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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 5710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5710 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 9.07.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 23894/2024 R.G. Lav. e Prev.
TRA
(cod. fisc. ) e (cod. Parte_1 C.F._1 Parte_2 fisc. ) nella qualità di eredi di C.F._2 Persona_1 nata a [...] il [...] e deceduta in data 19.03.2023, elettivamente domiciliati in Napoli alla via Mergellina n.23, presso lo studio dell'avv. Adriana Lauri che li rappresenta e difende, come da procura in atti RICORRENTI E
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dal Funzionario e con quest'ultimo Controparte_2 elettivamente domiciliato presso la Direzione metropolitana dell' di Napoli sita in CP_3
Alcide De Gasperi, n. 55. RESISTENTE
Oggetto: ratei indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso del 7.11.2024 i ricorrenti in epigrafe esponevano che con decreto di omologa del Trib. NA emesso in data 21.05.2024 era intervenuto riconoscimento del requisito sanitario utile alla indennità di accompagnamento in favore della loro dante causa
, con decorrenza dalla domanda amministrativa del Persona_1
8.09.2022 fino alla data del decesso;
che in data 30.05.2024 avevano provveduto a notificare all' il decreto di omologa, quindi la richiesta di liquidazione;
che con pec in CP_3 data 18.06.2024 l comunicava l'avvenuta liquidazione della sorta capitale calcolata al CP_3 netto degli interessi in euro 3.157,32 e chiedeva l'inoltro del modello Ap70 e del modello AP23; che nonostante l'inoltro dei predetti modelli, anche in modalità telematica, nel giugno 2024 , l' non aveva provveduto a liquidare i ratei maturati della prestazione. CP_1
Tanto premesso, affermato di essere in possesso di tutti i requisiti per godere delle provvidenze in oggetto, chiedevano all'adito Tribunale la condanna dell' al pagamento CP_3 dei ratei di indennità di accompagnamento maturati in favore della de cuius, con gli accessori di legge;
spese vinte, con attribuzione. Costituitosi in giudizio l ha dedotto l'avvenuto pagamento degli arretrati, liquidati in CP_3 favore del delegato a novembre 2024 (valuta 20 novembre, cfr. cedolino in Parte_2 atti).
1 Acquisita la documentazione prodotta, udita la discussione delle parti, la causa è stata decisa all'odierna udienza con la presente sentenza mediante contestuale lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
** ** Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. La formula della declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito - a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971) - individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee ad incidere sull'oggetto sostanziale della lite ed a determinare in relazione ad esso il venir meno di ogni contrasto (cfr., in relazione alla avvenuta transazione, ex plurimis Cass. 4035/1999; 2197/1998; Cass. 1614/1994). La cessazione della materia del contendere deve intendersi come una pronuncia meramente dichiarativa, atteso che pone fine al processo a seguito dell'accertamento del giudice di merito del venire meno della pretesa di diritto sostanziale in esso fatto valere. (cfr., in relazione alla avvenuta transazione, ex plurimis Cass. 4035/1999; 2197/1998; Cass. 1614/1994). La pronuncia può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664). Invero nel caso di specie, l ha documentato di avere provveduto all'effettivo CP_3 pagamento dell'importo di Euro 3157,32 in favore dell'erede delegato (cfr. Parte_2 cedolino nov. 2024). Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla sorta capitale richiesta. Rimane la questione relativa alla sussistenza del diritto di parte ricorrente agli interessi legali sui ratei arretrati e, in caso di risposta affermativa sull'esatta individuazione del momento di insorgenza di tale diritto. Nell'interpretazione maggioritaria della giurisprudenza di legittimità i crediti assistenziali e previdenziali sono soggetti alla regola dell'automatica riconoscibilità degli interessi trattandosi di elementi che costituiscono parte essenziale del credito principale e che concorrono ad esprimere l'esatta entità al momento della liquidazione, secondo il quanto previsto dell'art. 429 c.p.c. Pertanto, ai fini del conseguimento degli interessi non occorre alcuna messa in mora nei confronti dell'istituto, né l'accertamento di una sua responsabilità, essendo sufficiente ai fini della decorrenza, il rispetto dello spatium deliberandi di 120 giorni dalla domanda amministrativa ex art. 7 della legge n. 533/73 (cfr. sul punto ex plurimis Cass. n. 6882/2002 e 1711/2002). Il principio, costituente all'attualità diritto vivente, non è contraddetto dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91 e merita di essere ribadito alche alla luce del sistema delineato dall'art. 445 bis c.p.c. Quanto all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 esso prevede che: gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti
2 attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 18, comma 