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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/12/2025, n. 3723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3723 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
RQ
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. M. Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice relatore nel procedimento iscritto al n.r.g. 4518/2024, promosso da:
CUI: nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._1 lettiva iciliato a Ferrara (FE) in via degli Armari nr. 28, presso il difensore;
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 sso gli uffici di quest'ultima in Bologna, alla Via Alfredo Testoni nr. 6; RESISTENTE
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in data 10.10.2025; parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione e risposta.
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 undecies, terdecies c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011
Con atto tempestivamente depositato il 27.03.2024 il ricorrente, cittadino nigeriano nato il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore di Ferrara, notificatogli in data 11.03.2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale presentata il 14.12.2022.
Il provvedimento impugnato si fonda sul richiamo al parere sfavorevole reso dalla competente Commissione Territoriale, che ha rilevato quanto segue: «(..) la mancata produzione di elementi, stanti i 6 anni di soggiorno sul territorio, in grado di attestare l'avvenuta integrazione sociale sul territorio non consenta di rinvenire nel caso di specie un complesso di vita privata incompatibile col rimpatrio. La documentazione lavorativa e reddituale, riporta attività discontinuati va svolta soprattutto negli ultimi anni del soggiorno, pertanto non appare ideona ad attestare un solido radicamento sul territorio. Per quanto riguarda i legami familiari, il ricorrente non risulta avere legami sul territorio suscettibili di essere intaccati da un eventuale provvedimento di rimpatrio. La situazione del richiedente, così come risultante della documentazione prodotta, non appare ricadere sotto la tutela dell'art. 8 CEDU».
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, evidenziando il proficuo percorso di integrazione realizzato sul territorio, culminato in una significativa stabilità lavorativa, nonché l'affievolimento dei suoi riferimenti affettivi in patria. ha chiesto nel presente procedimento, previa sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato, il riconoscimento del diritto al rilascio del suddetto permesso di soggiorno.
Il si è costituito per il tramite dell'Avvocatura di Stato, allegando relativa Controparte_3 d
Con ordinanza del 16.09.2024, è stato confermato il decreto di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato emesso inaudita altera parte e la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 25.11.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Scaduto suddetto termine, il Giudice ha riferito la causa al Collegio per la decisione.
*** Va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, prevedendo che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento
o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al d.l. 113/2018, col d.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020, trattandosi di domanda presentata in data 14.12.2022 (cfr. provvedimento impugnato).
L'art. 19 nella sua formulazione stabilita con la riforma del 2020, come detto applicabile ratione temporis a questo procedimento, richiede l'accertamento di «fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica» nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, «di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea». Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive quindi che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Appare dunque evidente, con riguardo a tale forma di protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, come la stessa si inserisca appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, come segnalato dalla stessa Corte di cassazione nell'ordinanza di rimessione alle SSUU in relazione al quadro normativo precedente, verosimilmente ne concreti un ulteriore ampliamento, quanto meno nelle ipotesi in cui la tutela che si fondi sul grado d'integrazione (nell'ordinanza si legge, invero, che l'art. 19 nella formulazione attuale prevede «una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le "ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la "solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine», sicché «mediante un percorso evolutivo ulteriore rispetto a quello tracciato dalle Sezioni Unite del 2019, ma sempre col sostegno dell'art. 8 CEDU e nel solco di principi già affermati, peraltro valorizzato dal legislatore nel d.l. n. 130 del 2020, può ritenersi che, nelle ipotesi considerate e a date condizioni, il vulnus possa conseguire direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza», osservando che in questi casi «l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine. Dunque, la vulnerabilità, in questa ipotesi, può scaturire dallo "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8», Corte di cassazione Sez. 6-1, Ordinanza Interlocutoria n. 28316/2020). A tale riguardo appare di rilievo che le SSUU, investite come detto della questione di massima importanza, pur escludendo che le «ricadute sistematiche dei nova recati dal citato decreto legge n. 130 del 2020» possano dare luogo in via diretta a una revisione del criterio di comparazione applicabile nelle controversie in cui deve applicarsi la precedente cd. protezione umanitaria, ha pure avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”» (Sentenza n. 24413/2021, cit.). Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi «superabile esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per «ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute», le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 cit., corsivo aggiunto). Non può dubitarsi dunque che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, il ricorrente ha provato lo stabile inserimento lavorativo nonché l'indipendenza abitativa, dimostrando l'esistenza di un solido radicamento all'interno del territorio nazionale. Egli, giunto in Italia nel 2017, ha tempestivamente presentato domanda per il riconoscimento della protezione internazionale, rigettata dalla Commissione Territoriale di Vicenza;
