Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/02/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere all'esito della camera di consiglio del 17.12.2024, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 7430/2019 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del
9.7.2024 tra:
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, anche in via disgiunta tra loro, dagli Avv.ti Fabrizio Arossa (C.F. e indirizzo di C.F._2 posta elettronica certificata ) e Tommaso Maria Email_1
Salonico (C.F. e indirizzo di posta elettronica certificata C.F._3
, entrambi del foro di Roma, in virtù di procura speciale alle liti, Email_2 elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Arossa sito in Roma, Via Barberini, n. 86.
- APPELLANTE - APPELLLATO
Via Oslavia n. 28 int. 3 (indirizzo PEC: - fax Email_3
063720644), presso lo Studio dell'avv. Roberto Bottacchiari, c.f. , C.F._5 che lo rappresenta e di-fende in forza di procura alle liti in calce all'atto di citazione del primo grado di giudizio.
- APPELLANTE - APPELLATO
CONTRO
(d'ora in avanti, per brevità, “ ” o la “ ), con sede in CP_2 CP_2 CP_3
Trieste, Largo Ugo Irneri, n. 1, C.F. e P.Iva in persona dei procuratori P.IVA_1 speciali e legali rappresentanti pro-tempore Dott. e Dott.ssa , CP_4 Controparte_5 in virtù dall'art. 11 dello Statuto Societario, rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv. Michele Roma (C.F. ), ed CodiceFiscale_6 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza Cavour, n. 19
- APPELLATA –
(C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_6 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.
; fax: 06.96514000; PEC: , presso i cui P.IVA_3 Email_4
Uffici, siti in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato.
- APPELLATO –
n persona del l.r. p.t. (CF. ) Controparte_7 P.IVA_4
pag. 2/15 (CF. ) Parte_2 C.F._7
- APPELLATI – CONTUMACI
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 10406/19.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene a materia di impresa.
Con due distinti atti di citazione in appello ritualmente notificati, e Parte_1 [...] hanno impugnato dinanzi alla Corte di Appello la sentenza n. 10406/19 CP_1 con cui il Tribunale di Roma, decidendo sulle domande proposte dalle parti, ha così statuito:
“Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta la domanda attorea;
condanna , la Controparte_1 Parte_3 Parte_2 Pt_1
, in solido, al pagamento, in favore della dell'importo di euro
[...] CP_2
456.731,51, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo, ritenendo assorbita la domanda avanzata dalla società al;
CP_2 Controparte_6 dichiara inammissibili le domande avanzate dal nei confronti della CP_1 CP_7
e Parte_3 Parte_2 condanna , la Controparte_1 Parte_3 Parte_2 Pt_1
, in solido, alla rifusione, in favore dell' delle spese di lite, che si
[...] CP_2 liquidano complessivamente in euro 18.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
condanna alla rifusione, in favore del Controparte_1 Controparte_6
delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 12.000,00 per
[...] compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”. pag. 3/15 A sostegno del gravame, gli appellanti hanno rispettivamente posto i seguenti motivi:
Allione:
a) Nullità della notificazione della chiamata di terzo.
b) Violazione degli artt. 1362, 1363 e 1370 c.c. Scorretta riqualificazione della polizza da parte del Tribunale di Roma.
c) Prescrizione dei diritti di Allianz ex art. 2952 comma 2 c.c. Violazione degli artt.
1341 e 1342. Inefficacia delle clausole di rinuncia a far valere la decadenza ex art. 1957 c.c. contenute nella polizza e nella fideiussione.
d) Violazione degli artt. 1341 e 1957 c.c.. Decadenza ex art. 1957 c.c. di dalla CP_8 fideiussione.
Sulla base dei detti motivi ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia, l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
(i) accertata la sussistenza dei presupposti ex artt. 283 e 351 c.p.c., sospendere in via immediata la provvisoria esecutività della Sentenza n. 10406/2019 resa dal Tribunale di
Roma nei confronti del Sig. . Pt_1
In via principale:
(ii) accertare e dichiarare la nullità della notificazione all'atto di chiamata in causa del terzo al Sig. e, per l'effetto, riformare integralmente la Sentenza n. 10406/2019, con Pt_1 rimessione degli atti al Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c.
