Ordinanza collegiale 16 giugno 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 22/12/2025, n. 8320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8320 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08320/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02680/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2680 del 2022, proposto da AR LO e da IU LO, rappresentati e difesi dall'avvocato AR Donnarumma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santa AR La Carità, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Abagnale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa concessione di adeguate misure cautelari:
a) della nota prot. n. 2916/2022 di data 1 marzo 2022, trasmessa a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto: “ Procedimento di diniego della richiesta di pdc Convenzionato inerente intervento di riconversione produttiva in zona D1 del P.R.G. (art. 10 bis L. 241/90 e s.m.i.) – Pratica ufficio 87/2019 – Istanza inoltrata con prot. n° 20419 del 13/12/2019 ”;
b) della disposizione dirigenziale n. 24 del 30 marzo 2022, notificata in data 31 marzo 2022, avente ad oggetto: “ Ripristino dello stato dei luoghi delle opere realizzate alla via Visitazione nei presi del civico 82 (foglio 7 p. lla n. 2470), a carico di LO IU e LO AR, in qualità di proprietari ”;
c) nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, se e in quanto lesivo della posizione dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Santa AR La Carità;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa EN AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierno contenzioso ha ad oggetto una vicenda che ha origine nell’anno 2014, allorché i signori LO AR e IU ottenevano dal Comune di Santa AR La Carità un permesso di costruire convenzionato (n. 52/2014) per la riconversione produttiva di un manufatto esistente da uso deposito ad un uso artigianale. Il titolo diveniva inefficace per mancato avvio dei lavori.
Il nuovo titolo abilitativo, rilasciato nell’anno 2016 (n. 35/2016), veniva impugnato di controinteressati e annullato con sentenza del TAR Napoli, Sez. VII, n. 3364/2019 per carenza di istruttoria, in quanto il Consiglio comunale non era stato coinvolto nell’individuazione delle modalità di soddisfacimento delle esigenze di urbanizzazione connesse all’intervento e nella definizione degli obblighi da porre a carico del soggetto attuatore.
Dopo tale pronuncia, i ricorrenti inviavano al Comune un atto di significazione e diffida a rimuovere i vizi della procedura; il Comune non dava riscontro ma comunicava l’avvio del procedimento volto alla demolizione delle opere già realizzate in base al titolo annullato. I ricorrenti presentavano le loro osservazioni procedimentali, ma non avevano riscontro.
Essi presentavano quindi in data 12 dicembre 2019 una nuova istanza di titolo edilizio. Il giorno successivo (13 dicembre 2019) interveniva l’ordinanza comunale n. 102, che imponeva il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni, sicché i deducenti chiedevano al Comune di annullare o sospendere in autotutela l’ordine di demolizione, che veniva quindi sospeso nelle more dell’istruttoria della domanda di rilascio del permesso di costruire convenzionato.
Con i provvedimenti indicati in epigrafe (nota prot. n. 2916/2022 del 1° marzo 2022 e disposizione dirigenziale n. 24 del 30 marzo 2022), peraltro, il Comune, previo preavviso di diniego, ha respinto l’istanza di permesso di costruire convenzionato e ingiunto la demolizione del manufatto.
I ricorrenti, con ricorso notificato in data 30 aprile 2022 e depositato in data 28 maggio 2022 hanno impugnato detti atti (diniego di permesso costruire convenzionato e ordine di demolizione), deducendone l’illegittimità per plurimi profili.
