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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 24/12/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 53-1/2025 R.G.P.U.
TRIBUNALE DI VERBANIA
Procedure Concorsuali
Il Tribunale di Verbania, nella seguente composizione collegiale: dott.ssa FR PA Presidente dott.ssa Antonietta Sacco Giudice dott.ssa AT CO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promosso da
(c.f.: ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1 giorno 29.01.1973 e residente in [...], rappresentata, assistita e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli avvocati Luca Guaglione ( C.F._2
; pec: fax: 02.54050016), Fabio Marchetti
[...] Email_1
(c.f.: pec: fax: CodiceFiscale_3 Email_2
02.45496580) ed IS UR (c.f.: pec: CodiceFiscale_4 fax: 031.261871) ed elettivamente domiciliata presso lo Email_3
Studio dei primi due in Milano (MI), Via della Commenda n. 35; ricorrente nei confronti di
C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Premosello-Chiovenda (VB), Via
Sant'Agostino, e (C.F.: ) in qualità di legale CP_2 CodiceFiscale_5 rappresentante – socio accomandatario illimitatamente responsabile di I CP_1 TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA Procedure Concorsuali
C.F./P.IVA: , residente in [...] P.IVA_1
Pallanzeno n. 21; debitori non costituiti letti gli atti procedimento unitario n. 53-1/2025 R.G.P.U.; udita la relazione del Giudice incaricato dell'istruttoria;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente : “la RA (c.f.: Parte_1 Parte_1 [...]
) rappresentata, assistita, difesa e domiciliata ut supra, rivolge rispettosa C.F._1
affinché il Tribunale di Verbania, esaminata la fattispecie e ravvisata la CP_3 sussistenza dei presupposti di cui all'art. 121 del D. Lgs. n. 14/2019, voglia – previa fissazione, se del caso, di udienza di comparizione delle parti – dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 14/2019, l'apertura della liquidazione giudiziale di che
”. Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 19/11/2025, ha Parte_1 chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
e del socio accomandatario illimitatamente Controparte_1 responsabile . CP_2
Fissata udienza, si è regolarmente costituito il contraddittorio con la società debitrice ed il socio accomandatario: invero, la notifica alla società debitrice del ricorso e del decreto di fissazione di udienza è avvenuta a cura della Cancelleria ai sensi dell'art. 40, comma 7,
C.C.I.I. (e, dunque, mediante l'inserimento dei predetti atti nel portale dei servizi telematici gestito dal , all'interno dell'area riservata collegata al codice fiscale Controparte_4 del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario) e si è perfezionata in data
23/11/2025; nei confronti del socio illimitatamente responsabile, sig. CP_1 invece, la notifica è stata effettuata (anche) a cura di parte ricorrente e si è perfezionata in data 27/11/2025. Entrambe le notificazioni, pertanto, sono avvenute nel rispetto dei termini di quindici giorni anteriori ex art. 41, comma 2, C.C.I.I., essendo stata fissata e celebrata l'udienza di convocazione innanzi al giudice relatore designato il 17/12/2025.
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A tale udienza, la ricorrente si è riportata integralmente al ricorso e ai documenti depositati, insistendo per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale a carico della società debitrice e del socio illimitatamente responsabile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene sussistano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale della società e del socio accomandatario Controparte_1 illimitatamente responsabile . CP_2
La competenza territoriale.
Sussistono, ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 C.C.I.I. (D.Lvo 14/2019 e s.m.i.), la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato
Tribunale, in quanto risulta da visura storica aggiornata che la società debitrice ha sede legale in Premosello-Chiovenda (VB), Via Sant'Agostino.
L'esercizio di attività commerciale e le soglie dimensionali.
La debitrice è una impresa individuale che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195
c.c., come risulta da visura camerale in atti, avente per oggetto sociale, senza pretesa di esaustività, l'attività prevalente “il cablaggio di cavi telefonici e per computers, di materiale elettrico ed elettronico…”.
