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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 16/09/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
Dott.ssa Lucia Sardone Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 303/2023
TRA
(P.IVA ), in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Christian Guaglianone e Luigi Pugliese ed elettivamente domiciliato in Bari alla Via N. de Nicolò n. 48, giusta mandato in atti
- APPELLANTE -
E
pagina 1 di 5 (già (P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 CP_1 P.IVA_2 rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonella Perruso e Diego Mastrolia, ed elettivamente domiciliata in Campagna (Sa), alla via G. Mastrolia n. 1, giusta mandato in atti
- APPELLATA -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato il 13/04/2017, la CP_1
in persona del legale rappresentante, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, il
[...]
con sede in Modugno, al fine di ottenere la revoca e/o Parte_1
l'annullamento del decreto ingiuntivo n. 1089/2017, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 5.925,48 per mancato pagamento di oneri condominiali.
Deduceva l'attuale appellata che, in realtà, non vi era alcuna “situazione di condominialità” che legittimasse, ai sensi dell'art. 1117 c.c., l'insorgenza dell'obbligazione di pagamento e che, in ogni caso, la deliberazione assembleare del 28/06/2016, sulla base della quale era stato chiesto il menzionato decreto ingiuntivo, opposto, era da considerarsi nulla e/o inopponibile.
Si costituiva in giudizio il appellante, che chiedeva il rigetto della domanda, a proprio Parte_1 dire, infondata eccependo, per quello che qui rileva, il mancato rispetto dell'obbligo di esperire la mediazione obbligatoria, ex art. 5 D.Lgs n. 28/2010.
Esperito il tentativo di mediazione, con esito negativo, rigettate le istanze istruttorie, la controversia veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con la sentenza n. 3019/2022, del 22/07/2022, il Tribunale adìto rilevava che il tentativo di mediazione obbligatorio non era stato regolarmente esperito ai sensi di legge e, richiamando la decisione delle
SS.UU. n. 19696/2020, (che ha definitivamente chiarito aspetti controversi inerenti l'obbligo di cui alla mentovata disposizione di legge speciale), dichiarava l'improcedibilità del giudizio;
revocava il decreto ingiuntivo opposto e, con esso, la domanda di pagamento del , compensando tra le parti le Parte_1 spese del grado.
Con atto notificato il 27/02/2023, a mezzo PEC, al procuratore costituito della il Controparte_1 proponeva appello avverso la richiamata sentenza, per la Parte_1 sua riforma integrale e per l'accoglimento delle conclusioni così come esposte nel detto gravame.
pagina 2 di 5 Si costituiva in giudizio la Società appellata, che contestava in toto il contenuto dell'appello, chiedendone il rigetto.
In via pregiudiziale, la ridetta Società eccepiva l'inammissibilità dell'appello, per essere stato proposto tardivamente, con atto di citazione notificato il 27/02/2023 e, quindi, ben oltre il termine semestrale stabilito dall'art. 327 c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
All'udienza del 28/02/2024, precisate le conclusioni dalle parti mediante deposito di note autorizzate, la causa veniva posta in riserva, per essere decisa, con la assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
Con ordinanza del 19.12.2024, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado e, successivamente rinviata, sempre per il medesimo incombente.
All'udienza del 16 aprile 2025, acquisito il suddetto fascicolo di primo grado, precisate le conclusioni dalle parti mediante deposito di note autorizzate, la causa è stata posta in riserva, per essere decisa con la assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
Ciò premesso, l'impugnazione è inammissibile.
L'eccezione sollevata dalla concernente la tardiva proposizione del gravame, Controparte_1 proposto con atto di citazione notificato il 27/02/2023, (oltre il termine perentorio semestrale stabilito dall'art. 327 c.p.c.), è fondata.
