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25 novembre 2014
25 novembre 2014
Art. 26.
Delega al Governo per l'adozione di nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi. Caso EU Pilot 4971/13/ENTR.
1. La legge 14 gennaio 2013, n. 8 , e' abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni della legge 16 dicembre 1966, n. 1112 .
2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione dell'Unione europea nei settori armonizzati.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 2 e' adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il proprio parere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione dello schema di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo puo' essere comunque adottato.
4. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 2 si provvede ad abrogare le disposizioni nazionali non piu' applicabili e ad adottare le necessarie disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nello stesso decreto.
5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 e' sottoposto alla procedura di informazione prima della definitiva adozione, in applicazione della direttiva 98/34 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317 .
6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto al comma 2 possono essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 2 a 5.
7. Dall'attuazione del presente articolo e del decreto legislativo di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all' art. 26:
La legge 16 dicembre 1966, n. 1112 (Disciplina dell'uso dei nomi «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e dei termini che ne derivano), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1966, n. 325.
La direttiva 98/34 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204.
La legge 21 giugno 1986, n. 317 (Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 , modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998 ) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.
Delega al Governo per l'adozione di nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi. Caso EU Pilot 4971/13/ENTR.
1. La legge 14 gennaio 2013, n. 8 , e' abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni della legge 16 dicembre 1966, n. 1112 .
2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione dell'Unione europea nei settori armonizzati.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 2 e' adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il proprio parere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione dello schema di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo puo' essere comunque adottato.
4. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 2 si provvede ad abrogare le disposizioni nazionali non piu' applicabili e ad adottare le necessarie disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nello stesso decreto.
5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 e' sottoposto alla procedura di informazione prima della definitiva adozione, in applicazione della direttiva 98/34 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317 .
6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto al comma 2 possono essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 2 a 5.
7. Dall'attuazione del presente articolo e del decreto legislativo di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all' art. 26:
La legge 16 dicembre 1966, n. 1112 (Disciplina dell'uso dei nomi «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e dei termini che ne derivano), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1966, n. 325.
La direttiva 98/34 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204.
La legge 21 giugno 1986, n. 317 (Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 , modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998 ) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.
Commentario • 1
- 1. Legge Europea 2018: il testo in GazzettaAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 14 maggio 2019 · 1.6130593
Giurisprudenza • 1
- 1. CGUE, n. C-95/14, Sentenza della Corte, Unione Nazionale Industria Conciaria (UNIC) e Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (Uni.co.pel) contro FS Retail e a, 16/07/2015Provvedimento: […] In udienza, l'UNIC e l'Uni.co.pel hanno confermato le informazioni fornite dalla Commissione e hanno aggiunto che le autorità italiane hanno adottato provvedimenti per porre rimedio a questa violazione delle norme obbligatorie della direttiva 98/34, abrogando la legge n. 8/2013 in forza dell'articolo 26 della legge del 30 ottobre 2014, n. 161. Ai sensi di questa legge abrogativa, una nuova normativa in materia dev'essere adottata entro dodici mesi, in osservanza degli obblighi di comunicazione delle regole tecniche previsti dalla direttiva 98/34.Leggi di più...
- etichettatura calzature·
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- libera circolazione delle merci·
- art. 36 TFUE·
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