TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/09/2025, n. 3449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3449 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 592/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 592/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a SAN GIORGIO A CREMANO (NA) il Parte_1
17/06/1987 rappresentato e difeso dall'avv. AJALE MARCELLO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dagli avv. ROSSELLA DEL SARTO, MARIA GOLIA, CARLO
MARIA LIGUORI, LAURA LEMBO, CONCETTA PETRILLO E CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: infortunio sul lavoro
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 15.01.2024 parte ricorrente ha dedotto:
1 - di essere dipendente della Parte_2 con la qualifica di operaio specializzato;
- di avere subito un infortunio sul lavoro in data 07.10.2022 mentre effettuava manutenzione alla linea telefonica, riportando una
“frattura patologica della distale di radio e ulna”;
- che l' gli riconosceva l'inabilità temporanea assoluta ed un CP_1 danno biologico pari al 6%;
- di aver proposto opposizione alla decisone dell' CP_1
Ha pertanto chiesto a questo Giudice l'accertamento dell'infortunio e della sussistenza di postumi invalidanti nella misura del 10%, o in misura minore o superiore che risulti dall'istruttoria e la condanna dell'istituto convenuto alla corresponsione della somma di denaro corrispondente al grado di inabilità riconosciuto, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
L' si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del CP_1 ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 terc.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Oggetto del giudizio
In via preliminare, occorre evidenziare come il thema decidendum non riguarda il profilo dell'an debeatur perché l' ha riconosciuto la CP_1 natura professionale dell'infortunio in esame ma solo ed esclusivamente l'aspetto del quantum debeatur. L' infatti, ha determinato solo CP_1
l'indennità per inabilità temporanea ed ha riconosciuto un danno biologico pari al 6%.
Il thema decidendum, inoltre, riguarda il riconoscimento dell'indennizzo in capitale o della rendita in ragione del danno biologico subìto dal ricorrente a seguito di infortunio sul lavoro e l'oggetto del giudizio non è rappresentato dalla contestazione delle valutazioni espresse dall' CP_1 in sede amministrativa.
2 Eccezioni preliminari
L'eccezione di nullità del ricorso introduttivo proposta da parte resistente deve essere rigettata in quanto parte ricorrente ha compiutamente delineato sia il petitum sia la causa petendi in quanto ha puntualmente circostanziato gli accadimenti che hanno portato all'incidente, l'iter amministrativo che ne è conseguito e le ragioni a fondamento della pretesa.
Altresì le argomentazioni di parte resistente circa l'onere probatorio in caso di malattia non tabellata e conseguenze opposizione alle istanze istruttorie non sono accoglibili.
Infatti, come già evidenziato, la controversia non ha ad oggetto il se il danno patito da parte ricorrente sia o meno da ricondursi ad un infortunio sul lavoro (ciò è già stato riconosciuto dall'ente in sede amministrativa); si verte unicamente sull'esattezza della percentuale di danno biologico liquidato dall' CP_1
Inquadramento normativo e giurisprudenziale
In base alla norma definitoria di cui all'art. 2 D.P.R. 1124/1965, l'infortunio sul lavoro determina una lesione all'integrità psicofisica del lavoratore ed è caratterizzato da due requisiti strutturali rappresentati dalla causa violenta e dall'occasione di lavoro. Tutti i fatti costituitivi della pretesa indennitaria sono concordemente allegati da entrambe le parti e ricorrono nel caso in esame in quanto il ricorrente ha subito una menomazione della propria integrità psicofisica per causa violenta mentre stava svolgendo la propria attività lavorativa.
La domanda è parzialmente fondata e deve essere quindi accolta per quanto di ragione.
Quanto alla normativa applicabile, deve osservarsi che la presente fattispecie all'attenzione del giudicante ricade nella disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 28.2.2000 n. 38.
3 Per tale ipotesi, l'art. 13 della detta disposizione di legge, rubricato Danno biologico, stabilisce ai primi tre commi: “in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, CP_1 in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i
4 criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a)e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell' In sede di prima attuazione il CP_1 decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”. Se ne evince che il nuovo meccanismo di indennizzabilità dell'infortunio è basato sul principio per cui
«le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato»; il sistema previgente, invece, considerava inabilità permanente la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente o diminuisca in parte
«l'attitudine al lavoro».
Valutazione della fattispecie concreta
Nel caso in esame, per l'accertamento dei postumi è stato nominato quale
C.T.U. il dott. . Persona_1
Il C.T.U. ha evidenziato che il quadro clinico del periziando, allo stato dell'accesso peritale, è caratterizzato, in particolare, da “esiti di frattura olecrano sinistro trattato chirurgicamente” ed ha riconosciuto una percentuale di danno complessiva pari al 7% (pagina 8 dell'elaborato peritale).