Il appellante ha contestato la suddetta eccezione deducendo che: “… sebbene l'udienza del Parte_1
22.07.2022, sia stata celebrata alla presenza delle parti, il Magistrato si è ritirato in Camera di
Consiglio per la decisione, come è noto alla stessa, per uscirne soltanto alle ore 15:35, pertanto ben oltre l'orario di udienza ed ad aula chiusa, decidendo il giudizio con separata sentenza, apparentemente letta nell'assenza dei procuratori costituiti. Al riguardo, è noto come la sentenza pronunciata al termine della discussione debba essere contenuta nel verbale d'udienza e non in un autonomo documento. Nel caso che ci occupa, invece, al provvedimento conclusivo del giudizio è stata data lettura in un momento successivo rispetto alla formazione del verbale di udienza, il quale non contiene, neppure sotto forma di minuta, alcun accenno al contenuto della decisione finale…” (cfr. comparsa conclusionale, pgg. 1 e 2).
Per tali ragioni, l'appellante sostiene che: “…Solo in data 26.07.2022 la sentenza è stata inserita nel
pagina 3 di 5 registro delle sentenze con attribuzione del relativo cronologico, ed in pari data comunicato dalla cancelleria a mezzo pec (…)” (cfr. pag. 3) e, quindi, il 26.07.2022 sarebbe il termine dal quale far decorrere il termine semestrale “lungo” per l'impugnazione della decisione di primo grado.
L'assunto non è condivisibile.
Dal cronologico che l'appellante ha depositato a corredo della propria comparsa conclusionale, si evince che la data di pubblicazione della sentenza n. 3019/2022, è avvenuta in data 22/07/2022 e si tratta di “sentenza a verbale”.
Tale estratto, peraltro, coincide con quello depositato all'interno della comparsa conclusionale della
Controparte_1
Ne consegue che la data di pubblicazione della decisione è quella indicata nel 22/07/2022, laddove la diversa data del 26/07/2022, attiene alla mera trasmissione della sentenza all'Ufficio del registro, per la sua registrazione.
La circostanza, pure evidenziata dall'appellante, secondo cui sulla sentenza vi sarebbe una discrepanza tra data di deposito e data di inserimento nel cronologico, risultante dall'epigrafe della sentenza n.
3019/2022, non ha rilievo giuridico.
La Suprema Corte, infatti, ha chiarito che: “….Il termine per l'impugnazione della sentenza previsto dall'art. 327 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione e non da quella di inserimento della sentenza nel registro cronologico;
quest'ultima è irrilevante, a meno che non siano apposte in calce alla sentenza due diverse date e risulti così realizzata una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione, la quale impone di accertare il momento in cui la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il suo deposito in cancelleria e l'inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo” (Cass. civ., sez. III, 13/04/2023, n. 9917).
Poiché, nel caso di specie, non ricorre l'ipotesi di apposizione di date diverse sulla sentenza, essendo unica quella relativa al deposito telematico, non vi sono gli estremi per accogliere le considerazioni di parte appellante.
Va, invece, accolta la domanda della volta alla restituzione delle somme versate al Controparte_1
Condominio, in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, provvisoriamente esecutivo, con l'aggiunta degli interessi moratori.
Trattandosi di debito di valuta, non è dovuta la rivalutazione monetaria.
pagina 4 di 5 Per le motivazioni innanzi esposte, l'interposto appello va dichiarato inammissibile, con condanna del appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che seguono la Parte_1 soccombenza e che vengono liquidate in ragione dell'attività svolta e del valore della causa, nei parametri minimi ex DM 37/2018, nello scaglione di valore tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , in persona dell'Amministratore p.t., con atto di citazione Parte_1 notificato il 27/02/2022, per la riforma della sentenza n. 3019/2022, del 22/07/2022, resa dal Tribunale di Bari, tra esso appellante e la (già , in persona del legale Controparte_1 CP_1 rappresentante, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello.
2) Condanna il opposto alla restituzione, in favore di delle somme Parte_1 Controparte_1
incassate a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, oltre interessi di legge, dall'esborso al soddisfo.
3) Condanna, altresì, il appellante al pagamento, in favore della Società appellata, delle Parte_1 spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 2.906,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario, Cassa ed IVA se dovuti, come per legge.
Sussistono i presupposti di legge affinché l'appellante versi all'Erario un importo pari all'ammontare del contributo unificato versato per la proposizione del presente gravame.
