Ordinanza cautelare 10 ottobre 2018
Ordinanza collegiale 16 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 22 novembre 2022
Sentenza 7 aprile 2023
Rigetto
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/04/2026, n. 3198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3198 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03198/2026REG.PROV.COLL.
N. 09488/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9488 del 2023, proposto dai signori IU ON, DO IN, GE DI, GI AL, AN BA, FR RB, IC BA, IU BI, OL AR, ME IO, IO RE, GE LI, RO NI, ER AN OR, IU AL, AN NN, IU CA, RE AR, LE RN, RC US, AR TA, LE AV, UR AR, IO EC, AN CI, LE AN, VI OS, DA TA, GE D’AD, GE D’IC, FR D’GE, OC D’GE, AS D’AN, AM LE D’AR, ES EL LI, CO ELla OC, NC De IG, OL Di SM, AN Di GE, ST Di UR, FR IA Di LM, IU Di CO, FI AG, ME IT, IO AC, TR LL, IE DE, PI RA, CO NT, RM RA, GE GA, ST EA, AL IU, ZO AG, FR IA, GI IO, CO La PI, AN LA, DA RI, OL UP, RE AF, AM MA, EL LA, AN NI, AN IU, AS AR, IC RO, UR AR, ST SC, NC SE, AN AS, ME NI, IC CC, OL ME, IU LA, RO MO, IU OL, IU AR, ER GI AN, AN PA, MI LO, FF RA, AN LU, IU AN, GI ER, OL LE AN, CA PO, LU JR, FR LL, IU RO, NC CO, NE ES, IO TI, IU LI, AR RA, AN IZ, IU ON, LF RU, AS UT, VI AL, IM LZ, IO NI, TR SA, IO EL, AR SC, IO IA, IS CA, IA NA, IU ER, AL IA, AN RO, IC TE, NC RA, ER OL MA, OL AG, AN TU, OL VA, IC ER, DO LE, IU UL, MI LP, IU LP, rappresentati e difesi dagli avvocati OL Senatore e IO Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore , ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta, 7 aprile 2023, n. 6082, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il consigliere LU UE Ricci, nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
1. Gli appellanti, militari dell’Arma dei carabinieri in servizio presso i Nuclei ispettorato del lavoro (N.I.L.). domandano la corresponsione degli incentivi previsti dall’art. 14, comma 1, lett. d) del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 9) e la conseguente condanna delle amministrazioni intimate al pagamento delle relative somme.
1.1. A tal fine sono stati impugnati, inoltre, i seguenti atti:
i) la circolare della Direzione generale per l’attività ispettiva del 30 gennaio 2015, nella parte in cui ha escluso dal novero dei beneficiari delle predette misure incentivanti « il personale dei NIL operanti presso le Direzioni del lavoro »;
ii) la relazione istruttoria del direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro prot. n. 954 del 5 maggio 2022;
iii) il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 6 marzo 2018, n. 29, nella parte in cui prevede (art. 1) che « le somme previste dall’art. 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 » siano destinate a finanziare misure « riservate al personale di ruolo dell’Agenzia »;
iv) il decreto dirigenziale n. 15 dell’8 marzo 2021, avente ad oggetto «Misure per l’efficientamento della funzione ispettiva» , nella parte in cui prevede che le misure incentivanti in parola siano destinate « al personale di ruolo dell’Ispettorato nazionale del lavoro ».
2. Gli appellanti lamentano di essere stati esclusi dalle misure previste dall’art. 14, comma 1, lett. d) del d.l. n. 145 del 2013 e dal relativo decreto attuativo (d.m. 25 novembre 2014), dirette ad incentivare lo svolgimento di attività ispettiva e l’utilizzo, a tal fine, del mezzo proprio.
