Sentenza 27 settembre 2023
Massime • 3
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, costituisce requisito di ammissibilità dell'istanza la sua certa riferibilità alla persona dell'interessato, desumibile da elementi oggettivi, inequivocabilmente apprezzabili e sussistenti sin dalla sua presentazione, sicchè, nel caso di sottoscrizione non apposta per esteso dall'interessato, detta riferibilità può desumersi dall'autenticazione del difensore, che attesta la provenienza dell'atto e la avvenuta sottoscrizione da parte dell'istante.
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, è valida la procura speciale rilasciata al difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'istanza, in quanto equiparabile alla procura redatta a margine o rilasciata in calce all'atto.
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, per il principio di conservazione degli atti, è valida la procura speciale rilasciata a favore del difensore, anche se l'autenticazione non sia apposta contestualmente alla sottoscrizione dell'istanza da parte dell'interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/09/2023, n. 40483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40483 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2023 |
Testo completo
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio Penale Sent. Sez. 4 Num. 40483 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 27/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. CC SO propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta in relazione alla privazione della libertà personale subita, nella forma della custodia cautelare in carcere, dal 1 febbraio 2008 al 2 dicembre 2008 e, nella forma degli arresti domiciliari, sino al 12 gennaio 2009 nell'ambito di un procedimento nel quale era indagato del reato di cui agli artt.110 cod. pen., 216 e 223 r.d. 16 marzo 1942, n.267 e 7 legge n.203/1991, conclusosi con decreto di archiviazione del 5 maggio 2016, notificatogli il 18 maggio 2018. 2. Il ricorrente deduce, con unico, articolato motivo, violazione dell'art.122 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 lett.a), b) ed e) cod. proc. pen. 2.1. La pronuncia di inammissibilità si fonda sul rilievo che l'istanza non rechi alcuna procura speciale in calce all'atto, mentre si trova pinzato, privo di autonomo timbro di deposito, un atto separato costituito da una fotocopia a colori di una procura speciale priva di data siglata (e non firmata per esteso) dal ricorrente con firma autentica del difensore. Il ricorrente evidenzia che, a pag.11 dell'originale della domanda, è presente un timbro di deposito apposto dalla Cancelleria con la dicitura «Depositato in Cancelleria dall'Avv. Luigi Porcella che deposita la procura speciale, per Avv. M. Paladini. Cagliari 21.7.2020. Il Funzionario Giudiziario dott.ssa Maria Rosa Carta» e produce il doc. 2, dal quale si evince che il medesimo funzionario ha apposto il timbro di deposito sulla copia della medesima procura a mani dell'Avv. Porcella. 2.2. La difesa contesta la rilevanza attribuita alla collocazione della procura speciale, essendo principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la procura speciale con firma autentica del difensore apposta su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, sia equiparabile alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. 2.3. Con riguardo al contenuto, deduce che dall'atto non possano esservi dubbi circa la volontà del ricorrente di consentire al difensore di depositare l'istanza quale suo procuratore speciale, con inequivoco riferimento al procedimento penale dal quale la domanda ha tratto origine e ai diritti a esso spettanti;
che la data della procura può desumersi dal timbro di deposito e, in precedenza, dalla trasmissione a mezzo PEC della domanda corredata di procura in data 15 luglio 2020; che l'autenticazione della firma da parte del difensore rende irrilevante che la sottoscrizione dell'istante non sia stata apposta per 2 esteso;
che la copia fotostatica del documento, ove non contestata, ha la medesima valenza probatoria dell'originale ed è stata illegittimamente considerata viziata per presunta mancata sottoscrizione in presenza. In ogni caso, si assume, il difensore aveva già trasmesso l'istanza a mezzo PEC e la Corte territoriale non ha rilevato alcun difetto relativo alle modalità di trasmissione né ha sollevato questioni in merito. