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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 17/09/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
n. 997/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 997/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
DOMENICO DE ANGELIS, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via Monforte n. 7 86100 Campobasso ITALIA presso il difensore avv.
DOMENICO DE ANGELIS IVA (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
DOMENICO DE ANGELIS, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via Monforte n. 7 86100 Campobasso ITALIA presso il difensore avv.
DOMENICO DE ANGELIS SARA CARLETTI (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._3
DOMENICO DE ANGELIS, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via Monforte n. 7 86100 Campobasso ITALIA presso il difensore avv.
DOMENICO DE ANGELIS (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._4
DOMENICO DE ANGELIS, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via Monforte n. 7 86100 Campobasso ITALIA presso il difensore avv. DOMENICO DE ANGELIS (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._5
DOMENICO DE ANGELIS, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via Monforte n. 7 86100 Campobasso ITALIA presso il difensore avv.
DOMENICO DE ANGELIS (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 C.F._6
DOMENICO DE ANGELIS, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via Monforte n. 7 86100 Campobasso ITALIA presso il difensore avv.
DOMENICO DE ANGELIS (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_4 C.F._7
DOMENICO DE ANGELIS, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via Monforte n. 7 86100 Campobasso ITALIA presso il difensore avv.
DOMENICO DE ANGELIS STEFANIA (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Pt_3 C.F._8
DOMENICO DE ANGELIS, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via Monforte n. 7 86100 Campobasso ITALIA presso il difensore avv.
DOMENICO DE
[...]
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_4 C.F._9 dall'avv. DOMENICO DE ANGELIS, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via Monforte n. 7 86100 Campobasso ITALIA presso il difensore avv. DOMENICO DE ANGELIS (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_5 C.F._10
DOMENICO DE ANGELIS, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via Monforte n. 7 86100 Campobasso ITALIA presso il difensore avv.
DOMENICO DE ANGELIS
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_6 C.F._11 dall'avv. DOMENICO DE ANGELIS, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via Monforte n. 7 86100 Campobasso ITALIA presso il difensore avv. DOMENICO DE ANGELIS (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_5 C.F._12
DOMENICO DE ANGELIS, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via Monforte n. 7 86100 Campobasso ITALIA presso il difensore avv.
DOMENICO DE ANGELIS (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_6 C.F._13
DOMENICO DE ANGELIS, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via Monforte n. 7 86100 Campobasso ITALIA presso il difensore avv.
DOMENICO DE ANGELIS (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_7 C.F._14
DOMENICO DE ANGELIS, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via Monforte n. 7 86100 Campobasso ITALIA presso il difensore avv.
DOMENICO DE ANGELIS (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_7 C.F._15
DOMENICO DE ANGELIS, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via Monforte n. 7 86100 Campobasso ITALIA presso il difensore avv.
DOMENICO DE ANGELIS
RICORRENTI nei confronti di
(C.F. Controparte_8
, rappresentato e difeso dall'avv. PIERLUIGI MANGOGNA, giusta P.IVA_1 mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PIERLUIGI MANGOGNA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
2 Con ricorso depositato in data 5.8.2025, i ricorrenti di cui in epigrafe agiscono nei confronti di esponendo che Parte_8
sono tutti dipendenti dell'Azienda resistente in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato;
che l'attività lavorativa è svolta su diverse articolazioni di orario;
che hanno ricoperto un orario superiore alle sei ore consecutive di servizio giornaliere;
che l'odierna resistente non ha mai provveduto al riconoscimento del diritto alla mensa o del servizio sostitutivo;
che il mancato conferimento del diritto alla mensa o di una modalità sostitutiva da parte dell'amministrazione datrice di lavoro per periodi di lavoro svolti in orario postmeridiano per un turno superiore a 6 ore deve considerarsi illegittima.
Sulla scia di tali apporti, concludono come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_8 pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Assume in particolare che il diritto alla mensa o alla fruizione delle modalità sostitutive è strettamente connesso alla pausa che il lavoratore è tenuto a fare – nella misura massima di 30 minuti – dopo aver svolto 6 ore continuative di servizio;
che sussiste una deroga per i lavoratori turnisti, che hanno diritto, solo se non in turno, a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti;
che la domanda è inammissibile per il periodo antecedente al 16.12.2021, in quanto ancora non erano in vigore i criteri indicati nelle “Modalità operative di accesso al servizio mensa aziendale e di fruizione dei pasti con modalità sostitutive” adottati dall' con la nota prot. n. 0543020 del 16 dicembre Controparte_8
2021; che pertanto il diritto alla pausa mensa non si applica ai lavoratori turnisti;
che il presupposto per la fruizione del servizio mensa è che la prestazione lavorativa ecceda le sei ore e che sia previsto un intervallo nella stessa;
che la domanda di risarcimento del danno sarebbe infondata in quanto sfornita di qualsivoglia prova in riferimento all'an e al quantum.