In via subordinata:
(iii) accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la prescrizione di tutti i diritti derivanti dalla Polizza e, conseguentemente, dichiarare la prescrizione di tutti i diritti derivanti dalla Fideiussione;
per l'effetto, riformare integralmente la Sentenza n.
10406/2019 resa dal Tribunale di Roma, dichiarando che nulla è dovuto dal Sig. Pt_1
né in conseguenza della Polizza e della Fideiussione, né in conseguenza dello
[...] svolgimento del Giudizio di Primo Grado.
In via ulteriormente gradata:
pag. 4/15 (iv) accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la decadenza di dalla CP_2
Fideiussione e, per l'effetto, riformare integralmente la Sentenza n. 10406/2019 resa dal
Tribunale di Roma, dichiarando che nulla è dovuto dal Sig. né in Parte_1 conseguenza della Polizza e della Fideiussione, né in conseguenza dello svolgimento del
Giudizio di Primo Grado.
In ogni caso:
(v) accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'infondatezza delle domande formulate nel Giudizio di Primo Grado nei confronti del Sig. e, Parte_1 per l'effetto, riformare integralmente la Sentenza n. 10406/2019 resa dal Tribunale di
Roma, dichiarando che nulla è dovuto dal Sig. né in conseguenza della Parte_1
Polizza e della Fideiussione, né in conseguenza dello svolgimento del Giudizio di Primo Grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, nonché rimborso delle spese generali in ragione del 12,5%, oltre IVA e CPA come per legge.”
: CP_1
- Violazione dell'art. 101 comma 1 c.p.c.
- In subordine: erronea qualificazione giuridica del caso.
- Nullità della fideiussione rilasciata dall'Ing. . CP_1
- Mancanza della doppia sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c.
- In subordine alla richiesta di declaratoria di nullità della fideiussione. Decadenza ex art. 1957 c.c. (scadenza della obbligazione principale).
- Nullità della fideiussione per invalidità del contratto sottostante e, comunque, responsabilità della CP_2
- Illegittimità della escussione della polizza fideiussoria.
Ha, quindi, a sua volta rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia Codesta Ill.ma Corte d'Appello di Roma, previa sospensione dell'esecutorietà, riformare la sentenza appellata (Tribunale di Roma sentenza n. 10406/19 pubblicata il
17.5.2019) per i motivi esposti in narrativa:
1) Accertare e dichiarare che la sentenza appellata è nulla in quanto emessa in palese violazione dell'art. 101, 2°, c.p.c.;
pag. 5/15 nei confronti di : CP_2
2) accertare e dichiarare la nullità e/o la annullabilità della fideiussione rilasciata, in data
14.11.2003, dall'ing. , assieme ai signori e in CP_1 Parte_2 Parte_1 favore della (già ; CP_2 Controparte_9
3) accertare e dichiarare la nullità, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., delle clausole vessatorie contenute nella predetta fideiussione rilasciata, in data
14.11.2003, dall'ing. , assieme ai signori e in CP_1 Parte_2 Parte_1 favore della (già ; CP_2 Controparte_9
4) In subordine, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., la decadenza della
(già dalla possibilità di escutere la CP_2 Controparte_9 fideiussione rilasciata, in data 14.11.2003, dall'Ing. , assieme ai signori CP_1 [...]
e in favore della (già Pt_2 Parte_1 CP_2 Controparte_9
;
[...]
5) Comunque, accertare e dichiarare la nullità e/o la annullabilità della polizza stipulata, in data 11.11.2003 tra la (oggi e la Controparte_9 CP_2 [...] per invalidità del contratto sottostante e, per l'effetto, accertare e Parte_3 dichiarare, altresì, la conseguente nullità e/o annullabilità della fideiussione rilasciata, in data
14.11.2003, dall'Ing. , assieme ai signori e in CP_1 Parte_2 Parte_1 favore della (già ; CP_2 Controparte_9
6) accertare e dichiarare, comunque, la nullità e/o la annullabilità della polizza stipulata, in data 11.11.2003, tra la (oggi e la Controparte_9 CP_2 [...]
e, per l'effetto, accertare e dichiarare, altresì, la conseguente nullità Parte_3
e/o annullabilità della fideiussione rilasciata, in data 14.11.2003, dall'Ing. CP_1 assieme ai signori e in favore della (già Parte_2 Parte_1 CP_2
; Controparte_9
7) accertare e dichiarare la illegittimità della escussione della polizza stipulata, in data
11.11.2003 tra la (oggi e la Controparte_9 CP_2 [...]
e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'assenza di qualsiasi Parte_3
pag. 6/15 obbligazione dell'ing. nei confronti della (già CP_1 CP_2 Controparte_9
;
[...]
