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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/07/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 3090/2022 R.G.
Promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. ), ivi residente, Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Luigi Curreli, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro il , in persona del in carica, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., per delega allegata, dal funzionario dottor Antonio Cardia, dipendente dello stesso , elettivamente CP_1 domiciliato in Cagliari presso la Controparte_3
Controparte_4
Convenuto
E in contraddittorio con
l' , in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Olla e Laura
Furcas in virtù di procura generale alle liti
Terzo chiamato
E in contraddittorio con il
in persona del Ministro in carica, Controparte_6 contumace
Terzo chiamato
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La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
pagina 1 CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente: “1) ricostruire la carriera lavorativa della ricorrente colmando sotto il profilo retributivo e contributivo il periodo compreso tra settembre
2015 e ottobre 2016;
2) condannare il al versamento dei contributi previdenziali per il citato periodo CP_7
e al pagamento degli arretrati retributivi, quantificati in 12.329,40 (15 mensilità), o in quella somma maggiore o minore che verrà determinata, oltre interessi;
3) inibire le trattenute che il tramite il , minaccia per CP_7 Controparte_6 asseriti pagamenti indebiti, non motivati o comunque relativi al periodo anteriore ai 10 anni dalla cessazione del rapporto.
4) con il favore delle spese della lite e distrazione in favore del sottoscritto difensore che dichiara di averle anticipate”.
Nell'interesse del : “1) in via principale: Controparte_1 rigettare, per le causali di cui in parte espositiva la domanda della ricorrente perché prescritta, infondata, immotivata e non provata con vittoria di spese ai sensi dell'art.
152 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
2) in via meramente subordinata: previo accertamento della somma dovuta dalla ricorrente e di quella eventualmente spettante alla medesima, accogliere in parte la domanda della ricorrente con compensazione integrale delle spese processuali”.
Nell'interesse dell' “1. decidere secondo giustizia sul ricorso proposto.
2. nel CP_5 caso di accertamento di obbligazioni contributive, condannare parte resistente a corrispondere all' la contribuzione dovuta, oltre sanzioni di legge fino al saldo.
3. CP_5
Con condanna alla rifusione di spese e competenze del giudizio in favore dell' a CP_5 carico della parte soccombente”.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 12.10.2022 la signora Parte_1 ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per sentirsi
[...] accogliere le conclusioni sopra trascritte.
A fondamento del ricorso ha esposto quanto segue.
Ha allegato di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1
, già , dal 1983 fino al 2019, di essere stata inquadrata come
[...] CP_7 collaboratrice scolastica e di aver prestato servizio presso l'Istituto IPSIA di Guspini.
Ha quindi allegato di aver operato, sino al 2014, come ausiliaria in servizio a tempo pieno e indeterminato presso il citato istituto professionale.
pagina 2 Nel 2014, dovendo assistere un figlio disabile, aveva richiesto ed ottenuto la riduzione del suo orario al 50%. Il suo stipendio, pertanto, era passato da euro 1.585,43 ad euro 792,71.
Nel 2015, sempre in ragione della necessità di assistere il figlio, aveva richiesto il prepensionamento a far data dall'1.9.2015.
Il , dopo un'informale accettazione della domanda, con nota del 17.7.2015 CP_1 aveva invece comunicato che la medesima doveva considerarsi respinta per assenza dei requisiti minimi di anzianità.
La ricorrente, pertanto, preso atto della non accettazione della domanda di pensionamento, aveva continuato regolarmente a prestare servizio presso il citato istituto scolastico, osservando l'orario ridotto al 50%.
Avendo entrate economiche anche per la pensione di reversibilità del marito, recentemente deceduto, e per l'invalidità del figlio, la ricorrente non si era avveduta del fatto che, dal 1° settembre 2015, prestava servizio senza ricevere la retribuzione ed in assenza di qualsiasi cedolino paga.
Soltanto nel gennaio del 2016 si era accorta dell'errore, che aveva segnalato con lettera del 29.1.2016, protocollata presso l'istituto scolastico, e poi con una successiva raccomandata a.r. spedita in data 22.9.2016 all'ufficio distrettuale di Elmas, via
Sulcitana, e ricevuta in data 26.9.2016.
Nel frattempo, tranquillizzata dalle continue rassicurazioni sul fatto che le retribuzioni sarebbero state a breve corrisposte insieme agli arretrati, la ricorrente aveva continuato a lavorare osservando il suo normale orario.