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. La Corte territoriale ha ritenuto che la domanda di riparazione per ingiusta detenzione sia stata proposta da soggetto privo di valida procura speciale ai sensi dell'art.122 cod. proc. pen. Il primo rilievo concerne la collocazione della procura in atto separato anziché, come indicato nel ricorso, «in calce al presente atto»; inoltre, la Corte territoriale ha ritenuto non validamente conferita la procura speciale allegata alla domanda di riparazione in quanto dall'esame dell'originale dell'atto non si poteva presumere che l'autenticazione fosse avvenuta in presenza del difensore, posto che la firma dello CC non era in originale, trattandosi di documento in fotocopia a colori (dove l'intero foglio, di colore grigio azzurrino con contorni bianchi e sigla dello CC in azzurro, appariva chiaramente come la stampa di una fotografia), peraltro anche privo di data. Il difetto di valida procura speciale non poteva ritenersi sanato dalla nuova e diversa procura speciale depositata il 30 novembre 2020, allorchè era decorso il termine di decadenza per la presentazione della domanda. 3. Dall'esame degli atti, consentito dalla natura del vizio denunciato, si evince che si tratta di procura speciale desumibile da atto separato dalla richiesta di riparazione, inviata a mezzo posta elettronica e contenente l'indicazione specifica della procedura di riparazione per ingiusta detenzione in relazione al procedimento penale al quale si riferisce, successivamente depositata in originale entro il termine di decadenza. 3 3.1. A norma dell'art. 122 cod.proc.pen., quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. L'autenticazione della scrittura, poi, a norma dell'art.2703 cod.civ., consiste «nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve preventivamente accertare l'identità della persona che sottoscrive». Risulta chiaramente dal dettato normativo, quindi, che il soggetto autorizzato ad autenticare l'atto debba attestare che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza. 3.2. Con particolare riferimento alla questione se osti alla validità dell'autenticazione la non contestualità tra la sottoscrizione dell'interessato e l'autenticazione della sua firma, va osservato che «La ratio legis, sottesa alla scelta della procura speciale di cui al citato art. 122 cod. proc. pen., è quella di garantire sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato» (Sez. 4, n.25082 del 12/05/2021, Geoffrey Bongos, Rv. 281490 - 01). In conformità alla ratio di cui sopra, si è fatta applicazione del principio di conservazione degli atti laddove, con riguardo al tema dell'autenticazione, si è affermato che essa possa essere oggetto di verifica soltanto qualora sia stata proposta formale querela di falso da parte di uno dei soggetti interessati (Sez. 4, n.26419 del 20/04/2007, Samlali, Rv. 237047 - 01); nella giurisprudenza civile si è, per converso, affermata l'invalidità della procura con riferimento ad un caso in cui mancava qualsivoglia attestazione in ordine alla identificazione del sottoscrittore e alla apposizione della firma alla presenza del pubblico ufficiale autenticante (Cass. civ., Sez. 1, 17 settembre 2002, n. 13578, Rv. 557435 - 01), mentre, con riguardo allo specifico profilo della presenza del difensore al momento dell'apposizione della sottoscrizione dell'interessato, si è esclusa tale necessità, sul presupposto che «La sottoscrizione presente sull'atto di nomina del difensore può essere da questi autenticata anche se non effettuata in sua presenza e apposta su una copia inviatagli dall'assistito anziché sull'originale dell'atto, atteso che, con la spedizione o la consegna dell'atto all'autorità giudiziaria procedente, il difensore si assume la piena responsabilità della provenienza della dichiarazione e della relativa sottoscrizione» (Sez. 1, n. 32123 del 16/10/2020, Aspillaga Perez, Rv. 279894 - 01; Sez. 6, n. 29 del 27/11/2013, dep. 2014, Bressi, Rv. 258459 - 01). In senso sostanzialmente conforme, si è ritenuto che la sottoscrizione sull'atto di nomina del difensore possa essere da questi autenticata anche se non effettuata in sua presenza ed è parimenti consentito che l'autentica venga 4 apposta non sull'originale dell'atto di nomina ma su di una copia pervenuta al difensore a mezzo fax (Sez. 5, n. 21950 del 24/04/2008, Hamdo, Rv. 240486 - 01. Va, dunque, considerata la necessità che siano dedotti «elementi concreti e idonei a far sorgere il dubbio sull'autenticità della sottoscrizione», in ossequio all'orientamento ispirato al principio di conservazione degli atti, che ritiene la validità di procure speciali, pur non rispondenti a tutti i canoni formali di cui all'art. 122 cod. proc. pen. allorchè, in ogni caso, sia riscontrabile un chiaro collegamento con la domanda che si andava a proporre (Sez. 4, n. 25082 del 12/05/2021 citata, in motivazione). 