2.1. Hanno quindi proposto ricorso dinanzi al T.a.r. Lazio, notificato il 10 luglio 2018, per domandare l’accertamento del proprio diritto alla corresponsione dei predetti incentivi e la condanna del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al relativo pagamento ovvero, in via subordinata, al risarcimento dei danni subiti o, in ulteriore subordine, a corrispondere un indennizzo per indebito arricchimento.
2.2. Con ordinanza n. 5942 del 10 ottobre 2018, il T.a.r. ha accolto la domanda cautelare proposta unitamente al ricorso. Il Consiglio di Stato, sez. III, con ordinanza n. 5749 del 30 novembre 2018, ha riformato la pronuncia cautelare per difetto di periculum , riservando al primo giudice un più approfondito esame del fumus .
2.3. Nel prosieguo del giudizio, con ordinanze istruttorie n. 1905 del 16 febbraio 2022 e n. 15492 del 15 novembre 2022, il T.a.r. ha chiesto al Comando generale dell’Arma dei carabinieri e all’Ispettorato nazionale del lavoro di produrre « relazioni riepilogative della disciplina applicata al proprio personale relativa alle indennità riconosciute per l’impiego di mezzi propri per lo svolgimento dell’attività di servizio ».
2.4. In adempimento delle ordinanze istruttorie:
i) l’Ispettorato nazionale del lavoro ha depositato la nota prot. n. 954 del 5 maggio 2022;
ii) il Comando carabinieri per la tutela del lavoro ha depositato la nota prot. n. 125/9-2-2015 del 14 febbraio 2023;
2.5. Con motivi aggiunti, notificati il 24 giugno 2022, i ricorrenti hanno impugnato la relazione dell’Ispettorato e, unitamente ad essa, il d.d. n. 15/2021 e il d.m. n. 29/2018 (v. supra § 1.1), ivi citati.
3. Le censure dedotte in primo grado possono essere ricondotte ai seguenti profili:
i) violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.l. n. 145 del 2013 e del d.m. 25 novembre 2014, nonché eccesso di potere per sviamento e disparità di trattamento, in relazione all’asserita indebita restrizione della platea dei beneficiari, limitata dagli atti amministrativi al solo personale di ruolo civile, in contrasto con la formulazione legislativa – che sarebbe riferita, in via generale, al « personale ispettivo », senza distinzione fra personale di ruolo e personale militare aggiuntivo;
ii) violazione del combinato disposto del d.lgs. n. 149 del 2015 e del d.P.C.M. 23 febbraio 2016, sul rilievo che il legislatore avrebbe strutturalmente e funzionalmente inserito i Carabinieri nel sistema dell’Ispettorato, attribuendo loro i « medesimi poteri riconosciuti al personale ispettivo », con conseguente configurabilità di un diritto soggettivo perfetto all’incentivo;
iii) in via subordinata, richiesta di risarcimento del danno per l’inottemperanza all’obbligo di adozione della normativa secondaria attuativa ovvero, in via ulteriormente subordinata, di indennizzo ex art. 2041 c.c., per l’asserito indebito arricchimento conseguito dall’Amministrazione per effetto dell’impiego dei militari e dei loro mezzi privati.
4. Il T.a.r. Lazio, sez. V, con sentenza 7 aprile 2023, n. 6082, ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, compensando tra le parti le spese di lite.
4.1. In particolare, il primo giudice:
i) ha rilevato che i ricorrenti operano presso l’Ispettorato in posizione di dipendenza funzionale, conservando il proprio status di militari dell’Arma dei carabinieri e la dipendenza gerarchica dalla relativa struttura di comando;
ii) ha escluso, quindi, che essi siano assimilabili agli impiegati civili dell’Ispettorato e ha ritenuto legittima la riserva degli incentivi al solo personale di ruolo;
iii) ha negato, infine, la dedotta disparità di trattamento, osservando, da un lato, che anche il personale dell’Arma dei carabinieri fruisce di indennità connesse all’utilizzo del mezzo proprio e che, in ogni caso, la questione avrebbe dovuto trovare composizione « nelle competenti sedi sindacali ».
