che l'Ufficio ha correttamente imputato il maggior reddito extracontabile alla società
Ricorrente_1 S.r.l. applicato la presunzione di distribuzione degli utili al socio unico.
Non vi è, quindi, alcuna contraddizione, ma una sequenza logica coerente con la ricostruzione già accertata giudizialmente.
_(a2) Sulla presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base sociale - la giurisprudenza della Corte di Cassazione è monolitica nel ritenere che, in presenza di una società di capitali a ristretta base sociale, gli utili extracontabili si presumono distribuiti ai soci.
Nel caso di specie Ricorrente_1 S.r.l. ha un solo socio, titolare del 100% delle quote ed il maggior reddito accertato deriva da operazioni inesistenti e costi indeducibili, fattispecie che – come ribadito dalla Cassazione generano automaticamente utili extracontabili;
la ricorrente non ha fornito alcuna prova contraria, né ha dimostrato accantonamenti, reinvestimenti o estraneità del socio alla gestione.
Alla luce del nuovo art. 7, co.
5-bis, d.lgs. 546/92, l'Ufficio ha assolto pienamente il proprio onere probatorio, mentre la ricorrente non ha fornito elementi idonei a superare la presunzione.
_(a3) Sulla prova della percezione degli utili - La doglianza è infondata.
La presunzione di distribuzione (a) non richiede la prova di movimentazioni finanziarie, (b) non viola il divieto di presunzioni di secondo grado, (c) è superabile solo con prova contraria, che nel caso di specie manca del tutto.
La ricorrente non ha allegato né documentato alcuna circostanza idonea a dimostrare che gli utili non siano stati percepiti dal socio.
(b) per quanto riguarda il ricorso di Rappresentante_1, il collegio ritiene che lo stesso sia da ritenersi infondato.
L'art. 7, comma 1, D.L. 269/2003 prevede che le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario riferibile a società con personalità giuridica siano irrogate esclusivamente alla società, salvo che l'autore della violazione abbia agito nel proprio esclusivo interesse.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la deroga dell'art. 7 opera solo quando la persona fisica agisce nell'interesse della società; qualora, invece, la società sia utilizzata come schermo artificioso, la sanzione torna a gravare sulla persona fisica (Cass. nn. 29038/2021; 26950/2023; 25757/2020;
32594/2019).
Nel caso di specie, come già ampiamente relazionato per gli altri due ricorsi, emerge che Società_1 srls e Società_2rrente_1 erano società prive di struttura, con rappresentanti legali meri prestanome, i rapporti commerciali, le decisioni operative e la gestione del personale erano direttamente riconducibili al Rappresentante_1, i locali delle società interposte erano stati presi in locazione dal Rappresentante_1 stesso, che aveva poi fatto sottoscrivere i contratti ai prestanome e che i dipendenti della Ricorrente_1 S.r.l. operavano presso le sedi delle società interposte, ricevendo ordini direttamente dal Rappresentante_1.
Tali elementi delineano un quadro univoco e più precisamente che le società Società_1 e Società_2 erano meri strumenti fittizi, utilizzati dal Rappresentante_1 per realizzare operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, con vantaggi personali e non della società Ricorrente_1 S.r.l.
Da tutto ciò ne consegue che la deroga dell'art. 7 D.L. 269/2003 non è applicabile per cui l'Ufficio ha emesso l'atto di contestazione nei confronti del Rappresentante_1 ai sensi degli artt. 11, 16 e 17 D.lgs..472/1997.
_(b1) Sulla dedotta violazione del principio di proporzionalità – dalla analisi della documentazione in atti si rileva che l'Ufficio ha applicato le sanzioni (a) nel rispetto degli artt. 3, 7, 12 e 17 D.lgs. 472/1997, (b) applicando il cumulo giuridico nella misura più favorevole al contribuente, (c) considerando la violazione più grave (IVA) come base di calcolo, (d) applicando le maggiorazioni previste per pluralità di violazioni e per condotta fraudolenta.
Il prospetto di calcolo prodotto dall'Ufficio è coerente con la normativa vigente e non è stato specificamente contestato dal ricorrente.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che il principio di proporzionalità non consente al giudice tributario di rideterminare discrezionalmente la sanzione quando questa sia stata applicata nel rispetto dei criteri legali. La sproporzione deve essere manifesta e derivante da automatismi normativi irragionevoli, circostanza che nel caso di specie non ricorre.
_(c) le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi riuniti. Condanna Ricorrente_1 s.r.l. e Rappresentante_1, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in complessivi € 4.500,00.