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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 2743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2743 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2743/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI MARCO ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16680/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate ON - Napoli
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500025026000 CEDOLARE SECCA 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500025026000 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2828/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava una comunicazione di preavviso di fermo amministrativo di cui chiedeva l'annullamento per non essere mai state a lui notificate le due cartelle esattoriali relative a tributi di cui si chiedeva il pagamento.
Si costituivano sia l'agenzia della riscossione che quella delle entrate dando prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici e chiedendo il rigetto del ricorso.
Sulle conclusioni delle parti di cui al verbale la causa era decisa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è del tutto infondato, ai limiti della lite temeraria e deve essere rigettato.
Preliminarmente va rilevato che la cartella n. 07120240051605000000 è estranea, in quanto portante una sanzione amministrativa del Comune di Volla, alla giurisdizione di questa Corte .
Quanto alle due cartelle portanti crediti di natura tributaria l'Agente della riscossione nel costituirsi ha dato prova che le cartelle sono state notificate nelle seguenti date: cartella n. 07120220069866388000 notificata a mani proprie in data 28 luglio 2022 - cartella n. 07120240051604992000 in data 2 dicembre 2024 - per compiuta giacenza.
Alla soccombenza del ricorrente consegue la condanna dello stesso alle spese del giudizio liquidate nei valori medi, tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta e della riduzioni previste per l'ufficio che si è avvalso della difesa interna.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA PARTE RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE
CHE SI LIQUIDANO IN EURO 1474,00 OMNICOMPRENSIVE IN FAVORE DI AGENZIA ENTRATE
DIREZIONE PROV.LE II NAPOLI ED EURO 1843,00 PER ONORARI OLTRE ONERI ACCESSOSRI
COME PER LEGGE IN FAVORE DEL DIFENSORE DELL'ADER CHE SI E' DICHIARATO
ANTICIPATARIO
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DI MARCO ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16680/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate ON - Napoli
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500025026000 CEDOLARE SECCA 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500025026000 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2828/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava una comunicazione di preavviso di fermo amministrativo di cui chiedeva l'annullamento per non essere mai state a lui notificate le due cartelle esattoriali relative a tributi di cui si chiedeva il pagamento.
Si costituivano sia l'agenzia della riscossione che quella delle entrate dando prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici e chiedendo il rigetto del ricorso.
Sulle conclusioni delle parti di cui al verbale la causa era decisa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è del tutto infondato, ai limiti della lite temeraria e deve essere rigettato.
Preliminarmente va rilevato che la cartella n. 07120240051605000000 è estranea, in quanto portante una sanzione amministrativa del Comune di Volla, alla giurisdizione di questa Corte .
Quanto alle due cartelle portanti crediti di natura tributaria l'Agente della riscossione nel costituirsi ha dato prova che le cartelle sono state notificate nelle seguenti date: cartella n. 07120220069866388000 notificata a mani proprie in data 28 luglio 2022 - cartella n. 07120240051604992000 in data 2 dicembre 2024 - per compiuta giacenza.
Alla soccombenza del ricorrente consegue la condanna dello stesso alle spese del giudizio liquidate nei valori medi, tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta e della riduzioni previste per l'ufficio che si è avvalso della difesa interna.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA PARTE RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE
CHE SI LIQUIDANO IN EURO 1474,00 OMNICOMPRENSIVE IN FAVORE DI AGENZIA ENTRATE
DIREZIONE PROV.LE II NAPOLI ED EURO 1843,00 PER ONORARI OLTRE ONERI ACCESSOSRI
COME PER LEGGE IN FAVORE DEL DIFENSORE DELL'ADER CHE SI E' DICHIARATO
ANTICIPATARIO