- In particolare, per il diniego di titolo edilizio, sono articolati i seguenti motivi:
I. Violazione e falsa applicazione art. 8 norme tecniche di attuazione. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria . Il provvedimento impugnato contesta la violazione dell’indice di copertura massima realizzabile prevista dallo strumento urbanistico per la zona D1, senza considerare che per il programma industriale gli istanti intendono avvalersi anche del know how di Hydroterma S.a.s., il cui socio è proprietario di altro terreno, computando il quale si ha il raggiungimento dell’indice prescritto dall’art. 8 delle NTA;
II. Violazione e/o falsa applicazione art. 51 e 77 del RUEC nonchè art. 2, lettera f) delle NTA. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria . Il diniego contesta altresì la violazione dell’art. 77 del RUEC e dell’art. 2 lett. f) delle NTA, in quanto il piano seminterrato supera l’altezza massima ammissibile per i locali destinati a parcheggio/garage. Invero il Comune non ha considerato che nel nuovo progetto il piano seminterrato non ha destinazione a parcheggio, ma verrà utilizzato per l’assemblaggio di motori elettrici e cablaggio quadri elettrici, come area deposito, di carico e scarico merci, per le quali non è prescritta un’altezza massima. Né è corretta l’asserzione secondo cui nel seminterrato non sarebbe ammessa attività lavorativa, perché l’art. 51 del RUEC vieta unicamente la destinazione ad abitazione e uffici;
III. Violazione e/o falsa applicazione artt. 4, 5 e 6 L. 241/1990. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Incompetenza dell’organo preposto all’adozione del provvedimento impugnato. Il provvedimento è viziato da incompetenza, perchè non è sottoscritto dal tecnico istruttore ma dal responsabile del V settore del Comune;
IV. Violazione e/o falsa applicazione art. 20 d.P.R. 380/2001 nonchè dell’art. 21 nonies l. 241/1990. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria .
In ragione del mancato rispetto del termine procedimentale sull’istanza si è formato il silenzio-assenso, rispetto al quale il Comune ha il solo potere di annullamento in autotutela, ove ne ricorrano i presupposti.
V. Violazione e/o falsa applicazione art. 38 d.P.R. 380/2001. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria . Per gli interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi della procedura o la restituzione in pristino, si applica una sanzione pecuniaria e non la sanzione ripristinatoria.
VI. Violazione dell’art. 3 della legge 241/1990. Difetto di motivazione. Eccesso di potere .
- Con riferimento all’ordine di demolizione i deducenti lamentano, invece:
VII. Violazione e/o falsa applicazione art. 7 l. 241/1990 nonché degli artt. 36 e 38 d.P.R. 380/2001. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria .
VIII. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 10 e 21 octies l. n. 241/1990. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Travisamento dei fatti. Arbitrarietà e illogicità dell’azione amministrativa .
Il provvedimento demolitorio è stato assunto in assenza del necessario contraddittorio con gli interessati. I ricorrenti invocano l’orientamento interpretativo secondo cui la comunicazione di avvio del procedimento è dovuta anche in caso di atto vincolato.
IX. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 7 agosto 1990. Difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere. Violazione del principio del contraddittorio. Violazione art. 97 della Costituzione .
X. Violazione art. 97 Costituzione. Violazione legittimo affidamento .
XI. Violazione, falsa applicazione art. 81 TFUE. Eccesso di potere. Violazione principio di proporzionalità .
I ricorrenti hanno rinunciato all’istanza cautelare.
Si è costituito per resistere al ricorso il Comune di Santa AR La Carità, deducendo l’infondatezza delle censure articolate nel gravame.
La causa è stata chiamata all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 10 giugno 2025 alla quale è stato disposto il rinvio della causa all’udienza del 25 novembre 2025, su richiesta congiunta delle parti, le quali hanno rappresentato: che i ricorrenti in data 14 luglio 2023 hanno presentato istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del TU edilizia con cui hanno richiesto la sanatoria delle opere eseguite in difformità dal titolo edilizio del 2016 e in data 26 novembre 2024 istanza ai sensi dell’art. 38 comma 1 del medesimo TU, ai fini della rimozione dei vizi delle procedure amministrative che hanno portato all’annullamento del precedente titolo edilizio; che tali pratiche sono in fase di istruttoria e che l’esito positivo determinerebbe la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
Peraltro successivamente a tale data le parti non hanno effettuato ulteriori depositi.
La causa è stata quindi chiamata all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 25 novembre 2025; nel corso della discussione orale il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che il procedimento instaurato dalla domanda in sanatoria non è ancora concluso, pertanto ha chiesto un ulteriore rinvio e in subordine l'accoglimento del ricorso; il difensore del Comune ha chiesto il rigetto.
Il Collegio si è riservato di decidere anche in merito alla richiesta di differimento.