8) comunque, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della (già , in persona del legale CP_2 Controparte_9 rappresentante p.t. e, per l'effetto, condannare in persona del legale CP_2 rappresentante p.t., a risarcire all'ing. i danni dallo stesso subiti: risarcimento da CP_1 determinarsi anche in misura equitativa, ovvero con separato giudizio;
Con condanna della convenuta alla rifusione delle spese di lite (compreso quelle generali di studio), competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Nei confronti dei terzi chiamati:
9) dichiarare e, per l'effetto, condannare la e il sig. Parte_3 Pt_2 tenuti a manlevare e tenere indenne l'ing. da ogni conseguenza
[...] CP_1 pregiudizievole dovesse derivare allo stesso in ragione della polizza fideiussoria oggetto di causa e, in particolare, all'eventuale pagamento in favore di dell'importo oggetto CP_2 della medesima polizza;
10) in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'ing. dovesse essere condannato CP_1 al pagamento dell'importo oggetto della polizza fideiussoria per cui è causa, accertato e dichiarato il suo diritto al rimborso di quanto versato ad , condannare la CP_2 [...]
e il sig. al rimborso, in favore dell'ing. , di Parte_3 Parte_2 CP_1 quanto corrisposto ad . CP_2
Con condanna dei convenuti alla rifusione delle spese di lite (compreso quelle generali di studio), competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Si è costituita contestando gli avversi gravami in quanto, a suo dire, CP_2 inammissibili e comunque infondati in fatto e diritto ed ha così concluso:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis,
pag. 7/15 - In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.
10406 del 17/5/2019 perché non sussistono i presupposti per la sua concessione;
- Sempre in via preliminare: dichiarare inammissibili gli appelli promossi dai Dott.ri e Pt_1
, con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., perché manifestamente infondati ex art. CP_1
348 bis c.p.c.;
- In subordine nel merito: rigettare gli atti di appello perché infondati in fatto e in diritto e confermare integralmente la sentenza n. 10406 del 17/5/2019;
- In via subordinata e incidentale: nella denegata ipotesi di riconoscimento dell'illegittimità dell'escussione della polizza n. 53860208 condannare il CP_6 Controparte_6
a restituire la somma di € 456.731,51 in favore di o a
[...] CP_2 corrispondere alla detta Compagnia tale somma a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 2041
c.c.;
- Il tutto con vittoria di diritti, spese e onorari del doppio grado di giudizio.
Si è costituito il per il tramite dell'a Avvocatura Controparte_6
Generale dello Stato concludendo per il rigetto del gravame.
Non si sono invece costituiti gli altri appellati dei quali va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Accolta la istanza di inibitoria solo nei confronti dell'appellante , all'esito della Pt_1 riunione dei due giudizi, alla udienza a trattazione scritta del 9.7.2024, sulle conclusioni delle sole parti costituite, la Corte ha riservato la decisine previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Gli appelli sono certamente ammissibili, avendo gli appellanti ben indicato le parti della sentenza a loro dire da riformarsi e contenendo in modo dettagliato gli appelli i motivi a sostegno dell'atto impugnatorio nel rispetto del dettato di cui all'art. 342 c.p.c.
Nel merito.
pag. 8/15 Quanto all'appello di Parte_1
in via preliminare, egli ha impugnato la sentenza di primo grado sul presupposto della sua nullità in quanto emessa in violazione del contraddittorio, non avendo mai ricevuto regolare notifica della citazione per chiamata di terzo operata nei suoi confronti dalla
. CP_2
In particolare, detta notifica sarebbe stata erroneamente effettuata con le modalità di cui all'art. 143 c.p.c., benchè fosse certo il suo indirizzo in Roma alla Via Tomaso D'Aquino
170 palazz. 21 come ben indicato dalla certificazione anagrafica.
