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Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/07/2024, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZ. CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero 2382 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 04.07.2024 e vertente
TRA
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Francesco Saverio De
Angelis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cisterna Largo Salvatori n. 10,
PARTE OPPOSTA - ATTRICE
E
(P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Giulio Martin Ciccarone ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del suddetto procuratore , Email_1
PARTE CONVENUTA-OPPONENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato adiva l'intestato Controparte_1
Tribunale per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare la legittimità del pignoramento ex art 72 bis DPR 602/73 n. 05784202300000038001 notificato ad istanza di Ader a ed a Deu-tsche Bank Spa, in qualità di terzo pignorato, data 7/2/2023 e, per l'effetto, Controparte_2 revocare la sospensione dell'esecuzione nonché lo svincolo delle somme pignorate;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al Controparte_2 sottoscritto difensore antistatario”.
Si costituiva nel presente giudizio la quale chiedeva “ogni contraria istanza Controparte_2
disattesa ed eccezione reietta, rigettare le richieste formulate da controparte e confermare l'improcedibilità ovvero l'invalidità ovvero l'inefficacia della procedura esecutiva e per l'effetto annullare l'atto di pignoramento di crediti verso terzi datato 3.2.2023 n. 05784202300000038001 e notificato in data 7.2.2023”.
Ciò premesso, va rilevato che ex art. 321, comma II, c.p.p. è stato disposto il sequestro delle quote societarie maggioritarie della società opponente.
A tale sequestro si applica la previsione di cui all'art. 104 bis, comma I bis, delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, per come introdotto dall'art. 373 del D. Lgs. N. 14 del
2019, a norma del quale “Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. In caso di sequestro disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo”.
All'interno del titolo IV Libro I vi è anche l'art. 55 di cui al Decreto Legislativo 159/2011, sulla base del quale a seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e i beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario.
2. Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione”.
Ne deriva che non possono essere né iniziati né proseguiti atti di esecuzione e se, in essere, all'atto del sequestro sono sospesi.
Il provvedimento di sequestro preventivo per equivalente ha colpito, fra le altre, le quote di partecipazione societarie all'interno della ed è volto alla confisca del profitto di Controparte_2
reato quantificato in euro 8.632.985,30.
La nomina di un'Amministrazione Giudiziaria è volta a garantire la conservazione del patrimonio della Società sequestrata e del suo valore aziendale.
Ebbene, è evidente come l'odierna procedura di pignoramento presso terzi ad opera di
[...]
, intervenuta successivamente al suddetto sequestro penale finalizzato alla Controparte_3
confisca del profitto del reato, non possa essere proseguita.
Va, poi, rilevato che risulta provato che il sequestro di cui sopra sia stato revocato, come da iscrizione risultante al Registro delle Imprese al Prot. n. 32484/2023, ma, tuttavia, con successivo provvedimento relativo al p.p. 91/2020 RGNR 2307/2021 RGGIP, il Tribunale di Rieti, ha nuovamente sottoposto le quote della a sequestro preventivo ex art. 320 c.p.p. Controparte_2
finalizzato alla confisca del profitto del reato.
Considerato, quindi, il divieto di azioni esecutive, da chiunque intraprese, sui beni oggetto di sequestro, deve confermarsi l'improcedibilità dell'esecuzione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base del d.m. 55/14 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività istruttoria svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da dichiara illegittima l'esecuzione a Controparte_2
suo carico promossa,
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...] che liquida in € 3.000,00 per la fase di studio, € 2.000,00 per la fase introduttiva e € Controparte_2
3.000,00 per la fase istruttoria e € 3.500,00 per la fase decisionale, oltre a iva, spese generali e c.p.a.
Latina, 04.07.2024
Il Giudice
(dott.ssa Concetta Serino)