La debitrice non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I. (“«impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348”), risultando, pertanto, soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.I. (cfr. Cass. Sez. 6 - 1,
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Ordinanza n. 24138 del 27/09/2019, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30516 del 23/11/2018, Sez. 1 - ,
Sentenza n. 24548 del 01/12/2016). Trova applicazione, nel caso di specie, il principio per cui, in istruttoria, l'omesso deposito da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione dell'art. 41 comma 4 CCII, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo che “è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali …” (Cass. civ., sez. 1, 31.5.2012, n. 8769; Cass. Civ., sez. 1, 30.5.2013, n.
13643; Cass. Civ., sez. 6 - 1, 24.10.2017, n. 25188; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 625 del
15/01/2016).
Ora, nel caso di specie, il superamento delle soglie è certamente comprovato dall'ingente esposizione debitoria erariale/previdenziale nei confronti dello Stato della società debitrice, pari ad euro 656.071,04 (e, dunque, superiore ad euro 500.000,00).
Resta fermo, in ogni caso, che il debitore non ha soddisfatto l'onere probatorio a suo carico:
l'impresa debitrice si è, invero, sottratta al contraddittorio ed ha omesso di dimostrare la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I., risultando, pertanto, soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.I.
La legittimazione attiva del ricorrente e la condizione di procedibilità ex art. 49 u.c.
C.C.I.I.
Sussiste la legittimazione attiva delle ricorrenti ex art. 37 C.C.I.I., per come dettagliatamente esposto nel ricorso e debitamente documentato. Infatti, parte ricorrente
[...]
vanta nei confronti della società debitrice e del socio illimitatamente Parte_1 responsabile un credito portato da d.i. n. 93/2024 pronunciato dal Tribunale di Verbania per euro 14.716,38 (lordi) a titolo di TFR, oltre a rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli diritti al saldo, oltre spese di lite relative al giudizio monitorio, liquidate in euro
567,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Inoltre, ai sensi dell'art. 49, comma 5, C.C.I.I., l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore a € 30.000,00, in quanto al credito vantato dalla ricorrente, si aggiungono carichi iscritti a ruolo affidati all'Agente della Riscossione per un importo complessivo (comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali
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provvedimenti di sospensione/sgravio) pari a € 656.071,04 con riguardo alla società, mentre, nei confronti del socio illimitatamente responsabile, i carichi iscritti a ruolo affidati all'Agente della Riscossione ammontano a € 313.322,01.
L'insolvenza.
Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività…” (si veda da ultimo Sez. 1, Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 29913 del
20/11/2018; conforme da ultimo Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 30284 del 14/10/2022 secondo cui lo stato di insolvenza “va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa”). L'insolvenza consiste nell'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di “normalità”, ben potendosi desumere sulla base di parametri ed indici concreti quali: le perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento;
la pesante situazione debitoria;
l'inesistenza di liquidità; il mancato adempimento di debiti anche di modesto importo, ecc.
La società debitrice si trova, pertanto, in stato di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 121 C.C.I.I., come risulta desumibile in concreto:
- dall'inadempimento con riferimento all'irrisorio credito vantato da parte ricorrente
(fisiologicamente adempibile da un'impresa non in crisi, quale normale costo di produzione), elemento indicativo dell'impossibilità di adempiere regolarmente ed alle normali scadenze con i mezzi ordinari di pagamento le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività commerciale;
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- dalla presenza di ingentissimi debiti erariali e previdenziali, scaduti, non pagati e non rateizzati;
- dall'esito negativo del tentativo di pignoramento mobiliare presso la sede legale della società, che è risultata irreperibile, avendo, in data 3/4/2025, l'ufficiale ha dichiarato di aver
“rinvenuto il domicilio chiuso, da informazioni assunte in loco la società sembra chiusa per cessata attività non avendo come procedere ho redatto il presente verbale rimettendo gli atti alla parte istante per ulteriori istruzioni o informazioni in merito” e, in data 27/5/2025, che
“da informazione assunte in loco la società sembra chiusa. In loco non ho rinvenuto personale pertanto ho redatto il presente verbale rimettendo gli atti alla parte istante per ulteriori istruzioni o informazione in merito”;
- dall'esito negativo del tentativo di pignoramento mobiliare presso la residenza del socio accomandatario, avendo l' ichiarato che il sig. a riferito di “aver trovato un Pt_2 CP_1 accordo con la parte istante” – circostanza, questa, smentita dall'odierna ricorrente – e, in ogni caso, che “i pochi beni pignorabili ivi rinvenuti sono di scarsissimo valore di realizzo.