Istruita in via esclusivamente documentale la causa viene decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva a scambio di note scritte tra le parti – in data odierna.
3 Il ricorso è fondato e quindi deve essere accolto.
È necessario partire dalla considerazione già fatta propria dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 33137 del 28.11.2019 secondo cui “il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore. … Nella fattispecie di causa viene dunque in rilievo l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile
1999, a tenore del quale: 1. le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti”.
In particolare, proprio dal comma 3 dell'art. 29 CCNL integrativo
20.9.2001 (“il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti) si ricava che “la fruizione del pasto – ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto – è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. 14. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro. 15. Di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66
(Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata
4 della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. 16. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa” (Cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 1.3.2021 n.
5547; Cass. civ. sez. lav. ordinanza n. 9206 del 3.4.2023; Cass. civ. sez. lav. n.
21484 del 31.7.2024).
Il diritto del lavoratore alla pausa e, conseguentemente, il connesso diritto alla mensa o alla modalità di questa sostitutiva, trova infatti puntuale disciplina nelle disposizioni di cui all'art. 8 D.lgs. n. 66/2003 (Attuazione delle direttive
93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) e all'art. 29 CCNL. L'art. 27, comma 4, CCNL 2018 e 2022
– diversamente da quanto sostenuto da parte resistente – non prevede alcuna deroga alla suddetta normativa per i lavoratori che svolgono il proprio servizio secondo un orario articolato su turni, escludendone il diritto alla pausa e il conseguente diritto alla mensa, ma, semplicemente, si limita a disciplinare la durata della pausa per i lavoratori non turnisti, aumentandola fino a 30 minuti.
Né si riscontra alcuna deroga (che, in caso, dovrebbe essere espressa) in altra parte della contrattazione collettiva per i lavoratori turnisti, ai quali pertanto, laddove sia superato il limite di sei ore di lavoro giornaliero, dovrà essere assicurato l'effettivo esercizio del diritto sancito dal citato art. 8, il cui secondo comma stabilisce che, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore debba essere concessa, tra l'inizio e la fine dell'orario di servizio giornaliero, una pausa di durata non inferiore ai dieci minuti.
Un chiaro indice della connessione tra diritto alla mensa o al buono pasto e diritto alla pausa si trae dalla disposizione del comma 3 del medesimo art. 29
CCNL, a tenore del quale “il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti”. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto – ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto – deve
5 collocarsi nell'ambito di un intervallo di tempo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata, com'è invece previsto dalla contrattazione collettiva. Si può dunque da quanto detto dedurre che la
“particolare articolazione dell'orario di lavoro” cui la norma in esame si riferisce e subordina il diritto di mensa di tutti i dipendenti sia quella collegata al godimento, da parte del lavoratore, di un intervallo di lavoro. Di qui il rilievo dell'art. 8 D.lgs. 66/2003, ai sensi del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto.
Anche nella normativa in parola, dunque, la fruizione del pasto è collegata alla pausa di lavoro. E ciò “indipendentemente dal fatto che questa avvenisse in fasce orarie abitualmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno” (Cass. civ. sez. VI ordinanza 04/06/2021 n. 15629).
La giurisprudenza di legittimità resa in materia esclude, infatti, “che l'art.
29 del c.c.n.l. richieda che l'attività lavorativa sia prestata nelle fasce orarie
“normalmente” destinate alla consumazione del pasto rilevando che una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste” (Cass. n. 5547; Cass. n.
32113/2022; Cass. n. 9206/2023; Cass n. 25622/2023; ordinanza 31/07/2024,
n. 21440).
Come evidenziato dalla Corte d'Appello di Firenze, sentenza n.
649/2024, al lavoratore turnista deve applicarsi non l'art. 27, (che si limita a disciplinare la pausa dei lavoratori non in turno), bensì l'art. 29 CCNL, il quale, diversamente, individua nei trenta minuti il termine massimo della pausa.