4. Con riferimento al tema, del tutto trascurato nell'ordinanza impugnata, della domanda presentata a mezzo PEC, giova ricordare che, con sentenza di questa sezione (Sez. 4, n.39765 del 23/05/2019, Lyadi, Rv. 277557 - 01), si era affermato che la domanda di riparazione per ingiusta detenzione non può essere presentata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), trattandosi di istanza che deve essere proposta seguendo le forme del codice di rito penale (art. 645 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 315, comma 3, cod. proc. pen.), quindi per iscritto e con deposito nella cancelleria della Corte di appello che ha pronunciato la sentenza. A tale conclusione il giudice di legittimità era giunto osservando che al procedimento per ingiusta detenzione, ancorché concernente l'esistenza di una obbligazione pecuniaria nei confronti del soggetto colpito da custodia cautelare, si applicano le norme del codice di rito penale (Sez. U, n. 34535 del 27/06/2001, Petrantoni, Rv. 21961401; Sez. 3, n. 26370 del 25/03/2014, Hadfi, Rv. 25918701; Sez. 4, n. 45409 del 16/10/2013, Pelella, Rv. 25755401; Sez. 3, n. 48484 del 22/10/2003, Salvi, Rv. 228441) e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel processo penale non è consentito alla parte privata l'uso della posta elettronica certificata per la trasmissione dei propri atti alle altre parti né per il deposito presso gli uffici, perché l'utilizzo di tale mezzo informatico - ai sensi dell'art. 16, comma 4, di. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 - è riservato alla sola cancelleria per le comunicazioni richieste dal pubblico ministero ex art. 151 cod. proc. pen. e per le notificazioni ai difensori disposte dall'autorità giudiziaria (Sez. 4, n. 21056 del 23/01/2018, D'Angelo, Rv. 27274101; Sez. 5, n. 48911 del 01/10/2018, N, Rv. 27416001; Sez. 2, n. 31314 del 16/05/2017, P, Rv. 27070201). In coerenza con tali princìpi, che configurano un parallelismo tra la disciplina del processo penale e quella del procedimento per riparazione d'ingiusta detenzione, l'introduzione nel periodo emergenziale di una serie di disposizioni che hanno consentito alle parti private, fino al 31 luglio 2021, il deposito in 5 cancelleria di determinati atti del procedimento penale a mezzo posta elettronica certificata (art.24, comma 4, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che esclude espressamente il deposito a mezzo pec degli atti elencati ai commi 1 e 2, segnatamente gli atti il cui deposito avviene tramite il portale del processo penale telematico) ha reso ammissibile, in linea di princìpio, il deposito dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione eseguita a mezzo PEC in data 15 luglio 2020. 5. Con riguardo all'ulteriore profilo della collocazione della procura speciale e della firma apposta dall'interessato non per esteso, va ricordato che l'art. 315 cod. proc. pen., nel disciplinare il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, richiama le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario e, pertanto, l'art. 645 cod. proc. pen., dove è previsto che l'istanza debba essere presentata dalla parte interessata o da un procuratore speciale. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno precisato che «La domanda di riparazione per ingiusta detenzione costituisce atto personale della parte che l'abbia indebitamente sofferta. Pertanto la sua proposizione, in quanto espressione della volontà della parte di far valere il diritto alla riparazione in giudizio può avvenire, oltre che personalmente, anche per mezzo di procuratore speciale (nominato nelle forme previste dall'art. 122 cod. proc. pen.) ma non per mezzo del difensore con procura, avendo la legge voluto garantire, come detto, sia l'autenticità dell'iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla volontà dell'interessato; mentre alla presentazione della domanda può provvedere anche il difensore con procura che ha il potere di compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati» (Sez. U. n. 8 del 12/03/1999, dep. 10/06/1999, Sciamanna, Rv. 213508). In ossequio a tale principio, si è ribadito in tempi più recenti che: «La domanda di riparazione per ingiusta detenzione, costituendo atto personale della parte che l'abbia indebitamente sofferta, può essere proposta soltanto da questa personalmente o dal soggetto munito della procura speciale prevista dall'art. 122 cod. proc. pen., da intendersi quale atto concettualmente distinto dal mero mandato di rappresentanza e difesa in giudizio» (così Sez. 4, n. 7372 del 14/01/2014, Rv. 259319 - 01 che, nella fattispecie concreta, ha escluso la legittimazione del difensore, nominato con un mandato a margine del ricorso che non conteneva uno specifico riferimento alla volontà della parte di trasferire il potere di esercitare l'azione riparatoria). 5.1. Con particolare riferimento alla istanza di riparazione per ingiusta detenzione, proponibile solo dall'interessato o da un suo procuratore speciale ex art. 122 cod. proc. pen., costituisce, dunque, requisito imprescindibile di J 6 ammissibilità la riferibilità certa dell'atto alla persona dell'interessato, desumibile da elementi oggettivi, inequivocabilmente apprezzabili e sussistenti sin dalla sua presentazione. In difetto della sottoscrizione, tale certa riferibilità può eventualmente trarsi dalla procura speciale ritualmente sottoscritta e contenuta nell'atto stesso come un corpo unico, o, ancora, dalla attestazione di diretto deposito dell'istanza da parte del soggetto proponente (Sez. 3, n.30404 del 08/04/2016, Tagliasco, Rv. 267225 - 01; Sez. 4, n.1125 del 17/04/1996, Comito, Rv. 205436 - 01). 