L'unico bene della società è una fiat ducato del 2000 che non ho ritenuto opportuno pignorare perché anch'esso di scarsissimo valore di realizzo”.
Alla luce di tali elementi univoci e concreti, è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati e da altri “fatti esteriori” il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: emerge, infatti, come l'impresa debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 C.C.I.I., designando un curatore che sia in possesso di una struttura organizzativa adeguata e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'art. 213 C.C.I.I. e che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
P.Q.M.
visto l'art. 41 C.C.I.I.,
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DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
C.F.: ), con sede legale in Premosello-Chiovenda (VB), Via
[...] P.IVA_1
Sant'Agostino, e del socio accomandatario illimitatamente responsabile CP_2
(C.F.: ), residente in [...], quale CodiceFiscale_5 procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa AT CO;
NOMINA
Curatore il Dott. , soggetto che ha i requisiti di cui agli artt. 356, 358 e Persona_1
2, comma 1, lett. n), C.C.I.I.;
ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis
c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.;
FISSA
l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 25/03/2026 ore 10:30;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 C.C.I.I.;
ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 C.C.I.I.;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp.att.c.p.c.:
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a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i.;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore
(sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 C.C.I.I.;
ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 C.C.I.I., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
ORDINA ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I., che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore istante ed al pubblico ministero;
DISPONE la trasmissione ai sensi degli artt. 45 e 49, comma 4, C.C.I.I. all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del
Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Verbania, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
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Il Giudice est. rel.
AT CO
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La Presidente
FR PA
TRIBUNALE DI VERBANIA
Procedure Concorsuali
Il Tribunale di Verbania, nella seguente composizione collegiale: dott.ssa FR PA Presidente dott.ssa Antonietta Sacco Giudice dott.ssa AT CO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promosso da
(c.f.: ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1 giorno 29.01.1973 e residente in [...], rappresentata, assistita e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli avvocati Luca Guaglione ( C.F._2
; pec: fax: 02.54050016), Fabio Marchetti
[...] Email_1
(c.f.: pec: fax: CodiceFiscale_3 Email_2
02.45496580) ed IS UR (c.f.: pec: CodiceFiscale_4 fax: 031.261871) ed elettivamente domiciliata presso lo Email_3
Studio dei primi due in Milano (MI), Via della Commenda n. 35; ricorrente nei confronti di
C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Premosello-Chiovenda (VB), Via
Sant'Agostino, e (C.F.: ) in qualità di legale CP_2 CodiceFiscale_5 rappresentante – socio accomandatario illimitatamente responsabile di I CP_1 TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA Procedure Concorsuali
C.F./P.IVA: , residente in [...] P.IVA_1
Pallanzeno n. 21; debitori non costituiti letti gli atti procedimento unitario n. 53-1/2025 R.G.P.U.; udita la relazione del Giudice incaricato dell'istruttoria;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente : “la RA (c.f.: Parte_1 Parte_1 [...]