2,e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento". Orbene, tale disposizione disciplina esclusivamente l'“avvio” del procedimento amministrativo per effetto dell'originaria domanda amministrativa, e non riguarda la fase successiva all'emissione del decreto di omologa, qui in esame. Una diversa esegesi condurrebbe a ritenere che anche per la liquidazione della prestazione debba attivarsi un nuovo procedimento amministrativo, a valle dell'accertamento del requisito sanitario. Tale soluzione, peraltro, sarebbe in contrasto col divieto di presentazione di nuove istanze e domande, posto dall'art. 11 L. 222/84 per il contenzioso di invalidità in regime assicurativo ed esteso dall'art 56, l. 69/09 al contenzioso di invalidità civile. Quanto alla previsione di cui all'art. 445 bis c.p.c., la stessa si è limitata ad introdurre un peculiare procedimento per l'accertamento del diritto ad alcune prestazioni assistenziali e previdenziali, negate in via amministrativa, senza incidere sull'insorgenza del diritto medesimo e dei relativi accessori. Infatti, la previsione di uno spatium deliberandi di 120 giorni riconosciuto all'ente previdenziale dalla notifica del decreto di omologa, previsto da tale norma, ha il solo fine (nell'ottica deflattiva del contenzioso) di stabilire un termine prima del quale il soggetto che ha ricevuto un decreto di omologa positivo non può adire il giudice in caso di mancata liquidazione della prestazione. Va, infatti, rammentato che il diritto alla prestazione assistenziale/previdenziale matura con l'insorgenza della malattia invalidante e, laddove richiesti, degli altri requisiti costitutivi, e non certamente da un'attività di certazione in sede amministrativa. Pertanto, la decorrenza degli interessi coincide con il 120° giorno dalla insorgenza del diritto se gli elementi costitutivi e/o di erogabilità dello stesso coesistono fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (ex art. 7 L. 533/73), ovvero nel caso di insorgenza successiva degli stessi, dal momento della oggettiva coesistenza dei medesimi. CP_ Nel caso in esame, l ha erogato a parte ricorrente la prestazione richiesta a decorrere dal 1.10.2022 (primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del settembre 2022) fino alla data del decesso . Per quanto appena esposto, dunque, gli interessi legali spettano a decorrere dal 120° giorno successivo al 1.10.2022 (1.02.2023) sino al pagamento della sorta capitale (20.11.2024) Le spese seguono pertanto la soccombenza virtuale dell' , liquidate come in CP_1 dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
a) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla sorta capitale della prestazione oggetto di causa;
CP_ b) condanna l al pagamento degli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo al 1.10.2022 (1.02.2023) sino al pagamento della sorta capitale (20.11.2024);
3 c) condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1300,00 a titolo di CP_3 onorario, oltre rimborso spese e oltre Iva e CPA come per legge, con attribuzione. Napoli, 9.07.2025 Il Giudice
4
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 9.07.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 23894/2024 R.G. Lav. e Prev.
TRA
(cod. fisc. ) e (cod. Parte_1 C.F._1 Parte_2 fisc. ) nella qualità di eredi di C.F._2 Persona_1 nata a [...] il [...] e deceduta in data 19.03.2023, elettivamente domiciliati in Napoli alla via Mergellina n.23, presso lo studio dell'avv. Adriana Lauri che li rappresenta e difende, come da procura in atti RICORRENTI E
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dal Funzionario e con quest'ultimo Controparte_2 elettivamente domiciliato presso la Direzione metropolitana dell' di Napoli sita in CP_3
Alcide De Gasperi, n. 55. RESISTENTE
Oggetto: ratei indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso del 7.11.2024 i ricorrenti in epigrafe esponevano che con decreto di omologa del Trib. NA emesso in data 21.05.2024 era intervenuto riconoscimento del requisito sanitario utile alla indennità di accompagnamento in favore della loro dante causa
, con decorrenza dalla domanda amministrativa del Persona_1
8.09.2022 fino alla data del decesso;
che in data 30.05.2024 avevano provveduto a notificare all' il decreto di omologa, quindi la richiesta di liquidazione;
che con pec in CP_3 data 18.06.2024 l comunicava l'avvenuta liquidazione della sorta capitale calcolata al CP_3 netto degli interessi in euro 3.157,32 e chiedeva l'inoltro del modello Ap70 e del modello AP23; che nonostante l'inoltro dei predetti modelli, anche in modalità telematica, nel giugno 2024 , l' non aveva provveduto a liquidare i ratei maturati della prestazione. CP_1
Tanto premesso, affermato di essere in possesso di tutti i requisiti per godere delle provvidenze in oggetto, chiedevano all'adito Tribunale la condanna dell' al pagamento CP_3 dei ratei di indennità di accompagnamento maturati in favore della de cuius, con gli accessori di legge;
spese vinte, con attribuzione. Costituitosi in giudizio l ha dedotto l'avvenuto pagamento degli arretrati, liquidati in CP_3 favore del delegato a novembre 2024 (valuta 20 novembre, cfr. cedolino in Parte_2 atti).