tale decisione è stata poi confermata dal Tribunale in sede di impugnazione. Successivamente, dopo due anni, ha inoltrato domanda reiterata di protezione internazionale, dichiarata inammissibile dalla competente Commissione Territoriale. In data 14.12.2022 ha poi presentato domanda per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, respinta dalla Questura d Ferrara con il provvedimento impugnato. Dalla documentazione in atti si rileva che egli si è dedicato all'apprendimento della lingua italiana (cf. attestato di livello A2); ha iniziato a prestare regolare attività, nel settore agricolo, lavorativa nel 2019, proseguendo a lavorare con continuità fino al mese di agosto 2025 (cfr. estratto contributivo e buste paga). I redditi percepiti nel corso degli anni – circa euro 400,00 nel 2019; circa euro 3.800,00 nel 2021; circa euro 15.100,00 nel 2022; circa euro 14.700,00 nel 2023; circa euro 24.500,00 nel 2024 e circa euro 14.300,00 nel periodo che va da gennaio a luglio 2025 – attestano la continuità nello svolgimento di attività lavorativa nonché il progressivo miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente. L'autosufficienza economica raggiunta gli ha consentito di reperire autonoma sistemazione abitativa (cfr. contratto di locazione di un immobile sito in provincia di Ferrara per il quale corrispondere un canone di affitto mensile pari ad euro 400,00).
Pertanto, si deve osservare come negli anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata - in particolare la propria attività lavorativa inevitabilmente intrecciata con tutti i suoi contatti sociali. E' infatti nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (European Court of Human Rights- Case of Niemietz vs. Germany, 16 December 1992 “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of "private life" should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”). Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli eventuali scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti.
A fronte di tali circostanze, non emerge alcun elemento che induca ad assumere che nella specie l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica». La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni ulteriore domanda respinta, RICONOSCE al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286; DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
NULLA sulle spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 5.12.2025. Si comunichi. Il Giudice est. Dott. Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Marco Gattuso
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. M. Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice relatore nel procedimento iscritto al n.r.g. 4518/2024, promosso da:
CUI: nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._1 lettiva iciliato a Ferrara (FE) in via degli Armari nr. 28, presso il difensore;
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 sso gli uffici di quest'ultima in Bologna, alla Via Alfredo Testoni nr. 6; RESISTENTE
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in data 10.10.2025; parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione e risposta.
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 undecies, terdecies c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011
Con atto tempestivamente depositato il 27.03.2024 il ricorrente, cittadino nigeriano nato il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore di Ferrara, notificatogli in data 11.03.2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale presentata il 14.12.2022.
Il provvedimento impugnato si fonda sul richiamo al parere sfavorevole reso dalla competente Commissione Territoriale, che ha rilevato quanto segue: «(..) la mancata produzione di elementi, stanti i 6 anni di soggiorno sul territorio, in grado di attestare l'avvenuta integrazione sociale sul territorio non consenta di rinvenire nel caso di specie un complesso di vita privata incompatibile col rimpatrio. La documentazione lavorativa e reddituale, riporta attività discontinuati va svolta soprattutto negli ultimi anni del soggiorno, pertanto non appare ideona ad attestare un solido radicamento sul territorio. Per quanto riguarda i legami familiari, il ricorrente non risulta avere legami sul territorio suscettibili di essere intaccati da un eventuale provvedimento di rimpatrio. La situazione del richiedente, così come risultante della documentazione prodotta, non appare ricadere sotto la tutela dell'art. 8 CEDU».
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, evidenziando il proficuo percorso di integrazione realizzato sul territorio, culminato in una significativa stabilità lavorativa, nonché l'affievolimento dei suoi riferimenti affettivi in patria. ha chiesto nel presente procedimento, previa sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato, il riconoscimento del diritto al rilascio del suddetto permesso di soggiorno.
Il si è costituito per il tramite dell'Avvocatura di Stato, allegando relativa Controparte_3 d
Con ordinanza del 16.09.2024, è stato confermato il decreto di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato emesso inaudita altera parte e la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 25.11.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Scaduto suddetto termine, il Giudice ha riferito la causa al Collegio per la decisione.
