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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 5510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5510 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 13581/2024 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa RA LA MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 21 novembre 2024
da
Parte_1
Rappresentato e difeso per delega in calce al ricorso dall'avv.to Anna Ronchi e dall'avv.to Micaela Carzaniga del foro di Milano, elettivamente domiciliato in Milano, via Meucci, 27
ricorrente contro
CP_1
in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, dott.
rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Morpurgo e Anna Menicatti, CP_2 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Durini, n°20, giusta delega in calce alla memoria. convenuta
OGGETTO: mansioni ed jus variandi
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 21 novembre 2024, il sig. si è rivolto all'intestato Parte_1
Tribunale, chiedendo accogliersi, nei confronti di le conclusioni di CP_1 seguito riportate:
“In via preliminare: accertare e dichiarare l'illegittimità del bando n. U.0015270 del 14/12/2023 e, per l'effetto, disapplicare il predetto bando n. U.0015270 del 14/12/2023 in quanto emesso contro i dettami di legge ed in violazione dei diritti del ricorrente;
in via principale e nel merito:
a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente Signor al Parte_1 riconoscimento della qualifica di Capo Tecnico Rotabili con conseguente passaggio dal livello C al livello B del CCNL di settore ult. vig., con decorrenza dall'anno 2023
o dalla diversa data ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare la società CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del
[...] ricorrente della somma di € 1.646,72 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino all'effettivo saldo, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, così come calcolate nei conteggi analitici in allegato al presente atto e che ne costituiscono parte integrante;
b) condannare la società resistente in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno subito e/o subendo per effetto dell'illegittimo e arbitrario comportamento mantenuto della società resistente, della somma di € 1.808,40 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa;
c) disporre ordinanza di pagamento delle somme richieste ex art. 423 c.p.c.;
d) con vittoria di spese, competenze professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, detratta RA, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori costituiti ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Deduceva parte ricorrente:
-di essere dipendente di a far data dal 9 giugno 1997 con qualifica di Tecnico CP_1 della manutenzione rotabili, inquadrato nel livello C1 CCNL di settore;
-che dal mese di maggio 2023 e sino a luglio 2024 aveva sostituito, momentaneamente, il collega , ricoprendo la figura di capo tecnico;
Parte_2
-che il collega, a seguito di infortunio avvenuto il 25 gennaio 2023, era stato dichiarato inidoneo alla mansione e spostato in altro settore;
-che quale capo tecnico, aveva svolto le mansioni meglio descritte al punto 3 del ricorso, agendo in autonomia;
-che tali mansioni sono riconducibili al livello B CCNL di settore;
-che per tali diverse e superiori mansioni aveva maturato differenze retributive di cui, in questa sede, chiede il pagamento;
-che la società in data 14 dicembre 2023 bandiva un concorso (Bando n. U.0015270) per ricoprire il posto da capo tecnico rotabili così dimostrando la vacanza del posto e l'impossibilità di ricoprirlo da parte del collega Pt_2
Si è costituita la società resistente contestando in fatto ed in diritto le pretese avversarie.
Deduceva:
-che l'adibizione del ricorrente alle mansioni di capo tecnico rotabili non è avvenuta in maniera esclusiva, ma in alternanza con altri colleghi e sempre per periodi continuativi inferiori ai tre mesi;
-che il bando per l'individuazione della figura del capo tecnico rotabili è pienamente legittimo ed allo stesso anche il ricorrente aveva partecipato, con esito negativo.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, assunte le prove ammesse, all'udienza del 10 dicembre 2025, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Due le domande svolte dal ricorrente: l'annullamento del bando indetto da per ricoprire la carica di capo tecnico rotabili;
il diritto al superiore CP_1 inquadramento ed il pagamento delle differenze retributive.
In via di premessa, in ordine all'inquadramento contrattuale del lavoratore si osserva quanto segue.
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “Il procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019, Rv. 655877 - 01)
Sicché, “nel caso in cui un lavoratore chieda in giudizio il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita e il pagamento delle relative differenze retributive è necessario, al fine dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414 numeri 3 e 4 cod. proc. civ., che specifichi le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile;
ne consegue che il ricorso del lavoratore non può limitarsi ad affermare solo lo svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore ma deve indicare quali siano state di fatto le mansioni disimpegnate, al fine di consentire il giudizio di comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata” (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 novembre 2001, n. 14088).
È onere esclusivo del lavoratore allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica rivendicata, confrontandoli con quelli concernenti i compiti che egli deduce di aver in concreto svolto (ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025).
Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. “condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16200 del 10/07/2009, Rv. 610161 - 01)
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice di merito deve altresì indagare sulla prevalenza, dal punto di vista quantitativo, dei compiti assunti come svolti rispetto a quelli riferibili al livello ed alla qualifica superiori. (Sez. L - , Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019, Rv. 655877 - 01).
Ciò premesso può dirsi pacifico tra le parti che il sig. , nel periodo maggio 2023- Pt_1 luglio 2024, abbia svolto le mansioni di capo tecnico rotabili.
Il profilo sul quale, invece, le posizioni divergono riguarda: la continuità delle mansioni e la loro durata.
Mentre il ricorrente assume che, pur avendo ricoperto tale ruolo in sostituzione del collega il suo impegno è stato continuativo per oltre tre mesi anche perché la Pt_2 società era consapevole dell'impossibilità dell'altro lavoratore di riprendere il proprio incarico;
di diverso avviso , che ha contestato la continuità dell'incarico e CP_1 ribadito che si trattava di incarico in sostituzione.
Le medesime argomentazioni svolte dalle parti per sostenere o contestare il diritto al superiore inquadramento sono poi svolte, rispettivamente, per denunciare l'illegittimità
o rivendicare la legittimità del bando del 14 dicembre 2023 n. U.0015270.
Per il sig. , avendo lui già a quell'epoca svolto le mansioni di capo tecnico per Pt_1 più di tre mesi, aveva maturato il diritto al superiore inquadramento, sicchè non vi era necessità di indire un bando.
Per contro la società, sull'assunto che l'adibizione al ruolo di capo tecnico non era stata continuativa per oltre tre mesi e che quindi nessun diritto era maturato in capo al sig.
, ha ritenuto di poter, liberamente, indire il bando, bando al quale lo stesso Pt_1 ricorrente ha partecipato, ma con esito negativo. Al fine di chiarire le circostanze in fatto sono stati escussi i testi:
: Parte_2
“Sono dipendente di dal 2012 con mansioni, nel periodo maggio 2023-luglio CP_1
2024, di capo tecnico.