Nel settembre del 2016, con nota prot. 0012873 del 29.9.2016, l'
[...]
aveva confermato che la ricorrente non era in quiescenza e Controparte_8 che le sue rivendicazioni retributive avevano fondamento, per cui la sua posizione sarebbe stata a breve regolarizzata, con la conseguente riammissione in servizio.
In effetti, a partire da dicembre del 2016, la ricorrente aveva ripreso a percepire la retribuzione, accompagnata dal cedolino paga.
In ordine agli arretrati, il non aveva tuttavia provveduto al relativo CP_1 pagamento, rassicurando più volte la ricorrente (sia per le vie brevi, sia attraverso telefonate con la direzione dell' , sia con l' ), sul fatto che gli CP_5 Controparte_8 stessi sarebbero stati a breve liquidati, quantomeno in fase di definitivo pensionamento della ricorrente, che nel frattempo si accingeva a maturare i requisiti pensionistici.
In data 28.2.2019 la ricorrente aveva richiesto di essere collocata in quiescenza a far data dal 1.9.2019. L'ufficio territoriale scolastico aveva riscontrato positivamente la sua
pagina 3 domanda, comunicando che avrebbe proceduto ad eventuali conguagli e rettifiche in conseguenza dell'accertamento di eventuali errori.
Dal 1.9.2019 la ricorrente era stata collocata in pensione.
Nell'ottobre del 2019, verificato l'estratto conto previdenziale al 30.10.2019, la ricorrente si era avveduta del mancato versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo compreso tra settembre 2015 e ottobre 2016. Aveva pertanto proceduto a sollecitare la ricongiunzione anche di quel periodo, nonché a richiedere il pagamento delle retribuzioni maturate nello stesso arco di tempo, che continuavano ad essere inevase.
In tutta risposta, il , con nota consegnata a mani presso Controparte_6
l'IPSIA di Guspini in data 25.2.2020, aveva inoltrato una diffida volta alla restituzione della somma di euro 7.039,99 lordi, preannunciando il recupero di tale asserito credito mediante trattenute sulla pensione.
Inoltre, nel corso del 2021 il aveva comunicato alla ricorrente di dover CP_1 recuperare somme relative agli anni 2009 e 2010 per un totale di euro 1.075,18.
Peraltro, non era chiaro se tale richiesta, implicitamente, aveva sostituito quella precedente, consegnata in 25.2.2020.
L'istanza, inizialmente annullata con nota del 10.12.2021, era stata reiterata dal con nota dell'1.2.2022. Controparte_6
Con lettera del 7.7.2021 la ricorrente aveva rilevato di nulla dovere ed aveva sollecitato il riesame della sua posizione.
Alla data di deposito del ricorso, il periodo compreso tra settembre 2015 e novembre
2016 continuava ad essere scoperto, senza alcuna motivazione, sia sotto il profilo retributivo che sotto quello contributivo.
Il credito della ricorrente per tale periodo era facilmente ricostruibile, essendo pari alla somma di euro 821,96 mensili (v. cedolino di novembre 2016) da moltiplicare per
15 mensilità e quindi per un totale di euro 12.329,40 lordi.
La ricorrente aveva quindi interesse a:
- ricostruire la sua carriera, colmando sotto il profilo retributivo e contributivo il periodo compreso tra settembre 2015 e ottobre 2016;
- veder condannato il al versamento dei Controparte_1 contributi previdenziali per il citato periodo e al pagamento degli arretrati, quantificati in 12.329,40 (15 mensilità);
- inibire le immotivate trattenute che il , Controparte_1 tramite il , aveva richiesto per asseriti pagamenti indebiti, non Controparte_6
pagina 4 motivati o comunque relativi al periodo anteriore ai dieci anni dalla cessazione del rapporto, e quindi coperto dalla prescrizione.
2. Il si è costituto tardivamente in giudizio, Controparte_1 con memoria depositata in data 4 aprile 2023, ovverosia lo stesso giorno della prima udienza di discussione della causa, contestando il fondamento dell'avversa domanda.
In particolare, ha affermato che, nonostante la correttezza del proprio operato,
l'Amministrazione si era comunque attivata al fine del reperimento della documentazione comprovante il pagamento di quanto dovuto alla ricorrente, riservandosi di produrre la relativa documentazione non appena disponibile.
