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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/09/2025, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.09.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 6320/2023
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Mosca e Parte_1
Valentino Somma, come in atti
- Ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
- convenuta contumace- FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.10.2023, il ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“‒ accertare e dichiarare il diritto del ricorrente Parte_1 all'inquadramento e al conseguente trattamento economico previsto per il primo livello retributivo (livello 1A) del CCNL Igiene Ambientale;
-accertare il diritto del ricorrente di ottenere l'assunzione a tempo indeterminato alla luce dei giorni di lavoro continuativamente eseguiti alle dipendenze della convenuta e per l'effetto ordinare il reintegro sul posto di lavoro;
‒ condannare la convenuta in persona del legale rap- Controparte_1 presentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la somma Parte_1 complessiva lorda di euro 26.161,94, di cui€ 5.153,96 quali differenze retributive dovute sulla prestazione di lavoro part time,€ 6.087,75 quali differenze retributive in ragione del superiore inquadramento rivendicato (I livello CCNL Igiene Ambientale ovvero livello 1A), € 4.680,60 quali differenze retributive su lavoro straordinario, € 1.378,00 quali differenze retributive per lavoro notturno, € 2.283,24 quali differenze retributive a titolo di festività, tredicesima e quattordicesima, € 2.318,46 quali differenze retributive su ferie e Rol non goduti, € 2.807,39 quali differenze retributive su TFR NON ANCORA LIQUIDATO, € 1.452,54 quali differenze contributive da versare all' ovvero quella somma maggiore o minore che meglio verrà CP_2 determinata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
‒ in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.” Nello specifico, ha esposto: di essere stato assunto dalla in Controparte_1 data 09/06/2021 con contratto di lavoro a tempo determinato part-time al 63,16%, con qualifica di operatore ecologico Liv. J del CCNL Igiene Ambiente;
dal luglio 2022 tale contratto veniva trasformato in full-time; in data 30.04.2023 il rapporto di lavoro cessava a causa del mancato rinnovo dello stesso e della mancata assunzione a tempo indeterminato;
di aver prestato servizio presso il cantiere Comune di Castellammare di Stabia;
l'attività lavorativa svolta era riconducibile alle mansioni di operatore ecologico livello 1° e di autista, ricevendo in busta paga l'emolumento
“rimborso chilometrico”; di aver prestato la propria attività lavorativa per sei giorni a settimana, per un arco temporale mai inferiore alle 7.5/8 ore, di cui 6 di ordinario e 1.5/2 di straordinario, sia durante il turno diurno che quello notturno;
a seguito di cessazione del contratto, nulla riceveva a titolo di TFR, né a titolo di ratei di fine rapporto, ovvero tredicesima e quattordicesima mensilità, festività, ferie e rol non goduti, nonché per lavoro straordinario, differenze retributive su part-time e superiore inquadramento richiesto (almeno livello 1A); in ragione della quantità e qualità di attività lavorativa svolta, aveva maturato un credito pari ad €. 26.161,94, come da conteggi allegati;
La sebbene ritualmente citata, non si è costituita in giudizio. Controparte_1
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei termini e per le motivazioni di seguito esposte. La domanda ha ad oggetto:
1. le differenze retributive rivendicate dall'istante in virtù del superiore inquadramento spettantegli, nonché del maggiore orario di lavoro ordinario e straordinario svolto, rispetto a quello previsto in contratto;
2. il riconoscimento del diritto all'assunzione a tempo indeterminato. Le risultanze della prova orale hanno confermato le circostanze dedotte in ricorso con riferimento alle mansioni effettivamente svolte ed allo svolgimento di un orario di lavoro a tempo pieno. Invero i testi escussi, a diretta conoscenza dei fatti di causa per aver lavorato insieme al ricorrente e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno reso le seguenti dichiarazioni. : “Indifferente. Sono un collega del ricorrente, anzi preciso che ho Controparte_3 lavorato con il ricorrente per la fino al 2023 se ben ricordo;
in seguito a CP_1 passaggio di cantiere ho iniziato a lavorare per La Velia s.p.a.. Non ho causa nei confronti del datore di lavoro. Ho lavorato secondo gli stessi turni del ricorrente. Il turno diurno va dalle 05.00 alle 11.00 ed entrambi eravamo addetti al turno diurno. Abbiamo svolto le stesse mansioni ossia la raccolta differenziata dei rifiuti. Non effettuavamo le mansioni di spazzamento. Entrambi siamo stati addetti alla guida del mezzo, in quanto muniti di patente B. Sono inquadrato nel terzo livello. Ho avuto il terzo livello già da parecchio ma non ricordo con precisione da quando. Il Pt_1 ha svolto anche turni notturni, lo venivamo a sapere anche in base ai fogli di presenza. Capitava che dovessimo effettuare del lavoro straordinario anche 2/3 volte a settimana e ci veniva comunicato dal capo squadra durante il turno, tanto determinava un prolungamento del nostro orario di lavoro;
a me lo straordinario veniva pagato in busta paga. Ho regolarmente percepito il TFR quando ho effettuato il passaggio di cantiere.”