Devo, però precisare che da gennaio 2023 ad agosto 2023 sono stato assente dal lavoro in quanto in infortunio.
Conosco il ricorrente.
Le mansioni che mi vengono lette e che il giudice dà atto essere quelle indicate al punto 3 del ricorso, sono le mansioni proprie di un capo tecnico che io ho sempre svolto come tale.
Il sig. mi ha sostituito come capo tecnico quando io sono rimasto assente e in Pt_1 tale periodo ha preso la mia squadra, posso confermare che inviasse le mail ai responsabili perché io ero in copia conoscenza, quanto alle altre mansioni debbo ritenere che le abbia fatte in quanto erano proprie del capo tecnico che lui in quel momento ha fatto.
Io sono rientrato a settembre 2023, quando sono rientrato lui mi ha affiancato in quanto non riuscivo a camminare benissimo e quindi ho ripreso la mia squadra con il suo affiancamento.
Io poi sono di nuovo rimasto assente alla fine di ottobre, tra settembre ed ottobre il sig. non sempre ha fatto il capo squadra, in alcuni momenti è tornato operativo Pt_1 nella squadra, in alternanza è stato capo squadra per altre squadre sostituendo colleghi assenti.
Voglio precisare il sig. è persona di grande volontà e quindi era spesso Pt_1 utilizzato come jolly nei ruoli nei quali più faceva comodo.
Non ricordo bene quando io sono rientrato, forse a dicembre.
Mentre ero assente so che il ricorrente ha sostenuto un concorso per diventare capo tecnico, ma non l'ha superato, nello stesso periodo ha fatto, in alcuni casi, il capo squadra, ma poi è stato, definitivamente sostituito dal sig. Pt_3
Mi viene chiesto se il ricorrente abbia fatto il capo tecnico anche tra gennaio e luglio 2024, non ricordo.
I nomi delle persone che mi vengono lette (punto 16 della memoria) sono tutti facenti funzione, non so se abbiamo mai fatto il capo squadra nella mia squadra.
Il sig. come questi colleghi facevano parte di un gruppo che, all'occorrenza Pt_1 sostituiva i capi tecnico assenti. Mi viene chiesto se il sig. abbia svolto mansioni di capo tecnico solo in Pt_1 sostituzione di altri o se abbia mai avuto una sua squadra, rispondo dicendo che quando io sono stato assente, lui mi ha detto che sul foglio dei turni, nel riquadro del capo tecnico c'era il suo nome, quando però sono rientrato, la squadra che era stata assegnata a lui in mia assenza è stata riassegnata a me, lui ha avuto l'incarico, oltre che di essere operativo nella squadra di affiancarmi nel caso in cui io ne avessi bisogno, era come il secondo capo squadra.
Oggi sono stato spostato in altro reparto, sono capo tecnico di un reparto più piccolo e non faccio più turni.
Mi viene chiesto se nel periodo nel quale il sig. mi ha affiancato sia stato Pt_1 prevalentemente secondo capo tecnico o prevalentemente operativo, non ho un ricordo preciso e quindi non sono in grado di rispondere, voglio però ricordare un episodio, ricordo che un giorno mancava su di un turno pomeridiano un capo tecnico e , dopo aver chiesto a me, ma la cosa non era fattibile, hanno chiesto al sig. che ha Pt_1 accettato di sostituire il collega assente come capo tecnici il turno.
C'è una squadra con due capi tecnici, in questo caso sono tutti e due effettivi e di pari grado”.
: Testimone_1
“Sono dipendente di , lo ero anche nel periodo di interesse, in quel periodo CP_1 ero impiegato direttivo.
Conosco il sig. . Pt_1
Mi vengono lette le mansioni riportate al punto tre del ricorso, confermo che si tratta di mansioni che il sig. ha svolto tra il maggio 23 e il luglio 2024. Pt_1
Tali mansioni le ha svolte in sostituzione del capo tecnico assente per malattia. Pt_2
Mi viene detto che il teste ha riferito di essere rientrato tra settembre e ottobre, Pt_2
e mi viene chiesto se in tali due mesi il ricorrente abbia svolto ancora mansioni di capo tecnico, rispondo di sì ma in affiancamento a Pt_2
Mi viene chiesto se in tali due mesi il ricorrente abbia svolto per lo più mansioni di capo tecnico o di operativo, non lo ricordo.
Io ricordo che il sig. è stato assente da ottobre e anche oltre e anche nei primi Pt_2 mesi del 2024, in tale periodo il sig. ha sostituito come capo squadra il sig. Pt_1
Pt_2
Il ricorrente era il facente funzioni del capo tecnico e quindi l'ha sostituito per Pt_2 tutto il periodo della sua assenza che posso dire essere proseguita anche nel 2024 anche se non ricordo il mese esatto. Le persone indicate al punto 16 della memoria sono anche loro, meglio lo erano nel periodo di interesse, facenti funzione di capo tecnico.
Preciso il sig. faceva parte della squadra del sig. come operativo ed era Pt_1 Pt_2 anche suo facente funzione come capo tecnico, per cui in caso di sua assenza, ma solo per il turno di mattina, pomeriggio e notte, non quello di giornata che si intende dalle 8 alle 16 in quanto in tal caso, anche in ipotesi di assenza prolungate del capo tecnico le sue funzioni sono assunte dal capo tecnico del turno di mattina e di pomeriggio, è stato capo tecnico.
Voglio quindi precisare, durante l'assenza del sig. il sig. è stato capo Pt_2 Pt_1 tecnico, ma solo quando la sua squadra aveva il turno di mattina, pomeriggio o notte, se capitava che il turno della squadra fosse di giornata, lui lavorava solo come operativo.
Il turno di giornata era di una settimana ogni sei settimane.
Mi viene chiesto se i nominativi delle persone indicate al punto 16 della memoria abbiano fatto le funzioni di capo tecnici anche sulla squadra del sig. rispondo Pt_2 di sì durante i congedi o l'assenza di . Pt_1
Mi viene chiesto se la sostituzione di da parte di sia stata continuativa Pt_2 Pt_1 per periodi pari o superiori a tre mesi, rispondo di non in quanto, come ho detto, ogni sei settimane vi era un intervallo di una settimana intera nella quale il capo tecnico era quello di altro turno.
Mi viene chiesto se in caso di presenza del il sig. di Dio lo abbia affiancato, Pt_2 rispondo di sì, ma non in maniera continuativa.
Come ho detto prima, è rimasto assente anche nel 2024, ma non ricordo fino a Pt_2 quando, non ricordo neppure se al suo rientro il sig. lo abbia nuovamente Pt_1 affiancato.