1 Acquisita la documentazione prodotta, udita la discussione delle parti, la causa è stata decisa all'odierna udienza con la presente sentenza mediante contestuale lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
** ** Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. La formula della declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito - a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971) - individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee ad incidere sull'oggetto sostanziale della lite ed a determinare in relazione ad esso il venir meno di ogni contrasto (cfr., in relazione alla avvenuta transazione, ex plurimis Cass. 4035/1999; 2197/1998; Cass. 1614/1994). La cessazione della materia del contendere deve intendersi come una pronuncia meramente dichiarativa, atteso che pone fine al processo a seguito dell'accertamento del giudice di merito del venire meno della pretesa di diritto sostanziale in esso fatto valere. (cfr., in relazione alla avvenuta transazione, ex plurimis Cass. 4035/1999; 2197/1998; Cass. 1614/1994). La pronuncia può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664). Invero nel caso di specie, l ha documentato di avere provveduto all'effettivo CP_3 pagamento dell'importo di Euro 3157,32 in favore dell'erede delegato (cfr. Parte_2 cedolino nov. 2024). Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla sorta capitale richiesta. Rimane la questione relativa alla sussistenza del diritto di parte ricorrente agli interessi legali sui ratei arretrati e, in caso di risposta affermativa sull'esatta individuazione del momento di insorgenza di tale diritto. Nell'interpretazione maggioritaria della giurisprudenza di legittimità i crediti assistenziali e previdenziali sono soggetti alla regola dell'automatica riconoscibilità degli interessi trattandosi di elementi che costituiscono parte essenziale del credito principale e che concorrono ad esprimere l'esatta entità al momento della liquidazione, secondo il quanto previsto dell'art. 429 c.p.c. Pertanto, ai fini del conseguimento degli interessi non occorre alcuna messa in mora nei confronti dell'istituto, né l'accertamento di una sua responsabilità, essendo sufficiente ai fini della decorrenza, il rispetto dello spatium deliberandi di 120 giorni dalla domanda amministrativa ex art. 7 della legge n. 533/73 (cfr. sul punto ex plurimis Cass. n. 6882/2002 e 1711/2002). Il principio, costituente all'attualità diritto vivente, non è contraddetto dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91 e merita di essere ribadito alche alla luce del sistema delineato dall'art. 445 bis c.p.c. Quanto all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 esso prevede che: gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti
2 attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 18, comma 2,e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento". Orbene, tale disposizione disciplina esclusivamente l'“avvio” del procedimento amministrativo per effetto dell'originaria domanda amministrativa, e non riguarda la fase successiva all'emissione del decreto di omologa, qui in esame. Una diversa esegesi condurrebbe a ritenere che anche per la liquidazione della prestazione debba attivarsi un nuovo procedimento amministrativo, a valle dell'accertamento del requisito sanitario. Tale soluzione, peraltro, sarebbe in contrasto col divieto di presentazione di nuove istanze e domande, posto dall'art. 11 L. 222/84 per il contenzioso di invalidità in regime assicurativo ed esteso dall'art 56, l. 69/09 al contenzioso di invalidità civile. Quanto alla previsione di cui all'art. 445 bis c.p.c., la stessa si è limitata ad introdurre un peculiare procedimento per l'accertamento del diritto ad alcune prestazioni assistenziali e previdenziali, negate in via amministrativa, senza incidere sull'insorgenza del diritto medesimo e dei relativi accessori. Infatti, la previsione di uno spatium deliberandi di 120 giorni riconosciuto all'ente previdenziale dalla notifica del decreto di omologa, previsto da tale norma, ha il solo fine (nell'ottica deflattiva del contenzioso) di stabilire un termine prima del quale il soggetto che ha ricevuto un decreto di omologa positivo non può adire il giudice in caso di mancata liquidazione della prestazione. Va, infatti, rammentato che il diritto alla prestazione assistenziale/previdenziale matura con l'insorgenza della malattia invalidante e, laddove richiesti, degli altri requisiti costitutivi, e non certamente da un'attività di certazione in sede amministrativa. Pertanto, la decorrenza degli interessi coincide con il 120° giorno dalla insorgenza del diritto se gli elementi costitutivi e/o di erogabilità dello stesso coesistono fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (ex art. 7 L. 533/73), ovvero nel caso di insorgenza successiva degli stessi, dal momento della oggettiva coesistenza dei medesimi. CP_ Nel caso in esame, l ha erogato a parte ricorrente la prestazione richiesta a decorrere dal 1.10.2022 (primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del settembre 2022) fino alla data del decesso . Per quanto appena esposto, dunque, gli interessi legali spettano a decorrere dal 120° giorno successivo al 1.10.2022 (1.02.2023) sino al pagamento della sorta capitale (20.11.2024) Le spese seguono pertanto la soccombenza virtuale dell' , liquidate come in CP_1 dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
a) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla sorta capitale della prestazione oggetto di causa;
CP_ b) condanna l al pagamento degli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo al 1.10.2022 (1.02.2023) sino al pagamento della sorta capitale (20.11.2024);
3 c) condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1300,00 a titolo di CP_3 onorario, oltre rimborso spese e oltre Iva e CPA come per legge, con attribuzione. Napoli, 9.07.2025 Il Giudice
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