5.2. Anche tali princìpi devono essere riletti alla luce della disciplina normativa emanata in periodo emergenziale, posto che a norma dell'art.24, commi 6-bis e 6-sexies d.l. n.137/2020 la sottoscrizione digitale è requisito previsto a pena d'inammissibilità con esclusivo riferimento a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli artt. 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché alle richieste di riesame o di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali. La natura non impugnatoria dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione non consente, dunque, secondo il tenore di tale disciplina normativa, di ritenere che la sottoscrizione digitale del difensore sia requisito previsto a pena d'inammissibilità dell'atto trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata. 5.3. La difesa ritiene che, indipendentemente dai rilievi formulati nell'ordinanza circa l'autenticazione della firma in presenza, la riferibilità dell'atto all'interessato si sarebbe dovuta, in ogni caso, desumere dalla procura speciale allegata al ricorso depositato a mezzo PEC;
anche tale assunto è, nel caso concreto, corretto. 5.4. Costantemente la Corte di legittimità ha affermato (Sez. 4, n. 25082 del 12/05/2021, Geoffrey, Rv. 281490 - 01), proprio in tema di riparazione per ingiusta detenzione, che devono ritenersi mere imprecisioni formali, non inficianti la validità della procura speciale, le irritualità che non pregiudicano la ricostruzione in termini di certezza della volontà della parte di conferire al difensore un mandato riferito alla richiesta di indennizzo, posto che per il rilascio della procura speciale non sono previste formule sacramentali (Sez. 4, n. 48571 del 5/11/2013, Cervone, Rv. 258089, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevanti, a fronte della specifica indicazione nella procura delle finalità del suo rilascio, la circostanza che fosse stata redatta su un foglio separato, non munito di numero di pagina e recante data di gran lunga anteriore a quella della presentazione del ricorso;
Sez. 3, n. 4676 del 22/10/2014 dep. 2015, M. Rv. 262473). 7 5.5. Già in precedenza, peraltro, si era affermato che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la relativa domanda è legittimamente presentata dal difensore costituito in maniera generico procuratore speciale dall'interessato nel mandato ad litem apposto a margine dell'istanza (così la richiamata Sez. 4, n. 40293 del 10/6/2008, Allegrino, Rv. 241471). In altra, condivisibile, pronuncia si è ulteriormente precisato che, nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido, sia con riguardo al conferimento della procura a impugnare al difensore sia all'oggetto dello specifico gravame (art. 576 cod. proc. pen.), anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte (Sez. 2, n. 46159 del 11/07/2013, Ferrari, Rv. 257335, fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto valida la procura speciale rilasciata dalla parte civile al difensore per la costituzione completa anche della cosiddetta procura ad litem, contemplando, accanto all'ampio mandato a stare in giudizio, anche il mandato difensivo individuato dall'indicazione dello specifico oggetto della causa). 5.6. Ciò che differenzia tutti i casi in cui la Corte di legittimità ha ritenuto la validità di procure speciali pur non rispondenti a tutti i canoni formali di cui all'art. 122 cod. proc. pen. è il requisito che, in ogni caso, sia riscontrabile un chiaro collegamento con la domanda che si sia proposta. Si tratta di un requisito che la procura allegata all'istanza in esame soddisfa: in essa si legge, infatti, che il mandato risulta espressamente conferito da SO CC «già indagato come in atti, in relazione al procedimento penale n.879/09 R.G.N.R./ Mod.21 D.D.A. Procura della Repubblica di Cagliari e n.172/09 R.G.GIP,.... ai sensi dell'art.122 c.p.p.... per la proposizione di domanda di riparazione da ingiusta detenzione sofferta nel richiamato procedimento penale..». E', quindi, specificamente finalizzata alla proposizione della domanda ex art.314 cod. proc. pen, e reca la sottoscrizione sia dell'istante che del difensore e procuratore speciale, dovendosene desumere, sotto tale profilo, la certa riferibilità all'interessato. 6. Per le ragioni espresse, il ricorso deve essere accolto, con annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e trasmissione degli atti alla Corte di appello di Cagliari perché riesamini l'istanza alla luce dei principi sopra esposti. 8 Il Presidente
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti per il giudizio alla Corte di appello di Cagliari. Così deciso il 27 settembre 2023 Il C siglie estensore