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
Il Consigliere ausiliario relatore
Dott.ssa Lucia Sardone
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
Dott.ssa Lucia Sardone Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 303/2023
TRA
(P.IVA ), in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Christian Guaglianone e Luigi Pugliese ed elettivamente domiciliato in Bari alla Via N. de Nicolò n. 48, giusta mandato in atti
- APPELLANTE -
E
pagina 1 di 5 (già (P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 CP_1 P.IVA_2 rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonella Perruso e Diego Mastrolia, ed elettivamente domiciliata in Campagna (Sa), alla via G. Mastrolia n. 1, giusta mandato in atti
- APPELLATA -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato il 13/04/2017, la CP_1
in persona del legale rappresentante, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, il
[...]
con sede in Modugno, al fine di ottenere la revoca e/o Parte_1
l'annullamento del decreto ingiuntivo n. 1089/2017, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 5.925,48 per mancato pagamento di oneri condominiali.
Deduceva l'attuale appellata che, in realtà, non vi era alcuna “situazione di condominialità” che legittimasse, ai sensi dell'art. 1117 c.c., l'insorgenza dell'obbligazione di pagamento e che, in ogni caso, la deliberazione assembleare del 28/06/2016, sulla base della quale era stato chiesto il menzionato decreto ingiuntivo, opposto, era da considerarsi nulla e/o inopponibile.
Si costituiva in giudizio il appellante, che chiedeva il rigetto della domanda, a proprio Parte_1 dire, infondata eccependo, per quello che qui rileva, il mancato rispetto dell'obbligo di esperire la mediazione obbligatoria, ex art. 5 D.Lgs n. 28/2010.
Esperito il tentativo di mediazione, con esito negativo, rigettate le istanze istruttorie, la controversia veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con la sentenza n. 3019/2022, del 22/07/2022, il Tribunale adìto rilevava che il tentativo di mediazione obbligatorio non era stato regolarmente esperito ai sensi di legge e, richiamando la decisione delle
SS.UU. n. 19696/2020, (che ha definitivamente chiarito aspetti controversi inerenti l'obbligo di cui alla mentovata disposizione di legge speciale), dichiarava l'improcedibilità del giudizio;
revocava il decreto ingiuntivo opposto e, con esso, la domanda di pagamento del , compensando tra le parti le Parte_1 spese del grado.
Con atto notificato il 27/02/2023, a mezzo PEC, al procuratore costituito della il Controparte_1 proponeva appello avverso la richiamata sentenza, per la Parte_1 sua riforma integrale e per l'accoglimento delle conclusioni così come esposte nel detto gravame.
pagina 2 di 5 Si costituiva in giudizio la Società appellata, che contestava in toto il contenuto dell'appello, chiedendone il rigetto.
In via pregiudiziale, la ridetta Società eccepiva l'inammissibilità dell'appello, per essere stato proposto tardivamente, con atto di citazione notificato il 27/02/2023 e, quindi, ben oltre il termine semestrale stabilito dall'art. 327 c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
All'udienza del 28/02/2024, precisate le conclusioni dalle parti mediante deposito di note autorizzate, la causa veniva posta in riserva, per essere decisa, con la assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
Con ordinanza del 19.12.2024, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado e, successivamente rinviata, sempre per il medesimo incombente.
All'udienza del 16 aprile 2025, acquisito il suddetto fascicolo di primo grado, precisate le conclusioni dalle parti mediante deposito di note autorizzate, la causa è stata posta in riserva, per essere decisa con la assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
Ciò premesso, l'impugnazione è inammissibile.
L'eccezione sollevata dalla concernente la tardiva proposizione del gravame, Controparte_1 proposto con atto di citazione notificato il 27/02/2023, (oltre il termine perentorio semestrale stabilito dall'art. 327 c.p.c.), è fondata.