“Indifferente. Conosco il ricorrente in quanto abbiamo lavorato CP_4 nello stesso cantiere per circa due/tre anni, dal 2021 al 2023 se ben ricordo. Non ho cause in corso. Io sono dipendente comunale e lavoro tuttora presso il cantiere del comune di Castellammare di Stabia in affidamento alla . Il ricorrente CP_5 ha svolto le mie stesse mansioni di raccolta differenziata dei rifiuti;
entrambi abbiamo lavorato come autisti e manovali;
solitamente si esce in due. Non so se abbia svolto le mansioni anche di capo squadra. Nulla so della retribuzione. L'orario di lavoro è sempre stato dalle 05.00 alle 11.20 per 6 giorni su 7. In caso di esigenza aziendale si effettuava anche un turno straordinario oppure il doppio turno, cioè dalla notte al giorno.” Ebbene, alla luce delle esposte e concordanti dichiarazioni deve dichiararsi il diritto del ricorrente all'inquadramento e al conseguente trattamento economico previsto per il primo livello retributivo (livello 1A) del CCNL Igiene Ambientale, in ragione delle mansioni effettivamente svolte che non sono riconducibili a quelle semplici di
“operatore ecologico” indicate nel primo contratto di assunzione, ma sono state di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Anche l'orario di lavoro è risultato essere quello normale, secondo i turni ordinari di lavoro e non part time, così come pure ribadito dal ricorrente in sede di libero interrogatorio ( ...ho sempre lavorato per 6 ore e 20 minuti al giorno che è l'orario lavorativo normale per tutti gli operai che svolgono questo tipo di lavoro). Non possono invece trovare accoglimento le domande volte ad ottenere le differenze retributive per il lavoro straordinario e/o notturno, stante l'assoluta genericità della prova a riguardo. Si ricorda a riguardo l'orientamento della Suprema Corte che pone a carico del lavoratore un rigoroso onere probatorio relativamente al numero maggiore di ore effettivamente espletate (v. Cass. n. 16150/2018; n. 4076/2018). Parimenti, non possono accogliersi le ulteriori rivendicazioni retributive per voci che risultano comunque corrisposte in busta paga (festività. Ferie, ROL, 13° e 14° mensilità), la cui prospettazione risulta indeterminata nelle allegazioni e non provata. La mancata chiamata in causa dell' rende poi inammissibile la richiesta di CP_2 pagamento delle differenze contributive. In definitiva, riprendendo i conteggi allegati al ricorso, al ricorrente vanno riconosciuti i seguenti crediti: - € 5.153,96 quali differenze retributive dovute sulla prestazione di lavoro part time;
- € 6.087,75 quali differenze retributive in ragione del superiore inquadramento rivendicato (I livello CCNL Igiene Ambientale); - € 2.807,39 quali differenze retributive su TFR, non ancora liquidato, per un totale di euro 14.049,1. Ai sensi dell'art. 429 c.p.c su tali importi vanno poi computati gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione dei crediti al saldo.
Occorre quindi esaminare l'ulteriore domanda avente ad oggetto la conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. In merito, si rileva che la disciplina applicabile è quella contenuta nell'art. 21, comma 1, d. lgs 81/2015, che fissa i limiti entro i quali è possibile procedere alla proroga del contratto senza determinarne la trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Non si applica, dunque, al caso de quo il comma 2 della suddetta normativa riferibile alle ipotesi di rinnovo contrattuale. Difatti, nel caso di specie, il contratto di lavoro a tempo determinato in capo al ricorrente non è stato oggetto di rinnovo, bensì di tre diverse proroghe, rispettando i limiti legislativi. Nello specifico, il contratto a tempo determinato non risulta essere stato oggetto di più di quattro proroghe, e la durata complessiva del rapporto di lavoro è rimasta inferiore al limite massimo di 24 mesi previsto dalla normativa vigente. Ne consegue, pertanto, l'insussistenza di un diritto soggettivo in capo al ricorrente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede:
-accoglie parzialmente il ricorso e condanna la società convenuta al pagamento in favore di della complessiva somma di euro euro 14.049,1, come in Parte_1 parte motiva, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti al saldo;
- rigetta nel resto la domanda
- condanna la società convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 2695,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
In Torre Annunziata, il 18.09.25
Il Giudice
dott.ssa Rosa Molè