L'attuale capo squadra della squadra di è non so però da quanto. Pt_2 Pt_3
Nel periodo di interesse non vi erano squadre con due capi tecnici”.
: Testimone_2
“Sono dipendente di dal 1997, sono e lo ero anche nel periodo d'interesse CP_1 capo tecnico.
Conosco il sig. . Pt_1
Confermo che tra il mese di maggio 23 e luglio 24, il ricorrente ha svolto mansioni di capo tecnico. Mi viene chiesto se tali mansioni le abbia svolte come capo tecnico di una sua squadra o in sostituzione, rispondo che è stato capo tecnico in assenza del capo tecnico Pt_2 assente per infortunio.
All'inizio sul foglio dei turni che viene affisso e poi archiviato, era riportato ancora il nome di poi, non so però da quando, è comparso solo il nome di . Pt_2 Pt_1
Voglio precisare, il sig. è abilitato a svolger mansioni di capo tecnico in quanto Pt_1
è titolare dell'abilitazione MV10.
Nel periodo di assenza di non solo ha svolto mansioni di capo tecnico della Pt_2 squadra ma all'occorrenza ed in caso di assenza di colleghi capi tecnici piazzalisti (ovvero coloro che si occupano degli ingressi ed uscite dei treni) ha ricoperto anche il ruolo di capo tecnico piazzalista.
Mi viene chiesto se il sig. abbia continuato a fare il capo tecnico anche al Pt_1 rientro del sig rispondo dicendo che quest'ultimo ha riottenuto l'assegnazione Pt_2 della sua squadra e quindi il titolare era lui, ma visti i grossi problemi di deambulazione dello stesso, quando si trattava di dover andare a controllare il lavoro della squadra ci andava . Pt_1
Non ricordo di preciso quando sia stato al lavoro e quando assente nel periodo Pt_2 tra gennaio e luglio 2024.
Mi viene chiesto se nei periodi di assenza di il sig. sia stato l'unico a Pt_2 Pt_1 ricoprire il ruolo di capo tecnico in sua sostituzione oppure se lo siano state anche le persone che sono indicate al punto 16 della memoria, rispondo con una premessa, il sig. oltre ad essere molto disponibile e molto abile in tanti lavori, sicchè chi Pt_1 faceva i turni, a volte, ha sostituito il capo tecnico con alcune delle persone che Pt_1 sono indicate affidando al sig. l'esecuzione di specifici lavori che altri Pt_1 avrebbero fatto di mala voglia o meno bene.
In tali giornate lui è stato operativo e figurava come capo tecnico altro collega, poteva poi essere che prima di chiudere la giornata lavorativa poi lui sbrigasse anche incombenze di capo tecnico.
In maniera definitiva il ruolo di capo tecnico che prima era di è stato poi Pt_2 assegnato a Parte_3
So che il sig. ha fatto un concorso per diventare capo tecnico. Pt_1
L'MV10 è un'abilitazione che ti rilascia la formazione di a chi si dichiara CP_1 disponibile a assumere il ruolo di capo tecnico saltuario.
Si fa un corso e poi un esame. Diverso è il concorso da capo tecnico. Questo è un concorso per assumere il ruolo di capo tecnico titolare, seppur dopo un periodo di prova.
L'abilitazione MV10 è un titolo che può essere fatto valere in sede di concorso.
Nel periodo di interesse non vi erano squadra con due capi tecnici”.
: Testimone_3
“Sono dipendente di dal 5 luglio 2004, fino al 1 giugno 2024 ero operatore CP_1 tecnico, da tale data sono diventato capo tecnico.
Conosco il sig. . Pt_1
Mi vengono lette le mansioni di cui al punto 3 del ricorso, sono mansioni che Pt_1 ha svolto come capo tecnico nei periodi di assenza del suo capo tecnico.
Lui faceva parte della squadra di in assenza di ha fatto il ruolo di capo Pt_2 Pt_2 tecnico
Nel periodo che mi viene detto è ritornato al lavoro, lo affiancava, Pt_2 Pt_1 aveva problemi motori e quindi, le mansioni più operative che implicavano il Pt_2 controllo della squadra o la ricerca di materiali, li svolgeva , le incombenze Pt_1 burocratiche, Pt_2
Mi viene chiesto se nel periodo gennaio giugno 2024 il sig. sia ritornato in Pt_2 servizio e se abbia continuato a assumere il ruolo di capo tecnico.
Posso dire questo, ovvero che alle fine di maggio 2024 si sono conosciuti gli esiti del concorso e nello stesso io sono risultato vincitore, per cui dal 1 giugno 2024, sono diventato capo tecnico della squadra 5 che prima era di Pt_2
Nei mesi precedenti all'esito del concorso, credo di poter dire che la titolarità della quadra ovvero di capo tecnico sia rimasta in capo al mi sembra di ricordare Pt_2 il suo nome, non sono però in grado di ricordare in quali periodi sia stato presente e quali assente.
Per tali mesi in caso di assenza, ha fatto il capo squadra, non ricordo in caso Pt_1 di presenza di come i due si organizzassero e suddividessero il lavoro. Pt_2
Mi viene chiesto se il capo tecnico della squadra di in caso di sua assenza sia Pt_2 stato solo o anche le persone di cui al punto 16 della memoria, rispondo Pt_1 dicendo che loro tra cui ci sono anch'io sono e siamo stati chiamati a diventare capi Part tecnici della squadra solo in caso di assenza di tutti e due ovvero di e di . Pt_2
Nel periodo di interesse non vi erano squadra con due capi tecnici”.
Queste le risultanze istruttorie che vanno ora lette alla luce dei principi di diritto invocati dal ricorrente. L'art. 2103 c.c. prevede che al comma 7, dispone: “nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva salvo diversa volontà del lavoratore ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni di sostituzione di altro lavoratore in servizio dopo il periodo fissato dai contrati collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
L'art. 7 del Contratto aziendale di riprende il disposto del codice civile, ma CP_1 riduce a tre mesi il periodo utile a conseguire l'assegnazione definitiva delle mansioni superiori.
Lo stesso l'art. 26 CCNL Attività ferroviarie:
“Nel caso di assegnazione a mansioni di livello superiore i lavoratori hanno diritto al trattamento corrispondente alle mansioni svolte, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo un periodo comunque non inferiore a tre mesi continuativi”.
