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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/02/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia
Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 3253/2023 R.G.
promossa da
, nato a [...] il [...], ivi res. in viale S. Teodoro. n. 19, C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, via V. Brancati, n. 12, CodiceFiscale_1 presso lo studio dell'avv. Fabio Pelleriti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONTRO
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Livia Gaezza giusta procura generale alle liti;
Oggetto: impugnativa del provvedimento di accertamento somme indebitamente percepite su pensione del 2 marzo 2022, cat. VOART n. 33045968 per l'importo di €
18.443,77
Con ricorso depositato il 17.03.2023 ha evocato in giudizio l' Parte_1 CP_1
premettendo espone di aver ricevuto dall' in data 21 marzo 2022 provvedimento CP_1
CP_ datato 2 marzo 2022, con il quale l' previdenziale gli ha comunicato che nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020 egli risulta aver percepito un pagamento non dovuto sulla pensione cat. VOART n. 33045968, per un importo complessivo di € 18.443,77,con la motivazione: “Sono state riscosse rate di
prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto l'importo dei redditi è
superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
Il ricorrente deduceva l'asserita illegittimità del provvedimento redibitorio irrogato dall' , adducendo, quali motivi di ricorso: la mancata motivazione della CP_1
comunicazione ricevuta;
la tardività della richiesta di restituzione delle somme;
l'irripetibilità dell'indebito ai sensi dell'art. 52, legge n. 88/1989, per la presunta assenza di dolo dell'interessato, e dovendo ritenersi sanate le attribuzioni di prestazioni dovute a un “errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore”. Tanto premesso il sig. concludeva richiedendo: “1) ritenere e dichiarare che il provvedimento di Pt_1
accertamento somme indebitamente percepite su pensione emesso dall' di Catania CP_1
del 2 marzo 2022 è privo dei requisiti di legge e, comunque, tardivo;
2) annullare e/o
revocare conseguentemente il provvedimento di accertamento somme indebitamente
percepite su pensione emesso dall' di Catania del 2 marzo 2022, notificato il 21 CP_1
marzo 2022;3) In ogni caso ritenere e dichiarare che nessuna somma deve essere
restituita dal sig. in quanto, ai sensi dell'art. 52 legge 9 marzo 1989 n. 88, Parte_1
nessuna condotta dolosa è lui imputabile a.”. Spese e compensi di lite.
Ricorso e decreto sono stati notificati all' che con memoria di costituzione si CP_1
costituiva spiegando ampie difese e chiedendo il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese e compensi.
Pag. 2 di 6 Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione la rinviava con termine per note conclusive.
Questo Giudice, delegata alla trattazione e decisione del presente procedimento dal G.L.
Dott.ssa Amoroso fissata l'udienza del 28.11.2024 con la modalita di trattazione di cui all'art 127 ter c.p.c..
Depositate le note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato e pertanto non viene accolto.
Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità delle deduzioni sollevate successivamente al ricorso, inerenti la specifica questione della cumulabilità dei redditi di lavoro con la pensione cd. quota cento, posto che in ricorso parte opponente lamentava presunti vizi di motivazione dell'atto impugnato, la presunta tardività dell'azione di recupero, nonché l'asserita irripetibilità dell'indebito.
Si rileva comunque che la cumulabilità degli importi da lavoro fino a 5.000,00 euro è prevista unicamente per il lavoro autonomo occasionale, come anche sancito dalla Corte
Costituzionale, e non è applicabile al caso di specie in cui si verte in ipotesi di lavoro dipendente per il quale è previsto l'incumulabilità assoluta dei redditi da lavoro.
A tal proposito le sentenze della Corte D'Appello di Bologna nn. 50 e 55/2024 prodotte in data 18.04.2024; una di esse peraltro ha riformato la sentenza di primo grado favorevole al pensionato, evidenziando e richiamando proprio la pronuncia della Corte
Costituzionale n. 234 del 2022. La Corte bolognese, in fattispecie -assolutamente sovrapponibili alla presente- di divieto di cumulabilità redditi da lavoro dipendente con pensione quota 100, ha ribadito tale divieto con riferimento a precipue fattispecie, quale lo svolgimento e percezione di reddito anche di una sola giornata di lavoro dipendente in costanza di trattamento pensionistico di quota 100). In particolare, nella pronuncia n.