Tuttavia, tale documentazione non è stata mai prodotta.
Ha inoltre precisato che l'istituto scolastico, quale datore di lavoro della ricorrente, si limita a comunicare il periodo di lavoro svolto, essendo la Ragioneria Territoriale dello Stato ad erogare effettivamente il dovuto, sia sotto il profilo retributivo che contributivo.
3. L' , chiamato in causa iussu iudicis per contraddire in ordine alla domanda CP_5 avente ad oggetto il versamento dei contributi previdenziali, ha in primo luogo eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per tutte le contestazioni attinenti al rapporto di lavoro intercorso fra la ricorrente ed il , ed ha Controparte_1 inoltre eccepito la prescrizione estintiva di legge della contribuzione che dovesse essere riconosciuta dovuta in favore della ricorrente, essendo all' inibito, ai sensi della CP_5
L. n. 335/1995, di acquisire la contribuzione prescritta, ulteriormente osservando come la parte interessata, nel caso, potrebbe richiedere la costituzione della rendita vitalizia.
4. Il , chiamato anch'esso in causa iussu Controparte_6 iudicis, sia pure soltanto ai sensi dell'art. 107 c.p.c. (v. infra), in relazione alla domanda di cui al punto 3) delle conclusioni di parte ricorrente, non si è costituiti in giudizio, rimanendo contumace.
5. La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione sulle conclusioni trascritte.
******
6. Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
6.1. Il , costituitosi tardivamente, non ha Controparte_1 contestato che la ricorrente ha continuato a lavorare nel periodo tra settembre 2015 e ottobre 2016, essendosi limitato ad affermare, senza tuttavia dimostrarlo, che “la somma pretesa dalla ricorrente risulterebbe essere stata già corrisposta, al pari dei contributi pretesi”.
pagina 5 Mediante tale affermazione ha quindi ammesso, se non altro implicitamente, che la ricorrente ha lavorato senza soluzione di continuità.
Tale fatto, oltre a non essere contestato, è in ogni caso comprovato dal tabulato prodotto dalla ricorrente (v. il doc. n. 11 c) – tabulato “consultazioni assenze”).
Il convenuto, datore di lavoro onerato della relativa prova (v. da ultimo CP_1
Cass. civ., sezione lavoro, ordinanza n. 10663 del 19 aprile 2024), non ha dimostrato di aver corrisposto alla ricorrente la retribuzione a lei spettante in relazione al periodo oggetto di causa.
Il mancato accredito dei contributi è poi dimostrato dall'estratto conto contributivo, prodotto dalla ricorrente e anche dall' . CP_5
Da tale documento (v. pagg. 3 e 4 dell'estratto conto prodotto dall' ) si può CP_5 agevolmente constatare come il periodo contributivo subisca un arresto a far data dal 31 agosto 2025 e ricominci a decorrere dal 1° novembre 2016.
Il che, peraltro, costituisce un indice presuntivo a conferma del fatto che, per tale periodo, neppure la retribuzione è stata corrisposta.
6.2. Ciò posto, il deve essere condannato al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente della somma richiesta, di euro 12.329,40, pari alla retribuzione lorda mensile alla stessa spettante, moltiplicata per n. 15 mensilità.
Sul predetto importo è inoltre dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, con decorrenza dalla data della maturazione del credito al saldo.
6.3. Il deve, inoltre, essere condannato al Controparte_1 versamento dei contributi previdenziali relativi al medesimo periodo da settembre 2015
a ottobre 2016.
Per quanto concerne la prescrizione, si osserva che il comma 10-bis dell'articolo 3 della L. n. 335/1995, introdotto dall'articolo 19 del D. L. n. 4/2019, disponeva che “Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall' cui sono iscritti i lavoratori CP_5 dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”.
pagina 6 Ai sensi della versione originaria della disposizione, la contribuzione afferente ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014 poteva essere versata fino al 31 dicembre
2021.
Senonché, come noto, il Legislatore è intervenuto ripetutamente con norme ad hoc, contenute nei cosiddetti Decreti Milleproroghe, che, mediante la continua modifica dei termini di cui all'art. 3 comma 10-bis della L. n. 335/1995, hanno prorogato anno dopo anno la sospensione della prescrizione per consentire alle Pubbliche Amministrazioni di regolarizzare i versamenti senza incorrere in decadenze.
Tali proroghe hanno quindi progressivamente spostato in avanti il termine di inapplicabilità della prescrizione.