5. L’appello è affidato ad un unico motivo (esteso da pag. 12 a pag. 23 dell’atto di gravame), rubricato « Carenza, contraddittorietà, illogicità, insufficienza delle motivazioni della sentenza in relazione ai motivi (anche aggiunti) di ricorso, con i quali erano stati dedotti violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere per sviamento, eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, omessa e/o carente istruttoria, arbitrarietà, irragionevolezza, disparità di trattamento. Travisamento ed erronea valutazione del materiale probatorio. Omessa pronuncia sulle domande, proposte in via subordinata, di indebito arricchimento e/o risarcimento danni».
6. Si è costituito in giudizio, per resistere all’appello, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
7. Alla pubblica udienza del 14 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Va preliminarmente respinta l’istanza di rimessione della causa sul ruolo, depositata dal difensore degli appellanti in data 14 aprile 2026, dopo lo svolgimento dell’udienza pubblica.
8.1. Ai sensi dell’art. 73, comma 1- bis , c.p.a. il rinvio della trattazione della causa – e, a fortiori, la rimessione sul ruolo di una causa già trattenuta in decisione – è consentito soltanto in presenza di « casi eccezionali », la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità del collegio ( ex multis , Cons. Stato, sez. II, 10 dicembre 2025, n. 9760; sez. VII, 4 aprile 2024, n. 3079; sez. V, 21 novembre 2023, n. 9964; sez. IV, 14 febbraio 2022, n. 1040).
8.2. Nel caso di specie, tali presupposti di eccezionalità non ricorrono. Dall’istanza emerge che il difensore ha scelto di raggiungere Roma da Salerno la mattina dell’udienza, con un margine temporale non particolarmente ampio rispetto all’orario di chiamata della causa (arrivo previsto alle ore 9.30 a fronte di un’udienza fissata per le ore 10.45). Pertanto, pur a fronte del dedotto ritardo ferroviario – non assimilabile alla totale interruzione della linea, certificata dalle competenti autorità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, ord. 24 aprile 2023, nn. 4112 e 4113) – l’impossibilità di comparire in udienza non può essere ricondotta a un impedimento assoluto e inevitabile, essendo dipesa anche dalle modalità organizzative prescelte dal difensore, il quale avrebbe potuto anticipare la partenza al giorno precedente o, quantomeno, optare per un convoglio anteriore, così da precostituirsi un congruo margine di sicurezza idoneo a fronteggiare eventuali – e notoriamente frequenti – disservizi nella circolazione.
8.3. Non si riscontrano, in ogni caso, ragioni per ritenere pregiudicata l’effettività del diritto di difesa dell’appellante, atteso che:
i) il processo amministrativo ha natura essenzialmente cartolare e l’appellante non si è avvalso della facoltà di depositare memorie difensive, ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a.;
ii) l’amministrazione resistente, pur costituitasi in appello, non ha svolto argomentazioni difensive, né è comparsa all’udienza pubblica di trattazione, sicché non sono stati introdotti nuovi elementi fattuali o argomentazioni giuridiche da sottoporre al contraddittorio della controparte;
iii) il difensore dell’appellante non ha dedotto specifiche esigenze difensive che siano rimaste insoddisfatte per effetto della mancata partecipazione all’udienza.