Il disposto normativo e le previsioni contrattuali subordinano l'assegnazione definitiva delle mansioni superiori a due condizioni: una negativa, ovvero che l'assegnazione non sia avvenuta per sostituire un collega con diritto alla conservazione del posto;
l'altra positiva, ovvero la durata per un lasso temporale che, combinando l'art. 2103 con le disposizioni pattizie alle quali la norma rinvia, deve ritenersi pari a tre mesi in via continuativa.
Alla luce di quanto riferito dai testi ed, in particolare dal teste l'assegnazione Pt_2 al sig. delle mansioni di capo tecnico è avvenuta, dal mese di maggio 2023 fino Pt_1 al primo rientro del collega per ragioni sostitutive.
La prova di ciò si ricava dal fatto che, non appena lo stesso è rientrato, ha ripreso il suo posto, a sua squadra, ancorchè coadiuvato dal ricorrente.
L'affiancamento di cui gli stessi testi hanno parlato non vale a prolungare il ruolo del ricorrente anche dopo il rientro di Pt_2
Ed, invero, i testi hanno parlato di un affiancamento giustificato dalle precarie condizioni di salute del sig. che, proprio per i suoi problemi di deambulazione, Pt_2 nelle attività più operative era aiutato dal sig. , senza, tuttavia, che tali mansioni Pt_1 valgano ad assegnare allo stesso il ruolo di capo tecnico.
Il rientro del sig. è avvenuto prima della fine del 2023. Pt_2
Lo stesso non ricorda se si è trattato di settembre o forse di dicembre.
In ogni caso, deve ritenersi che fino a tale data, l'assegnazione sia avvenuta in sostituzione ed in attesa che il sig. rientrasse, come poi è avvenuto. Pt_2 Per il periodo successivo, ovvero tra gennaio e luglio 2024, i testi non sono stati precisi nel riferire se e quando il sig. sia rimasto assente, se ciò sia avvenuto per Pt_2 periodo continuativi o ad intervalli.
Ulteriori assenze del sig. possono dirsi accertate, seppur senza una dovuta Pt_2 certezza;
anche se una nuova assegnazione del sig. a capo tecnico può dirsi Pt_1 accertata, tuttavia, non vi è prova di una continuità (il teste l'ha esclusa Tes_1 precisando che, ogni sei settimane, l'incarico era assunto da altra persona).
Inoltre, non è risultato chiaro (ancorchè il teste ne offra una giustificazione) se Tes_4 il ruolo di capo tecnico della V squadra sia sempre stato assegnato solo al ricorrente od anche ai colleghi indicati al punto 16 della memoria.
Il teste ha, invero, precisato che per abilità e disponibilità capitava che il sig. Pt_1 venisse chiamato a svolgere altri lavori che altri avrebbero eseguito con minor perizia e in tali momenti, il ruolo di capo tecnico era assunto da altri.
Ad ogni buon conto, anche in tale periodo, l'assegnazione dell'incarico al sig. Pt_1
è avvenuto sempre in sostituzione del sig. Pt_2
Tutto ciò fino a quando, indetto, svolto e conclusosi, il concorso interno, il ruolo di capo tecnico rotabili della squadra V è stato assegnato al vincitore sig. Pt_3
Anche il ricorrente risulta aver partecipato al concorso, purtroppo non superando le prove scritte e orali.
Più che la continuità (della quale non vi è una prova specifica), manca ai fini dell'assegnazione definitiva, l'ulteriore condizione, ovvero che l'assegnazione temporanea non fosse per ragioni di sostituzione.
Circostanza della quale, invece, hanno parlato tutti i testi.
Lo scopo dell'assegnazione esclude in radice che la stessa potesse diventare definitiva.
La domanda in tal senso svolta dal ricorrente va, per ciò solo, respinta.
Lo svolgimento di mansioni superiori attribuisce al lavoratore il diritto alla retribuzione corrispondente a tale livello.
Che il sig. abbia svolto fino al mese di maggio 2024, mansioni di capo tecnico, Pt_1 può dirsi circostanza accertata e provata per testi.
Il lasso temporale deve ritenersi concluso entro il 31 maggio 2024, atteso che, come ha riferito il teste entro tale mese si sono conosciuti gli esiti del concorso e con Pt_3 il 1 giugno lo stesso ha assunto l'incarico di capo tecnico della V squadra. Mentre le condizioni di cui si è sopra discusso valgono e condizionano l'assegnazione definitiva delle mansioni, ai fini del diritto alle differenze retributive, le norme sopra richiamate non chiedono se non lo svolgimento delle mansioni.
Il sig. , quindi, avrà diritto al pagamento delle somme dovute e che, rispetto al Pt_1 prospetto indicato a pag. 15 del ricorso, vanno temporalmente ridotte, essendo riconoscibili solo fino al mese di maggio 2024.
Fatti i debiti calcoli, al medesimo spettano € 820,82 per differenze retributive, 83,3 per differenze sulla 13ma e € 165,75 per TFR da accantonare.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance che il ricorrente lamenta sotto forma di mancata possibilità di progressione di carriera. Questo sia per l'estrema genericità della deduzione, non essendo stato indicato quale opportunità non abbia potuto coltivare proprio per non aver avuto l'assegnazione definitiva, sia perché, accertata l'assenza del diritto a tale assegnazione, non si rinviene nel comportamento datoriale alcun profilo di illeceità foriero di possibili danni risarcibili in favore del dipendente.
Non essendoci prova che prima del mese di dicembre, allorchè è stato pubblicato il bando, il ricorrente avesse già maturato il diritto all'assegnazione definitiva del ruolo di capo tecnico, l'indizione del concorso deve ritenersi legittima.
Ed, invero, fermo restando la libertà dell'azienda di indire un concorso, nella specie non si erano verificate le condizioni (assegnazione senza sostituzione e periodo temporale continuativo superiore a tre mesi) perché il sig. dovesse, di diritto, Pt_1 assumere tale ruolo.
Come già detto, la sua assegnazione era stata per sostituire il collega che poi è Pt_2 rientrato e tanto basta per escludere ogni diritto e per precludere la possibilità all'azienda di ricercare tra i propri dipendenti la persona più adatta a ricoprire quel ruolo.
La parziale reciproca soccombenza giustifica la totale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-accoglie parzialmente il ricorso e riconosce al ricorrente il diritto al pagamento delle differenze retributive quantificate in € 820,82 per differenze sulla retribuzione ordinaria e € 83,20 sulla 13ma, oltre all'accantonamento del TFR per € 165,75, il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali.
