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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1607/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12490/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Is. C5 Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240142186487000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1317/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 30.6.2025 ed iscritto al nr di RG 12490/2025 la parte ricorrente impugnava la cartella n. 0712024014213&470, relativi al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica regionale (bollo auto) per l'anno 2017. Eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione del credito;
concludeva chiedendo la declaratoria di illegittimità della cartella.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
L'art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Inoltre, ”Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”. Nel caso di specie non risulta alcun atto interruttivo, per cui la notifica della cartella nell'anno
2025 è avvenuta quando il debito tributario per bollo auto anno 20187era già prescritto ( al 31 dicembre
2020).
Spese compensate
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto dispone l'annullamento dell'atto impugnato;
2) compensa le spese.
Napoli 27 gennaio 2026
Il giudice
MA De SI
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12490/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Is. C5 Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240142186487000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1317/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 30.6.2025 ed iscritto al nr di RG 12490/2025 la parte ricorrente impugnava la cartella n. 0712024014213&470, relativi al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica regionale (bollo auto) per l'anno 2017. Eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione del credito;
concludeva chiedendo la declaratoria di illegittimità della cartella.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
L'art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Inoltre, ”Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”. Nel caso di specie non risulta alcun atto interruttivo, per cui la notifica della cartella nell'anno
2025 è avvenuta quando il debito tributario per bollo auto anno 20187era già prescritto ( al 31 dicembre
2020).
Spese compensate
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto dispone l'annullamento dell'atto impugnato;
2) compensa le spese.
Napoli 27 gennaio 2026
Il giudice
MA De SI