Per quanto di specifico interesse in questa sede, per effetto della modifica di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), del D.L. n. 198/2022, la contribuzione afferente ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2018 poteva essere versata fino al 31 dicembre
2023.
Per effetto di tali norme, per quanto interessa in questa sede, i termini di prescrizione di cui all'articolo 3, commi 9 e 10, della L. n. 335/1995 non hanno trovato applicazione, fino al 31 dicembre 2023, con riferimento agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle Pubbliche
Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici, afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2018.
Ne consegue che nell'anno 2023, in cui è avvenuta la notifica del ricorso all' , CP_5 era ancora possibile per il il versamento dei Controparte_1 contributi inerenti al periodo oggetto di causa.
Di conseguenza, nessuna prescrizione può dirsi verificata.
6.4. è inoltre fondata la domanda di accertamento negativo del credito di cui alle intimazioni di pagamento indicate nel ricorso.
Mediante tali intimazioni è stata richiesta alla ricorrente la restituzione di somme per asseriti indebiti pagamenti che ella avrebbe ricevuto durante il rapporto di lavoro.
Anche in questo caso, a fronte dell'allegazione di parte ricorrente di aver percepito la retribuzione a lei spettante secondo le previsioni di lege e della contrattazione collettiva, eccezion fatta per il citato periodo, il Controparte_1 non ha dato prova delle proprie pretese di carattere restitutorio.
Sul punto si osserva che, avendo la domanda ora in esame ad oggetto un indebito retributivo, il , in quanto datore di lavoro e Controparte_1 ordinatore primario di spesa, è l'unico soggetto legittimato passivamente nelle controversie relative alle pretese patrimoniali dei propri dipendenti.
pagina 7 Di conseguenza, il , e quindi la Ragioneria Controparte_6
Territoriale dello Stato, sono privi di legittimazione passiva (cfr., ex multis, Trib.
Salerno, Sentenza n. 1496/2022 del 29.9.2022).
Per tale ragione, il è stato quindi evocato in Controparte_6 giudizio non quale litisconsorte necessario, bensì soltanto ai sensi dell'art. 107 c.p.c..
E tuttavia neppure tale , non costituitosi, ha fornito dei chiarimenti in CP_1 merito all'asserito indebito.
Nel provvedimento, privo di data, con il quale è stata richiesta, una prima volta, la somma di euro 7.039,99 si è fatto un generico riferimento ad “assenze senza diritto a retribuzione oppure con riduzione stipendio”, che non consente di comprendere le ragioni che hanno determinato l'asserito indebito e i periodi in cui esso sarebbe maturato.
Analogamente è a dirsi con riferimento al provvedimento del 1.2.2022 con il quale è stata richiesta la somma di euro 1.075,18.
Anche in questo caso non si comprendono le ragioni della richiesta di ripetizione e neppure si comprende se tale richiesta sia aggiuntiva ovvero sostitutiva rispetto alla precedente.
7. In applicazione della regola della soccombenza, il Controparte_1
viene condannato alla rifusione delle spese legali in favore della ricorrente,
[...] nonché in favore dell' . CP_5
Avuto riguardo alle ragioni per le quali ne è stata disposta la chiamata in causa, si ritiene di dover compensare integralmente le spese tra il Controparte_6
e le altre parti.
[...]
Le spese si liquidano nel dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite (cause di lavoro di valore da euro 5.200,01 fino ad euro 26.000,00) e considerata l'attività processuale rispettivamente svolta dal ricorrente e dall' . CP_5
Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, avvocato Giuseppe Curreli.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 della somma di euro 12.329,40, oltre la maggior somma tra interessi Parte_1 legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data della maturazione del credito al saldo;
pagina 8 2) condanna il al versamento all' , in Controparte_1 CP_5 favore di dei contributi previdenziali relativi al periodo da settembre Parte_1
2015 a ottobre 2016;
3) accerta e dichiara che nessuna somma è dovuta da a titolo di Parte_1 ripetizione di indebito, in relazione al pregresso rapporto di pubblico impiego;
4) condanna il alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 in favore di che liquida in euro 3.600,00 per compenso di avvocato, Parte_1 oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Giuseppe Curreli;
5) condanna il alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 in favore dell' , che liquida in euro 2.700,00 per compenso di avvocato, oltre spese CP_5 generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Cagliari, 9.7.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
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