-rigetta per il resto;
-compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Milano, 10 dicembre 2025
Il giudice del lavoro
RA LA OG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa RA LA MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 21 novembre 2024
da
Parte_1
Rappresentato e difeso per delega in calce al ricorso dall'avv.to Anna Ronchi e dall'avv.to Micaela Carzaniga del foro di Milano, elettivamente domiciliato in Milano, via Meucci, 27
ricorrente contro
CP_1
in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, dott.
rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Morpurgo e Anna Menicatti, CP_2 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, via Durini, n°20, giusta delega in calce alla memoria. convenuta
OGGETTO: mansioni ed jus variandi
Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 21 novembre 2024, il sig. si è rivolto all'intestato Parte_1
Tribunale, chiedendo accogliersi, nei confronti di le conclusioni di CP_1 seguito riportate:
“In via preliminare: accertare e dichiarare l'illegittimità del bando n. U.0015270 del 14/12/2023 e, per l'effetto, disapplicare il predetto bando n. U.0015270 del 14/12/2023 in quanto emesso contro i dettami di legge ed in violazione dei diritti del ricorrente;
in via principale e nel merito:
a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente Signor al Parte_1 riconoscimento della qualifica di Capo Tecnico Rotabili con conseguente passaggio dal livello C al livello B del CCNL di settore ult. vig., con decorrenza dall'anno 2023
o dalla diversa data ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare la società CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del
[...] ricorrente della somma di € 1.646,72 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino all'effettivo saldo, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, così come calcolate nei conteggi analitici in allegato al presente atto e che ne costituiscono parte integrante;
b) condannare la società resistente in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno subito e/o subendo per effetto dell'illegittimo e arbitrario comportamento mantenuto della società resistente, della somma di € 1.808,40 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa;
c) disporre ordinanza di pagamento delle somme richieste ex art. 423 c.p.c.;
d) con vittoria di spese, competenze professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, detratta RA, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori costituiti ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Deduceva parte ricorrente:
-di essere dipendente di a far data dal 9 giugno 1997 con qualifica di Tecnico CP_1 della manutenzione rotabili, inquadrato nel livello C1 CCNL di settore;
-che dal mese di maggio 2023 e sino a luglio 2024 aveva sostituito, momentaneamente, il collega , ricoprendo la figura di capo tecnico;
Parte_2
-che il collega, a seguito di infortunio avvenuto il 25 gennaio 2023, era stato dichiarato inidoneo alla mansione e spostato in altro settore;
-che quale capo tecnico, aveva svolto le mansioni meglio descritte al punto 3 del ricorso, agendo in autonomia;
-che tali mansioni sono riconducibili al livello B CCNL di settore;
-che per tali diverse e superiori mansioni aveva maturato differenze retributive di cui, in questa sede, chiede il pagamento;
-che la società in data 14 dicembre 2023 bandiva un concorso (Bando n. U.0015270) per ricoprire il posto da capo tecnico rotabili così dimostrando la vacanza del posto e l'impossibilità di ricoprirlo da parte del collega Pt_2
Si è costituita la società resistente contestando in fatto ed in diritto le pretese avversarie.
Deduceva:
-che l'adibizione del ricorrente alle mansioni di capo tecnico rotabili non è avvenuta in maniera esclusiva, ma in alternanza con altri colleghi e sempre per periodi continuativi inferiori ai tre mesi;
-che il bando per l'individuazione della figura del capo tecnico rotabili è pienamente legittimo ed allo stesso anche il ricorrente aveva partecipato, con esito negativo.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, assunte le prove ammesse, all'udienza del 10 dicembre 2025, la causa è stata discussa.
All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Due le domande svolte dal ricorrente: l'annullamento del bando indetto da per ricoprire la carica di capo tecnico rotabili;
il diritto al superiore CP_1 inquadramento ed il pagamento delle differenze retributive.
In via di premessa, in ordine all'inquadramento contrattuale del lavoratore si osserva quanto segue.
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “Il procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019, Rv. 655877 - 01)
Sicché, “nel caso in cui un lavoratore chieda in giudizio il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita e il pagamento delle relative differenze retributive è necessario, al fine dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414 numeri 3 e 4 cod. proc. civ., che specifichi le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile;
ne consegue che il ricorso del lavoratore non può limitarsi ad affermare solo lo svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore ma deve indicare quali siano state di fatto le mansioni disimpegnate, al fine di consentire il giudizio di comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata” (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 novembre 2001, n. 14088).
È onere esclusivo del lavoratore allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica rivendicata, confrontandoli con quelli concernenti i compiti che egli deduce di aver in concreto svolto (ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025).
Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. “condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16200 del 10/07/2009, Rv. 610161 - 01)
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice di merito deve altresì indagare sulla prevalenza, dal punto di vista quantitativo, dei compiti assunti come svolti rispetto a quelli riferibili al livello ed alla qualifica superiori. (Sez. L - , Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019, Rv. 655877 - 01).
Ciò premesso può dirsi pacifico tra le parti che il sig. , nel periodo maggio 2023- Pt_1 luglio 2024, abbia svolto le mansioni di capo tecnico rotabili.
Il profilo sul quale, invece, le posizioni divergono riguarda: la continuità delle mansioni e la loro durata.
Mentre il ricorrente assume che, pur avendo ricoperto tale ruolo in sostituzione del collega il suo impegno è stato continuativo per oltre tre mesi anche perché la Pt_2 società era consapevole dell'impossibilità dell'altro lavoratore di riprendere il proprio incarico;
di diverso avviso , che ha contestato la continuità dell'incarico e CP_1 ribadito che si trattava di incarico in sostituzione.
Le medesime argomentazioni svolte dalle parti per sostenere o contestare il diritto al superiore inquadramento sono poi svolte, rispettivamente, per denunciare l'illegittimità
o rivendicare la legittimità del bando del 14 dicembre 2023 n. U.0015270.
Per il sig. , avendo lui già a quell'epoca svolto le mansioni di capo tecnico per Pt_1 più di tre mesi, aveva maturato il diritto al superiore inquadramento, sicchè non vi era necessità di indire un bando.
Per contro la società, sull'assunto che l'adibizione al ruolo di capo tecnico non era stata continuativa per oltre tre mesi e che quindi nessun diritto era maturato in capo al sig.
, ha ritenuto di poter, liberamente, indire il bando, bando al quale lo stesso Pt_1 ricorrente ha partecipato, ma con esito negativo. Al fine di chiarire le circostanze in fatto sono stati escussi i testi:
: Parte_2
“Sono dipendente di dal 2012 con mansioni, nel periodo maggio 2023-luglio CP_1
2024, di capo tecnico.