55/24 la Corte ha accolto l'appello dell' avverso la sentenza di I grado del CP_1
Tribunale di Ravenna che aveva, invece, accolto il ricorso del pensionato. Il caso è simile a quello all'odierno esame: il ricorrente, ottenuta nel 2019 la pensione anticipata con quota 100, svolgeva nel 2020 un solo giorno di lavoro alle dipendenze di una società agricola;
questo induceva a ritenere indebita tutta l'annualità di pensione CP_1
Pag. 3 di 6 goduta nel 2020, posto che, ai sensi del 3° comma dell'art. 14 del D.L. n. 4/2019
(convertito nella L. n. 26/2019).
La Corte d'Appello in motivazione così dispone: “La causa riguarda un ambito di tutele che ha comprensibilmente indotto il primo giudice ad adottare un'interpretazione comprensiva delle ragioni del privato ma che si scontra con le esigenze di tenuta complessiva del sistema pensionistico.
La ratio della disciplina che qui rileva è stata esaminata dalla Consulta nella sentenza ricordata da parte appellante (n. 234/22) e in quella sede il Giudice delle Leggi ha ritenuto non solo che non sussista alcuna illegittima disparità di trattamento tra pensionato che percepisca modesto reddito da lavoro autonomo e pensionato che sia retribuito, altrettanto esiguamente, per lo svolgimento di lavoro subordinato, ma ha anche evidenziato il punto di sintesi dell'intervento normativo, funzionale a permettere un più veloce ricambio generazionale nel mondo del lavoro, accordando condizioni di favore per l'accesso alla pensione. La Corte ha preso atto, infatti, dell'impossibilità di dare altra interpretazione della norma, proprio perchè la stessa vuole sancire la fuoriuscita dal mondo del lavoro di coloro cui è accordato il trattamento pensionistico in deroga (C.d. “quota 100”) e ciò sarebbe evidentemente in contrasto con la possibilità che questi soggetti permangano, sia pure con ridotta occupazione e dunque ridotta retribuzione, nel detto mercato – così frustrando lo scopo di creazione di nuovi posti di lavoro. Alle motivazioni di quella sentenza – chiare e sintetiche – pare sufficiente fare rinvio. Qui basti osservare che, incontroverso il dato di fatto essenziale, ovvero la percezione di un reddito da lavoro subordinato, per quanto minimo, si determina ipso facto la condizione ostativa alla percezione del trattamento e la misura annuale è indicata dalla norma, sia pure con riferimento alla diversa ipotesi della cumulabilità (“La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”).
Solo questa interpretazione, del resto, permette un'efficace deterrenza rispetto alla violazione (bene potendo diversamente il pensionato di volta in volta valutare se
Pag. 4 di 6 rischiare l'indebito a fronte di una prospettiva di maggior guadagno, il che, di nuovo, si pone in contrasto con la ratio della norma e la sua stessa effettività). L'appello deve dunque essere accolto, con conseguente rigetto dell'originario ricorso.” (cfr anche sentenze di analogo tenore rese dai Tribunali di Roma e Torino prodotte in atti).
Per contro, la giurisprudenza di merito richiamata da controparte appare assolutamente non condivisibile, poiché, come già rilevato, essa non appare conforme al pronunciamento della Consulta sulla specifica questione, nei termini sopra enucleati.
Appare inoltre del tutto inconducente il riferimento di parte ricorrente alla normativa di cui all'art. 13, legge n. 412/1991 che interpreta autenticamente l'art. 52, legge n.
88/1989, poiché l'art. 14 d.l.n. 4/2019, conv. in l. n. 36/2019 è normativa non conferente con il generale regime delle prestazioni collegate al reddito regolate dall'art. 13 sopra richiamato;
infatti, come autorevolmente ritenuto da Corte di Cassazione, sez. lav., n.
10634/2003, nel caso di specie non si verte in tema di fattispecie che rientra nell'ambito della disciplina dell'indebito pensionistico di cui all'art. 52, legge n. 88/1989, come autenticamente interpretato dall'art. 13, legge n. 412/1991. La Suprema Corte ha preso in esame la disciplina in tema di incumulabilità dei redditi da pensione di anzianità con quelli da lavoro autonomo, ed il principio ivi espresso è pienamente applicabile alla presente fattispecie.
Più di recente, la Suprema Corte è nuovamente intervenuta, sempre in tema di indebito derivante da incumulabilità della prestazione con i redditi da lavoro, con la sentenza n.
n. 1170/2018:
Pertanto il ricorso va rigettato e per l'effetto confermato l'indebito.
