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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 27/11/2024, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE UNICA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Gabriella Canto Presidente
dr. Marcello Testaquatra Giudice
dr. Alessandra Frasca Giudice
dei quali il terzo è relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 730 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata in Caltanissetta (CL), in [...] Parte_1
2.3.1962, (C.F. ), elettivamente domiciliata in C.F._1
Serradifalco, Corso Garibaldi n. 106, presso lo studio dell'Avv. Angelo Pietro
Bruccheri (pec: , che la Email_1
rappresenta e difende giusta procura in atti;
–parte ricorrente –
CONTRO
, nato a Caltanissetta (CL), in [...] Controparte_1
4.1.1958;
– parte resistente–
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: parte ricorrente ha precisato le conclusioni con note di trattazione scritta, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.10.2024, alle quali si rinvia.
Il P.M. nulla ha osservato.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.4.2024, , Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con in data Controparte_1
21.6.1990 a Caltanissetta (CL), trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 1990, parte II, serie A, n. 130, e che da tale unione era nata la figlia il 12.1.1993, maggiorenne ed Per_1
economicamente indipendente, ha dedotto che la casa coniugale sita in
Caltanissetta Via Messina n. 54 distinta al catasto fabbricati al foglio 126,
p.lla 458 sub 17 era in comproprietà con il marito, con annessi garage e cantina siti nel predetto stabile distinti alle p.lle nn. 458 sub 60 e sub 29,
così come l'immobile ad uso abitativo sito in Caltanissetta Contrada
Niscima distinto al catasto fabbricati al foglio 163 p.lla 264 (per le quote di
2/16 la ricorrente e 14/16 il resistente) con annesso terreno agricolo distinto in catasto al foglio 163 p.lle 150 e 499; che la ricorrente risultava proprietaria, altresì, per una quota di ½, di un piccolo lotto di terreno agricolo distinto in catasto al foglio 161 p.lla 248 e di un veicolo Toyota
targato CV711NA; che il matrimonio era divenuto intollerabile dopo che la stessa aveva scoperto che il marito aveva dissipato tutti i risparmi
- 2 - economici accumulati negli anni compresa la somma di €100.000,00
pervenuta alla ricorrente per successione dei genitori;
che la figlia lavorava fuori sede e che lei, oggi sessantaduenne, negli anni si era dedicata alla famiglia e alla formazione del patrimonio immobiliare familiare rinunciando a svolgere attività lavorativa pur avendo conseguito il diploma abilitante all'insegnamento, mentre il resistente percepiva un reddito di € 43.272,00.
La ricorrente ha concluso, dunque, chiedendo la pronuncia della separazione personale e l'autorizzazione a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, assegnazione alla stessa della casa coniugale e dei relativi locali pertinenziali, obbligo a carico del resistente di corrispondere un assegno di mantenimento in favore della stessa di importo non inferiore ad € 1.000,00 mensili o nella misura ritenuta equa, da versare entro il 5 di ogni mese con bonifico sul conto corrente intestato alla ricorrente.
Con decreto del 27.4.2024, nominato il Giudice relatore, è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza per il giorno 11.9.2024.
Il resistente, regolarmente citato, non si è costituito.
La ricorrente con ricorso ex art. 473 BIS- 15 depositato il 9.5.2024,
dedotto che il resistente dalla notifica del ricorso aveva deciso di non contribuire più al mantenimento della moglie, la quale non percepiva alcun reddito proprio, ha chiesto di emettere i provvedimenti urgenti ponendo a carico di l'obbligo di versare un assegno di Controparte_1
mantenimento in favore della ricorrente nella misura di € 1.000,00 mensili o in quella ritenuta di giustizia.
Il Giudice relatore con decreto del 30.5.2024, tenuto conto del rischio di danno irreparabile, ha disposto, in via urgente e inaudita altera parte, a
- 3 - carico del resistente e in favore della ricorrente il versamento entro il giorno
5 di ogni mese di un assegno mensile di mantenimento di € 450,00, poi confermato con ordinanza del 12.6.2024.
All'udienza dell'11.9.2024, preso atto dell''impossibilità di svolgere il tentativo di conciliazione stante l'assenza del resistente, il Giudice relatore ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti nei termini che seguono: autorizzazione per i coniugi a vivere separati e conferma in via temporanea dei provvedimenti indifferibili di cui al decreto del 30.5.2024, poi confermato con ordinanza del 12.6.2024, non essendo emersi elementi di novità all'esito della prima udienza.
Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
16.10.2024, parte ricorrente ha precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione dinanzi al Collegio.