Secondo il C.T.U., “- Per gli esiti di frattura dell'olecrano è proponibile, con criterio proporzionale, al riferimento tabellare n. 230 “anchilosi del gomito in posizione favorevole con prono-supinazione libera, d. 18%, n.d. 15%”
l'attribuzione di una percentuale invalidante del 7%; - non è prevista
l'attribuzione di invalidità temporanea;
-non risultano documentate menomazioni preesistenti che possano condizionare l'attribuzione del 7%
5 sopra proposto;
-i postumi sono da ritenersi stabilizzati e non suscettibili di ulteriori variazioni.”
La consulenza si presenta correttamente elaborata in quanto condotta con un condivisibile metodo d'indagine, conseguito all'esame obiettivo del ricorrente e alla certificazione medica prodotta nonché coerente nelle conclusioni e può essere fatta propria dal Giudicante, anche in assenza di contestazioni meritevoli di considerazione.
Il ricorso va quindi accolto e per l'effetto condanna l' alla CP_1 corresponsione in favore del ricorrente dell'indennizzo in capitale in base alla percentuale invalidante complessiva del 7% ai sensi del D.L.gs.
n.38/2000, detratto tutto quanto già riconosciuto in sede amministrativa.
Spese di lite e di C.T.U.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considerazione dell'importo liquidabile sulla base di quanto contenuto nel prospetto di liquidazione della quota di danno biologico già CP_1 riconosciuta in sede amministrativa.
Le spese di c.t.u. si liquidano con separato decreto e sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. in accoglimento del ricorso dichiara che il ricorrente,
[...]
, ha subito una lesione all'integrità psico-fisica nella misura Parte_1 del 7% a seguito dell'infortunio del 07.10.2022, e per l'effetto condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente CP_1 dell'indennizzo in capitale, ai sensi del D.L.gs. n.38/2000, detratto tutto quanto già riconosciuto in sede amministrativa;
2. condanna l' al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1 delle spese di lite, con attribuzione al procuratore anticipatario, che si liquidano in € 500,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
6 3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. CP_1 liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 24/09/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del MOT, dott.ssa Anna Chiara Mormile
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 592/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a SAN GIORGIO A CREMANO (NA) il Parte_1
17/06/1987 rappresentato e difeso dall'avv. AJALE MARCELLO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dagli avv. ROSSELLA DEL SARTO, MARIA GOLIA, CARLO
MARIA LIGUORI, LAURA LEMBO, CONCETTA PETRILLO E CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: infortunio sul lavoro
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 15.01.2024 parte ricorrente ha dedotto:
1 - di essere dipendente della Parte_2 con la qualifica di operaio specializzato;
- di avere subito un infortunio sul lavoro in data 07.10.2022 mentre effettuava manutenzione alla linea telefonica, riportando una
“frattura patologica della distale di radio e ulna”;
- che l' gli riconosceva l'inabilità temporanea assoluta ed un CP_1 danno biologico pari al 6%;
- di aver proposto opposizione alla decisone dell' CP_1
Ha pertanto chiesto a questo Giudice l'accertamento dell'infortunio e della sussistenza di postumi invalidanti nella misura del 10%, o in misura minore o superiore che risulti dall'istruttoria e la condanna dell'istituto convenuto alla corresponsione della somma di denaro corrispondente al grado di inabilità riconosciuto, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
L' si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del CP_1 ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 terc.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Oggetto del giudizio
In via preliminare, occorre evidenziare come il thema decidendum non riguarda il profilo dell'an debeatur perché l' ha riconosciuto la CP_1 natura professionale dell'infortunio in esame ma solo ed esclusivamente l'aspetto del quantum debeatur. L' infatti, ha determinato solo CP_1
l'indennità per inabilità temporanea ed ha riconosciuto un danno biologico pari al 6%.
Il thema decidendum, inoltre, riguarda il riconoscimento dell'indennizzo in capitale o della rendita in ragione del danno biologico subìto dal ricorrente a seguito di infortunio sul lavoro e l'oggetto del giudizio non è rappresentato dalla contestazione delle valutazioni espresse dall' CP_1 in sede amministrativa.
2 Eccezioni preliminari
L'eccezione di nullità del ricorso introduttivo proposta da parte resistente deve essere rigettata in quanto parte ricorrente ha compiutamente delineato sia il petitum sia la causa petendi in quanto ha puntualmente circostanziato gli accadimenti che hanno portato all'incidente, l'iter amministrativo che ne è conseguito e le ragioni a fondamento della pretesa.