L'Uff. Giud., invece, avrebbe eseguito la notifica mediante deposito presso la Casa comunale, avendo dato atto della residenza, del domicilio e della dimora sconosciuti.
Peraltro, ha aggiunto, che in altre occasioni egli aveva regolarmente ricevuto ulteriori atti e richiamava documentazione prodotta dalla stessa difesa della quale, appunto, la CP_2 richiesta di rimborso ed escussione della fideiussione inviata dallo studio legale tramite
Racc. A.R. con allegato avviso di ricevimento. Ha allegato anche certificazione toponomastica del Comune da cui risultava che al civico n. 170 corrispondeva appunto ad una abitazione.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
A tal fine, occorre prendere le mosse dalla relata di notifica del 9.7.2013 dell'Ufficiale
Giudiziario il quale così dichiarava: “Anzi, non potuto notificare perché non reperito il civico indicato, nonostante le ricerche effettuate sulla via”.
Con la seconda relata di notifica il medesimo Uff. Giud. attestava: “Anzi non potuto notificare perché non reperito il civico indicato nonostante le ricerche effettuare e le informazioni chieste sulla via”.
In definitiva, l'Uff. Giud. dava atto, per ben due volte, delle operate ricerche, anche assumendo specifiche informazioni in loco.
Così ricostruiti i fatti, è pacifico che la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'Ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le pag. 9/15 attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione (Cass. 19012/2017).
E' altrettanto pacifico, che “solo la notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti legittima l'applicabilità della forma di notificazione disciplinata dall'art. 143
c.p.c., ma a tal fine è necessario che ricorra propriamente l'impossibilità di individuare i detti luoghi, nonostante l'espletamento – a cura del soggetto che promuove la notificazione
– delle indagini necessarie secondo l'ordinaria diligenza” (Cass. Ord. Sez. II^ 15626/2028).
Orbene, nel caso di specie, non è revocabile in dubbio che alcuna negligenza può imputarsi alla chiamante la quale per ben dune volte ha sollecitato la notifica presso l'indirizzo risultante anche anagraficamente.
Quanto all'Ufficiale giudiziario che ha affermato nella relata di aver svolto i dovuti accertamenti in loco, ugualmente alcuna contestazione può essergli rivolta avendo dichiarato, appunto, di essersi recato in loco ma di non avere potuto reperire il civico dell'appellante nonostante le ricerche e le informazioni assunte. E' verosimile ipotizzare che il civico non fosse individuabile dal parte del notificatore per varie ragioni, ad esempio per la assenza proprio della indicazione del civico sul posto.
Resta il fatto, che sarebbe stata necessaria la proposizione della querela di falso, a parere del
Collegio, in relazione alla relata di notifica, onde paralizzare gli effetti della stessa, in virtù della sua natura di atto fidefacente. Né era possibile pretendere di più da parte dell'Ufficiale giudiziario secondo la ordinaria diligenza, non potendosi del resto richiedere di più di quanto effettivamente fatto dallo stesso ripetutamente.
Ne consegue, che correttamente la notifica è stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ed è stata dichiarata quindi la contumacia dell' . Pt_1
In ogni caso, come già affermato nella ordinanza di questa Corte in sede di inibitoria, premesso che non si verte nel caso di specie in una ipotesi di litisconsorzio necessario e trattandosi di chiamata di terzo, comunque la Corte sarebbe chiamata a decidere non ricorrendo la fattispecie dell'art. 354 c.p.c.
Passando ora ai singoli motivi di merito, con il primo l' lamenta la erroneità della Pt_1 sentenza sotto diversi profili.
pag. 10/15 Il Primo Giudice avrebbe errato nella qualificazione del contratto sottoscritto dai garanti, avendolo qualificato come contratto autonomo di garanzia e non come contratto di assicurazione di cui, secondo la tesi appellante, sarebbero presenti tutti gli elementi costitutivi, ricavabili sia dalle espressioni letterali richiamate, sia dal contegno processuale delle altre parti del rapporto e sia, non da ultimo, da considerazioni di ordine sistematico che il Primo giudice avrebbe del tutto ignorato, tra cui la incompatibilità del contratto autonomo di garanzia con la gestione del ramo assicurativo.
Ha richiamato a tal fine quanto statuito dalla S.C. che con la sentenza a SS.UU. 3947/2010, ha appunto così affermato: “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia una evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”.