Avuto riguardo alla peculiarità delle questioni scrutinate , le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente decidendo nella causa promossa da contro , in persona del legale rappresentante pro tempore recante il Parte_1 CP_1
n. 3253/2023 R.G.; rigetta il ricorso e conferma l'indebito; compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania, 18/02/2025
Pag. 5 di 6 IL GIUDICE dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia
Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 3253/2023 R.G.
promossa da
, nato a [...] il [...], ivi res. in viale S. Teodoro. n. 19, C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, via V. Brancati, n. 12, CodiceFiscale_1 presso lo studio dell'avv. Fabio Pelleriti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONTRO
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Livia Gaezza giusta procura generale alle liti;
Oggetto: impugnativa del provvedimento di accertamento somme indebitamente percepite su pensione del 2 marzo 2022, cat. VOART n. 33045968 per l'importo di €
18.443,77
Con ricorso depositato il 17.03.2023 ha evocato in giudizio l' Parte_1 CP_1
premettendo espone di aver ricevuto dall' in data 21 marzo 2022 provvedimento CP_1
CP_ datato 2 marzo 2022, con il quale l' previdenziale gli ha comunicato che nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020 egli risulta aver percepito un pagamento non dovuto sulla pensione cat. VOART n. 33045968, per un importo complessivo di € 18.443,77,con la motivazione: “Sono state riscosse rate di
prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto l'importo dei redditi è
superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
Il ricorrente deduceva l'asserita illegittimità del provvedimento redibitorio irrogato dall' , adducendo, quali motivi di ricorso: la mancata motivazione della CP_1
comunicazione ricevuta;
la tardività della richiesta di restituzione delle somme;
l'irripetibilità dell'indebito ai sensi dell'art. 52, legge n. 88/1989, per la presunta assenza di dolo dell'interessato, e dovendo ritenersi sanate le attribuzioni di prestazioni dovute a un “errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore”. Tanto premesso il sig. concludeva richiedendo: “1) ritenere e dichiarare che il provvedimento di Pt_1
accertamento somme indebitamente percepite su pensione emesso dall' di Catania CP_1
del 2 marzo 2022 è privo dei requisiti di legge e, comunque, tardivo;
2) annullare e/o
revocare conseguentemente il provvedimento di accertamento somme indebitamente
percepite su pensione emesso dall' di Catania del 2 marzo 2022, notificato il 21 CP_1
marzo 2022;3) In ogni caso ritenere e dichiarare che nessuna somma deve essere
restituita dal sig. in quanto, ai sensi dell'art. 52 legge 9 marzo 1989 n. 88, Parte_1
nessuna condotta dolosa è lui imputabile a.”. Spese e compensi di lite.
Ricorso e decreto sono stati notificati all' che con memoria di costituzione si CP_1
costituiva spiegando ampie difese e chiedendo il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese e compensi.
Pag. 2 di 6 Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione la rinviava con termine per note conclusive.
Questo Giudice, delegata alla trattazione e decisione del presente procedimento dal G.L.
Dott.ssa Amoroso fissata l'udienza del 28.11.2024 con la modalita di trattazione di cui all'art 127 ter c.p.c..
Depositate le note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato e pertanto non viene accolto.
Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità delle deduzioni sollevate successivamente al ricorso, inerenti la specifica questione della cumulabilità dei redditi di lavoro con la pensione cd. quota cento, posto che in ricorso parte opponente lamentava presunti vizi di motivazione dell'atto impugnato, la presunta tardività dell'azione di recupero, nonché l'asserita irripetibilità dell'indebito.
Si rileva comunque che la cumulabilità degli importi da lavoro fino a 5.000,00 euro è prevista unicamente per il lavoro autonomo occasionale, come anche sancito dalla Corte
Costituzionale, e non è applicabile al caso di specie in cui si verte in ipotesi di lavoro dipendente per il quale è previsto l'incumulabilità assoluta dei redditi da lavoro.
A tal proposito le sentenze della Corte D'Appello di Bologna nn. 50 e 55/2024 prodotte in data 18.04.2024; una di esse peraltro ha riformato la sentenza di primo grado favorevole al pensionato, evidenziando e richiamando proprio la pronuncia della Corte
Costituzionale n. 234 del 2022. La Corte bolognese, in fattispecie -assolutamente sovrapponibili alla presente- di divieto di cumulabilità redditi da lavoro dipendente con pensione quota 100, ha ribadito tale divieto con riferimento a precipue fattispecie, quale lo svolgimento e percezione di reddito anche di una sola giornata di lavoro dipendente in costanza di trattamento pensionistico di quota 100). In particolare, nella pronuncia n.
55/24 la Corte ha accolto l'appello dell' avverso la sentenza di I grado del CP_1
Tribunale di Ravenna che aveva, invece, accolto il ricorso del pensionato. Il caso è simile a quello all'odierno esame: il ricorrente, ottenuta nel 2019 la pensione anticipata con quota 100, svolgeva nel 2020 un solo giorno di lavoro alle dipendenze di una società agricola;
questo induceva a ritenere indebita tutta l'annualità di pensione CP_1
Pag. 3 di 6 goduta nel 2020, posto che, ai sensi del 3° comma dell'art. 14 del D.L. n. 4/2019
(convertito nella L. n. 26/2019).