Accertato, quindi, in ordine all'an il diritto alla fruizione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, sul quantum della pretesa risarcitoria richiesto per il mancato riconoscimento e godimento del diritto alla
6 pausa, si rileva che le somme richieste non sono state specificatamente contestate nel quantum dall' resistente. CP_8
È infatti principio pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica di necessità l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire con rapidità la pronuncia con riguardo al bene della vita reclamato (Cfr. Cass. Civ. sez. lav. 12 agosto 2019, n. 21302).
Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cfr.
Cass. civ. sez. lav. n. 20844 del 15.10.2015).
Pertanto, “i ricorrenti, il cui lavoro è articolato in turni che impediscono loro di usufruire del pasto, hanno diritto al risarcimento del danno subito.
Quest'ultimo va quantificato, alla luce del quarto comma dell'art. 33 del D.P.R.
n. 270/1987 nella formulazione vigente dal 1990, in Euro 4,13 per ciascun giorno utile ad usufruire del diritto di mensa” (Cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 1 marzo 2021 n. 5547 e Trib. Roma, Sezione Lavoro, sentenza n. 9368/2018 del
30.01.2019).
Alla luce di quanto prospettato il ricorso deve essere accolto, con conseguente condanna della resistente al pagamento – in favore dei ricorrenti – dei danni subiti così come quantificati in ricorso, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Ciò in quanto appare da respingersi l'eccezione di compensazione avanzata da parte resistente in quanto del tutto generica, non avendo precisato l'entità del controcredito, la normativa violata, i lavoratori a cui l'asserito illecito si riferirebbe e le date in cui questo si sarebbe perpetrato.
7 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto dei ricorrenti ad usufruire del servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere durante il pomeriggio e durante la notte nonché durante i festivi e, per l'effetto
2. CONDANNA al Parte_8
riconoscimento in favore dei ricorrenti del diritto ad usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere durante il pomeriggio, durante la notte e durante i festivi;
3. CONDANNA al pagamento – Parte_8 in favore dei ricorrenti in epigrafe – dei danni subiti per la mancata attribuzione del diritto alla mensa durante i turni di lavoro pomeridiani, notturni e festivi superiori alle sei ore continuative, così come quantificati in ricorso, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
4. CONDANNA al pagamento – Parte_8 in favore di parte ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 3.689,00 oltre spese generali nella misura del 15%, contributo unificato se dovuto, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 17/09/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
8
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 997/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
DOMENICO DE ANGELIS, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via Monforte n. 7 86100 Campobasso ITALIA presso il difensore avv.
DOMENICO DE ANGELIS IVA (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
DOMENICO DE ANGELIS, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via Monforte n. 7 86100 Campobasso ITALIA presso il difensore avv.
DOMENICO DE ANGELIS SARA CARLETTI (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._3
DOMENICO DE ANGELIS, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via Monforte n. 7 86100 Campobasso ITALIA presso il difensore avv.
DOMENICO DE ANGELIS (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._4
DOMENICO DE ANGELIS, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via Monforte n. 7 86100 Campobasso ITALIA presso il difensore avv. DOMENICO DE ANGELIS (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._5
DOMENICO DE ANGELIS, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via Monforte n. 7 86100 Campobasso ITALIA presso il difensore avv.
DOMENICO DE ANGELIS (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 C.F._6
DOMENICO DE ANGELIS, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via Monforte n. 7 86100 Campobasso ITALIA presso il difensore avv.
DOMENICO DE ANGELIS (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_4 C.F._7
DOMENICO DE ANGELIS, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via Monforte n. 7 86100 Campobasso ITALIA presso il difensore avv.
DOMENICO DE ANGELIS STEFANIA (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Pt_3 C.F._8
DOMENICO DE ANGELIS, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via Monforte n. 7 86100 Campobasso ITALIA presso il difensore avv.
DOMENICO DE
[...]
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_4 C.F._9 dall'avv. DOMENICO DE ANGELIS, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via Monforte n. 7 86100 Campobasso ITALIA presso il difensore avv. DOMENICO DE ANGELIS (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_5 C.F._10
DOMENICO DE ANGELIS, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via Monforte n. 7 86100 Campobasso ITALIA presso il difensore avv.
DOMENICO DE ANGELIS
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_6 C.F._11 dall'avv. DOMENICO DE ANGELIS, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via Monforte n. 7 86100 Campobasso ITALIA presso il difensore avv. DOMENICO DE ANGELIS (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_5 C.F._12
DOMENICO DE ANGELIS, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via Monforte n. 7 86100 Campobasso ITALIA presso il difensore avv.
DOMENICO DE ANGELIS (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_6 C.F._13
DOMENICO DE ANGELIS, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via Monforte n. 7 86100 Campobasso ITALIA presso il difensore avv.