DIRITTO
In via preliminare va esaminata la domanda di rinvio dell’udienza formulata nel corso della discussione dalla difesa di parte ricorrente.
La richiesta va disattesa, non ricorrendone in specie i presupposti.
Al riguardo va rilevato infatti come, secondo un consolidato orientamento interpretativo, “ Nell'ordinamento processuale vigente non esiste norma giuridica o principio ordinamentale che attribuisca alle parti in causa il diritto al rinvio della discussione del ricorso, fuori dai casi tassativi di diritto a rinvio per usufruire dei termini a difesa previsti dalla legge. Al di fuori di tali ipotesi, le parti hanno solo la facoltà di illustrare le ragioni che potrebbero giustificare un eventuale differimento dell'udienza. Ciò in quanto alle parti spetta la disponibilità delle proprie pretese sostanziali e, in funzione di esse, del diritto di difesa in giudizio, ma le stesse non hanno anche la disponibilità dell’organizzazione e dei tempi del processo, che compete al giudice, al fine di conciliare e coordinare l’esercizio del diritto di difesa di tutti coloro che si rivolgono al giudice. La decisione finale sui tempi della decisione della controversia spetta al giudice, e la domanda di rinvio deve fondarsi su “situazioni eccezionali” (come recita il comma 1-bis dell’art. 73 c.p.a.: “Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza (…)”). Tali situazioni eccezionali possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite, atteso che, pur non potendo dubitarsi che anche il processo amministrativo è regolato dal principio dispositivo, in esso non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti .”. (CGARS, Sez. Giurisd., 31 gennaio 2022, n. 153).
Nella specie non ricorrono eccezionali ragioni per disporre un ulteriore differimento della decisione, la quale non pregiudica la conclusione dell’iter di sanatoria in atto.
Tanto premesso, i ricorrenti impugnano il diniego di permesso di costruire convenzionato inerente un intervento di riconversione produttiva in zona D1 e il consequenziale provvedimento di rimozione delle opere realizzate in relazione ad un precedente titolo annullato in via giurisdizionale.
Con riferimento al diniego di permesso di costruire convenzionato va scrutinato il terzo motivo, con cui è dedotto il vizio di incompetenza dell’atto impugnato, in quanto logicamente prioritario.
La censura è infondata. L’art. 6 della legge 241/1990 non attribuisce infatti la competenza all’adozione del provvedimento finale al responsabile del procedimento, ma prescrive che questi adotti il provvedimento finale ove (in base alle norme organizzative dell’ente) ne abbia competenza, oppure trasmetta gli atti all’organo competente per l’adozione.
L’incarico di responsabile del procedimento non equivale infatti a delega di funzioni dirigenziali né ha il valore di assegnare a funzionari privi della qualifica dirigenziale competenze che la legge riserva ai dirigenti, in quanto organi dell’ente locale (TAR Veneto, Sez. III, 28 aprile 2008, n. 1136).
Con il primo motivo i ricorrenti contestano la sussistenza di un contrasto con l’art. 8 delle NTA del PRG, per superamento dell’indice di copertura massima realizzabile.
Con riferimento a tale elemento ostativo al rilascio del titolo, il provvedimento impugnato ben chiarisce le motivazioni per cui la prospettazione degli istanti non è condivisibile, laddove precisa che sul lotto originario di mq 3271 insistono fabbricati per una superficie coperta di mq 336+92=428 mq rispetto alla superficie realizzabile di mq 744, per cui residua una superficie coperta realizzabile di mq 316. La superficie residua è realizzabile sempre sul lotto fondiario originario, avente estensione di mq 3721, e non sulla sola particella di proprietà dei richiedenti, risultante dall’operazione di frazione di tale lotto, che rappresenta il 43% del totale. Il Comune ha evidenziato inoltre che non è stata prodotta alcuna documentazione da cui risulti la legittimazione all’utilizzo della volumetria spettante alla residua porzione del lotto originario.
Il motivo va quindi disatteso.
Il secondo motivo si appunta su un ulteriore elemento ostativo opposto dall’amministrazione, ovvero la violazione dell’art. 77 del REC, che disciplina le altezze massime per i parcheggi.