Devo, però precisare che da gennaio 2023 ad agosto 2023 sono stato assente dal lavoro in quanto in infortunio.
Conosco il ricorrente.
Le mansioni che mi vengono lette e che il giudice dà atto essere quelle indicate al punto 3 del ricorso, sono le mansioni proprie di un capo tecnico che io ho sempre svolto come tale.
Il sig. mi ha sostituito come capo tecnico quando io sono rimasto assente e in Pt_1 tale periodo ha preso la mia squadra, posso confermare che inviasse le mail ai responsabili perché io ero in copia conoscenza, quanto alle altre mansioni debbo ritenere che le abbia fatte in quanto erano proprie del capo tecnico che lui in quel momento ha fatto.
Io sono rientrato a settembre 2023, quando sono rientrato lui mi ha affiancato in quanto non riuscivo a camminare benissimo e quindi ho ripreso la mia squadra con il suo affiancamento.
Io poi sono di nuovo rimasto assente alla fine di ottobre, tra settembre ed ottobre il sig. non sempre ha fatto il capo squadra, in alcuni momenti è tornato operativo Pt_1 nella squadra, in alternanza è stato capo squadra per altre squadre sostituendo colleghi assenti.
Voglio precisare il sig. è persona di grande volontà e quindi era spesso Pt_1 utilizzato come jolly nei ruoli nei quali più faceva comodo.
Non ricordo bene quando io sono rientrato, forse a dicembre.
Mentre ero assente so che il ricorrente ha sostenuto un concorso per diventare capo tecnico, ma non l'ha superato, nello stesso periodo ha fatto, in alcuni casi, il capo squadra, ma poi è stato, definitivamente sostituito dal sig. Pt_3
Mi viene chiesto se il ricorrente abbia fatto il capo tecnico anche tra gennaio e luglio 2024, non ricordo.
I nomi delle persone che mi vengono lette (punto 16 della memoria) sono tutti facenti funzione, non so se abbiamo mai fatto il capo squadra nella mia squadra.
Il sig. come questi colleghi facevano parte di un gruppo che, all'occorrenza Pt_1 sostituiva i capi tecnico assenti. Mi viene chiesto se il sig. abbia svolto mansioni di capo tecnico solo in Pt_1 sostituzione di altri o se abbia mai avuto una sua squadra, rispondo dicendo che quando io sono stato assente, lui mi ha detto che sul foglio dei turni, nel riquadro del capo tecnico c'era il suo nome, quando però sono rientrato, la squadra che era stata assegnata a lui in mia assenza è stata riassegnata a me, lui ha avuto l'incarico, oltre che di essere operativo nella squadra di affiancarmi nel caso in cui io ne avessi bisogno, era come il secondo capo squadra.
Oggi sono stato spostato in altro reparto, sono capo tecnico di un reparto più piccolo e non faccio più turni.
Mi viene chiesto se nel periodo nel quale il sig. mi ha affiancato sia stato Pt_1 prevalentemente secondo capo tecnico o prevalentemente operativo, non ho un ricordo preciso e quindi non sono in grado di rispondere, voglio però ricordare un episodio, ricordo che un giorno mancava su di un turno pomeridiano un capo tecnico e , dopo aver chiesto a me, ma la cosa non era fattibile, hanno chiesto al sig. che ha Pt_1 accettato di sostituire il collega assente come capo tecnici il turno.
C'è una squadra con due capi tecnici, in questo caso sono tutti e due effettivi e di pari grado”.
: Testimone_1
“Sono dipendente di , lo ero anche nel periodo di interesse, in quel periodo CP_1 ero impiegato direttivo.
Conosco il sig. . Pt_1
Mi vengono lette le mansioni riportate al punto tre del ricorso, confermo che si tratta di mansioni che il sig. ha svolto tra il maggio 23 e il luglio 2024. Pt_1
Tali mansioni le ha svolte in sostituzione del capo tecnico assente per malattia. Pt_2
Mi viene detto che il teste ha riferito di essere rientrato tra settembre e ottobre, Pt_2
e mi viene chiesto se in tali due mesi il ricorrente abbia svolto ancora mansioni di capo tecnico, rispondo di sì ma in affiancamento a Pt_2
Mi viene chiesto se in tali due mesi il ricorrente abbia svolto per lo più mansioni di capo tecnico o di operativo, non lo ricordo.
Io ricordo che il sig. è stato assente da ottobre e anche oltre e anche nei primi Pt_2 mesi del 2024, in tale periodo il sig. ha sostituito come capo squadra il sig. Pt_1
Pt_2
Il ricorrente era il facente funzioni del capo tecnico e quindi l'ha sostituito per Pt_2 tutto il periodo della sua assenza che posso dire essere proseguita anche nel 2024 anche se non ricordo il mese esatto. Le persone indicate al punto 16 della memoria sono anche loro, meglio lo erano nel periodo di interesse, facenti funzione di capo tecnico.
Preciso il sig. faceva parte della squadra del sig. come operativo ed era Pt_1 Pt_2 anche suo facente funzione come capo tecnico, per cui in caso di sua assenza, ma solo per il turno di mattina, pomeriggio e notte, non quello di giornata che si intende dalle 8 alle 16 in quanto in tal caso, anche in ipotesi di assenza prolungate del capo tecnico le sue funzioni sono assunte dal capo tecnico del turno di mattina e di pomeriggio, è stato capo tecnico.
Voglio quindi precisare, durante l'assenza del sig. il sig. è stato capo Pt_2 Pt_1 tecnico, ma solo quando la sua squadra aveva il turno di mattina, pomeriggio o notte, se capitava che il turno della squadra fosse di giornata, lui lavorava solo come operativo.
Il turno di giornata era di una settimana ogni sei settimane.
Mi viene chiesto se i nominativi delle persone indicate al punto 16 della memoria abbiano fatto le funzioni di capo tecnici anche sulla squadra del sig. rispondo Pt_2 di sì durante i congedi o l'assenza di . Pt_1
Mi viene chiesto se la sostituzione di da parte di sia stata continuativa Pt_2 Pt_1 per periodi pari o superiori a tre mesi, rispondo di non in quanto, come ho detto, ogni sei settimane vi era un intervallo di una settimana intera nella quale il capo tecnico era quello di altro turno.
Mi viene chiesto se in caso di presenza del il sig. di Dio lo abbia affiancato, Pt_2 rispondo di sì, ma non in maniera continuativa.
Come ho detto prima, è rimasto assente anche nel 2024, ma non ricordo fino a Pt_2 quando, non ricordo neppure se al suo rientro il sig. lo abbia nuovamente Pt_1 affiancato.