Il Tribunale, nel caso di specie, avrebbe fatto mal governo di detto principio, non avendo preso in considerazione l'intero contenuto delle clausole negoziali e, in particolare, l'art. 2 delle condizioni generali del contratto anche in relazione all'art. 1 (in base al quale la richiesta di restituzione deve essere corredata dalla indicazione della inadempienza riscontrata) e anche dei successivi articoli.
In sostanza, la volontà delle parti non sarebbe stata quella di sottoscrivere un contratto autonomo di garanzia, quanto piuttosto di sottoscrivere un contratto assicurativo, con tutte le conseguenze che ne sarebbero derivate dalle distinte discipline applicabili.
Il Collegio non ritiene tale impostazione prospettata dall'appellante condivisibile.
Come correttamente evidenziato dalla Compagnia appellata, nelle premesse della polizza si specifica in modo inequivocabile come lo schema adottato per la stessa sia proprio quello dettato con propria Circolare dal , Controparte_10 finalizzato alla erogazione a titolo di anticipazione della prima quota delle agevolazioni finanziarie della L. n. 488/1992.
L'art. 1 della polizza individua l'oggetto della stessa e in base al successivo art. 2 la
Compagnia si impegna “ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 15 giorni dalla ricezione della detta richiesta, cui peraltro non potrà
pag. 11/15 opporre alcuna eccezione anche nella eventualità di opposizione proposta dalla contraente o da altri soggetti comunque interessati …”.
All'art. 4, infine, è espressamente prevista la rinuncia da parte della società contraente alla preventiva escussione ex art. 1944 c.c. e la rinunzia ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c.
A prescindere da ogni ulteriore nomenclatura richiamata dalla difesa dell'appellante, è assolutamente chiaro che, proprio alla stregua del principio richiamato dalla S.C., ci si trova di fronte ad un vero e proprio contratto autonomo di garanzia, tale essendo la volontà del e, quindi, delle parti contraenti e, in particolare, della società VSS che era la CP_6 beneficiaria della erogazione pubblica.
L'allegato contratto con cui i fideiussori garantivano la Compagnia in relazione alla posizione della suddetta società, è ugualmente chiaro e contiene analoghe norme ed è finalizzato non a garantire l'adempimento della società VSS, quanto a tenere indenne la compagnia nel caso che fosse stato effettuato il pagamento in base alla polizza fideiussoria rilasciata in favore del nell'interesse di VSS. CP_6
In definitiva, seppure ci si trova di fronte a due contratti collegati, essi sono due contratti comunque del tutto autonomi, sicchè non può che parlarsi di un vero e proprio contratto autonomo di garanzia che l' e gli altri fideiussori (tra cui lo stesso ) Pt_1 CP_1 hanno sottoscritto con la . CP_2
E a tale conclusione si perviene proprio alla luce della interpretazione delle norme contrattuali, prese sia singolarmente che nel loro complesso.
Tale qualificazione e la conseguente applicazione della relativa disciplina, fa cadere naturalmente anche la fondatezza dell'ulteriore motivo con cui l'appellante ha richiamato la intervenuta eccezione di prescrizione del diritto in relazione al decorso del tempo tra l'avvenuto pagamento da parte della Compagnia della somma richiesta dal e la CP_6 data dell'esercizio del proprio diritto, avvenuto nei confronti delle controparti solo con la domanda riconvenzionale e la chiamata di terzo.
Ugualmente, deve essere respinta la ulteriore doglianza circa la inefficacia, in quanto affette da nullità, delle clausole di rinuncia a far valere la decadenza in difetto di specifica approvazione singola, vertendosi chiaramente in tema di contratto autonomo di garanzia e non di assicurazione pag. 12/15 Si tratta di clausole che le parti hanno espressamente pattuito nell'ambito della loro piena autonomia contrattuale che non violano in alcun modo l'ordine pubblico per cui sono da ritenersi assolutamente valide ed efficaci (Cass. 9379/18 per tutte).
Ogni altro motivo deve, alla luce della suddetta natura del contratto quale contratto autonomo di garanzia, ritenersi ampiamente assorbita.