9. Nel merito, l’appello è infondato e deve essere respinto.
10. Con l’unico, articolato, motivo di appello, gli appellanti hanno dedotto, in sintesi:
i) la carenza, la contraddittorietà e l’insufficienza della motivazione della sentenza di primo grado quanto alla ritenuta legittimità dell’interpretazione restrittiva della nozione di «personale ispettivo» , sostenendo che la stessa sarebbe atta a ricomprendere anche il personale dell’Arma funzionalmente impiegato presso i N.I.L.;
ii) il travisamento del materiale istruttorio, con particolare riferimento alla relazione del Comando generale dei carabinieri del 14 febbraio 2023, dalla quale il primo giudice avrebbe erroneamente desunto l’esistenza, per il personale militare, di un meccanismo premiale analogo a quello controverso, a fronte del fatto che le «Linee guida sul trattamento economico di missione nazionale del personale dell’Arma dei Carabinieri» disciplinerebbero esclusivamente situazioni di missione – tendenzialmente eccezionali – e non l’uso ordinario del mezzo proprio nello svolgimento dell’attività istituzionale quotidiana;
iii) la sussistenza di una ingiustificata disparità di trattamento fra gli ispettori civili e quelli militari, che pure sono di fatto chiamati a utilizzare il veicolo privato per l’espletamento delle attività ispettive impartite dai dirigenti dell’Ispettorato;
iv) l’omessa pronuncia del primo giudice sulle domande subordinate di risarcimento del danno e di indennizzo ex art. 2041 c.c. che sono state espressamente riproposte.
11. Ai fini della trattazione delle questioni sottoposte al Collegio, occorre muovere dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento, sia per quanto attiene alla disciplina degli incentivi controversi, sia per quanto riguarda quella del contingente militare operante presso l’Ispettorato.
11.1. Quanto al primo profilo:
i) l’art. 14, comma 1, lett. d), n. 2, del d.l. n. 145 del 2013 dispone che una quota dei maggiori introiti sanzionatori derivanti dall’attività ispettiva sia versata ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere riassegnata, nel limite massimo di tredici milioni di euro annui, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, destinato a misure – da definire con decreto ministeriale – «finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull’intero territorio nazionale» ;
ii) in attuazione della citata disposizione, il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 novembre 2014 ha definito le predette misure incentivanti, specificando, all’art. 1, comma 3, che esse «sono riferite esclusivamente al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che svolge effettivamente attività di vigilanza» ;
iii) successivamente, l’art. 8 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 149, nel disciplinare il trasferimento delle risorse dal Ministero del lavoro al neo istituito Ispettorato nazionale del lavoro, ha stabilito che sono trasferite all’Ispettorato, fra l’altro, «le risorse di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 […] le quali sono utilizzate per il finanziamento delle misure, già previste dallo stesso decreto-legge, per l’incentivazione del personale ispettivo di ruolo dell’Ispettorato» .
11.2. Quanto al secondo profilo:
i) l’art. 6, comma 4, del medesimo d.lgs. n. 149 del 2015, istitutivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, ha previsto, presso la sede di Roma dell’Ispettorato, la costituzione del « Comando carabinieri per la tutela del lavoro» , funzionalmente dipendente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L’attività di vigilanza del personale dell’Arma e il coordinamento con l’Ispettorato sono assicurati mediante la definizione, da parte del Direttore dell’Ispettorato, di linee di condotta e programmi ispettivi periodici;
ii) il medesimo comma prevede, inoltre, che presso le sedi territoriali dell’Ispettorato operi un contingente di carabinieri (i Nuclei carabinieri ispettorato del lavoro, cui appartengono gli odierni appellanti) che « dipende funzionalmente dal dirigente preposto alla sede territoriale dell’Ispettorato e gerarchicamente dal comandante dell’articolazione del Comando carabinieri per la tutela del lavoro ». Tale contingente è qualificato dalla legge come «aggiuntivo rispetto alla dotazione organica» dell’Ispettorato e ad esso «sono attribuiti, nell’esercizio delle proprie funzioni, i medesimi poteri riconosciuti al personale ispettivo dell’Ispettorato, fatto salvo il potere di conciliazione» . Gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale e accessorio, del personale dell’Arma e le spese connesse alle attività cui è adibito sono a carico dell’Ispettorato;
iii) l’art. 16 del d.P.C.M. 23 febbraio 2016, recante l’organizzazione delle risorse umane e strumentali dell’Ispettorato, ha confermato il rapporto di dipendenza funzionale esistente tra l’Ispettorato e il personale dell’Arma ivi operante (comma 1), nonché l’imputazione a tale ente delle spese di funzionamento del personale militare (ivi compreso il relativo trattamento economico), « con esclusione delle spese connesse all’esercizio del potere gerarchico e di controllo riferibile all’appartenenza all’Arma »
12. Il confronto tra i due segmenti normativi illustrati porta a ritenere, già sul piano testuale, che il personale dell’Arma assegnato ai N.I.L. non rientri nella nozione di «personale ispettivo» destinatario degli incentivi di cui all’art. 14, comma 1, lett. d) del d.l. n. 145 del 2013.