L'attuale capo squadra della squadra di è non so però da quanto. Pt_2 Pt_3
Nel periodo di interesse non vi erano squadre con due capi tecnici”.
: Testimone_2
“Sono dipendente di dal 1997, sono e lo ero anche nel periodo d'interesse CP_1 capo tecnico.
Conosco il sig. . Pt_1
Confermo che tra il mese di maggio 23 e luglio 24, il ricorrente ha svolto mansioni di capo tecnico. Mi viene chiesto se tali mansioni le abbia svolte come capo tecnico di una sua squadra o in sostituzione, rispondo che è stato capo tecnico in assenza del capo tecnico Pt_2 assente per infortunio.
All'inizio sul foglio dei turni che viene affisso e poi archiviato, era riportato ancora il nome di poi, non so però da quando, è comparso solo il nome di . Pt_2 Pt_1
Voglio precisare, il sig. è abilitato a svolger mansioni di capo tecnico in quanto Pt_1
è titolare dell'abilitazione MV10.
Nel periodo di assenza di non solo ha svolto mansioni di capo tecnico della Pt_2 squadra ma all'occorrenza ed in caso di assenza di colleghi capi tecnici piazzalisti (ovvero coloro che si occupano degli ingressi ed uscite dei treni) ha ricoperto anche il ruolo di capo tecnico piazzalista.
Mi viene chiesto se il sig. abbia continuato a fare il capo tecnico anche al Pt_1 rientro del sig rispondo dicendo che quest'ultimo ha riottenuto l'assegnazione Pt_2 della sua squadra e quindi il titolare era lui, ma visti i grossi problemi di deambulazione dello stesso, quando si trattava di dover andare a controllare il lavoro della squadra ci andava . Pt_1
Non ricordo di preciso quando sia stato al lavoro e quando assente nel periodo Pt_2 tra gennaio e luglio 2024.
Mi viene chiesto se nei periodi di assenza di il sig. sia stato l'unico a Pt_2 Pt_1 ricoprire il ruolo di capo tecnico in sua sostituzione oppure se lo siano state anche le persone che sono indicate al punto 16 della memoria, rispondo con una premessa, il sig. oltre ad essere molto disponibile e molto abile in tanti lavori, sicchè chi Pt_1 faceva i turni, a volte, ha sostituito il capo tecnico con alcune delle persone che Pt_1 sono indicate affidando al sig. l'esecuzione di specifici lavori che altri Pt_1 avrebbero fatto di mala voglia o meno bene.
In tali giornate lui è stato operativo e figurava come capo tecnico altro collega, poteva poi essere che prima di chiudere la giornata lavorativa poi lui sbrigasse anche incombenze di capo tecnico.
In maniera definitiva il ruolo di capo tecnico che prima era di è stato poi Pt_2 assegnato a Parte_3
So che il sig. ha fatto un concorso per diventare capo tecnico. Pt_1
L'MV10 è un'abilitazione che ti rilascia la formazione di a chi si dichiara CP_1 disponibile a assumere il ruolo di capo tecnico saltuario.
Si fa un corso e poi un esame. Diverso è il concorso da capo tecnico. Questo è un concorso per assumere il ruolo di capo tecnico titolare, seppur dopo un periodo di prova.
L'abilitazione MV10 è un titolo che può essere fatto valere in sede di concorso.
Nel periodo di interesse non vi erano squadra con due capi tecnici”.
: Testimone_3
“Sono dipendente di dal 5 luglio 2004, fino al 1 giugno 2024 ero operatore CP_1 tecnico, da tale data sono diventato capo tecnico.
Conosco il sig. . Pt_1
Mi vengono lette le mansioni di cui al punto 3 del ricorso, sono mansioni che Pt_1 ha svolto come capo tecnico nei periodi di assenza del suo capo tecnico.
Lui faceva parte della squadra di in assenza di ha fatto il ruolo di capo Pt_2 Pt_2 tecnico
Nel periodo che mi viene detto è ritornato al lavoro, lo affiancava, Pt_2 Pt_1 aveva problemi motori e quindi, le mansioni più operative che implicavano il Pt_2 controllo della squadra o la ricerca di materiali, li svolgeva , le incombenze Pt_1 burocratiche, Pt_2
Mi viene chiesto se nel periodo gennaio giugno 2024 il sig. sia ritornato in Pt_2 servizio e se abbia continuato a assumere il ruolo di capo tecnico.
Posso dire questo, ovvero che alle fine di maggio 2024 si sono conosciuti gli esiti del concorso e nello stesso io sono risultato vincitore, per cui dal 1 giugno 2024, sono diventato capo tecnico della squadra 5 che prima era di Pt_2
Nei mesi precedenti all'esito del concorso, credo di poter dire che la titolarità della quadra ovvero di capo tecnico sia rimasta in capo al mi sembra di ricordare Pt_2 il suo nome, non sono però in grado di ricordare in quali periodi sia stato presente e quali assente.
Per tali mesi in caso di assenza, ha fatto il capo squadra, non ricordo in caso Pt_1 di presenza di come i due si organizzassero e suddividessero il lavoro. Pt_2
Mi viene chiesto se il capo tecnico della squadra di in caso di sua assenza sia Pt_2 stato solo o anche le persone di cui al punto 16 della memoria, rispondo Pt_1 dicendo che loro tra cui ci sono anch'io sono e siamo stati chiamati a diventare capi Part tecnici della squadra solo in caso di assenza di tutti e due ovvero di e di . Pt_2
Nel periodo di interesse non vi erano squadra con due capi tecnici”.
Queste le risultanze istruttorie che vanno ora lette alla luce dei principi di diritto invocati dal ricorrente. L'art. 2103 c.c. prevede che al comma 7, dispone: “nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva salvo diversa volontà del lavoratore ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni di sostituzione di altro lavoratore in servizio dopo il periodo fissato dai contrati collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
L'art. 7 del Contratto aziendale di riprende il disposto del codice civile, ma CP_1 riduce a tre mesi il periodo utile a conseguire l'assegnazione definitiva delle mansioni superiori.
Lo stesso l'art. 26 CCNL Attività ferroviarie:
“Nel caso di assegnazione a mansioni di livello superiore i lavoratori hanno diritto al trattamento corrispondente alle mansioni svolte, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo un periodo comunque non inferiore a tre mesi continuativi”.