*** Va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, prevedendo che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento
o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al d.l. 113/2018, col d.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020, trattandosi di domanda presentata in data 14.12.2022 (cfr. provvedimento impugnato).
L'art. 19 nella sua formulazione stabilita con la riforma del 2020, come detto applicabile ratione temporis a questo procedimento, richiede l'accertamento di «fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica» nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, «di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea». Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive quindi che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Appare dunque evidente, con riguardo a tale forma di protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, come la stessa si inserisca appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, come segnalato dalla stessa Corte di cassazione nell'ordinanza di rimessione alle SSUU in relazione al quadro normativo precedente, verosimilmente ne concreti un ulteriore ampliamento, quanto meno nelle ipotesi in cui la tutela che si fondi sul grado d'integrazione (nell'ordinanza si legge, invero, che l'art. 19 nella formulazione attuale prevede «una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le "ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la "solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine», sicché «mediante un percorso evolutivo ulteriore rispetto a quello tracciato dalle Sezioni Unite del 2019, ma sempre col sostegno dell'art. 8 CEDU e nel solco di principi già affermati, peraltro valorizzato dal legislatore nel d.l. n. 130 del 2020, può ritenersi che, nelle ipotesi considerate e a date condizioni, il vulnus possa conseguire direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza», osservando che in questi casi «l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine. Dunque, la vulnerabilità, in questa ipotesi, può scaturire dallo "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8», Corte di cassazione Sez. 6-1, Ordinanza Interlocutoria n. 28316/2020). A tale riguardo appare di rilievo che le SSUU, investite come detto della questione di massima importanza, pur escludendo che le «ricadute sistematiche dei nova recati dal citato decreto legge n. 130 del 2020» possano dare luogo in via diretta a una revisione del criterio di comparazione applicabile nelle controversie in cui deve applicarsi la precedente cd. protezione umanitaria, ha pure avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”» (Sentenza n. 24413/2021, cit.). Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi «superabile esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per «ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute», le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 cit., corsivo aggiunto). Non può dubitarsi dunque che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, il ricorrente ha provato lo stabile inserimento lavorativo nonché l'indipendenza abitativa, dimostrando l'esistenza di un solido radicamento all'interno del territorio nazionale. Egli, giunto in Italia nel 2017, ha tempestivamente presentato domanda per il riconoscimento della protezione internazionale, rigettata dalla Commissione Territoriale di Vicenza;
tale decisione è stata poi confermata dal Tribunale in sede di impugnazione. Successivamente, dopo due anni, ha inoltrato domanda reiterata di protezione internazionale, dichiarata inammissibile dalla competente Commissione Territoriale. In data 14.12.2022 ha poi presentato domanda per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, respinta dalla Questura d Ferrara con il provvedimento impugnato. Dalla documentazione in atti si rileva che egli si è dedicato all'apprendimento della lingua italiana (cf. attestato di livello A2); ha iniziato a prestare regolare attività, nel settore agricolo, lavorativa nel 2019, proseguendo a lavorare con continuità fino al mese di agosto 2025 (cfr. estratto contributivo e buste paga). I redditi percepiti nel corso degli anni – circa euro 400,00 nel 2019; circa euro 3.800,00 nel 2021; circa euro 15.100,00 nel 2022; circa euro 14.700,00 nel 2023; circa euro 24.500,00 nel 2024 e circa euro 14.300,00 nel periodo che va da gennaio a luglio 2025 – attestano la continuità nello svolgimento di attività lavorativa nonché il progressivo miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente. L'autosufficienza economica raggiunta gli ha consentito di reperire autonoma sistemazione abitativa (cfr. contratto di locazione di un immobile sito in provincia di Ferrara per il quale corrispondere un canone di affitto mensile pari ad euro 400,00).
Pertanto, si deve osservare come negli anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata - in particolare la propria attività lavorativa inevitabilmente intrecciata con tutti i suoi contatti sociali. E' infatti nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (European Court of Human Rights- Case of Niemietz vs. Germany, 16 December 1992 “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of "private life" should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”). Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli eventuali scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti.
A fronte di tali circostanze, non emerge alcun elemento che induca ad assumere che nella specie l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica». La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni ulteriore domanda respinta, RICONOSCE al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286; DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
NULLA sulle spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 5.12.2025. Si comunichi. Il Giudice est. Dott. Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Marco Gattuso