12.1. La nozione di «personale ispettivo» ivi utilizzata riprende quella di cui all’art. 6 del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124 (fonte primaria della regolamentazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale), a mente del quale « le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo in forza presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro ».
12.2. Il personale dell’Arma, per espressa qualificazione legislativa, non è « in forza » all’Ispettorato, bensì vi è assegnato quale contingente «aggiuntivo rispetto alla dotazione organica» dell’Agenzia (art. 6, comma 4, d.lgs. n. 149 del 2015). La stessa norma istitutiva colloca, dunque, il personale militare al di fuori dei ruoli dell’Ispettorato.
12.3. Al contempo, l’equiparazione tra personale civile e militare, operata dall’art. 6, comma 4, concerne esclusivamente i poteri ispettivi ( «sono attribuiti […] i medesimi poteri riconosciuti al personale ispettivo dell’Ispettorato» ), non il trattamento economico né lo status di appartenenza. A tale proposito, la clausola che esclude l’attribuzione ai militari del N.I.L. del potere di conciliazione ( «fatto salvo il potere di conciliazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124» ) costituisce ulteriore conferma del fatto che il legislatore ha inteso operare un’equiparazione selettiva e non una generalizzata assimilazione delle tipologie di personale.
12.4. Ulteriori elementi interpretativi si traggono poi dall’art. 8 del d.lgs. n. 149 del 2015 – norma di rango primario e posteriore al d.l. n. 145 del 2013 – che destina le risorse del fondo incentivante all’ «incentivazione del personale ispettivo di ruolo dell’Ispettorato» . L’aggettivazione «di ruolo» – assente nella formulazione del d.l. n. 145 del 2013 ma introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2015, nel momento stesso in cui si è disciplinato il trasferimento delle risorse al neocostituito Ispettorato – circoscrive in modo inequivoco la platea dei beneficiari, escludendo per definizione il contingente militare presso l’Ispettorato, che la stessa legge qualifica come «aggiuntivo rispetto alla dotazione organica» .
12.5. Il quadro normativo porta, quindi, a ritenere pienamente condivisibili le conclusioni raggiunte dal T.a.r., secondo cui « l’assegnazione di appartenenti all’Arma dei Carabinieri ad un organismo a composizione "mista", quali i nuclei ispettivi del lavoro, se da un lato giustifica la dipendenza solo sul piano funzionale dagli organi cui sono in via primaria demandate le competenze in materia di tutela del lavoro, per altro verso non comporta una modifica dello status giuridico del personale dell’Arma ». Il relativo trattamento economico resta, quindi, quello definito dagli specifici accordi sindacali del comparto, da ultimo recepiti nel d.P.R. 24 marzo 2025, n. 53.
12.6. Né depone in senso contrario la circostanza che, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 149 del 2015 e dell’art. 16, comma 4, del d.P.C.M. 23 febbraio 2016, gli oneri relativi al trattamento economico del personale dell’Arma e le spese connesse alle attività cui esso è adibito restino a carico dell’Ispettorato. Tale previsione attiene, infatti, al solo piano della imputazione finanziaria della spesa e non vale, di per sé, a modificare lo status del personale militare, né ad inserirlo nei ruoli dell’Ispettorato.
