Art. 6. 1. Il bilancio annuale dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI comprende la situazione patrimoniale ed il conto dei profitti e delle perdite.
2. I bilanci di tutti gli enti di gestione delle partecipazioni statali sono redatti con i contenuti e secondo i criteri previsti per il bilancio delle societa' per azioni dagli articoli 2423 , 2424 , 2425 , 2425- bis del codice civile e dall' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 137 .
3. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente articolo.
4. Nei bilanci degli enti e nei relativi consolidati di gruppo debbono essere esposti in allegato tutti i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, a qualunque titolo erogati - compresi quelli impliciti relativi alla rendita metanifera - nonche' le somme relative ad appalti, commesse e forniture dello Stato e degli altri enti del settore pubblico allargato.
Note all'art. 6:
- Il libro quinto, capo quinto, del codice civile (delle societa' per azioni) reca all'art. 2423 norme sulla redazione del bilancio; all'art. 2423 sul contenuto del bilancio; all'art. 2425 sui criteri di valutazione;
all'art. 2425- bis sul contenuto del conto profitti e perdite.
- Il D.P.R. n. 137/1975 reca: "Attuazione della delega di cui all' art. 2, lettera b), della legge 7 giugno 1974, n. 216 , concernente la disciplina del conto dei profitti e delle perdite delle societa' finanziarie, fiduciarie, delle assicurazioni ed aziende di credito". L'art. 1 del decreto citato, in particolare, disciplina il conto dei profitti e delle perdite delle societa' con azioni quotate in borsa e degli enti i cui titoli sono quotati in borsa, aventi per oggetto statutario esclusivo o principale o che abbiano svolto quali attivita' esclusive o principali l'assunzione di partecipazioni in altre societa', la compravendita, il possesso, la gestione o il collocamento di titoli pubblici o privati.
2. I bilanci di tutti gli enti di gestione delle partecipazioni statali sono redatti con i contenuti e secondo i criteri previsti per il bilancio delle societa' per azioni dagli articoli 2423 , 2424 , 2425 , 2425- bis del codice civile e dall' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 137 .
3. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente articolo.
4. Nei bilanci degli enti e nei relativi consolidati di gruppo debbono essere esposti in allegato tutti i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, a qualunque titolo erogati - compresi quelli impliciti relativi alla rendita metanifera - nonche' le somme relative ad appalti, commesse e forniture dello Stato e degli altri enti del settore pubblico allargato.
Note all'art. 6:
- Il libro quinto, capo quinto, del codice civile (delle societa' per azioni) reca all'art. 2423 norme sulla redazione del bilancio; all'art. 2423 sul contenuto del bilancio; all'art. 2425 sui criteri di valutazione;
all'art. 2425- bis sul contenuto del conto profitti e perdite.
- Il D.P.R. n. 137/1975 reca: "Attuazione della delega di cui all' art. 2, lettera b), della legge 7 giugno 1974, n. 216 , concernente la disciplina del conto dei profitti e delle perdite delle societa' finanziarie, fiduciarie, delle assicurazioni ed aziende di credito". L'art. 1 del decreto citato, in particolare, disciplina il conto dei profitti e delle perdite delle societa' con azioni quotate in borsa e degli enti i cui titoli sono quotati in borsa, aventi per oggetto statutario esclusivo o principale o che abbiano svolto quali attivita' esclusive o principali l'assunzione di partecipazioni in altre societa', la compravendita, il possesso, la gestione o il collocamento di titoli pubblici o privati.