Il appellante ha contestato la suddetta eccezione deducendo che: “… sebbene l'udienza del Parte_1
22.07.2022, sia stata celebrata alla presenza delle parti, il Magistrato si è ritirato in Camera di
Consiglio per la decisione, come è noto alla stessa, per uscirne soltanto alle ore 15:35, pertanto ben oltre l'orario di udienza ed ad aula chiusa, decidendo il giudizio con separata sentenza, apparentemente letta nell'assenza dei procuratori costituiti. Al riguardo, è noto come la sentenza pronunciata al termine della discussione debba essere contenuta nel verbale d'udienza e non in un autonomo documento. Nel caso che ci occupa, invece, al provvedimento conclusivo del giudizio è stata data lettura in un momento successivo rispetto alla formazione del verbale di udienza, il quale non contiene, neppure sotto forma di minuta, alcun accenno al contenuto della decisione finale…” (cfr. comparsa conclusionale, pgg. 1 e 2).
Per tali ragioni, l'appellante sostiene che: “…Solo in data 26.07.2022 la sentenza è stata inserita nel
pagina 3 di 5 registro delle sentenze con attribuzione del relativo cronologico, ed in pari data comunicato dalla cancelleria a mezzo pec (…)” (cfr. pag. 3) e, quindi, il 26.07.2022 sarebbe il termine dal quale far decorrere il termine semestrale “lungo” per l'impugnazione della decisione di primo grado.
L'assunto non è condivisibile.
Dal cronologico che l'appellante ha depositato a corredo della propria comparsa conclusionale, si evince che la data di pubblicazione della sentenza n. 3019/2022, è avvenuta in data 22/07/2022 e si tratta di “sentenza a verbale”.
Tale estratto, peraltro, coincide con quello depositato all'interno della comparsa conclusionale della
Controparte_1
Ne consegue che la data di pubblicazione della decisione è quella indicata nel 22/07/2022, laddove la diversa data del 26/07/2022, attiene alla mera trasmissione della sentenza all'Ufficio del registro, per la sua registrazione.
La circostanza, pure evidenziata dall'appellante, secondo cui sulla sentenza vi sarebbe una discrepanza tra data di deposito e data di inserimento nel cronologico, risultante dall'epigrafe della sentenza n.
3019/2022, non ha rilievo giuridico.
La Suprema Corte, infatti, ha chiarito che: “….Il termine per l'impugnazione della sentenza previsto dall'art. 327 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione e non da quella di inserimento della sentenza nel registro cronologico;
quest'ultima è irrilevante, a meno che non siano apposte in calce alla sentenza due diverse date e risulti così realizzata una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione, la quale impone di accertare il momento in cui la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il suo deposito in cancelleria e l'inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo” (Cass. civ., sez. III, 13/04/2023, n. 9917).
Poiché, nel caso di specie, non ricorre l'ipotesi di apposizione di date diverse sulla sentenza, essendo unica quella relativa al deposito telematico, non vi sono gli estremi per accogliere le considerazioni di parte appellante.
Va, invece, accolta la domanda della volta alla restituzione delle somme versate al Controparte_1
Condominio, in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, provvisoriamente esecutivo, con l'aggiunta degli interessi moratori.
Trattandosi di debito di valuta, non è dovuta la rivalutazione monetaria.
pagina 4 di 5 Per le motivazioni innanzi esposte, l'interposto appello va dichiarato inammissibile, con condanna del appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che seguono la Parte_1 soccombenza e che vengono liquidate in ragione dell'attività svolta e del valore della causa, nei parametri minimi ex DM 37/2018, nello scaglione di valore tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , in persona dell'Amministratore p.t., con atto di citazione Parte_1 notificato il 27/02/2022, per la riforma della sentenza n. 3019/2022, del 22/07/2022, resa dal Tribunale di Bari, tra esso appellante e la (già , in persona del legale Controparte_1 CP_1 rappresentante, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello.
2) Condanna il opposto alla restituzione, in favore di delle somme Parte_1 Controparte_1
incassate a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, oltre interessi di legge, dall'esborso al soddisfo.
3) Condanna, altresì, il appellante al pagamento, in favore della Società appellata, delle Parte_1 spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 2.906,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario, Cassa ed IVA se dovuti, come per legge.
Sussistono i presupposti di legge affinché l'appellante versi all'Erario un importo pari all'ammontare del contributo unificato versato per la proposizione del presente gravame.
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del 16 aprile 2025
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
Il Consigliere ausiliario relatore
Dott.ssa Lucia Sardone
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