13. La conclusione raggiunta in via testuale trova ulteriore e autonomo fondamento sistematico nei principi di specialità e autosufficienza dell’ordinamento militare (su cui, ex multis, Cons. Stato, sez. II, 6 dicembre 2021, n. 8150; sez. IV, 2 marzo 2020, n. 1489), che lo rendono tendenzialmente impermeabile a istituti e regole dettate per altre categorie di pubblici dipendenti.
13.1. Nello specifico, il trattamento economico del personale dell’Arma dei carabinieri trova la propria disciplina nell’ambito del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66): l’art. 1776 ne delimita l’ambito soggettivo; l’art. 1777 regola i rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; gli artt. 2153 e 2154 estendono e specificano, rispettivamente, l’ambito soggettivo e le disposizioni generali in materia di trattamento economico per le Forze di polizia a ordinamento militare. Si tratta di un sistema autosufficiente di fonti in materia retributiva, le cui categorie non risultano automaticamente integrabili con quelle dettate per il personale civile.
13.2. La Corte costituzionale e questo Consiglio, del resto, hanno a più riprese affermato che l’ordinamento militare è connotato da un peculiare carattere di specialità e autosufficienza rispetto all’ordinamento generale, tale per cui «in linea di massima, al personale militare rimane estranea e non applicabile la disciplina posta per il personale civile» (Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2023, n. 1462; in senso analogo, cfr. sez. IV, 2 marzo 2020, n. 3242; sez. IV, 2 marzo 2020; sez. I, pareri 12 giugno 2023, n. 868 e 19 ottobre 2023, n. 1410). Anche la Corte ha evidenziato come «persist[a] la strutturale diversità tra i rispettivi status che determina differenti soluzioni sul piano normativo» e come «l’impiego militare [sia] caratterizzato da una forte compenetrazione fra i profili ordinamentali e la disciplina del rapporto di servizio» (Corte cost. n. 270 del 2022; in termini, n. 36 del 2023).
13.3. Non può, pertanto, rimettersi al giudice il compito di comporre per via interpretativa eventuali asimmetrie di trattamento, che derivano dalla strutturale autonomia dell’ordinamento militare, le cui peculiarità sono «tali e tante da rendere impossibile un confronto, su basi omogenee, fra lo statuto del personale militare e quello civile » (Cons. Stato, sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2381).
13.4. L’eventuale estensione al personale dell’Arma del fondo incentivante di cui si discute richiederebbe, quindi, un’espressa base normativa di rango primario, accompagnata dalla relativa copertura finanziaria (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1462 del 2023 cit. e Cons. Stato, comm. spec., 21 aprile 2017, n. 918), allo stato insussistente.
14. L’impossibilità di estendere, de iure condito, gli incentivi propri del personale dell’I.N.L. ai militari dell’Arma trova conferma nella nota del Segretario generale del Ministero del lavoro prot. n. 6264 del 21 giugno 2017, richiamata nella relazione dell’Ispettorato prot. n. 954/2022. Con essa – pur definendosi « condivisibile » la volontà di procedere all’estensione – si è osservato che tale obiettivo postulava il superamento, in sede legislativa, di diverse criticità emergenti dall’attuale formulazione del quadro normativo e, in particolare:
i) l’assenza di un rapporto di natura organico-gerarchica tra l’I.N.L. e il personale dell’Arma, legato all’Ispettorato da un rapporto di mera dipendenza funzionale;
ii) la conseguente impossibilità, per il direttore dell’Agenzia, di disporre il pagamento diretto di somme incentivanti a personale non assoggettato al relativo potere datoriale, atteso che « l’incentivazione del personale è una prerogativa propria del datore di lavoro »;
iii) la necessità, ove si intendesse comunque pervenire all’estensione, di prevedere uno scorporo dei fondi da destinare al personale dell’Arma, che dovrebbero confluire in un apposito capitolo di bilancio del Ministero della difesa, unica amministrazione « deputata a corrispondere qualsiasi forma di compenso al personale militare ».