Occorre preliminarmente evidenziare che, dato il rigetto del primo motivo, lo scrutinio del secondo non è in sé necessario. Infatti, costituendo il diniego avversato un provvedimento a carattere plurimotivato, per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità anche di una sola delle ragioni espresse dall’amministrazione, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento. ( ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 3 settembre 2025, n. 7188).
Peraltro la censura, secondo cui il piano seminterrato, non essendo adibito a parcheggio, rispetterebbe le prescrizioni sulle altezza prescritte dall’art. 77 del REC, risulta infondata.
Anche con riferimento a tale rilievo il diniego chiaramente evidenzia le ragioni del rigetto delle osservazioni formulate dall’interessata, in quanto il piano seminterrato non può essere utilizzato per attività lavorativa. Non soccorre, a sostegno delle ragioni dei ricorrenti, la proposta lettura restrittiva dell’art. 51 del REC.
Non può essere parimenti accolto il quarto motivo, con il quale i ricorrenti deducono la formazione del silenzio assenso sulla loro istanza per decorso del termine previsto dall’art. 20 comma 8 del TUE. Infatti per il permesso di costruire convenzionato, che costituisce strumento di pianificazione attuativa, non trova applicazione l’istituto del silenzio significativo.
Infatti in caso di permesso di costruire convenzionato “ l'istituto propriamente acceleratorio del silenzio-assenso può trovare applicazione solo con riguardo al "momento provvedimentale" successivo alla stipula della convenzione (così TAR Campania, Salerno, Sez. II, 16 marzo 2022 n. 737; nello stesso senso TAR Piemonte, Sez. II, 22 agosto 2020 n. 514). ” (TAR Liguria, Sez. II, 13 luglio 2023, n. 716).
Va respinto anche il quinto motivo, atteso che l’applicazione dell’invocato art. 38 del TUE implica la dimostrazione dell’impossibilità di riduzione in pristino.
Né è configurabile un vizio di motivazione, alla luce del perspicuo contenuto degli elementi ostativi opposti dall’amministrazione al rilascio del titolo.
Per quanto riguarda l’ordine di demolizione conseguente al diniego di titolo, va anzitutto rilevato che secondo il prevalente orientamento interpretativo tale provvedimento ha carattere vincolato, non richiede una specifica valutazione dell’interesse pubblico né il suo confronto con i contrapposti interessi in gioco, e non deve essere preceduto dalla previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati.
Con recente sentenza il Consiglio di Stato ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui: “ l'ordine di demolizione di un abuso edilizio non deve essere preceduto dall'avviso ex art. 7 della L. n. 241/1990, trattandosi di una misura conseguente all'accertamento della natura abusiva delle opere edilizie costituisce un atto dovuto e, in quanto tale, non deve essere preceduto dall'avviso ex art. 7 della L. n. 241/1990, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente ordinato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge. Pertanto, la doglianza in esame non può essere accolta .” (Cons Stato, Sez. VI, 5 luglio 2024, n. 5968; Cons. Stato, Sez. VI, 30 giugno 2023, n. 6399).
L’attività dell’amministrazione in materia di repressione degli abusi edilizi è vincolata e non è soggetta a termini di prescrizione o decadenza, potendo essere esercitata anche a distanza significativa rispetto all’epoca di realizzazione delle opere abusive, senza che il mero decorso del tempo comporti un obbligo di motivazione rafforzata.
Secondo il principio espresso dall’Adunanza plenaria con sentenza n. 9 del 17 ottobre 2017, infatti, “ il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino ”. (id. Cons. Stato, Sez. V, 3 novembre 2025, n. 8534; Cons. Stato, Sez. II, 9 dicembre 2025, n. 9688).
Vanno pertanto respinte anche le censure mosse avverso l’ordine di demolizione.
In conclusione, per le considerazioni esposte, il ricorso è infondato e va respinto.
La peculiarità della controversia giustifica la compensazione tra le Parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA SE, Presidente
Giovanni IU Antonio Dato, Primo Referendario
EN AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN AR | PA SE |
IL SEGRETARIO