Art. 2. (( 1. E' vietata la produzione, la detenzione, la immissione in commercio, l'introduzione nel territorio dello Stato e l'uso da parte degli stabilimenti industriali o degli esercizi pubblici di detersivi quando la biodegradabilita' media dei tensioattivi sintetici in essi contenuti sia inferiore al 90 per cento per le categorie cationici e anfolitici, e allo 80 per cento per le categorie non ionici e anionici calcolati secondo i metodi riconosciuti dalle Comunita' europee. ))
Versione
18 maggio 1983
18 maggio 1983
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1 marzo 1992
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