15. Giungendo quindi all’esame delle specifiche censure dell’appellante, va anzitutto rilevato che esse sono inammissibili nella parte in cui si dirigono contro la nota dell’Ispettorato prot. n. 954 del 5 maggio 2022, trattandosi di mera relazione istruttoria, redatta in adempimento di uno specifico ordine giudiziale e priva di natura provvedimentale.
15.1. Quanto agli ulteriori atti impugnati, essi hanno escluso l’attribuzione degli incentivi al personale dell’Arma in attuazione di una scelta già chiaramente operata dal legislatore con norme di rango primario, risultando in parte qua del tutto vincolati. Infatti:
i) la circolare del 30 gennaio 2015 ha chiarito che destinatari degli incentivi erano i soli ispettori del Ministero che svolgessero «effettivamente attività di vigilanza» , con esclusione del personale ispettivo impegnato in attività diverse « e del personale dei N.I.L. operante presso le Direzioni del lavoro ». Si tratta di una precisazione meramente applicativa dell’art. 14, comma 1, lett. d) del d.l. 145 del 2013, nella parte in cui riserva il fondo al «personale ispettivo», da intendersi – in coerenza con l’interpretazione fornita dal successivo art. 8 del d.lgs. 149 del 2015 – il solo personale « di ruolo » del Ministero;
ii) il decreto ministeriale n. 29 del 6 marzo 2018 ha confermato che le somme di cui al citato art. 14 sono riassegnate al bilancio dell’Ispettorato per finanziare le misure «riservate al personale di ruolo dell’Agenzia» (art. 1);
iii) il decreto dirigenziale n. 15 dell’8 marzo 2021, nel dettare la disciplina di dettaglio per l’anno 2021, ha coerentemente circoscritto l’ambito applicativo delle misure incentivanti al «personale di ruolo dell’Ispettorato nazionale del lavoro che svolge effettivamente attività di vigilanza» (art. 1, comma 1), articolandole in una quota fissa – correlata all’effettiva adibizione alla funzione ispettiva, alla disponibilità del mezzo proprio e alla disponibilità a svolgere attività in orari disagiati – e in una quota variabile – legata al raggiungimento di obiettivi e alla realizzazione di progetti.
16. Non giova agli appellanti il rilievo secondo cui le « Linee guida sul trattamento economico di missione nazionale del personale dell’Arma dei Carabinieri » – richiamate nella nota del Comando del 14 febbraio 2023, depositata in primo grado – non disciplinerebbero l’uso ordinario del mezzo proprio nell’ambito dell’attività ispettiva quotidiana, né prevederebbero un incentivo premiale assimilabile a quello controverso.
16.1. Si tratta, invero, di argomentazioni che attengono al piano dell’opportunità e della politica legislativa, ma che non valgono a incrinare il dato normativo rilevante ai fini del decidere. Una volta accertato – come si è visto ai §§ 12-13 – che il legislatore ha destinato le risorse di cui all’art. 14, comma 1, lett. d), del d.l. n. 145 del 2013 al solo personale di ruolo dell’Ispettorato, mentre il trattamento economico del personale dell’Arma resta disciplinato dalle norme proprie del relativo ordinamento, la circostanza che quest’ultimo non fruisca di un meccanismo incentivante strutturalmente equiparabile non può fondare, sul piano giuridico, un’estensione del beneficio non prevista dalla legge.
17. Neppure è fondata la censura con cui gli appellanti lamentano una disparità di trattamento rispetto al personale ispettivo civile dell’Ispettorato.
17.1. In primo luogo, la differenziazione censurata non discende dall’esercizio di un potere amministrativo discrezionale, ma direttamente dal quadro normativo primario, che individua nel solo « personale di ruolo dell’Ispettorato » la platea dei beneficiari delle misure incentivanti (art. 8 del d.lgs. n. 149 del 2015). Ne consegue che non è configurabile, sul piano amministrativo, un vizio di disparità di trattamento imputabile agli atti impugnati, del tutto vincolati in parte qua (sull’impossibilità di configurare il vizio in presenza di attività vincolata cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, 3 dicembre 2025, n. 9507).