*****
Tanto premesso, deve in primo luogo essere dichiarata la contumacia di
, regolarmente citato e non costituito. Controparte_1
Nel merito, va rilevato che non vi sono dubbi sulla impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
La separazione di fatto, ricavabile dalle dichiarazioni della ricorrente,
unitamente alla contumacia del resistente, attestano il verificarsi del presupposto dell'irreversibile deterioramento del rapporto e dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, dovendosi dunque escludere la possibilità di riconciliazione.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
- 4 - Nessuna statuizione può essere adottata in relazione alla casa familiare stante l'assenza di prole minorenne o maggiorenne ma non economicamente autonoma.
Per quanto attiene invece alle statuizioni a contenuto economico, deve essere osservato preliminarmente che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass. 27.6.2006, n. 14840).
Ebbene, nel caso di specie, deve valutarsi per un verso l'assenza di redditi in capo alla ricorrente, che non svolge da lunghissimo tempo attività
lavorativa e incontrerà notevoli difficoltà nel reperirla anche in ragione dell'età raggiunta, e per altro verso che dalla documentazione prodotta il resistente percepisce un reddito di € 43.272,00, come dimostrato dal
Modello 730/2023.
Considerato, poi, che entrambi i coniugi risultano proprietari di immobili, ritiene il Collegio che, rivalutando la documentazione depositata da parte ricorrente e le allegazioni della stessa, sia equo prevedere in via definitiva che il resistente versi un assegno pari ad € 750,00 mensili,
soggetti a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, in favore della
- 5 - ricorrente, con decorrenza dalla domanda.
Le spese di lite vanno poste a carico del resistente e liquidate riducendo i valori medi dello scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00
tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e della limitata attività
svolta.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Caltanissetta, nella contumacia di Controparte_1
, udito il procuratore della parte costituita e il Pubblico Ministero,
[...]
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando;
pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nata in [...], in data [...], e
[...] [...]
, nato a [...], in data [...], i quali CP_1
hanno contratto matrimonio in data 21.6.1990 a Caltanissetta (CL),
trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 1990,
parte II, serie A, n. 130;
pone a carico di l'obbligo di versare a CP_1 CP_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese per il suo mantenimento Parte_1
la somma di € 750,00, soggetti a rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat, con decorrenza dalla domanda;
condanna il resistente alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 4.097,00 di cui € 125,00 per spese ed
€ 3.972,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge;
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al
- 6 - competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del
Tribunale di Caltanissetta in data 8.11.2024.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Gabriella Canto
Alessandra Frasca
- 7 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE UNICA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Gabriella Canto Presidente
dr. Marcello Testaquatra Giudice
dr. Alessandra Frasca Giudice
dei quali il terzo è relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 730 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata in Caltanissetta (CL), in [...] Parte_1
2.3.1962, (C.F. ), elettivamente domiciliata in C.F._1
Serradifalco, Corso Garibaldi n. 106, presso lo studio dell'Avv. Angelo Pietro
Bruccheri (pec: , che la Email_1
rappresenta e difende giusta procura in atti;
–parte ricorrente –
CONTRO
, nato a Caltanissetta (CL), in [...] Controparte_1
4.1.1958;
– parte resistente–
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: parte ricorrente ha precisato le conclusioni con note di trattazione scritta, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.10.2024, alle quali si rinvia.
Il P.M. nulla ha osservato.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.4.2024, , Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con in data Controparte_1
21.6.1990 a Caltanissetta (CL), trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 1990, parte II, serie A, n. 130, e che da tale unione era nata la figlia il 12.1.1993, maggiorenne ed Per_1
economicamente indipendente, ha dedotto che la casa coniugale sita in
Caltanissetta Via Messina n. 54 distinta al catasto fabbricati al foglio 126,
p.lla 458 sub 17 era in comproprietà con il marito, con annessi garage e cantina siti nel predetto stabile distinti alle p.lle nn. 458 sub 60 e sub 29,
così come l'immobile ad uso abitativo sito in Caltanissetta Contrada
Niscima distinto al catasto fabbricati al foglio 163 p.lla 264 (per le quote di
2/16 la ricorrente e 14/16 il resistente) con annesso terreno agricolo distinto in catasto al foglio 163 p.lle 150 e 499; che la ricorrente risultava proprietaria, altresì, per una quota di ½, di un piccolo lotto di terreno agricolo distinto in catasto al foglio 161 p.lla 248 e di un veicolo Toyota
targato CV711NA; che il matrimonio era divenuto intollerabile dopo che la stessa aveva scoperto che il marito aveva dissipato tutti i risparmi
- 2 - economici accumulati negli anni compresa la somma di €100.000,00
pervenuta alla ricorrente per successione dei genitori;
che la figlia lavorava fuori sede e che lei, oggi sessantaduenne, negli anni si era dedicata alla famiglia e alla formazione del patrimonio immobiliare familiare rinunciando a svolgere attività lavorativa pur avendo conseguito il diploma abilitante all'insegnamento, mentre il resistente percepiva un reddito di € 43.272,00.
