Articolo 211 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 210Articolo 212
Versione
6 maggio 1952
Art. 211.
(Prestazioni degli ormeggiatori)


Gli ormeggiatori non possono pilotare le navi. Essi devono prestare la loro opera, per le navi in arrivo, soltanto quando la nave sia stata condotta al punto di ormeggio; per le navi in partenza la prestazione degli ormeggiatori cessa al momento in cui la nave ha salpato le ancore e ha messo in moto.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952