La Corte d'Appello in motivazione così dispone: “La causa riguarda un ambito di tutele che ha comprensibilmente indotto il primo giudice ad adottare un'interpretazione comprensiva delle ragioni del privato ma che si scontra con le esigenze di tenuta complessiva del sistema pensionistico.
La ratio della disciplina che qui rileva è stata esaminata dalla Consulta nella sentenza ricordata da parte appellante (n. 234/22) e in quella sede il Giudice delle Leggi ha ritenuto non solo che non sussista alcuna illegittima disparità di trattamento tra pensionato che percepisca modesto reddito da lavoro autonomo e pensionato che sia retribuito, altrettanto esiguamente, per lo svolgimento di lavoro subordinato, ma ha anche evidenziato il punto di sintesi dell'intervento normativo, funzionale a permettere un più veloce ricambio generazionale nel mondo del lavoro, accordando condizioni di favore per l'accesso alla pensione. La Corte ha preso atto, infatti, dell'impossibilità di dare altra interpretazione della norma, proprio perchè la stessa vuole sancire la fuoriuscita dal mondo del lavoro di coloro cui è accordato il trattamento pensionistico in deroga (C.d. “quota 100”) e ciò sarebbe evidentemente in contrasto con la possibilità che questi soggetti permangano, sia pure con ridotta occupazione e dunque ridotta retribuzione, nel detto mercato – così frustrando lo scopo di creazione di nuovi posti di lavoro. Alle motivazioni di quella sentenza – chiare e sintetiche – pare sufficiente fare rinvio. Qui basti osservare che, incontroverso il dato di fatto essenziale, ovvero la percezione di un reddito da lavoro subordinato, per quanto minimo, si determina ipso facto la condizione ostativa alla percezione del trattamento e la misura annuale è indicata dalla norma, sia pure con riferimento alla diversa ipotesi della cumulabilità (“La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”).
Solo questa interpretazione, del resto, permette un'efficace deterrenza rispetto alla violazione (bene potendo diversamente il pensionato di volta in volta valutare se
Pag. 4 di 6 rischiare l'indebito a fronte di una prospettiva di maggior guadagno, il che, di nuovo, si pone in contrasto con la ratio della norma e la sua stessa effettività). L'appello deve dunque essere accolto, con conseguente rigetto dell'originario ricorso.” (cfr anche sentenze di analogo tenore rese dai Tribunali di Roma e Torino prodotte in atti).
Per contro, la giurisprudenza di merito richiamata da controparte appare assolutamente non condivisibile, poiché, come già rilevato, essa non appare conforme al pronunciamento della Consulta sulla specifica questione, nei termini sopra enucleati.
Appare inoltre del tutto inconducente il riferimento di parte ricorrente alla normativa di cui all'art. 13, legge n. 412/1991 che interpreta autenticamente l'art. 52, legge n.
88/1989, poiché l'art. 14 d.l.n. 4/2019, conv. in l. n. 36/2019 è normativa non conferente con il generale regime delle prestazioni collegate al reddito regolate dall'art. 13 sopra richiamato;
infatti, come autorevolmente ritenuto da Corte di Cassazione, sez. lav., n.
10634/2003, nel caso di specie non si verte in tema di fattispecie che rientra nell'ambito della disciplina dell'indebito pensionistico di cui all'art. 52, legge n. 88/1989, come autenticamente interpretato dall'art. 13, legge n. 412/1991. La Suprema Corte ha preso in esame la disciplina in tema di incumulabilità dei redditi da pensione di anzianità con quelli da lavoro autonomo, ed il principio ivi espresso è pienamente applicabile alla presente fattispecie.
Più di recente, la Suprema Corte è nuovamente intervenuta, sempre in tema di indebito derivante da incumulabilità della prestazione con i redditi da lavoro, con la sentenza n.
n. 1170/2018:
Pertanto il ricorso va rigettato e per l'effetto confermato l'indebito.
Avuto riguardo alla peculiarità delle questioni scrutinate , le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente decidendo nella causa promossa da contro , in persona del legale rappresentante pro tempore recante il Parte_1 CP_1
n. 3253/2023 R.G.; rigetta il ricorso e conferma l'indebito; compensa le spese di lite.
Così deciso in Catania, 18/02/2025
Pag. 5 di 6 IL GIUDICE dott.ssa Alessia Trovato
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