17.2. Né, tantomeno, sussistono i presupposti per prospettare una questione di legittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., delle disposizioni legislative rilevanti. L’asimmetria dei trattamenti economici, infatti, non riflette un’irragionevole discriminazione tra situazioni omogenee, ma costituisce la conseguenza della diversa appartenenza ordinamentale del personale posto a confronto: da un lato, il personale ispettivo civile di ruolo dell’Ispettorato, destinatario della disciplina incentivante in esame; dall’altro, il personale dell’Arma dei carabinieri in servizio presso i N.I.L., che, pur operando in posizione di dipendenza funzionale dall’Ispettorato, resta pienamente incardinato nell’ordinamento militare ed è assoggettato alla relativa disciplina di status e di trattamento economico.
17.3. EL resto, come affermato dalla Corte costituzionale, «la violazione del principio di uguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (Corte cost. n. 270 del 2022; n. 33 del 2023; n. 134 del 2024). Sotto tale profilo, il regime del personale civile dell’Ispettorato non può costituire un utile parametro di raffronto per definire il trattamento spettante al personale militare, non essendo configurabile un principio di necessaria omogeneità di regolazione tra le due categorie (cfr. ex multis, Corte cost. n. 134 del 2024; n. 231 del 2009; Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2023, n. 1462; sez. I, pareri 12 giugno 2023, n. 868 e 19 ottobre 2023, n. 1410).
18. Quanto al profilo di doglianza relativo all’omessa pronuncia sulle domande subordinate, il collegio – pur dando atto che la sentenza appellata non dedica un espresso segmento motivazionale alle domande di risarcimento del danno e di indennizzo ex art. 2041 c.c. – rileva che tali domande, per il principio dell’effetto devolutivo e sostitutivo dell’appello, possano essere esaminate direttamente in questa sede ( ex multis , Cons. Stato, Ad. plen., 30 luglio 2018, nn. 10, 11; 5 settembre 2018, nn. 14 e 15).
18.1. La domanda di risarcimento del danno è infondata, difettando il presupposto fondamentale costituito dall’illegittimità dell’azione amministrativa (Cons. Stato, sez. II, 12 gennaio 2026, n. 249), né sono stati allegati possibili profili di colpa dell’apparato amministrativo, a fronte di un’interpretazione coerente con il dato testuale e sorretta dall’ordito sistematico delle disposizioni sopravvenute.
18.2. Parimenti infondata è la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento. L’attività ispettiva svolta dagli appellanti e l’eventuale utilizzo del mezzo proprio, lungi dall’essere privi di titolo giustificativo, si iscrivono nell’ambito del rapporto di servizio intercorrente con l’Arma dei carabinieri e del regime economico loro applicabile in quanto appartenenti al comparto militare. Al contempo, il fatto le uniche utilità patrimoniali connesse all’uso del mezzo proprio riconosciute al personale militare siano quelle (indennità chilometriche e di missione) proprie dell’ordinamento di appartenenza è conseguenza della – già più volte ribadita – divaricazione strutturale degli ordinamenti di riferimento, non già indice di un indebito arricchimento dell’Amministrazione presso cui operano.
19. In conclusione, l’appello dev’essere integralmente respinto e, per l’effetto, viene confermata la sentenza impugnata.
20. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi liquidate a carico degli appellanti in solido e a favore del Ministero resistente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti in solido a rifondere al Ministero resistente le spese del grado, che si liquidano nella somma complessiva di € 3.000,00, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
ES Enrico Basilico, Consigliere
ST Filippini, Consigliere
LU UE Ricci, Consigliere, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| LU UE Ricci | Vito Poli |
IL SEGRETARIO