DOMENICO DE ANGELIS (c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_7 C.F._14
DOMENICO DE ANGELIS, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via Monforte n. 7 86100 Campobasso ITALIA presso il difensore avv.
DOMENICO DE ANGELIS (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_7 C.F._15
DOMENICO DE ANGELIS, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via Monforte n. 7 86100 Campobasso ITALIA presso il difensore avv.
DOMENICO DE ANGELIS
RICORRENTI nei confronti di
(C.F. Controparte_8
, rappresentato e difeso dall'avv. PIERLUIGI MANGOGNA, giusta P.IVA_1 mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PIERLUIGI MANGOGNA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
2 Con ricorso depositato in data 5.8.2025, i ricorrenti di cui in epigrafe agiscono nei confronti di esponendo che Parte_8
sono tutti dipendenti dell'Azienda resistente in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato;
che l'attività lavorativa è svolta su diverse articolazioni di orario;
che hanno ricoperto un orario superiore alle sei ore consecutive di servizio giornaliere;
che l'odierna resistente non ha mai provveduto al riconoscimento del diritto alla mensa o del servizio sostitutivo;
che il mancato conferimento del diritto alla mensa o di una modalità sostitutiva da parte dell'amministrazione datrice di lavoro per periodi di lavoro svolti in orario postmeridiano per un turno superiore a 6 ore deve considerarsi illegittima.
Sulla scia di tali apporti, concludono come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_8 pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Assume in particolare che il diritto alla mensa o alla fruizione delle modalità sostitutive è strettamente connesso alla pausa che il lavoratore è tenuto a fare – nella misura massima di 30 minuti – dopo aver svolto 6 ore continuative di servizio;
che sussiste una deroga per i lavoratori turnisti, che hanno diritto, solo se non in turno, a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti;
che la domanda è inammissibile per il periodo antecedente al 16.12.2021, in quanto ancora non erano in vigore i criteri indicati nelle “Modalità operative di accesso al servizio mensa aziendale e di fruizione dei pasti con modalità sostitutive” adottati dall' con la nota prot. n. 0543020 del 16 dicembre Controparte_8
2021; che pertanto il diritto alla pausa mensa non si applica ai lavoratori turnisti;
che il presupposto per la fruizione del servizio mensa è che la prestazione lavorativa ecceda le sei ore e che sia previsto un intervallo nella stessa;
che la domanda di risarcimento del danno sarebbe infondata in quanto sfornita di qualsivoglia prova in riferimento all'an e al quantum.
Istruita in via esclusivamente documentale la causa viene decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva a scambio di note scritte tra le parti – in data odierna.
3 Il ricorso è fondato e quindi deve essere accolto.
È necessario partire dalla considerazione già fatta propria dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 33137 del 28.11.2019 secondo cui “il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore. … Nella fattispecie di causa viene dunque in rilievo l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile
1999, a tenore del quale: 1. le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti”.
In particolare, proprio dal comma 3 dell'art. 29 CCNL integrativo
20.9.2001 (“il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti) si ricava che “la fruizione del pasto – ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto – è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. 14. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro. 15. Di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66
(Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata
4 della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. 16. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa” (Cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 1.3.2021 n.
5547; Cass. civ. sez. lav. ordinanza n. 9206 del 3.4.2023; Cass. civ. sez. lav. n.
21484 del 31.7.2024).
Il diritto del lavoratore alla pausa e, conseguentemente, il connesso diritto alla mensa o alla modalità di questa sostitutiva, trova infatti puntuale disciplina nelle disposizioni di cui all'art. 8 D.lgs. n. 66/2003 (Attuazione delle direttive
93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) e all'art. 29 CCNL. L'art. 27, comma 4, CCNL 2018 e 2022
– diversamente da quanto sostenuto da parte resistente – non prevede alcuna deroga alla suddetta normativa per i lavoratori che svolgono il proprio servizio secondo un orario articolato su turni, escludendone il diritto alla pausa e il conseguente diritto alla mensa, ma, semplicemente, si limita a disciplinare la durata della pausa per i lavoratori non turnisti, aumentandola fino a 30 minuti.
Né si riscontra alcuna deroga (che, in caso, dovrebbe essere espressa) in altra parte della contrattazione collettiva per i lavoratori turnisti, ai quali pertanto, laddove sia superato il limite di sei ore di lavoro giornaliero, dovrà essere assicurato l'effettivo esercizio del diritto sancito dal citato art. 8, il cui secondo comma stabilisce che, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore debba essere concessa, tra l'inizio e la fine dell'orario di servizio giornaliero, una pausa di durata non inferiore ai dieci minuti.
