TAR Napoli, sez. VI, sentenza 22/12/2025, n. 8320
TAR
Ordinanza collegiale 16 giugno 2025
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TAR
Sentenza 22 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione art. 8 norme tecniche di attuazione. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria.

    Il Comune ha correttamente calcolato la superficie coperta realizzabile sul lotto originario, evidenziando che i ricorrenti non hanno fornito documentazione per l'utilizzo della volumetria residua.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione art. 51 e 77 del RUEC nonchè art. 2, lettera f) delle NTA. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria.

    Il diniego è motivato dal fatto che il seminterrato non può essere utilizzato per attività lavorativa, e la lettura restrittiva dell'art. 51 del RUEC non soccorre ai ricorrenti. Inoltre, dato il rigetto del primo motivo, questo motivo diventa superfluo.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione artt. 4, 5 e 6 L. 241/1990. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Incompetenza dell’organo preposto all’adozione del provvedimento impugnato.

    L'incarico di responsabile del procedimento non equivale a delega di funzioni dirigenziali e non assegna competenze riservate ai dirigenti. La sottoscrizione da parte del responsabile del settore è legittima.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione art. 20 d.P.R. 380/2001 nonchè dell’art. 21 nonies l. 241/1990. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria.

    Per i permessi di costruire convenzionati non trova applicazione l'istituto del silenzio-assenso, ma solo con riguardo al momento provvedimentale successivo alla stipula della convenzione.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione art. 38 d.P.R. 380/2001. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria.

    L'applicazione dell'art. 38 del TUE implica la dimostrazione dell'impossibilità di riduzione in pristino, non fornita dai ricorrenti.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 3 della legge 241/1990. Difetto di motivazione. Eccesso di potere.

    Non è configurabile un vizio di motivazione, dato il perspicuo contenuto degli elementi ostativi opposti dall'amministrazione al rilascio del titolo.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione art. 7 l. 241/1990 nonché degli artt. 36 e 38 d.P.R. 380/2001. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria.

    L'ordine di demolizione di un abuso edilizio è una misura sanzionatoria conseguente all'accertamento della natura abusiva delle opere, costituisce un atto dovuto e non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 10 e 21 octies l. n. 241/1990. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Travisamento dei fatti. Arbitrarietà e illogicità dell’azione amministrativa.

    L'ordine di demolizione è un atto vincolato e non richiede una specifica valutazione dell'interesse pubblico né il suo confronto con gli interessi in gioco, né deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 7 agosto 1990. Difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere. Violazione del principio del contraddittorio. Violazione art. 97 della Costituzione.

    L'attività dell'amministrazione in materia di repressione degli abusi edilizi è vincolata e non è soggetta a termini di prescrizione o decadenza. Il mero decorso del tempo non comporta un obbligo di motivazione rafforzata.

  • Rigettato
    Violazione art. 97 Costituzione. Violazione legittimo affidamento.

    L'ordine di demolizione è un atto vincolato e non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che impongono la rimozione dell'abuso, anche a distanza di tempo dalla realizzazione.

  • Rigettato
    Violazione, falsa applicazione art. 81 TFUE. Eccesso di potere. Violazione principio di proporzionalità.

    Non specificato nel testo, ma implicitamente rigettato in quanto il ricorso è stato respinto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VI, sentenza 22/12/2025, n. 8320
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 8320
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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