) rappresentata, assistita, difesa e domiciliata ut supra, rivolge rispettosa C.F._1
affinché il Tribunale di Verbania, esaminata la fattispecie e ravvisata la CP_3 sussistenza dei presupposti di cui all'art. 121 del D. Lgs. n. 14/2019, voglia – previa fissazione, se del caso, di udienza di comparizione delle parti – dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 14/2019, l'apertura della liquidazione giudiziale di che
”. Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 19/11/2025, ha Parte_1 chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
e del socio accomandatario illimitatamente Controparte_1 responsabile . CP_2
Fissata udienza, si è regolarmente costituito il contraddittorio con la società debitrice ed il socio accomandatario: invero, la notifica alla società debitrice del ricorso e del decreto di fissazione di udienza è avvenuta a cura della Cancelleria ai sensi dell'art. 40, comma 7,
C.C.I.I. (e, dunque, mediante l'inserimento dei predetti atti nel portale dei servizi telematici gestito dal , all'interno dell'area riservata collegata al codice fiscale Controparte_4 del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario) e si è perfezionata in data
23/11/2025; nei confronti del socio illimitatamente responsabile, sig. CP_1 invece, la notifica è stata effettuata (anche) a cura di parte ricorrente e si è perfezionata in data 27/11/2025. Entrambe le notificazioni, pertanto, sono avvenute nel rispetto dei termini di quindici giorni anteriori ex art. 41, comma 2, C.C.I.I., essendo stata fissata e celebrata l'udienza di convocazione innanzi al giudice relatore designato il 17/12/2025.
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A tale udienza, la ricorrente si è riportata integralmente al ricorso e ai documenti depositati, insistendo per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale a carico della società debitrice e del socio illimitatamente responsabile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene sussistano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale della società e del socio accomandatario Controparte_1 illimitatamente responsabile . CP_2
La competenza territoriale.
Sussistono, ai sensi degli artt. 26, 27 e 28 C.C.I.I. (D.Lvo 14/2019 e s.m.i.), la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato
Tribunale, in quanto risulta da visura storica aggiornata che la società debitrice ha sede legale in Premosello-Chiovenda (VB), Via Sant'Agostino.
L'esercizio di attività commerciale e le soglie dimensionali.
La debitrice è una impresa individuale che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195
c.c., come risulta da visura camerale in atti, avente per oggetto sociale, senza pretesa di esaustività, l'attività prevalente “il cablaggio di cavi telefonici e per computers, di materiale elettrico ed elettronico…”.
La debitrice non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I. (“«impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348”), risultando, pertanto, soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.I. (cfr. Cass. Sez. 6 - 1,
Pag. 3 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA Procedure Concorsuali
Ordinanza n. 24138 del 27/09/2019, Sez. 1 - , Ordinanza n. 30516 del 23/11/2018, Sez. 1 - ,
Sentenza n. 24548 del 01/12/2016). Trova applicazione, nel caso di specie, il principio per cui, in istruttoria, l'omesso deposito da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione dell'art. 41 comma 4 CCII, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo che “è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali …” (Cass. civ., sez. 1, 31.5.2012, n. 8769; Cass. Civ., sez. 1, 30.5.2013, n.
13643; Cass. Civ., sez. 6 - 1, 24.10.2017, n. 25188; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 625 del
15/01/2016).
Ora, nel caso di specie, il superamento delle soglie è certamente comprovato dall'ingente esposizione debitoria erariale/previdenziale nei confronti dello Stato della società debitrice, pari ad euro 656.071,04 (e, dunque, superiore ad euro 500.000,00).
Resta fermo, in ogni caso, che il debitore non ha soddisfatto l'onere probatorio a suo carico:
l'impresa debitrice si è, invero, sottratta al contraddittorio ed ha omesso di dimostrare la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I., risultando, pertanto, soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.I.
La legittimazione attiva del ricorrente e la condizione di procedibilità ex art. 49 u.c.
C.C.I.I.
Sussiste la legittimazione attiva delle ricorrenti ex art. 37 C.C.I.I., per come dettagliatamente esposto nel ricorso e debitamente documentato. Infatti, parte ricorrente
[...]
vanta nei confronti della società debitrice e del socio illimitatamente Parte_1 responsabile un credito portato da d.i. n. 93/2024 pronunciato dal Tribunale di Verbania per euro 14.716,38 (lordi) a titolo di TFR, oltre a rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli diritti al saldo, oltre spese di lite relative al giudizio monitorio, liquidate in euro
567,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Inoltre, ai sensi dell'art. 49, comma 5, C.C.I.I., l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore a € 30.000,00, in quanto al credito vantato dalla ricorrente, si aggiungono carichi iscritti a ruolo affidati all'Agente della Riscossione per un importo complessivo (comprensivo degli oneri accessori, al netto di eventuali
Pag. 4 di 9 TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA Procedure Concorsuali
provvedimenti di sospensione/sgravio) pari a € 656.071,04 con riguardo alla società, mentre, nei confronti del socio illimitatamente responsabile, i carichi iscritti a ruolo affidati all'Agente della Riscossione ammontano a € 313.322,01.