Il disposto normativo e le previsioni contrattuali subordinano l'assegnazione definitiva delle mansioni superiori a due condizioni: una negativa, ovvero che l'assegnazione non sia avvenuta per sostituire un collega con diritto alla conservazione del posto;
l'altra positiva, ovvero la durata per un lasso temporale che, combinando l'art. 2103 con le disposizioni pattizie alle quali la norma rinvia, deve ritenersi pari a tre mesi in via continuativa.
Alla luce di quanto riferito dai testi ed, in particolare dal teste l'assegnazione Pt_2 al sig. delle mansioni di capo tecnico è avvenuta, dal mese di maggio 2023 fino Pt_1 al primo rientro del collega per ragioni sostitutive.
La prova di ciò si ricava dal fatto che, non appena lo stesso è rientrato, ha ripreso il suo posto, a sua squadra, ancorchè coadiuvato dal ricorrente.
L'affiancamento di cui gli stessi testi hanno parlato non vale a prolungare il ruolo del ricorrente anche dopo il rientro di Pt_2
Ed, invero, i testi hanno parlato di un affiancamento giustificato dalle precarie condizioni di salute del sig. che, proprio per i suoi problemi di deambulazione, Pt_2 nelle attività più operative era aiutato dal sig. , senza, tuttavia, che tali mansioni Pt_1 valgano ad assegnare allo stesso il ruolo di capo tecnico.
Il rientro del sig. è avvenuto prima della fine del 2023. Pt_2
Lo stesso non ricorda se si è trattato di settembre o forse di dicembre.
In ogni caso, deve ritenersi che fino a tale data, l'assegnazione sia avvenuta in sostituzione ed in attesa che il sig. rientrasse, come poi è avvenuto. Pt_2 Per il periodo successivo, ovvero tra gennaio e luglio 2024, i testi non sono stati precisi nel riferire se e quando il sig. sia rimasto assente, se ciò sia avvenuto per Pt_2 periodo continuativi o ad intervalli.
Ulteriori assenze del sig. possono dirsi accertate, seppur senza una dovuta Pt_2 certezza;
anche se una nuova assegnazione del sig. a capo tecnico può dirsi Pt_1 accertata, tuttavia, non vi è prova di una continuità (il teste l'ha esclusa Tes_1 precisando che, ogni sei settimane, l'incarico era assunto da altra persona).
Inoltre, non è risultato chiaro (ancorchè il teste ne offra una giustificazione) se Tes_4 il ruolo di capo tecnico della V squadra sia sempre stato assegnato solo al ricorrente od anche ai colleghi indicati al punto 16 della memoria.
Il teste ha, invero, precisato che per abilità e disponibilità capitava che il sig. Pt_1 venisse chiamato a svolgere altri lavori che altri avrebbero eseguito con minor perizia e in tali momenti, il ruolo di capo tecnico era assunto da altri.
Ad ogni buon conto, anche in tale periodo, l'assegnazione dell'incarico al sig. Pt_1
è avvenuto sempre in sostituzione del sig. Pt_2
Tutto ciò fino a quando, indetto, svolto e conclusosi, il concorso interno, il ruolo di capo tecnico rotabili della squadra V è stato assegnato al vincitore sig. Pt_3
Anche il ricorrente risulta aver partecipato al concorso, purtroppo non superando le prove scritte e orali.
Più che la continuità (della quale non vi è una prova specifica), manca ai fini dell'assegnazione definitiva, l'ulteriore condizione, ovvero che l'assegnazione temporanea non fosse per ragioni di sostituzione.
Circostanza della quale, invece, hanno parlato tutti i testi.
Lo scopo dell'assegnazione esclude in radice che la stessa potesse diventare definitiva.
La domanda in tal senso svolta dal ricorrente va, per ciò solo, respinta.
Lo svolgimento di mansioni superiori attribuisce al lavoratore il diritto alla retribuzione corrispondente a tale livello.
Che il sig. abbia svolto fino al mese di maggio 2024, mansioni di capo tecnico, Pt_1 può dirsi circostanza accertata e provata per testi.
Il lasso temporale deve ritenersi concluso entro il 31 maggio 2024, atteso che, come ha riferito il teste entro tale mese si sono conosciuti gli esiti del concorso e con Pt_3 il 1 giugno lo stesso ha assunto l'incarico di capo tecnico della V squadra. Mentre le condizioni di cui si è sopra discusso valgono e condizionano l'assegnazione definitiva delle mansioni, ai fini del diritto alle differenze retributive, le norme sopra richiamate non chiedono se non lo svolgimento delle mansioni.
Il sig. , quindi, avrà diritto al pagamento delle somme dovute e che, rispetto al Pt_1 prospetto indicato a pag. 15 del ricorso, vanno temporalmente ridotte, essendo riconoscibili solo fino al mese di maggio 2024.
Fatti i debiti calcoli, al medesimo spettano € 820,82 per differenze retributive, 83,3 per differenze sulla 13ma e € 165,75 per TFR da accantonare.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance che il ricorrente lamenta sotto forma di mancata possibilità di progressione di carriera. Questo sia per l'estrema genericità della deduzione, non essendo stato indicato quale opportunità non abbia potuto coltivare proprio per non aver avuto l'assegnazione definitiva, sia perché, accertata l'assenza del diritto a tale assegnazione, non si rinviene nel comportamento datoriale alcun profilo di illeceità foriero di possibili danni risarcibili in favore del dipendente.
Non essendoci prova che prima del mese di dicembre, allorchè è stato pubblicato il bando, il ricorrente avesse già maturato il diritto all'assegnazione definitiva del ruolo di capo tecnico, l'indizione del concorso deve ritenersi legittima.
Ed, invero, fermo restando la libertà dell'azienda di indire un concorso, nella specie non si erano verificate le condizioni (assegnazione senza sostituzione e periodo temporale continuativo superiore a tre mesi) perché il sig. dovesse, di diritto, Pt_1 assumere tale ruolo.
Come già detto, la sua assegnazione era stata per sostituire il collega che poi è Pt_2 rientrato e tanto basta per escludere ogni diritto e per precludere la possibilità all'azienda di ricercare tra i propri dipendenti la persona più adatta a ricoprire quel ruolo.
La parziale reciproca soccombenza giustifica la totale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:
-accoglie parzialmente il ricorso e riconosce al ricorrente il diritto al pagamento delle differenze retributive quantificate in € 820,82 per differenze sulla retribuzione ordinaria e € 83,20 sulla 13ma, oltre all'accantonamento del TFR per € 165,75, il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali.
-rigetta per il resto;
-compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Milano, 10 dicembre 2025
Il giudice del lavoro
RA LA OG