La ricorrente ha concluso, dunque, chiedendo la pronuncia della separazione personale e l'autorizzazione a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, assegnazione alla stessa della casa coniugale e dei relativi locali pertinenziali, obbligo a carico del resistente di corrispondere un assegno di mantenimento in favore della stessa di importo non inferiore ad € 1.000,00 mensili o nella misura ritenuta equa, da versare entro il 5 di ogni mese con bonifico sul conto corrente intestato alla ricorrente.
Con decreto del 27.4.2024, nominato il Giudice relatore, è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza per il giorno 11.9.2024.
Il resistente, regolarmente citato, non si è costituito.
La ricorrente con ricorso ex art. 473 BIS- 15 depositato il 9.5.2024,
dedotto che il resistente dalla notifica del ricorso aveva deciso di non contribuire più al mantenimento della moglie, la quale non percepiva alcun reddito proprio, ha chiesto di emettere i provvedimenti urgenti ponendo a carico di l'obbligo di versare un assegno di Controparte_1
mantenimento in favore della ricorrente nella misura di € 1.000,00 mensili o in quella ritenuta di giustizia.
Il Giudice relatore con decreto del 30.5.2024, tenuto conto del rischio di danno irreparabile, ha disposto, in via urgente e inaudita altera parte, a
- 3 - carico del resistente e in favore della ricorrente il versamento entro il giorno
5 di ogni mese di un assegno mensile di mantenimento di € 450,00, poi confermato con ordinanza del 12.6.2024.
All'udienza dell'11.9.2024, preso atto dell''impossibilità di svolgere il tentativo di conciliazione stante l'assenza del resistente, il Giudice relatore ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti nei termini che seguono: autorizzazione per i coniugi a vivere separati e conferma in via temporanea dei provvedimenti indifferibili di cui al decreto del 30.5.2024, poi confermato con ordinanza del 12.6.2024, non essendo emersi elementi di novità all'esito della prima udienza.
Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
16.10.2024, parte ricorrente ha precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione dinanzi al Collegio.
*****
Tanto premesso, deve in primo luogo essere dichiarata la contumacia di
, regolarmente citato e non costituito. Controparte_1
Nel merito, va rilevato che non vi sono dubbi sulla impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
La separazione di fatto, ricavabile dalle dichiarazioni della ricorrente,
unitamente alla contumacia del resistente, attestano il verificarsi del presupposto dell'irreversibile deterioramento del rapporto e dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale, dovendosi dunque escludere la possibilità di riconciliazione.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
- 4 - Nessuna statuizione può essere adottata in relazione alla casa familiare stante l'assenza di prole minorenne o maggiorenne ma non economicamente autonoma.
Per quanto attiene invece alle statuizioni a contenuto economico, deve essere osservato preliminarmente che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass. 27.6.2006, n. 14840).
Ebbene, nel caso di specie, deve valutarsi per un verso l'assenza di redditi in capo alla ricorrente, che non svolge da lunghissimo tempo attività
lavorativa e incontrerà notevoli difficoltà nel reperirla anche in ragione dell'età raggiunta, e per altro verso che dalla documentazione prodotta il resistente percepisce un reddito di € 43.272,00, come dimostrato dal
Modello 730/2023.
Considerato, poi, che entrambi i coniugi risultano proprietari di immobili, ritiene il Collegio che, rivalutando la documentazione depositata da parte ricorrente e le allegazioni della stessa, sia equo prevedere in via definitiva che il resistente versi un assegno pari ad € 750,00 mensili,
soggetti a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, in favore della
- 5 - ricorrente, con decorrenza dalla domanda.
Le spese di lite vanno poste a carico del resistente e liquidate riducendo i valori medi dello scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00
tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e della limitata attività
svolta.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Caltanissetta, nella contumacia di Controparte_1
, udito il procuratore della parte costituita e il Pubblico Ministero,
[...]
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando;
pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nata in [...], in data [...], e
[...] [...]
, nato a [...], in data [...], i quali CP_1
hanno contratto matrimonio in data 21.6.1990 a Caltanissetta (CL),
trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 1990,
parte II, serie A, n. 130;
pone a carico di l'obbligo di versare a CP_1 CP_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese per il suo mantenimento Parte_1
la somma di € 750,00, soggetti a rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat, con decorrenza dalla domanda;
condanna il resistente alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 4.097,00 di cui € 125,00 per spese ed
€ 3.972,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge;
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al
- 6 - competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del
Tribunale di Caltanissetta in data 8.11.2024.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Gabriella Canto
Alessandra Frasca
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