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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/12/2025, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3177/2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE I SEZIONE - LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott. Carlo Mancuso, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella controversia promossa D A
, rapp.to e difeso giusta procura in atti dall' avv. Margherita Pignata. Parte_1
RICORRENTE CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rapp..ta e difesa giusta procura in atti dall' Avvocatura dell'ente. CP_1
RESISTENTE OGGETTO: Previdenza ed assistenza. Giudizio di contestazione dell'ATP espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. Instauratosi il contraddittorio, acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta, la causa è stata definita con sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non può essere accolto. La consulenza tecnica espletata nella fase dell'accertamento tecnico preventivo ha posto in rilievo l'infondatezza della pretesa azionata. L'anzidetta relazione peritale, condivisibile in quanto adeguatamente motivata sotto il profilo medico legale, appare immune da errori sul piano logico – giuridico. Nella stessa il Consulente ha evidenziato che il quadro patologico dell'istante non è tale da comportare l'insorgenza del diritto alla prestazione invocata. A fronte di tale puntuale elaborato peritale, la parte ricorrente ha mosso solo contestazioni generiche, non producendo ulteriore documentazione medica di rilievo atta a dimostrare eventuali situazioni di aggravamento e non dando indicazioni sufficienti su eventuali patologie aggiuntive eventualmente non prese in considerazione dal consulente. Le emergenze processuali della fase di merito non hanno perciò portato a conclusioni differenti da quelle già raggiunte nella fase dell'ATP, non giustificando in alcun modo il rinnovo della consulenza tecnica. Il sig. , nato il [...] a [...] e ivi residente in [...], è affetto da remoti Parte_1 interventi di rivascolarizzazione delle teste femorali per algosdistrofia ed iniziale necrosi (2008 a dx e 2010 a sin) ed esiti di riparazione della cuffia dei rotatori spalla dx (2022) in assenza di deficit funzionali, buoni esiti di sinoviectomia epifisi distale tibia destra (2019) in soggetto in eccesso ponderale. Alla luce della documentazione medica agli atti ma soprattutto delle risultanze emerse nel corso della visita peritale, è possibile affermare che il complesso patologico di cui è affetto il sig. Parte_1 non determina una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, come previsto dalla legge 222/84 e quindi
[...] stono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato. Le spese sono compensate in considerazione della variabilità delle patologie riscontrate. Le spese di CTU sono poste a carico CP_ dell' come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
• rigetta il ricorso e, per l'effetto, omologa la CTU espletata nella fase di ATP ex art 445 bis c.p.c. CP_
• le spese di CTU sono poste a carico dell' e si liquidano in favore del medico designato in complessivi € 300,00 oltre IVA;
compensa le altre spese.
Nocera Inferiore, 11.12.2025 _ IL GIUDICE
Dott. Carlo Mancuso
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE I SEZIONE - LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott. Carlo Mancuso, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella controversia promossa D A
, rapp.to e difeso giusta procura in atti dall' avv. Margherita Pignata. Parte_1
RICORRENTE CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rapp..ta e difesa giusta procura in atti dall' Avvocatura dell'ente. CP_1
RESISTENTE OGGETTO: Previdenza ed assistenza. Giudizio di contestazione dell'ATP espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. Instauratosi il contraddittorio, acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta, la causa è stata definita con sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non può essere accolto. La consulenza tecnica espletata nella fase dell'accertamento tecnico preventivo ha posto in rilievo l'infondatezza della pretesa azionata. L'anzidetta relazione peritale, condivisibile in quanto adeguatamente motivata sotto il profilo medico legale, appare immune da errori sul piano logico – giuridico. Nella stessa il Consulente ha evidenziato che il quadro patologico dell'istante non è tale da comportare l'insorgenza del diritto alla prestazione invocata. A fronte di tale puntuale elaborato peritale, la parte ricorrente ha mosso solo contestazioni generiche, non producendo ulteriore documentazione medica di rilievo atta a dimostrare eventuali situazioni di aggravamento e non dando indicazioni sufficienti su eventuali patologie aggiuntive eventualmente non prese in considerazione dal consulente. Le emergenze processuali della fase di merito non hanno perciò portato a conclusioni differenti da quelle già raggiunte nella fase dell'ATP, non giustificando in alcun modo il rinnovo della consulenza tecnica. Il sig. , nato il [...] a [...] e ivi residente in [...], è affetto da remoti Parte_1 interventi di rivascolarizzazione delle teste femorali per algosdistrofia ed iniziale necrosi (2008 a dx e 2010 a sin) ed esiti di riparazione della cuffia dei rotatori spalla dx (2022) in assenza di deficit funzionali, buoni esiti di sinoviectomia epifisi distale tibia destra (2019) in soggetto in eccesso ponderale. Alla luce della documentazione medica agli atti ma soprattutto delle risultanze emerse nel corso della visita peritale, è possibile affermare che il complesso patologico di cui è affetto il sig. Parte_1 non determina una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, come previsto dalla legge 222/84 e quindi
[...] stono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato. Le spese sono compensate in considerazione della variabilità delle patologie riscontrate. Le spese di CTU sono poste a carico CP_ dell' come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
• rigetta il ricorso e, per l'effetto, omologa la CTU espletata nella fase di ATP ex art 445 bis c.p.c. CP_
• le spese di CTU sono poste a carico dell' e si liquidano in favore del medico designato in complessivi € 300,00 oltre IVA;
compensa le altre spese.
Nocera Inferiore, 11.12.2025 _ IL GIUDICE
Dott. Carlo Mancuso