Un chiaro indice della connessione tra diritto alla mensa o al buono pasto e diritto alla pausa si trae dalla disposizione del comma 3 del medesimo art. 29
CCNL, a tenore del quale “il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti”. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto – ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto – deve
5 collocarsi nell'ambito di un intervallo di tempo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata, com'è invece previsto dalla contrattazione collettiva. Si può dunque da quanto detto dedurre che la
“particolare articolazione dell'orario di lavoro” cui la norma in esame si riferisce e subordina il diritto di mensa di tutti i dipendenti sia quella collegata al godimento, da parte del lavoratore, di un intervallo di lavoro. Di qui il rilievo dell'art. 8 D.lgs. 66/2003, ai sensi del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto.
Anche nella normativa in parola, dunque, la fruizione del pasto è collegata alla pausa di lavoro. E ciò “indipendentemente dal fatto che questa avvenisse in fasce orarie abitualmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno” (Cass. civ. sez. VI ordinanza 04/06/2021 n. 15629).
La giurisprudenza di legittimità resa in materia esclude, infatti, “che l'art.
29 del c.c.n.l. richieda che l'attività lavorativa sia prestata nelle fasce orarie
“normalmente” destinate alla consumazione del pasto rilevando che una eventuale volontà delle parti sociali in tal senso sarebbe stata chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste” (Cass. n. 5547; Cass. n.
32113/2022; Cass. n. 9206/2023; Cass n. 25622/2023; ordinanza 31/07/2024,
n. 21440).
Come evidenziato dalla Corte d'Appello di Firenze, sentenza n.
649/2024, al lavoratore turnista deve applicarsi non l'art. 27, (che si limita a disciplinare la pausa dei lavoratori non in turno), bensì l'art. 29 CCNL, il quale, diversamente, individua nei trenta minuti il termine massimo della pausa.
Accertato, quindi, in ordine all'an il diritto alla fruizione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, sul quantum della pretesa risarcitoria richiesto per il mancato riconoscimento e godimento del diritto alla
6 pausa, si rileva che le somme richieste non sono state specificatamente contestate nel quantum dall' resistente. CP_8
È infatti principio pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica di necessità l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire con rapidità la pronuncia con riguardo al bene della vita reclamato (Cfr. Cass. Civ. sez. lav. 12 agosto 2019, n. 21302).
Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cfr.
Cass. civ. sez. lav. n. 20844 del 15.10.2015).
Pertanto, “i ricorrenti, il cui lavoro è articolato in turni che impediscono loro di usufruire del pasto, hanno diritto al risarcimento del danno subito.
Quest'ultimo va quantificato, alla luce del quarto comma dell'art. 33 del D.P.R.
n. 270/1987 nella formulazione vigente dal 1990, in Euro 4,13 per ciascun giorno utile ad usufruire del diritto di mensa” (Cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 1 marzo 2021 n. 5547 e Trib. Roma, Sezione Lavoro, sentenza n. 9368/2018 del
30.01.2019).
Alla luce di quanto prospettato il ricorso deve essere accolto, con conseguente condanna della resistente al pagamento – in favore dei ricorrenti – dei danni subiti così come quantificati in ricorso, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Ciò in quanto appare da respingersi l'eccezione di compensazione avanzata da parte resistente in quanto del tutto generica, non avendo precisato l'entità del controcredito, la normativa violata, i lavoratori a cui l'asserito illecito si riferirebbe e le date in cui questo si sarebbe perpetrato.
7 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto dei ricorrenti ad usufruire del servizio mensa o il servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere durante il pomeriggio e durante la notte nonché durante i festivi e, per l'effetto
2. CONDANNA al Parte_8
riconoscimento in favore dei ricorrenti del diritto ad usufruire del servizio mensa o del servizio sostitutivo della medesima per tutti i turni di lavoro continuativi svolti con orario superiore alle sei ore giornaliere durante il pomeriggio, durante la notte e durante i festivi;
3. CONDANNA al pagamento – Parte_8 in favore dei ricorrenti in epigrafe – dei danni subiti per la mancata attribuzione del diritto alla mensa durante i turni di lavoro pomeridiani, notturni e festivi superiori alle sei ore continuative, così come quantificati in ricorso, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
4. CONDANNA al pagamento – Parte_8 in favore di parte ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 3.689,00 oltre spese generali nella misura del 15%, contributo unificato se dovuto, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 17/09/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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