L'insolvenza.
Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività…” (si veda da ultimo Sez. 1, Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 29913 del
20/11/2018; conforme da ultimo Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 30284 del 14/10/2022 secondo cui lo stato di insolvenza “va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa”). L'insolvenza consiste nell'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di “normalità”, ben potendosi desumere sulla base di parametri ed indici concreti quali: le perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento;
la pesante situazione debitoria;
l'inesistenza di liquidità; il mancato adempimento di debiti anche di modesto importo, ecc.
La società debitrice si trova, pertanto, in stato di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 121 C.C.I.I., come risulta desumibile in concreto:
- dall'inadempimento con riferimento all'irrisorio credito vantato da parte ricorrente
(fisiologicamente adempibile da un'impresa non in crisi, quale normale costo di produzione), elemento indicativo dell'impossibilità di adempiere regolarmente ed alle normali scadenze con i mezzi ordinari di pagamento le obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività commerciale;
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- dalla presenza di ingentissimi debiti erariali e previdenziali, scaduti, non pagati e non rateizzati;
- dall'esito negativo del tentativo di pignoramento mobiliare presso la sede legale della società, che è risultata irreperibile, avendo, in data 3/4/2025, l'ufficiale ha dichiarato di aver
“rinvenuto il domicilio chiuso, da informazioni assunte in loco la società sembra chiusa per cessata attività non avendo come procedere ho redatto il presente verbale rimettendo gli atti alla parte istante per ulteriori istruzioni o informazioni in merito” e, in data 27/5/2025, che
“da informazione assunte in loco la società sembra chiusa. In loco non ho rinvenuto personale pertanto ho redatto il presente verbale rimettendo gli atti alla parte istante per ulteriori istruzioni o informazione in merito”;
- dall'esito negativo del tentativo di pignoramento mobiliare presso la residenza del socio accomandatario, avendo l' ichiarato che il sig. a riferito di “aver trovato un Pt_2 CP_1 accordo con la parte istante” – circostanza, questa, smentita dall'odierna ricorrente – e, in ogni caso, che “i pochi beni pignorabili ivi rinvenuti sono di scarsissimo valore di realizzo.
L'unico bene della società è una fiat ducato del 2000 che non ho ritenuto opportuno pignorare perché anch'esso di scarsissimo valore di realizzo”.
Alla luce di tali elementi univoci e concreti, è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati e da altri “fatti esteriori” il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: emerge, infatti, come l'impresa debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 C.C.I.I., designando un curatore che sia in possesso di una struttura organizzativa adeguata e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'art. 213 C.C.I.I. e che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
P.Q.M.
visto l'art. 41 C.C.I.I.,
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DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_1
C.F.: ), con sede legale in Premosello-Chiovenda (VB), Via
[...] P.IVA_1
Sant'Agostino, e del socio accomandatario illimitatamente responsabile CP_2
(C.F.: ), residente in [...], quale CodiceFiscale_5 procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa AT CO;
NOMINA
Curatore il Dott. , soggetto che ha i requisiti di cui agli artt. 356, 358 e Persona_1
2, comma 1, lett. n), C.C.I.I.;
ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis
c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 C.C.I.I.;
FISSA
l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 25/03/2026 ore 10:30;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 C.C.I.I.;
ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 C.C.I.I.;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp.att.c.p.c.:
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a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i.;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore
(sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 C.C.I.I.;
ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 C.C.I.I., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
ORDINA ai sensi dell'art. 45 C.C.I.I., che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore istante ed al pubblico ministero;
DISPONE la trasmissione ai sensi degli artt. 45 e 49, comma 4, C.C.I.I. all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del
Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Verbania, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
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Il Giudice est. rel.
AT CO
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La Presidente
FR PA