Sulla impugnazione del : CP_1 con il primo motivo l'appellante ha lamentato la erroneità della sentenza per la ritenuta violazione da parte del Tribunale del disposto dell'art. 101 c.p.c., poiché questi avrebbe deciso sulla natura della polizza fideiussoria quale contratto autonomo di garanzia senza che tale prospettazione avesse costituito motivo di discussione tra le parti.
La censura è davvero immeritevole di accoglimento, per la semplice ragione che ciò che ha fatto il Giudicante è stato semplicemente di aver qualificato il contratto sottoscritto dalle parti in adesione, peraltro, alla tesi difensiva della Compagnia, senza aver rilevato e, quindi, deciso sulla base di questioni di nullità rilevabili ex officio in assenza del contraddittorio delle parti sul punto.
L'oggetto del giudizio era rappresentato proprio dal contratto e il Tribunale, nell'ambito dei suoi poteri, ha semplicemente qualificato il contratto medesimo e ha individuato la relativa disciplina applicabile.
In ordine agli altri motivi, essi sono esattamente sovrapponibili a quelli dell' e vanno Pt_1 respinti per le medesime ragioni già ampiamente sopra specificate.
Va aggiunto, solo, che la nullità per indeterminatezza del contratto è ugualmente da respingersi, essendo il contratto nel suo complesso assolutamente chiaro, così come chiaro
è il riferimento nell'atto di fideiussione sottoscritto al numero di polizza a cui esso era collegato.
Tra l'altro, i fideiussori danno atto in esso di ben conoscere le condizioni generali della polizza stessa.
Come ulteriore elemento di contestazione della sentenza appellata, il si è doluto CP_1 della mancata dichiarazione di nullità della fideiussione in ragione alla attività truffaldina, a pag. 13/15 suo dire, posta in essere dalla società debitrice che aveva portato gli inquirenti a disporre a suo carico anche un sequestro penale a seguito di specifiche indagini.
Ma tale circostanza, proprio per quanto contenuto nel contratto, non può portare in alcun modo ad individuare profili di responsabilità della Compagnia che ha dovuto pagare al su sua semplice sua richiesta e senza poter opporre alcunchè in virtù delle CP_6 condizioni di polizza.
Va, al riguardo, richiamato l'orientamento ormai consolidato secondo cui “alla luce del menzionato quadro normativo, sul primo punto, in relazione al quale si è già formato un consolidato orientamento di legittimità, rispetto al quale non sono evocate idonee ragioni per discostarsi può ribadirsi che “nel sistema di concessione delle agevolazioni pubbliche a sostegno degli interventi nel Mezzogiorno d'Italia (di cui al D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella L. 19 dicembre 1992, n. 488), ove la polizza fideiussoria a garanzia della restituzione della prima rata sia stata stipulata con richiamo espresso alla normativa di settore per una durata di trentasei mesi senza possibilità di proroga, l'assicuratrice è obbligata al pagamento della cauzione se la banca concessionaria, nel rispetto del predetto termine, contesti le inadempienze al percettore delle agevolazioni, senza che sia necessario l'intervento di un formale provvedimento di revoca dell'agevolazione” (cfr. Cass. n. 25034 del 08/10/2019).
Anche sotto tale profilo, dunque, la sentenza non è censurabile a va confermata.
Da ultimo, anche in relazione alla presunta illegittimità della escussione della polizza, va rilevato come le Condizioni Generali della Polizza in parola non subordinano in alcun modo l'escussione della polizza all'adozione del provvedimento di revoca di cui all'art. 8 del
D.M. n. 527 del 1995 proprio alla stregua della statuizione sopra citata.
La censura va, dunque, respinta.
Le domande di manleva proposte dal vanno ugualmente respinte, essendo state CP_1 dichiarate inammissibili dal Giudice di prime cure e non essendovi stata impugnazione specifica.
Quanto al regime delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo al valore medio della fascia di riferimento.
pag. 14/15
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 10406/19 del Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Roma, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
dichiara la contumacia della e di;
Parte_3 Parte_2
-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
resta assorbita ogni ulteriore domanda proposta dalle parti;
-condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore delle parti appellate costituite, delle spese e competenze del presente grado che liquida in favore di ciascuna, in complessivi € 20.119,00 oltre spese generali, IVA e CPA se dovute come per legge.
Così deciso alla camera di consiglio del 17.12.2024.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 15/15