Altresì le argomentazioni di parte resistente circa l'onere probatorio in caso di malattia non tabellata e conseguenze opposizione alle istanze istruttorie non sono accoglibili.
Infatti, come già evidenziato, la controversia non ha ad oggetto il se il danno patito da parte ricorrente sia o meno da ricondursi ad un infortunio sul lavoro (ciò è già stato riconosciuto dall'ente in sede amministrativa); si verte unicamente sull'esattezza della percentuale di danno biologico liquidato dall' CP_1
Inquadramento normativo e giurisprudenziale
In base alla norma definitoria di cui all'art. 2 D.P.R. 1124/1965, l'infortunio sul lavoro determina una lesione all'integrità psicofisica del lavoratore ed è caratterizzato da due requisiti strutturali rappresentati dalla causa violenta e dall'occasione di lavoro. Tutti i fatti costituitivi della pretesa indennitaria sono concordemente allegati da entrambe le parti e ricorrono nel caso in esame in quanto il ricorrente ha subito una menomazione della propria integrità psicofisica per causa violenta mentre stava svolgendo la propria attività lavorativa.
La domanda è parzialmente fondata e deve essere quindi accolta per quanto di ragione.
Quanto alla normativa applicabile, deve osservarsi che la presente fattispecie all'attenzione del giudicante ricade nella disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 28.2.2000 n. 38.
3 Per tale ipotesi, l'art. 13 della detta disposizione di legge, rubricato Danno biologico, stabilisce ai primi tre commi: “in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, CP_1 in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i
4 criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a)e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell' In sede di prima attuazione il CP_1 decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”. Se ne evince che il nuovo meccanismo di indennizzabilità dell'infortunio è basato sul principio per cui
«le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato»; il sistema previgente, invece, considerava inabilità permanente la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente o diminuisca in parte
«l'attitudine al lavoro».
Valutazione della fattispecie concreta
Nel caso in esame, per l'accertamento dei postumi è stato nominato quale
C.T.U. il dott. . Persona_1
Il C.T.U. ha evidenziato che il quadro clinico del periziando, allo stato dell'accesso peritale, è caratterizzato, in particolare, da “esiti di frattura olecrano sinistro trattato chirurgicamente” ed ha riconosciuto una percentuale di danno complessiva pari al 7% (pagina 8 dell'elaborato peritale).
Secondo il C.T.U., “- Per gli esiti di frattura dell'olecrano è proponibile, con criterio proporzionale, al riferimento tabellare n. 230 “anchilosi del gomito in posizione favorevole con prono-supinazione libera, d. 18%, n.d. 15%”
l'attribuzione di una percentuale invalidante del 7%; - non è prevista
l'attribuzione di invalidità temporanea;
-non risultano documentate menomazioni preesistenti che possano condizionare l'attribuzione del 7%
5 sopra proposto;
-i postumi sono da ritenersi stabilizzati e non suscettibili di ulteriori variazioni.”
La consulenza si presenta correttamente elaborata in quanto condotta con un condivisibile metodo d'indagine, conseguito all'esame obiettivo del ricorrente e alla certificazione medica prodotta nonché coerente nelle conclusioni e può essere fatta propria dal Giudicante, anche in assenza di contestazioni meritevoli di considerazione.
Il ricorso va quindi accolto e per l'effetto condanna l' alla CP_1 corresponsione in favore del ricorrente dell'indennizzo in capitale in base alla percentuale invalidante complessiva del 7% ai sensi del D.L.gs.
n.38/2000, detratto tutto quanto già riconosciuto in sede amministrativa.
Spese di lite e di C.T.U.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considerazione dell'importo liquidabile sulla base di quanto contenuto nel prospetto di liquidazione della quota di danno biologico già CP_1 riconosciuta in sede amministrativa.
Le spese di c.t.u. si liquidano con separato decreto e sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. in accoglimento del ricorso dichiara che il ricorrente,
[...]
, ha subito una lesione all'integrità psico-fisica nella misura Parte_1 del 7% a seguito dell'infortunio del 07.10.2022, e per l'effetto condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente CP_1 dell'indennizzo in capitale, ai sensi del D.L.gs. n.38/2000, detratto tutto quanto già riconosciuto in sede amministrativa;
2. condanna l' al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1 delle spese di lite, con attribuzione al procuratore anticipatario, che si liquidano in € 500,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge;
6 3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. CP_1 liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 24/09/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del MOT, dott.ssa Anna Chiara Mormile
7